Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
In tema di espulsione dello straniero, la mancata effettuazione dei controlli di frontiera - cui è subordinato l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea (artt. 1 D.Lgs. 286/1998 e 7 d.P.R. 394/1999), - oltre a rilevare in termini di omissione imputabile all'autorità preposta, rende illegittima l'introduzione dello straniero nel territorio statuale, ciò che costituisce causa di espulsione ex art.13, n. 2 lett. A) del D.Lgs. 286/1998 citato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12234 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IK IR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE SENARIO 66, presso l'avvocato CRISTINA CHIASSAI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MAMELI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI SASSARI dom.ta in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avv. Gen. Stato che la rapp.ta e difende per legge.
- resistente - avverso il provvedimento del Tribunale di SASSARI, depositato il 09/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento in data 9 aprile 2001, il Tribunale di Sassari respingeva l'opposizione proposta, ex art. 13, co. 8, d.lgs. N. 286/1988,, da NA UD, cittadina ucraina, avverso il decreto del 17 febbraio precedente, con cui il Prefetto della stessa città l'aveva espulsa dal territorio nazionale per essere quivi "entrata sottraendosi ai controlli di frontiera".
Avverso il suddetto provvedimento, la UD ha proposto ricorso per Cassazione.
La Prefettura intimata non si è costituita.
Si è costituito, solo con deposito di procura ai fini della discussione, il Ministero dell'Interno.
2. Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità della riferita costituzione in giudizio del Ministero, atteso che, per ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta appunto al Prefetto, in quanto autorità che ha emesso il decreto impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche dinnanzi a questa Corte di Cassazione, con la conseguente inammissibilità del ricorso o controricorso del Ministro dell'Interno (o del Questore): cfr. Cass. nn. 15141, 14152, 16029 del 2001; 2036, 4847 del 2002, da ultimo.
3. Il ricorso si compone di cinque motivi, con i quali la UD - sostanzialmente reiterando doglianze già formulate in sede di opposizione e che assume a torto disattese dal Tribunale a quo - eccepisce la nullità del decreto di espulsione, rispettivamente, per:
a) erronea indicazione del suo luogo di nascita (Ucraina invece che Germania);
b) "mancata consegna dell'atto impugnato contestualmente alla notifica".
c) Violazione dell'art. 7 d.P.R. n. 394/99, avendo errato lo stesso Tribunale nel porre a carico dello straniero l'omissione di controllo alla frontiera da addebitarsi semmai all'autorità a ciò preposta e, comunque, nel non considerare che non esiste un valico di frontiera per chi, come l'opponente, "viene in treno in Italia dalla Germania" e, per di più, essendo munita di visto di ingresso alla frontiera austriaca, non era tenuta a sottoporsi ad ulteriori controlli all'interno del territorio dell'Unione europea;
d) "violazione dell'art. 24 Costituzione", in cui sarebbe incorso il Tribunale con il rilevare l'intervenuta scadenza del termine previsto nel visto di ingresso opposto sul passaporto, ancorché tale circostanza non avesse formato oggetto di contestazione in motivazione del decreto impugnato;
e) ulteriore violazione, infine, dell'art. 7 l. 241/90, in ragione del mancato previo avviso di attivazione del procedimento amministrativo nei confronti di essa odierna ricorrente.
1. Nessuna delle riferite censure è suscettibile però di accoglimento.
Ed invero:
a) nessuna negativa incidenza sulla validità del decreto di espulsione può avere il denunciato errore materiale in ordine al luogo di nascita dell'espulsa, una volta che - come pacifico - la stessa è stata perfettamente identificata, in quell'atto, sulla base degli esatti dati riportati sul suo passaporto;
b) del pari privo di rilievo invalidante è l'eccepita (e non meglio specificata) "non contestualità della consegna dell'atto" rispetto alla notifica, non avendo la ricorrente mai (neppure) dedotto che nella motivazione del decreto si contenessero contestazioni ad esplicazioni ulteriori rispetto a quelle sinteticamente indicate in notifica, ne' comunque prospettato che la non contestualità della consegna del decreto avesse comportato alcun concreto ostacolo alla proposizione del ricorso (che è stata di fatto tempestiva) e alla piena esplicazione del suo diritto di difesa;
c) all'evidenza errata, in linea di principio, è l'affermazione che la mancata "effettuazione dei controlli di frontiera" - cui è "subordinato" l'ingresso nel territorio nazionale di "cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" ex artt. 1 d.lgs. n. 286/98 e 7 d.P.R. n. 394/99 - possa rilevare esclusivamente in termini di omissione imputabile all'autorità preposta e non, come innegabilmente viceversa rileva, ai fini della illegittimità della introduzione dello straniero nel territorio statuale, costituente causa appunto di espulsione ai sensi dell'art. 13, n. 2 lett. a), d.lgs n. 286/98;
d) non giova poi alla ricorrente prospettare la non necessità del controllo alla frontiera "per chi viene in treno dalla Germania", una volta che il Tribunale ha rilevato l'assoluta mancanza di prova dell'asserito arrivo in treno dalla Germania da parte della UD (che non aveva esibito alcun titolo di viaggio e neppure indicato quanto e attraverso quali valichi di frontiera ella sarebbe passata), senza che sul punto alcuna contestazione (ed esplicazione) sia stata formulata in ricorso in replica alla statuizione impugnata;
e) non può fondatamente addebitarsi al Collegio di merito di avere introdotto nel giudizio di opposizione "elementi nuovi" rispetto alla contestazione contenuta nel decreto di espulsione. Atteso che l'esaurimento del termine di efficacia del visto apposto sul passaporto della UD alla frontiera austriaca è stato rilevato da quei giudici proprio in risposta alla specifica eccezione, formulata dall'opponente, in ordine alla pretesa illegittimità del provvedimento prefettizio di espulsione, per mancata considerazione di quel visto pregresso, che si assumeva abilitante anche al successivo ingresso in Italia;
f) non sussiste, infine, l'asserita violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, poiché la necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi della richiamata disposizione, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero, stante la specialità di quest'ultima in relazione sia ai motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, ad essa sottesi, sia ai caratteri di speditezza e celerità, che ne connotano l'iter (cfr. nn. 12795, 12803/01, 5050, 7179, 7426, 7542/02).
1. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
2. Nulla deve disporsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, in assenza di controparti ritualmente costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003