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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2855/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 9 maggio 2024 da:
, assistito e difeso dall'Avv. Alessandro TURCONI e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federica MARGIOTTA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nata il [...] ad [...] Controparte_1 C.F._2
Lombardo (BG);
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: adozione di maggiorenne;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da note scritte depositate telematicamente in data 19 febbraio 2025; per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato a questo Tribunale di poter adottare Parte_1
cittadina italiana nata il [...] ad [...]. 3), allegando Controparte_1
la sussistenza dei presupposti richiesti ex lege per procedere all'adozione e l'esistenza di un legame affettivo con l'adottanda, figlia della moglie. All'udienza del 10 ottobre 2024, entrambe le parti sono state sentite separatamente sui fatti di causa e hanno riferito quanto segue.
Il signor ha dichiarato di essere consapevole delle conseguenze che discendono Pt_1 dall'adozione e di considerare l'adottanda sua figlia, riferendo: Il nostro rapporto è ottimo, abbiamo vissuto insieme da quando aveva due anni, lei è sempre lì in casa, anche ora che vive in un'altra abitazione in realtà è sempre da noi, abita a 20 metri. Per me è mia figlia a tutti gli effetti, è chi li cresce i figli e non chi li fa (verbale 10.10.24).
La signora ha a sua volta espresso il proprio consenso all'adozione, dichiarando: Lo CP_1
considero mio padre a tutti gli effetti, mi ha cresciuta da quando ero bambina, è un rapporto di profondo affetto, è una figura di riferimento (verbale 10.10.24).
In merito al cognome, l'adottanda ha poi chiesto di sostituire il cognome con quello CP_1 dell'adottante e in subordine la sua anteposizione (verbale 10.10.24).
Sono stati inoltre sentiti la signora madre dell'adottanda e coniuge dell'adottante, e Testimone_1
la signora figlia della coppia, le quali si sono espresse a favore dell'adozione. Testimone_2
padre naturale dell'adottanda, malgrado la regolarità della notifica, non è Persona_1
comparso in udienza e non è stato possibile acquisire il suo assenso.
Le parti hanno dunque precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda di adozione sia fondata e meriti accoglimento.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole di entrambe le parti di voler procedere all'adozione, le quali, sentite in udienza, hanno infatti dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione.
La domanda di adozione proposta dal signor mira, in effetti, a confermare una situazione Pt_1 affettiva e relazionale già in atto, pienamente corrispondente sia all'interesse dell'adottanda sia dell'adottante, alla quale entrambi intendono dar forma giuridica.
Come risulta dagli atti, il signor è entrato a far parte della vita di quando Pt_1 Controparte_1
lei aveva appena due anni, avendo intessuto una relazione sentimentale con la madre Testimone_1
con la quale è convolato a nozze il 18 ottobre 2019 e dalla quale è nata la figlia Testimone_2
ha dunque potuto contare durante la sua crescita sull'affetto e la presenza del Controparte_1
signor e della nuova famiglia. Pt_1
Sussistono inoltre i presupposti di legge quanto all'età dell'adottante e dell'adottanda e alla assenza di situazioni ostative, come risulta dalla nota informativa ricevuta dalla Questura di Bergamo che, sul punto, nulla ha rilevato riconoscendo l'esistenza di una situazione favorevole all'adozione. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, ritiene che possa farsi luogo all'adozione di da parte di Controparte_1 Parte_1
Quanto al cognome, come si è accennato, ha richiesto di poter sostituire il Controparte_1
cognome del ricorrente al proprio.
Il Collegio ritiene di poter decidere in conformità a quanto richiesto, per le ragioni di seguito illustrate.
In linea con l'evoluzione sociale che ha interessato l'adozione di maggiorenne, si rammenta che l'istituto se, tradizionalmente, mirava a realizzare una funzione sostitutiva della mancata paternità o maternità legittima, consentendo a colui che fosse privo di discendenti di tutelare il proprio patrimonio e il proprio nome, trasmettendoli all'adottando, ad oggi risponde non sono più - o non soltanto - ai bisogni orientati alla tutela del proprio nome e del proprio patrimonio, bensì alla salvaguardia dell'interesse morale, familiare e sociale ad ottenere il riconoscimento giuridico di un legame affettivo ex artt. 2, 31 e 32 della Carta Costituzionale.
Rispetto a queste nuove funzioni, riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale, la giurisprudenza di merito ha oramai superato il principio di trasmissione del cognome consacrato dall'art. 299, co. 1
c.c., considerandolo l'antico retaggio di una concezione storica dell'istituto oramai superata che si mostra insensibile alla tutela del diritto all'identità personale (v. in tal senso Trib. Siena, 1 dicembre
2020, n. 2; Trib. La Spezia, 14 novembre 2020, n. 9; Trib. Milano, sez. I, 16 gennaio 2020; Trib.
Milano, sez. I, 19 febbraio 2020; Trib. Parma 27 febbraio 2019; Trib. Bergamo, sez. I, 4 febbraio
2021, n. 2).
Come ricordato dalla Consulta nella decisione n. 135 del 4 luglio 2023, Da un lato - come questa
Corte ha evidenziato (da ultimo, sentenze n. 131 del 2022 e n. 286 del 2016, nonché ordinanza n. 18 del 2021) - il cognome riflette il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale e, pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 3 Cost., tale profilo deve proiettarsi sul cognome del figlio in un modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori. In particolare, là dove non vi sia l'accordo fra i genitori per l'attribuzione del cognome di uno di loro e operi la regola suppletiva che compone
l'unitario cognome del figlio con quello del padre e con quello della madre, questa Corte (ancora nella citata sentenza n. 131 del 2022) - non diversamente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
(in particolare, sentenza 26 ottobre 2021, León ID contro ) - ha affermato che anche CP_2
l'ordine dei cognomi, profilo non certo marginale, deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori. Da un altro lato, a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo la sua identità personale, sicché proprio nel diritto all'identità si radicano le ragioni della tutela del cognome. E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile
o la necessaria acquisizione di un ulteriore cognome. Ripercorsa sinteticamente l'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi negli ultimi tempi anche in merito all'attribuzione del cognome all'adottato maggiorenne, il Collegio ritiene che una lettura costituzionalmente orientata delle norme che regolano la materia sia compatibile anche con la scelta dell'adottanda, alla quale l'adottante ha aderito, di sostituire il suo cognome a quello dell'adottante, tenendo conto dell'esigenza di tutela del diritto all'identità personale consacrata dall'art. 2 della Carta
Costituzionale e promossa dalla Consulta nella decisione n. 135 del 4 luglio 2023.
In conformità a quanto già affermato nella giurisprudenza di merito (Tribunale di Livorno, 10 gennaio
2024), il Tribunale adito ritiene pertanto che l'esigenza di tutelare il diritto all'identità personale dell'adottanda, garantito dall'art. 2 della Carta Costituzionale, mediante la sostituzione del proprio cognome con il cognome , sia meritevole di accoglimento, considerato che il diritto al Pt_1
cognome è riconosciuto al singolo sia rispetto alla formazione sociale di appartenenza, sia rispetto alla collettività, al di là che esso venga attribuito alla nascita o aggiunto successivamente come nell'adozione (v. Tribunale di Livorno, 10 gennaio 2024).
Pertanto, il Collegio dispone che assuma il cognome sostituendolo al Controparte_1 Pt_1
proprio, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela dell'identità e autodeterminazione dell'individuo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nato il [...] ad [...]: Parte_1
1. dispone farsi luogo all'adozione di nata il [...] ad [...] Controparte_1
Lombardo, da parte del predetto Parte_1
2. dispone che l'adottanda assuma il cognome sostituendolo al cognome Pt_1
; CP_1
3. manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c., con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza;
4. spese compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 9 maggio 2024 da:
, assistito e difeso dall'Avv. Alessandro TURCONI e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federica MARGIOTTA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nata il [...] ad [...] Controparte_1 C.F._2
Lombardo (BG);
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: adozione di maggiorenne;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da note scritte depositate telematicamente in data 19 febbraio 2025; per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato a questo Tribunale di poter adottare Parte_1
cittadina italiana nata il [...] ad [...]. 3), allegando Controparte_1
la sussistenza dei presupposti richiesti ex lege per procedere all'adozione e l'esistenza di un legame affettivo con l'adottanda, figlia della moglie. All'udienza del 10 ottobre 2024, entrambe le parti sono state sentite separatamente sui fatti di causa e hanno riferito quanto segue.
Il signor ha dichiarato di essere consapevole delle conseguenze che discendono Pt_1 dall'adozione e di considerare l'adottanda sua figlia, riferendo: Il nostro rapporto è ottimo, abbiamo vissuto insieme da quando aveva due anni, lei è sempre lì in casa, anche ora che vive in un'altra abitazione in realtà è sempre da noi, abita a 20 metri. Per me è mia figlia a tutti gli effetti, è chi li cresce i figli e non chi li fa (verbale 10.10.24).
La signora ha a sua volta espresso il proprio consenso all'adozione, dichiarando: Lo CP_1
considero mio padre a tutti gli effetti, mi ha cresciuta da quando ero bambina, è un rapporto di profondo affetto, è una figura di riferimento (verbale 10.10.24).
In merito al cognome, l'adottanda ha poi chiesto di sostituire il cognome con quello CP_1 dell'adottante e in subordine la sua anteposizione (verbale 10.10.24).
Sono stati inoltre sentiti la signora madre dell'adottanda e coniuge dell'adottante, e Testimone_1
la signora figlia della coppia, le quali si sono espresse a favore dell'adozione. Testimone_2
padre naturale dell'adottanda, malgrado la regolarità della notifica, non è Persona_1
comparso in udienza e non è stato possibile acquisire il suo assenso.
Le parti hanno dunque precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda di adozione sia fondata e meriti accoglimento.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole di entrambe le parti di voler procedere all'adozione, le quali, sentite in udienza, hanno infatti dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione.
La domanda di adozione proposta dal signor mira, in effetti, a confermare una situazione Pt_1 affettiva e relazionale già in atto, pienamente corrispondente sia all'interesse dell'adottanda sia dell'adottante, alla quale entrambi intendono dar forma giuridica.
Come risulta dagli atti, il signor è entrato a far parte della vita di quando Pt_1 Controparte_1
lei aveva appena due anni, avendo intessuto una relazione sentimentale con la madre Testimone_1
con la quale è convolato a nozze il 18 ottobre 2019 e dalla quale è nata la figlia Testimone_2
ha dunque potuto contare durante la sua crescita sull'affetto e la presenza del Controparte_1
signor e della nuova famiglia. Pt_1
Sussistono inoltre i presupposti di legge quanto all'età dell'adottante e dell'adottanda e alla assenza di situazioni ostative, come risulta dalla nota informativa ricevuta dalla Questura di Bergamo che, sul punto, nulla ha rilevato riconoscendo l'esistenza di una situazione favorevole all'adozione. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, ritiene che possa farsi luogo all'adozione di da parte di Controparte_1 Parte_1
Quanto al cognome, come si è accennato, ha richiesto di poter sostituire il Controparte_1
cognome del ricorrente al proprio.
Il Collegio ritiene di poter decidere in conformità a quanto richiesto, per le ragioni di seguito illustrate.
In linea con l'evoluzione sociale che ha interessato l'adozione di maggiorenne, si rammenta che l'istituto se, tradizionalmente, mirava a realizzare una funzione sostitutiva della mancata paternità o maternità legittima, consentendo a colui che fosse privo di discendenti di tutelare il proprio patrimonio e il proprio nome, trasmettendoli all'adottando, ad oggi risponde non sono più - o non soltanto - ai bisogni orientati alla tutela del proprio nome e del proprio patrimonio, bensì alla salvaguardia dell'interesse morale, familiare e sociale ad ottenere il riconoscimento giuridico di un legame affettivo ex artt. 2, 31 e 32 della Carta Costituzionale.
Rispetto a queste nuove funzioni, riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale, la giurisprudenza di merito ha oramai superato il principio di trasmissione del cognome consacrato dall'art. 299, co. 1
c.c., considerandolo l'antico retaggio di una concezione storica dell'istituto oramai superata che si mostra insensibile alla tutela del diritto all'identità personale (v. in tal senso Trib. Siena, 1 dicembre
2020, n. 2; Trib. La Spezia, 14 novembre 2020, n. 9; Trib. Milano, sez. I, 16 gennaio 2020; Trib.
Milano, sez. I, 19 febbraio 2020; Trib. Parma 27 febbraio 2019; Trib. Bergamo, sez. I, 4 febbraio
2021, n. 2).
Come ricordato dalla Consulta nella decisione n. 135 del 4 luglio 2023, Da un lato - come questa
Corte ha evidenziato (da ultimo, sentenze n. 131 del 2022 e n. 286 del 2016, nonché ordinanza n. 18 del 2021) - il cognome riflette il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale e, pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 3 Cost., tale profilo deve proiettarsi sul cognome del figlio in un modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori. In particolare, là dove non vi sia l'accordo fra i genitori per l'attribuzione del cognome di uno di loro e operi la regola suppletiva che compone
l'unitario cognome del figlio con quello del padre e con quello della madre, questa Corte (ancora nella citata sentenza n. 131 del 2022) - non diversamente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
(in particolare, sentenza 26 ottobre 2021, León ID contro ) - ha affermato che anche CP_2
l'ordine dei cognomi, profilo non certo marginale, deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori. Da un altro lato, a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo la sua identità personale, sicché proprio nel diritto all'identità si radicano le ragioni della tutela del cognome. E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile
o la necessaria acquisizione di un ulteriore cognome. Ripercorsa sinteticamente l'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi negli ultimi tempi anche in merito all'attribuzione del cognome all'adottato maggiorenne, il Collegio ritiene che una lettura costituzionalmente orientata delle norme che regolano la materia sia compatibile anche con la scelta dell'adottanda, alla quale l'adottante ha aderito, di sostituire il suo cognome a quello dell'adottante, tenendo conto dell'esigenza di tutela del diritto all'identità personale consacrata dall'art. 2 della Carta
Costituzionale e promossa dalla Consulta nella decisione n. 135 del 4 luglio 2023.
In conformità a quanto già affermato nella giurisprudenza di merito (Tribunale di Livorno, 10 gennaio
2024), il Tribunale adito ritiene pertanto che l'esigenza di tutelare il diritto all'identità personale dell'adottanda, garantito dall'art. 2 della Carta Costituzionale, mediante la sostituzione del proprio cognome con il cognome , sia meritevole di accoglimento, considerato che il diritto al Pt_1
cognome è riconosciuto al singolo sia rispetto alla formazione sociale di appartenenza, sia rispetto alla collettività, al di là che esso venga attribuito alla nascita o aggiunto successivamente come nell'adozione (v. Tribunale di Livorno, 10 gennaio 2024).
Pertanto, il Collegio dispone che assuma il cognome sostituendolo al Controparte_1 Pt_1
proprio, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela dell'identità e autodeterminazione dell'individuo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nato il [...] ad [...]: Parte_1
1. dispone farsi luogo all'adozione di nata il [...] ad [...] Controparte_1
Lombardo, da parte del predetto Parte_1
2. dispone che l'adottanda assuma il cognome sostituendolo al cognome Pt_1
; CP_1
3. manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c., con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza;
4. spese compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo