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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 18282/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 20.10.24, iscritta al n. 18282/24
di R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Andrea Vittorio Umberto Costa
ricorrente contro
Controparte_1
con l'Avv. Piergiorgio Castagna
resistente
premesso
che
Part
- con ricorso depositato il 20.10.24 il Sig. ha proposto opposizione ex art. 668 c.p.c.
alla convalida di sfratto disposta con ordinanza del 27.6.24 sostenendo che l'intimazione di sfratto per morosità non gli sarebbe stata validamente notificata e che pagina 1 di 6 egli sarebbe venuto a conoscenza del provvedimento solamente con la notificazione in data 30.9.24 dell'avviso ex art. 608 c.p.c. (c.d. "monitoria di sgombero");
- il Sig. si è costituito in giudizio contestando sia l'ammissibilità della domanda, CP_1
sia il merito delle deduzioni svolte da controparte;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del
24.1.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- dalle produzioni effettuate emerge la seguente cronologia:
- il 31.5.24 il Sig. ha notificato l'intimazione di sfratto per morosità al Sig. CP_1
Part all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- il 27.6.24 il Tribunale ha convalidato lo sfratto;
Part
- nella stessa data del 27.6.24 il Sig. ha notificato la convalida al Sig. al CP_1
medesimo indirizzo PEC Email_1
Part
- il 6.9.24 il Sig. ha notificato al Sig. il precetto per rilascio, ancora una CP_1
volta, all'indirizzo PEC Email_1
Part
- il 30.9.24 è stata notificata al Sig. la monitoria di sgombero mediante consegna alla moglie;
- il 31.10.24 l'ufficiale giudiziario ha eseguito il primo accesso rinviando l'esecuzione dello sfratto al 4.12.24;
- il 4.12.24 al secondo accesso l'ufficiale giudiziario ha eseguito lo sfratto;
Part
- con ricorso depositato il 20.10.24 il Sig. ha proposto opposizione sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'intimazione di sfratto e di aver appreso l'esistenza e pagina 2 di 6 l'esito della procedura di sfratto per morosità solamente il 30.9.24 con la notifica della monitoria di sgombero a mani della moglie;
- il Sig. ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1
intempestiva;
- l'eccezione è infondata in riferimento al termine dell'art. 668 terzo comma c.p.c. che fa rinvio al termine di 40 giorni dettato per l'opposizione a decreto ingiuntivo, poiché tale termine non è intercorso tra la data di notifica della monitoria di (30.9.24) e Pt_2
la data di deposito del ricorso in opposizione (20.10.24);
- l'eccezione è infondata anche in riferimento al termine di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione previsto dall'art. 668 c.p.c. poiché tale termine, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 12880/09) va individuato assumendo quale data iniziale non il giorno della notifica della monitoria di sgombero, bensì il giorno dell'accesso dell'ufficiale giudiziario che, nella fattispecie in esame, è avvenuto per la prima volta il 13.10.24;
-
per questi motivi
l'opposizione ex art. 668 c.p.c. è stata proposta tempestivamente;
- quanto al merito dell'opposizione, occorre accertare se la citazione per convalida di sfratto fosse stata notificata validamente;
- la notifica è stata eseguita all'indirizzo PEC " ; Email_1
Part
- l'indirizzo corrisponde a quello adottato dal Sig. come risulta sia dalla visura
Part storica dell'impresa esercitata dal Sig. sia dall'interrogazione del registro INI-PEC
alla data del 10.1.25 dalla quale emerge che l'indirizzo continuava ad essere il medesimo anche dopo l'instaurazione del presente procedimento;
-
per questi motivi
la notifica dell'intimazione di sfratto è stata eseguita al corretto indirizzo di posta elettronica certificata, al pari delle successive notifiche dell'ordinanza di convalida e del precetto;
pagina 3 di 6 - è irrilevante che la casella di posta elettronica sia intestata al commercialista del Sig.
Part anziché a lui e che il commercialista, secondo l'attore, non gli abbia comunicato nulla, perché tale profilo attiene esclusivamente ai rapporti interni tra il ricorrente ed il suo commercialista che, mettendogli a disposizione la propria PEC nell'ambito del mandato professionale, ha assunto la veste di ausiliario: circostanza che non è
opponibile al Sig. che per reperire l'indirizzo si è legittimamente e CP_1
doverosamente attenuto alle risultanze dei registri INI-PEC;
- per lo stesso motivo è irrilevante la circostanza che altri imprenditori abbiano indicato il medesimo indirizzo di posta elettronica, trattandosi di ipotesi analoga a quella in cui,
prima dell'introduzione delle PEC, più soggetti eleggevano domicilio per le notifiche in forma cartacea presso un medesimo indirizzo fisico;
- è ancor più manifestamente irrilevante il luogo fisico in cui si trovava il ricorrente alle date di ricezione della posta elettronica;
- l'opposizione è conseguentemente infondata, così da precludere la disamina delle
Part eccezioni di merito svolte dal Sig. per contestare il fondamento delle pretese avversarie accolte con l'ordinanza di convalida;
- la domanda attorea va pertanto respinta;
- il resistente Sig. , oltre ad instare per il rigetto dell'opposizione, ha svolto CP_1
alcune domande che, interpretando la comparsa di costituzione, parrebbero dedotte in via subordinata rispetto alla primaria richiesta di rigetto dell'opposizione avversaria;
- si osserva, in ogni caso, che quelle aventi ad oggetto la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio sono già coperte dal giudicato insito nell'ordinanza di convalida di sfratto che le ha accolte;
- quelle aventi ad oggetto il pagamento, a saldo, dei canoni insoluti e il risarcimento dei danni da occupazione abusiva sino al rilascio sono inammissibili, trattandosi di pagina 4 di 6 domande riconvenzionali deducibili solo previa istanza di differimento d'udienza ex art. 418 c.p.c. che non è stata formulata;
Part
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del Sig.
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo basso grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 380
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 1.700, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge;
- la radicale infondatezza del ricorso giustifica, infine, la condanna del ricorrente ex art. 96 comma 3 c.p.c. e, per l'effetto, l'ulteriore condanna ex art. 96 comma 4 c.p.c. al pagamento di un importo determinato in un terzo dei compensi;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- respinge l'opposizione ex art. 668 c.p.c.;
- condanna al pagamento a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che liquida in complessivi euro 1.700 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- condanna al pagamento a favore di dell'ulteriore Parte_1 Controparte_1
importo di euro 566 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
pagina 5 di 6 - condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende di euro 500 Parte_1
ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Così deciso in Torino l'8 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 20.10.24, iscritta al n. 18282/24
di R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Andrea Vittorio Umberto Costa
ricorrente contro
Controparte_1
con l'Avv. Piergiorgio Castagna
resistente
premesso
che
Part
- con ricorso depositato il 20.10.24 il Sig. ha proposto opposizione ex art. 668 c.p.c.
alla convalida di sfratto disposta con ordinanza del 27.6.24 sostenendo che l'intimazione di sfratto per morosità non gli sarebbe stata validamente notificata e che pagina 1 di 6 egli sarebbe venuto a conoscenza del provvedimento solamente con la notificazione in data 30.9.24 dell'avviso ex art. 608 c.p.c. (c.d. "monitoria di sgombero");
- il Sig. si è costituito in giudizio contestando sia l'ammissibilità della domanda, CP_1
sia il merito delle deduzioni svolte da controparte;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del
24.1.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- dalle produzioni effettuate emerge la seguente cronologia:
- il 31.5.24 il Sig. ha notificato l'intimazione di sfratto per morosità al Sig. CP_1
Part all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- il 27.6.24 il Tribunale ha convalidato lo sfratto;
Part
- nella stessa data del 27.6.24 il Sig. ha notificato la convalida al Sig. al CP_1
medesimo indirizzo PEC Email_1
Part
- il 6.9.24 il Sig. ha notificato al Sig. il precetto per rilascio, ancora una CP_1
volta, all'indirizzo PEC Email_1
Part
- il 30.9.24 è stata notificata al Sig. la monitoria di sgombero mediante consegna alla moglie;
- il 31.10.24 l'ufficiale giudiziario ha eseguito il primo accesso rinviando l'esecuzione dello sfratto al 4.12.24;
- il 4.12.24 al secondo accesso l'ufficiale giudiziario ha eseguito lo sfratto;
Part
- con ricorso depositato il 20.10.24 il Sig. ha proposto opposizione sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'intimazione di sfratto e di aver appreso l'esistenza e pagina 2 di 6 l'esito della procedura di sfratto per morosità solamente il 30.9.24 con la notifica della monitoria di sgombero a mani della moglie;
- il Sig. ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1
intempestiva;
- l'eccezione è infondata in riferimento al termine dell'art. 668 terzo comma c.p.c. che fa rinvio al termine di 40 giorni dettato per l'opposizione a decreto ingiuntivo, poiché tale termine non è intercorso tra la data di notifica della monitoria di (30.9.24) e Pt_2
la data di deposito del ricorso in opposizione (20.10.24);
- l'eccezione è infondata anche in riferimento al termine di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione previsto dall'art. 668 c.p.c. poiché tale termine, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 12880/09) va individuato assumendo quale data iniziale non il giorno della notifica della monitoria di sgombero, bensì il giorno dell'accesso dell'ufficiale giudiziario che, nella fattispecie in esame, è avvenuto per la prima volta il 13.10.24;
-
per questi motivi
l'opposizione ex art. 668 c.p.c. è stata proposta tempestivamente;
- quanto al merito dell'opposizione, occorre accertare se la citazione per convalida di sfratto fosse stata notificata validamente;
- la notifica è stata eseguita all'indirizzo PEC " ; Email_1
Part
- l'indirizzo corrisponde a quello adottato dal Sig. come risulta sia dalla visura
Part storica dell'impresa esercitata dal Sig. sia dall'interrogazione del registro INI-PEC
alla data del 10.1.25 dalla quale emerge che l'indirizzo continuava ad essere il medesimo anche dopo l'instaurazione del presente procedimento;
-
per questi motivi
la notifica dell'intimazione di sfratto è stata eseguita al corretto indirizzo di posta elettronica certificata, al pari delle successive notifiche dell'ordinanza di convalida e del precetto;
pagina 3 di 6 - è irrilevante che la casella di posta elettronica sia intestata al commercialista del Sig.
Part anziché a lui e che il commercialista, secondo l'attore, non gli abbia comunicato nulla, perché tale profilo attiene esclusivamente ai rapporti interni tra il ricorrente ed il suo commercialista che, mettendogli a disposizione la propria PEC nell'ambito del mandato professionale, ha assunto la veste di ausiliario: circostanza che non è
opponibile al Sig. che per reperire l'indirizzo si è legittimamente e CP_1
doverosamente attenuto alle risultanze dei registri INI-PEC;
- per lo stesso motivo è irrilevante la circostanza che altri imprenditori abbiano indicato il medesimo indirizzo di posta elettronica, trattandosi di ipotesi analoga a quella in cui,
prima dell'introduzione delle PEC, più soggetti eleggevano domicilio per le notifiche in forma cartacea presso un medesimo indirizzo fisico;
- è ancor più manifestamente irrilevante il luogo fisico in cui si trovava il ricorrente alle date di ricezione della posta elettronica;
- l'opposizione è conseguentemente infondata, così da precludere la disamina delle
Part eccezioni di merito svolte dal Sig. per contestare il fondamento delle pretese avversarie accolte con l'ordinanza di convalida;
- la domanda attorea va pertanto respinta;
- il resistente Sig. , oltre ad instare per il rigetto dell'opposizione, ha svolto CP_1
alcune domande che, interpretando la comparsa di costituzione, parrebbero dedotte in via subordinata rispetto alla primaria richiesta di rigetto dell'opposizione avversaria;
- si osserva, in ogni caso, che quelle aventi ad oggetto la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio sono già coperte dal giudicato insito nell'ordinanza di convalida di sfratto che le ha accolte;
- quelle aventi ad oggetto il pagamento, a saldo, dei canoni insoluti e il risarcimento dei danni da occupazione abusiva sino al rilascio sono inammissibili, trattandosi di pagina 4 di 6 domande riconvenzionali deducibili solo previa istanza di differimento d'udienza ex art. 418 c.p.c. che non è stata formulata;
Part
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del Sig.
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo basso grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 380
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 1.700, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge;
- la radicale infondatezza del ricorso giustifica, infine, la condanna del ricorrente ex art. 96 comma 3 c.p.c. e, per l'effetto, l'ulteriore condanna ex art. 96 comma 4 c.p.c. al pagamento di un importo determinato in un terzo dei compensi;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- respinge l'opposizione ex art. 668 c.p.c.;
- condanna al pagamento a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che liquida in complessivi euro 1.700 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende;
- condanna al pagamento a favore di dell'ulteriore Parte_1 Controparte_1
importo di euro 566 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
pagina 5 di 6 - condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende di euro 500 Parte_1
ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Così deciso in Torino l'8 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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