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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13528/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13528 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 26.09.2023
1. nato il [...] nella città di Porto Parte_1 Alegre/RS (Stato del Rio Grande do Sul), e residente in [...]de Assis, n. 772, Apto 802 – Jardim Botânico – Porto Alegre/RS, CAP: 90620-260;
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni:
-riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di parte ricorrente;
Dott. Giovanni Calasso 1
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana del ricorrente indicato, provvedendo alla comunicazione all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano nato in [...] Persona_1 08/03/1873, da genitori italiani, nel Comune di Chirignago (VE), poi emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Lo stesso, in data 01/08/1910, contraeva matrimonio con la Sig.ra e dall'unione nasceva in Brasile: Parte_2
• il 08/08/1905 il quale, in data 20/01/1928 contraeva matrimonio Persona_2 e dall'unione tra i suddetti nasceva in Brasile: Persona_3
➢ , il 26/05/1930 il quale, in data 08/01/1955, contraeva Parte_3 matrimonio con e dall'unione tra i suddetti, nasceva Persona_4 in Brasile:
✓ il Sig. , il 24/05/1957. Parte_4 Successivamente, dall'unione tra Parte_4
e la Sig.ra nasceva
[...] Parte_5 in Brasile:
❖ l'odierno ricorrente, Parte_1
, il 04/01/1989.
[...]
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
Dott. Giovanni Calasso 2
- il ricorrente è discendente diretto del cittadino italiano Persona_1 nato in data [...].
-Ha, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 08.07.2025 IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 3
Dott. Giovanni Calasso 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13528 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 26.09.2023
1. nato il [...] nella città di Porto Parte_1 Alegre/RS (Stato del Rio Grande do Sul), e residente in [...]de Assis, n. 772, Apto 802 – Jardim Botânico – Porto Alegre/RS, CAP: 90620-260;
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni:
-riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di parte ricorrente;
Dott. Giovanni Calasso 1
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana del ricorrente indicato, provvedendo alla comunicazione all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano nato in [...] Persona_1 08/03/1873, da genitori italiani, nel Comune di Chirignago (VE), poi emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Lo stesso, in data 01/08/1910, contraeva matrimonio con la Sig.ra e dall'unione nasceva in Brasile: Parte_2
• il 08/08/1905 il quale, in data 20/01/1928 contraeva matrimonio Persona_2 e dall'unione tra i suddetti nasceva in Brasile: Persona_3
➢ , il 26/05/1930 il quale, in data 08/01/1955, contraeva Parte_3 matrimonio con e dall'unione tra i suddetti, nasceva Persona_4 in Brasile:
✓ il Sig. , il 24/05/1957. Parte_4 Successivamente, dall'unione tra Parte_4
e la Sig.ra nasceva
[...] Parte_5 in Brasile:
❖ l'odierno ricorrente, Parte_1
, il 04/01/1989.
[...]
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
Dott. Giovanni Calasso 2
- il ricorrente è discendente diretto del cittadino italiano Persona_1 nato in data [...].
-Ha, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 08.07.2025 IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 3
Dott. Giovanni Calasso 4