TRIB
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/07/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.10334/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. RIZZOGLIO M.G.
RICORRENTE
CONTRO
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON L'AVV. TONELLI A.
RESISTENTE
29 (P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
P.I. ) Controparte_3 P.IVA_3
CON L'AVV. CECI G.
RZ MA
RAGONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04/09/2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – e Controparte_1 Controparte_4
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1. accertato e dichiarato che il ricorrente, del corso del rapporto di lavoro in oggetto, è stato sottoposto ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro, condannare la nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro CP_5 CP_1 tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 831,69, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
2. accertato e dichiarato che la retribuzione erogata al ricorrente a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività è stata calcolata senza tenere conto degli importi dovuti
a titolo di “scatti di anzianità”, condannare, la nonché , tutte in persona CP_5 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di €
1.934,92, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
3. accertato e dichiarato che le somme corrisposte al ricorrente a titolo di lavoro straordinario comportano la necessità di rideterminare quanto dovuto a titolo tredicesima, quattordicesima e TFR, condannare, la nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro CP_5 CP_1 tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 2.079,66 (di cui € 1.745,44 per tredicesima e quattordicesima ed € 334,22 per TFR), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
4. accertato e dichiarato che la retribuzione corrisposta al ricorrente, nei periodi di godimento delle ferie e/o per la relativa indennità, non hanno tenuto conto di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima, condannare, la CP_5 nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, CP_1 parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 757,97 (di cui € 577,28 per maggiorazione per lavoro notturno ed € 180,69 per tredicesima e quattordicesima), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
29 non si è costituita in giudizio, restando contumace. Controparte_2 invece, costituendosi ritualmente in giudizio, ha chiesto preliminarmente la Controparte_1 chiamata in causa di (da cui ha chiesto di essere eventualmente manlevata Controparte_3 unitamente a 29 servizi), insistendo nel rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Autorizzata la chiamata, si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_3 infondato in fatto e in diritto, chiedendo in ogni caso di essere manlevata da 29 servizi. Sempre ai fini della manleva, ha chiesto la chiamata in causa della ma la chiamata Controparte_6 non è stata autorizzata per non determinare ulteriore aggravio al processo in corso, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorrente è stato dipendente della con orario di lavoro di 39 ore settimanali a far Controparte_4 data dal 1° Febbraio 2020 e con inquadramento nel quinto livello CCNL logistica trasporto merci e spedizione, con mansioni di magazziniere. Dapprima dipendente della società cooperativa Coopital a far data da maggio 2017, è stato assegnato all'appalto di presso un magazzino Parte_2
Successivamente, con cambio appalto, è passato alla società e quindi, a CP_1 CP_4 maggio 2022, presso la società subentrante nell'appalto, vale a dire AG SRL ed attualmente presso la società da ultimo subentrata.
Col presente giudizio ha rivendicato il pagamento di differenze retributive dovute: ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro;
al calcolo degli istituti di tredicesima, quattordicesima, permessi, rol ed ex festività senza tener conto degli “scatti di anzianità”; al calcolo di tredicesima, quattordicesima e TFR senza tenere conto delle maggiorazioni percepite per lavoro straordinario;
al calcolo delle ferie godute senza computare le maggiorazioni per lavoro notturno e per la quota di tredicesima e quattordicesima.
Ha chiesto la condanna in solido di e di successivamente chiamata in CP_1 CP_3 giudizio, alla quale ha richiesto l'estensione delle domande rassegnate nei confronti del datore di lavoro.
Va aggiunto che sono inoltre pacifici in causa il rapporto di committenza tra e CP_1 CP_3
(appaltatore per servizi di scarico/carico merce, etc) e tra questa e LM CA (società consortile) e infine tra questa e 29 Servizi in liquidazione;
ha contestato la continuativa CP_1 adibizione nell'appalto.
3.Le domande svolte nel presente giudizio sono del tutto analoghe a quelle svolte da altri lavoratori in altri giudizi proposti innanzi al Tribunale di Milano, il quale si è già pronunciato in senso favorevole ai lavoratori in plurime pronunce, le cui motivazioni sono di seguito richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 c.p.c. in quanto fatte proprie e pienamente condivise dalla scrivente (ex plurimis, si riporta di seguito la sentenza n. 3595/24 - rel. Dott. Atanasio). “Il datore ha indicato in busta paga un orario lavorato inferiore a quello pieno previsto dal CCNL, senza che ricorressero le condizioni previste dal contratto per la limitazione dell'orario e senza darne comunicazione al lavoratore.
Grava sempre sul datore di lavoro l'onere di dedurre e provare l'impossibilità assoluta di ricevere la prestazione per una parte dell'orario di lavoro del dipendente;
in assenza di quella, non può che essere condannato a pagare le relative differenze.
La datrice di lavoro ha poi ha calcolato e liquidato la retribuzione a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività senza computare gli “scatti” che invece fanno parte della retribuzione globale mensile secondo quanto previsto dall'art. 61 del
CCN L di settore.
Poi le società vanno condannate altresì a pagare le differenze retributive per TFR, 13ma e 14ma calcolate senza tenere conto delle maggiorazioni per il lavoro straordinario.
Quanto al TFR, la maggiorazione per lo straordinario è stata corrisposta in maniera tutt'altro che occasionale;
deve quindi essere compresa nella base per il calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), tenuto conto che la giurisprudenza consolidata ritiene che vada computata nel TFR qualsiasi somma corrisposta a titolo retributivo in connessione con il rapporto di lavoro, tenuto conto che il CCNL richiama integralmente l'art. 2120 c.c. senza prevedere deroghe al principio da quella norma affermate;
altrettanto è a dirsi per le maggiorazioni del lavoro straordinario ai fini del calcolo delle maggiorazioni 13ma e 14ma in quanto lo straordinario rientra nella nozione di cui all'art. 61 CCNL.
Infine, il datore di lavoro 29 servizi non ha tenuto conto ai fini del calcolo della retribuzione corrisposta nei periodi di godimento delle ferie di quanto percepito dal lavoratore a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima, nonostante quanto oramai ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in materia.
Durante il periodo delle ferie, il lavoratore percepiva lo stipendio senza la maggiorazione per il lavoro notturno.
La tesi del ricorrente trova fondamento nella normativa comunitaria e nelle interpretazioni che di quella normativa è stata fatta dalle sentenze della Corte di giustizia prima e della Cassazione poi.
Più in generale, occorre ricordare che la Corte di Giustizia ha chiarito che un lavoratore, nel corso del godimento delle sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento della sua paga base bensì anche a tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi con l'espletamento delle sue mansioni, compensati con una somma che fa parte della sua retribuzione complessiva nonché con elementi retributivi collegati allo status personale e professionale;
per quanto attiene a questi ultimi, con riferimento ai piloti, la Corte di Giustizia aveva ritenuto che andasse computata anche la parte variabile della retribuzione che teneva conto delle ore di volo prestate e del tempo trascorso fuori dalla base.
La Corte di Giustizia ha individuato questo diritto innanzi tutto nella normativa CE in quanto l'articolo
7 della direttiva 2003/88, col titolo “Ferie annuali”, dispone: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
L'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati col titolo “Condizioni di lavoro giuste ed eque” dispone poi che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Per quanto riguarda invece il diritto interno occorre ricordare il diritto del lavoratore a ferie retribuite
è riconosciuto sia dall'art. 36, comma 3, della Cost. il quale dispone che “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, sia dall'art. 2109, comma 2, cod.civ. che prevede che il lavoratore ha diritto
“ad un periodo annuale di ferie retribuite» sia dall'art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003 il quale dispone che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”.
Per quanto riguarda invece la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la Corte di Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_1
(punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, nr. 1, della
[...] direttiva nr. 88 del 2003 deve essere intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione, vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) Persona_2 nel senso che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione paragonabile ai periodi di lavoro ordinario.
Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Corte di Giustizia Per_3 ha poi affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25).
La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , ha precisato CP_7 che possono essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali.
Dal canto suo la Corte di Cassazione, recependo le indicazioni della Corte di Giustizia, con la sentenza
17.5.2019 n. 13425 ha affermato che:
“16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_3 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretare ed applicare le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE” (cfr nello stesso senso la sentenza della
Suprema Corte n. 22401 del 15.10.2020 e n. 20216 del 23.6.2022).”
Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, i crediti del lavoratore devono essere quantificati nei seguenti termini: pari a complessivi € 5.604,24, di cui € 831,69 a titolo di “lavoro ordinario” non retribuito;
€ 1.934,92
a titolo di rideterminazione di tredicesima e quattordicesima, rol ed ex festività in ragione degli scatti di anzianità maturati;
€ 2.079,66 a titolo di rideterminazione di tredicesima e quattordicesima e TFR in ragione degli importi percepiti a titolo di straordinario ed € 757,97 a titolo di rideterminazione della retribuzione corrisposta nei periodi di ferie in ragione di quanto corrisposto per il lavoro notturno, tredicesima e quattordicesima, così come da conteggi allegati al ricorso e non utilmente contestati dalle convenute.
3. Accertato il credito del lavoratore, quanto alla responsabilità solidale di e di , il CP_1 CP_3
Tribunale osserva quanto segue. ha contestato la continuativa adibizione nell'appalto del lavoratore, ma l'eccezione è CP_1 generica e comunque infondata e deve essere rigettata. Infatti, la continuativa adibizione nell'appalto
è documentalmente provata dal contratto di lavoro (doc. 3 ricorso), dalle buste-paga ( docc.7, 8, e 9)
e, inoltre, la clausola 8.5 del contratto di appalto (prodotto sub doc. 1 da chiaramente CP_1 esplicita tutti gli obblighi di comunicazione dell'appaltatore con riguardo ai lavoratori adibiti nell'appalto con la conseguenza che avrebbe dovuto specificatamente contestare e CP_1 documentare l'eventuale discontinua adibizione nell'appalto in replica alla deduzione di fatto svolta nel ricorso ( Cass. 34151/2023).
E' poi infondata l'eccezione di decadenza biennale essendovi in atti (v. doc.ti 10 e 11 ric.) diffida stragiudiziale inviata nei termini ed idonea a impedire la decadenza che, nel silenzio della legge, non può ritenersi impedita unicamente dalla domanda giudiziale, come argomentato dalla parte convenuta in base ad una tesi che però non è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, n. 30602). Va precisato che l'impugnativa è inoltre da ritenersi valida pur se reca solo la sottoscrizione del difensore che dichiara di agire in nome e per conto del lavoratore (v. per analogia, sulla impugnazione del licenziamento, Tribunale Parma sez. lav., 10/07/2019, (ud.
16/05/2019, dep. 10/07/2019, n.88 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Infine, le obbligate in solido hanno contestato la propria responsabilità sul presupposto che una parte delle domande avrebbero natura risarcitoria (come tale non estensibili al committente e non retributiva tenuto conto che il rifiuto del creditore di ricevere la prestazione lavorativa, costituisce inadempimento contrattuale ex art. 1218 e quindi la domanda del lavoratore avrebbe natura di risarcimento del danno) in quanto chiede il risarcimento per una prestazione non resa, quindi non c'è responsabilità solidale del committente.
Come già affermato dal Tribunale di Milano, le differenze, sia per la mancata prestazione lavorativa integrale sia per il calcolo delle ferie, hanno natura retributiva e non possono sfuggire al regime di solidarietà. Tanto può argomentarsi sulla base di quanto sostenuto dalla Suprema Corte e dalla Corte
Costituzionale in materia di doppia retribuzione per il caso di mancata esecuzione delle sentenze di accertamento della insussistenza del trasferimento di ramo di azienda (cfr per tutte sentenza della
Corte di Cassazione n. 17786 del 3.7.2019 che richiama le Sezioni unite civili della Corte Suprema sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990)
In conclusione, va condannata a pagare quanto prima indicato in via solidale con la CP_1 committente . E quest'ultima va condannata a tenere indenne di quanto CP_3 CP_1 dovesse essere condannata a pagare in favore di parte ricorrente, mentre la datrice di lavoro, 29 servizi in liquidazione, obbligata principale, è tenuta a manlevare entrambe le società.
4.In quanto soccombenti le due società vanno condannate in solido tra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Rizzoglio IR AN, mentre le ulteriori spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenute e condanna convenute, in via solidale, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 5.604,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Accerta e dichiara il diritto di d essere manlevata da quanto eventualmente Controparte_1 pagato in esecuzione della presente sentenza da e da;
Controparte_3 Controparte_4
3) Accerta e dichiara il diritto di ad essere manlevata da per CP_3 Controparte_4 quanto eventualmente pagato in esecuzione della presente pronuncia;
4) Rigetta ogni ulteriore e diversa domanda;
5) Condanna le convenute in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che vengono liquidate in € 2.109,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Rizzoglio
IR AN;
6) Dichiara la integrale compensazione delle ulteriori spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione. Milano,
05/06/2025
Il Giudice
Camilla NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. RIZZOGLIO M.G.
RICORRENTE
CONTRO
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON L'AVV. TONELLI A.
RESISTENTE
29 (P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
P.I. ) Controparte_3 P.IVA_3
CON L'AVV. CECI G.
RZ MA
RAGONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04/09/2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – e Controparte_1 Controparte_4
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1. accertato e dichiarato che il ricorrente, del corso del rapporto di lavoro in oggetto, è stato sottoposto ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro, condannare la nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro CP_5 CP_1 tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 831,69, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
2. accertato e dichiarato che la retribuzione erogata al ricorrente a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività è stata calcolata senza tenere conto degli importi dovuti
a titolo di “scatti di anzianità”, condannare, la nonché , tutte in persona CP_5 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di €
1.934,92, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
3. accertato e dichiarato che le somme corrisposte al ricorrente a titolo di lavoro straordinario comportano la necessità di rideterminare quanto dovuto a titolo tredicesima, quattordicesima e TFR, condannare, la nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro CP_5 CP_1 tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 2.079,66 (di cui € 1.745,44 per tredicesima e quattordicesima ed € 334,22 per TFR), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
4. accertato e dichiarato che la retribuzione corrisposta al ricorrente, nei periodi di godimento delle ferie e/o per la relativa indennità, non hanno tenuto conto di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima, condannare, la CP_5 nonché , tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, CP_1 parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 757,97 (di cui € 577,28 per maggiorazione per lavoro notturno ed € 180,69 per tredicesima e quattordicesima), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
29 non si è costituita in giudizio, restando contumace. Controparte_2 invece, costituendosi ritualmente in giudizio, ha chiesto preliminarmente la Controparte_1 chiamata in causa di (da cui ha chiesto di essere eventualmente manlevata Controparte_3 unitamente a 29 servizi), insistendo nel rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Autorizzata la chiamata, si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_3 infondato in fatto e in diritto, chiedendo in ogni caso di essere manlevata da 29 servizi. Sempre ai fini della manleva, ha chiesto la chiamata in causa della ma la chiamata Controparte_6 non è stata autorizzata per non determinare ulteriore aggravio al processo in corso, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorrente è stato dipendente della con orario di lavoro di 39 ore settimanali a far Controparte_4 data dal 1° Febbraio 2020 e con inquadramento nel quinto livello CCNL logistica trasporto merci e spedizione, con mansioni di magazziniere. Dapprima dipendente della società cooperativa Coopital a far data da maggio 2017, è stato assegnato all'appalto di presso un magazzino Parte_2
Successivamente, con cambio appalto, è passato alla società e quindi, a CP_1 CP_4 maggio 2022, presso la società subentrante nell'appalto, vale a dire AG SRL ed attualmente presso la società da ultimo subentrata.
Col presente giudizio ha rivendicato il pagamento di differenze retributive dovute: ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro;
al calcolo degli istituti di tredicesima, quattordicesima, permessi, rol ed ex festività senza tener conto degli “scatti di anzianità”; al calcolo di tredicesima, quattordicesima e TFR senza tenere conto delle maggiorazioni percepite per lavoro straordinario;
al calcolo delle ferie godute senza computare le maggiorazioni per lavoro notturno e per la quota di tredicesima e quattordicesima.
Ha chiesto la condanna in solido di e di successivamente chiamata in CP_1 CP_3 giudizio, alla quale ha richiesto l'estensione delle domande rassegnate nei confronti del datore di lavoro.
Va aggiunto che sono inoltre pacifici in causa il rapporto di committenza tra e CP_1 CP_3
(appaltatore per servizi di scarico/carico merce, etc) e tra questa e LM CA (società consortile) e infine tra questa e 29 Servizi in liquidazione;
ha contestato la continuativa CP_1 adibizione nell'appalto.
3.Le domande svolte nel presente giudizio sono del tutto analoghe a quelle svolte da altri lavoratori in altri giudizi proposti innanzi al Tribunale di Milano, il quale si è già pronunciato in senso favorevole ai lavoratori in plurime pronunce, le cui motivazioni sono di seguito richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 c.p.c. in quanto fatte proprie e pienamente condivise dalla scrivente (ex plurimis, si riporta di seguito la sentenza n. 3595/24 - rel. Dott. Atanasio). “Il datore ha indicato in busta paga un orario lavorato inferiore a quello pieno previsto dal CCNL, senza che ricorressero le condizioni previste dal contratto per la limitazione dell'orario e senza darne comunicazione al lavoratore.
Grava sempre sul datore di lavoro l'onere di dedurre e provare l'impossibilità assoluta di ricevere la prestazione per una parte dell'orario di lavoro del dipendente;
in assenza di quella, non può che essere condannato a pagare le relative differenze.
La datrice di lavoro ha poi ha calcolato e liquidato la retribuzione a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività senza computare gli “scatti” che invece fanno parte della retribuzione globale mensile secondo quanto previsto dall'art. 61 del
CCN L di settore.
Poi le società vanno condannate altresì a pagare le differenze retributive per TFR, 13ma e 14ma calcolate senza tenere conto delle maggiorazioni per il lavoro straordinario.
Quanto al TFR, la maggiorazione per lo straordinario è stata corrisposta in maniera tutt'altro che occasionale;
deve quindi essere compresa nella base per il calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), tenuto conto che la giurisprudenza consolidata ritiene che vada computata nel TFR qualsiasi somma corrisposta a titolo retributivo in connessione con il rapporto di lavoro, tenuto conto che il CCNL richiama integralmente l'art. 2120 c.c. senza prevedere deroghe al principio da quella norma affermate;
altrettanto è a dirsi per le maggiorazioni del lavoro straordinario ai fini del calcolo delle maggiorazioni 13ma e 14ma in quanto lo straordinario rientra nella nozione di cui all'art. 61 CCNL.
Infine, il datore di lavoro 29 servizi non ha tenuto conto ai fini del calcolo della retribuzione corrisposta nei periodi di godimento delle ferie di quanto percepito dal lavoratore a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima, nonostante quanto oramai ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in materia.
Durante il periodo delle ferie, il lavoratore percepiva lo stipendio senza la maggiorazione per il lavoro notturno.
La tesi del ricorrente trova fondamento nella normativa comunitaria e nelle interpretazioni che di quella normativa è stata fatta dalle sentenze della Corte di giustizia prima e della Cassazione poi.
Più in generale, occorre ricordare che la Corte di Giustizia ha chiarito che un lavoratore, nel corso del godimento delle sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento della sua paga base bensì anche a tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi con l'espletamento delle sue mansioni, compensati con una somma che fa parte della sua retribuzione complessiva nonché con elementi retributivi collegati allo status personale e professionale;
per quanto attiene a questi ultimi, con riferimento ai piloti, la Corte di Giustizia aveva ritenuto che andasse computata anche la parte variabile della retribuzione che teneva conto delle ore di volo prestate e del tempo trascorso fuori dalla base.
La Corte di Giustizia ha individuato questo diritto innanzi tutto nella normativa CE in quanto l'articolo
7 della direttiva 2003/88, col titolo “Ferie annuali”, dispone: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
L'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati col titolo “Condizioni di lavoro giuste ed eque” dispone poi che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Per quanto riguarda invece il diritto interno occorre ricordare il diritto del lavoratore a ferie retribuite
è riconosciuto sia dall'art. 36, comma 3, della Cost. il quale dispone che “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, sia dall'art. 2109, comma 2, cod.civ. che prevede che il lavoratore ha diritto
“ad un periodo annuale di ferie retribuite» sia dall'art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003 il quale dispone che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”.
Per quanto riguarda invece la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la Corte di Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_1
(punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, nr. 1, della
[...] direttiva nr. 88 del 2003 deve essere intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione, vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) Persona_2 nel senso che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione paragonabile ai periodi di lavoro ordinario.
Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Corte di Giustizia Per_3 ha poi affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25).
La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , ha precisato CP_7 che possono essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali.
Dal canto suo la Corte di Cassazione, recependo le indicazioni della Corte di Giustizia, con la sentenza
17.5.2019 n. 13425 ha affermato che:
“16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_3 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretare ed applicare le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE” (cfr nello stesso senso la sentenza della
Suprema Corte n. 22401 del 15.10.2020 e n. 20216 del 23.6.2022).”
Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, i crediti del lavoratore devono essere quantificati nei seguenti termini: pari a complessivi € 5.604,24, di cui € 831,69 a titolo di “lavoro ordinario” non retribuito;
€ 1.934,92
a titolo di rideterminazione di tredicesima e quattordicesima, rol ed ex festività in ragione degli scatti di anzianità maturati;
€ 2.079,66 a titolo di rideterminazione di tredicesima e quattordicesima e TFR in ragione degli importi percepiti a titolo di straordinario ed € 757,97 a titolo di rideterminazione della retribuzione corrisposta nei periodi di ferie in ragione di quanto corrisposto per il lavoro notturno, tredicesima e quattordicesima, così come da conteggi allegati al ricorso e non utilmente contestati dalle convenute.
3. Accertato il credito del lavoratore, quanto alla responsabilità solidale di e di , il CP_1 CP_3
Tribunale osserva quanto segue. ha contestato la continuativa adibizione nell'appalto del lavoratore, ma l'eccezione è CP_1 generica e comunque infondata e deve essere rigettata. Infatti, la continuativa adibizione nell'appalto
è documentalmente provata dal contratto di lavoro (doc. 3 ricorso), dalle buste-paga ( docc.7, 8, e 9)
e, inoltre, la clausola 8.5 del contratto di appalto (prodotto sub doc. 1 da chiaramente CP_1 esplicita tutti gli obblighi di comunicazione dell'appaltatore con riguardo ai lavoratori adibiti nell'appalto con la conseguenza che avrebbe dovuto specificatamente contestare e CP_1 documentare l'eventuale discontinua adibizione nell'appalto in replica alla deduzione di fatto svolta nel ricorso ( Cass. 34151/2023).
E' poi infondata l'eccezione di decadenza biennale essendovi in atti (v. doc.ti 10 e 11 ric.) diffida stragiudiziale inviata nei termini ed idonea a impedire la decadenza che, nel silenzio della legge, non può ritenersi impedita unicamente dalla domanda giudiziale, come argomentato dalla parte convenuta in base ad una tesi che però non è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, n. 30602). Va precisato che l'impugnativa è inoltre da ritenersi valida pur se reca solo la sottoscrizione del difensore che dichiara di agire in nome e per conto del lavoratore (v. per analogia, sulla impugnazione del licenziamento, Tribunale Parma sez. lav., 10/07/2019, (ud.
16/05/2019, dep. 10/07/2019, n.88 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Infine, le obbligate in solido hanno contestato la propria responsabilità sul presupposto che una parte delle domande avrebbero natura risarcitoria (come tale non estensibili al committente e non retributiva tenuto conto che il rifiuto del creditore di ricevere la prestazione lavorativa, costituisce inadempimento contrattuale ex art. 1218 e quindi la domanda del lavoratore avrebbe natura di risarcimento del danno) in quanto chiede il risarcimento per una prestazione non resa, quindi non c'è responsabilità solidale del committente.
Come già affermato dal Tribunale di Milano, le differenze, sia per la mancata prestazione lavorativa integrale sia per il calcolo delle ferie, hanno natura retributiva e non possono sfuggire al regime di solidarietà. Tanto può argomentarsi sulla base di quanto sostenuto dalla Suprema Corte e dalla Corte
Costituzionale in materia di doppia retribuzione per il caso di mancata esecuzione delle sentenze di accertamento della insussistenza del trasferimento di ramo di azienda (cfr per tutte sentenza della
Corte di Cassazione n. 17786 del 3.7.2019 che richiama le Sezioni unite civili della Corte Suprema sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990)
In conclusione, va condannata a pagare quanto prima indicato in via solidale con la CP_1 committente . E quest'ultima va condannata a tenere indenne di quanto CP_3 CP_1 dovesse essere condannata a pagare in favore di parte ricorrente, mentre la datrice di lavoro, 29 servizi in liquidazione, obbligata principale, è tenuta a manlevare entrambe le società.
4.In quanto soccombenti le due società vanno condannate in solido tra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Rizzoglio IR AN, mentre le ulteriori spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenute e condanna convenute, in via solidale, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 5.604,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Accerta e dichiara il diritto di d essere manlevata da quanto eventualmente Controparte_1 pagato in esecuzione della presente sentenza da e da;
Controparte_3 Controparte_4
3) Accerta e dichiara il diritto di ad essere manlevata da per CP_3 Controparte_4 quanto eventualmente pagato in esecuzione della presente pronuncia;
4) Rigetta ogni ulteriore e diversa domanda;
5) Condanna le convenute in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che vengono liquidate in € 2.109,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Rizzoglio
IR AN;
6) Dichiara la integrale compensazione delle ulteriori spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione. Milano,
05/06/2025
Il Giudice
Camilla NI