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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1552/2022
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone, elettivamente Parte_1 domiciliata in Palma Campania alla via Saverio Carbone 27;
Appellante
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1 Napoli via Alcide De Gasperi n. 4 presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s. presso l'avv. Gianfranco Pepe che lo rappresenta e difende;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.6.2022 presso questa Corte territoriale ha Parte_1 proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro,
n. 1160/2022 pubblicata il 7.6.2022, con la quale era stato rigettato il ricorso in opposizione CP_ all'esecuzione proposto dall' con conseguente legittimità della azione esecutiva intrapresa dalla odierna appellante, ed era stata dichiarata la compensazione per intero delle spese di lite sulla base della seguente motivazione “In considerazione della particolarità della controversia e dei contrasti giurisprudenziali esistenti in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali”.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione in punto di governo delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nel testo in vigore novellato dal D.L. n. 132/2014 che prevede che la compensazione possa essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c.
Rilevato che nella specie alcuna di dette ipotesi era sussistente, ha chiesto la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza e la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado nonché di quelle del presente grado, oltre spese generali, Iva e Cpa con attribuzione.
CP_ L' si è costituito chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese del grado.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo gli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese di lite, secondo parte appellante ingiustamente compensate.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei motivi di legge per compensare tra le parti le spese per intero, ravvisandoli nella “particolarità della controversia e dei contrasti giurisprudenziali esistenti in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio”.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti … Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass., Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Ciò premesso, il collegio rileva che nella specie non sussiste reciproca soccombenza ma soccombenza totale, risultando pacifica la fondatezza del diritto di a procedere ad esecuzione Parte_1 CP_ forzata con conseguente rigetto del ricorso in opposizione proposto dall' Né può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una azione esecutiva promossa in quanto il creditore era stato soddisfatto solo parzialmente da una precedente esecuzione intrapresa e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale.
Nella parte motiva della sentenza gravata, infatti, si legge che “… al di là della ragionevolezza o meno del termine entro cui è avvenuto il pagamento (invero non verificabile dalla scrivente in quanto l'ordinanza di assegnazione versata in atti non reca alcuna data né alcuna precisazione è stata in tal senso effettuata dall'opponente in ricorso), in ogni caso il pagamento non è stato integrale in quanto, pur essendo state pagate le spese legali, non è stata pagata la sorte capitale, legittimando così una azione esecutiva ulteriore. Deve quindi rigettarsi il ricorso”.
Inoltre non è avvenuto alcun mutamento o contrasto della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, né sussiste alcuna ipotesi di sopravvenienza relative a questioni dirimenti o di assoluta incertezza della lite.
A nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e dalla Corte Cost. è riconducibile la fattispecie in esame. La valutazione effettuata dal primo giudice è quindi erronea e non conforme ai principi di diritto sopra menzionati.
Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata.
CP_ Peraltro l' nel costituirsi si è difeso unicamente sulla legittima applicazione delle tabelle del D.M. 55/2014 da parte del giudice di prime cure (non oggetto del gravame), mentre ha taciuto sulla richiesta di parte appellante in ordine alla illegittima compensazione integrale delle spese del giudizio.
Pertanto, le spese di primo grado sono da porsi a carico dell' . Controparte_2
Con riguardo alla quantificazione, è pacifico che alla presente fattispecie vada applicato il D.M.
55/2014, in vigore dal 3 aprile 2014, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad una attività difensiva ormai esaurita deva applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18.12.2012; negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11.2.2016 e n. 6306 del
31.32016). In generale, in tema di compensi vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art, 2 comma 1 del D.M. 55/2014 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Quanto ai criteri generali per la liquidazione del compenso, questo deve essere individuato tenendo conto: delle caratteriste, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; delle condizioni soggettive del cliente;
dei risultati conseguiti;
del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 del D.M. 55/2014).
Va anche aggiunto che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo e il massimo, non richiese una specifica motivazione (v. Cass. Ordinanza n. 14198/2022).
Peraltro nella specie il giudizio non ha comportato l'esame di alcuna questione di fatto e diritto di particolare complessità.
Ciò posto, in assenza di nota spese, il valore della causa è riconducibile allo scaglione individuato tra euro 1.101,00 ad euro 5.200,00. I parametri minimi stabiliti per detto scaglione per le cause previdenziali, operate le dovute riduzioni al massimo, sono: fase di studio = euro 203; fase introduttiva = euro 203; fase istruttoria/trattazione = euro 567,00; fase decisionale = euro 438.
Con le dovute sommatorie per le fasi riconosciute, si giunge ad una quantificazione totale pari ad euro
1411,00.
Per le ragioni descritte, il motivo di doglianza va accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che nel resto si conferma, le spese legali del giudizio di primo grado vanno riliquidate e determinate nella misura di cui sopra pari ad euro 1411,00, oltre rimborso forfettario CP_ spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. L' va dunque condannato al pagamento di detto importo.
Le spese del grado (il cui valore è limitato al solo tema delle spese, con esclusione della fase istruttoria CP_ che non vi è stata), del pari, seguono la soccombenza. Sono pertanto poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo secondo le tabelle ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma, liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 1.411, 00;
-condanna l' al pagamento di detta somma, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura CP_1 di legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
-condanna l' appellato al pagamento delle spese del secondo grado, che liquida in complessivi CP_2 euro 962,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1552/2022
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone, elettivamente Parte_1 domiciliata in Palma Campania alla via Saverio Carbone 27;
Appellante
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1 Napoli via Alcide De Gasperi n. 4 presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s. presso l'avv. Gianfranco Pepe che lo rappresenta e difende;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.6.2022 presso questa Corte territoriale ha Parte_1 proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro,
n. 1160/2022 pubblicata il 7.6.2022, con la quale era stato rigettato il ricorso in opposizione CP_ all'esecuzione proposto dall' con conseguente legittimità della azione esecutiva intrapresa dalla odierna appellante, ed era stata dichiarata la compensazione per intero delle spese di lite sulla base della seguente motivazione “In considerazione della particolarità della controversia e dei contrasti giurisprudenziali esistenti in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali”.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione in punto di governo delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nel testo in vigore novellato dal D.L. n. 132/2014 che prevede che la compensazione possa essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c.
Rilevato che nella specie alcuna di dette ipotesi era sussistente, ha chiesto la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza e la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado nonché di quelle del presente grado, oltre spese generali, Iva e Cpa con attribuzione.
CP_ L' si è costituito chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese del grado.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo gli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese di lite, secondo parte appellante ingiustamente compensate.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei motivi di legge per compensare tra le parti le spese per intero, ravvisandoli nella “particolarità della controversia e dei contrasti giurisprudenziali esistenti in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio”.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti … Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass., Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Ciò premesso, il collegio rileva che nella specie non sussiste reciproca soccombenza ma soccombenza totale, risultando pacifica la fondatezza del diritto di a procedere ad esecuzione Parte_1 CP_ forzata con conseguente rigetto del ricorso in opposizione proposto dall' Né può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una azione esecutiva promossa in quanto il creditore era stato soddisfatto solo parzialmente da una precedente esecuzione intrapresa e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale.
Nella parte motiva della sentenza gravata, infatti, si legge che “… al di là della ragionevolezza o meno del termine entro cui è avvenuto il pagamento (invero non verificabile dalla scrivente in quanto l'ordinanza di assegnazione versata in atti non reca alcuna data né alcuna precisazione è stata in tal senso effettuata dall'opponente in ricorso), in ogni caso il pagamento non è stato integrale in quanto, pur essendo state pagate le spese legali, non è stata pagata la sorte capitale, legittimando così una azione esecutiva ulteriore. Deve quindi rigettarsi il ricorso”.
Inoltre non è avvenuto alcun mutamento o contrasto della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, né sussiste alcuna ipotesi di sopravvenienza relative a questioni dirimenti o di assoluta incertezza della lite.
A nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e dalla Corte Cost. è riconducibile la fattispecie in esame. La valutazione effettuata dal primo giudice è quindi erronea e non conforme ai principi di diritto sopra menzionati.
Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata.
CP_ Peraltro l' nel costituirsi si è difeso unicamente sulla legittima applicazione delle tabelle del D.M. 55/2014 da parte del giudice di prime cure (non oggetto del gravame), mentre ha taciuto sulla richiesta di parte appellante in ordine alla illegittima compensazione integrale delle spese del giudizio.
Pertanto, le spese di primo grado sono da porsi a carico dell' . Controparte_2
Con riguardo alla quantificazione, è pacifico che alla presente fattispecie vada applicato il D.M.
55/2014, in vigore dal 3 aprile 2014, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad una attività difensiva ormai esaurita deva applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18.12.2012; negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11.2.2016 e n. 6306 del
31.32016). In generale, in tema di compensi vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art, 2 comma 1 del D.M. 55/2014 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Quanto ai criteri generali per la liquidazione del compenso, questo deve essere individuato tenendo conto: delle caratteriste, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; delle condizioni soggettive del cliente;
dei risultati conseguiti;
del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 del D.M. 55/2014).
Va anche aggiunto che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo e il massimo, non richiese una specifica motivazione (v. Cass. Ordinanza n. 14198/2022).
Peraltro nella specie il giudizio non ha comportato l'esame di alcuna questione di fatto e diritto di particolare complessità.
Ciò posto, in assenza di nota spese, il valore della causa è riconducibile allo scaglione individuato tra euro 1.101,00 ad euro 5.200,00. I parametri minimi stabiliti per detto scaglione per le cause previdenziali, operate le dovute riduzioni al massimo, sono: fase di studio = euro 203; fase introduttiva = euro 203; fase istruttoria/trattazione = euro 567,00; fase decisionale = euro 438.
Con le dovute sommatorie per le fasi riconosciute, si giunge ad una quantificazione totale pari ad euro
1411,00.
Per le ragioni descritte, il motivo di doglianza va accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che nel resto si conferma, le spese legali del giudizio di primo grado vanno riliquidate e determinate nella misura di cui sopra pari ad euro 1411,00, oltre rimborso forfettario CP_ spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. L' va dunque condannato al pagamento di detto importo.
Le spese del grado (il cui valore è limitato al solo tema delle spese, con esclusione della fase istruttoria CP_ che non vi è stata), del pari, seguono la soccombenza. Sono pertanto poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo secondo le tabelle ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma, liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 1.411, 00;
-condanna l' al pagamento di detta somma, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura CP_1 di legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
-condanna l' appellato al pagamento delle spese del secondo grado, che liquida in complessivi CP_2 euro 962,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano