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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52471 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del
16.7.2024 e vertente
T R A
(P.IVA: Parte_1
C.F.: , in persona del Liquidatore Giudiziale pro tempore Dott. P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Saba n. 7, presso lo studio Persona_1 legale dell'Avv. Sergio Maglio, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
Opponente
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via CP_1 C.F._1
Oslavia n. 40, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Farina, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposto
OGGETTO: rapporti di debito-credito tra società di persone e soci
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza reietta, revocare il decreto ingiuntivo n. 8251/2019 (R.G. 17264/19), in quanto emesso in difetto dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità si cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e
carente di prova documentale idonea. in ogni caso accertare e dichiarare l'inefficacia, la
1 nullità e comunque revocare il medesimo decreto ingiuntivo in quanto ingiusto e lesivo dei
diritti della odierna opponente;
in particolare, voglia accertare e dichiarare la insussistenza del complessivo credito vantato dal Sig. in quanto non fondato su prova scritta, CP_1
stante il previo disconoscimento della scrittura in data 30.11.1997 – nonché di quella in data
1.9.2011- le cui sottoscrizioni attribuite al Sig. sono state riconosciute apocrife Parte_1
in sede di CTU tecnica;
Voglia, quindi, accertare e dichiarare che la scrittura di riferimento sia esclusivamente quella sottoscritta dal Sig. e dalla Cinema 5 in data 7 maggio Parte_1
1996 e che, pertanto, la provvigione convenuta fra le parti debba essere stabilita nella misura di Lit 1.000.000 (€ 516,46) annuo “indipendentemente dall'esito commerciale delle sale ed a titolo di corrispettivo omnicomprensivo”. Voglia, in ogni caso, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposto per decorrenza dei termini di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. quantomeno con riferimento a quelli asseritamente maturati a tutto il
31.01 2010; Voglia, infine, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il Sig. CP_1 obbligato alla restituzione dell'importo di € 13.594,00, oltre interessi legali, o di quello maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio come prelevato in conto finanziamento soci dai rapporti intrattenuti dalla con PO BA ed e, in subordine Pt_1 CP_2
ulteriore, procedere comunque alla compensazione, anche parziale, fra tale credito e quello
che eventualmente dovesse residuare a favore del ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Stante la
pendenza del giudizio alla data del 28.2.2023, si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione antecedente al Dlg. 149/2022.”;
• La difesa dell'opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e domanda disattesa: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo n. 8251/2019 (R.G. 17264/2019), del Tribunale Civile di Roma;
- nel merito, rigettare la opposizione in esame ed ogni avversa domanda con essa formulata, per i
motivi tutti di inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, edotti, confermando CP_3
il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese di lite;
- in subordine, per doveroso
scrupolo difensivo, accertata e dichiarata la fondatezza dei titoli e delle ragioni di credito del
Sig. dedotti, condannare la società Controparte_4 Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento della complessiva
[...] somma di € 372.627,36= o la eventuale diversa somma che risulterà dovuta in base ai titoli dedotti, oltre interessi ed alle spese di lite. Con ogni più ampia riserva di modifica o
2 integrazione di domande eccezioni, conclusioni, nonché' di indicazione di mezzi di prova e
produzione documenti, nel rispetto di quanto previsto dal rito. Il sottoscritto procuratore chiede, infine, la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato la, Parte_1
conveniva in giudizio , esponendo:
[...] CP_1
- che in data 12 giugno 2019 le era stato ingiunto di pagare l'importo di euro 372.627,36 al Sig. ; CP_1
- che sosteneva di essere socio accomodante della suddetta società e che la CP_1
stessa era stata costituita dai suoi genitori;
- che, in particolare, era stato unico socio accomandatario ed Parte_1
amministratore;
- che soci accomandanti erano la Sig.ra la Sig.ra Persona_2 CP_5
, la Sig.ra , la Sig.ra e la Sig.ra
[...] Parte_2 CP_6 Persona_3
- che, a seguito del decesso di , i soci accomandanti superstiti procedevano Parte_1
a nominare (nipote di e figlio di quale amministratore CP_7 Pt_1 CP_1
provvisorio della società ex art. 2223, c.2, c.c.;
- che non avendo trovato un accordo sulla nomina del nuovo socio accomandatario, la chiedeva al Tribunale di Roma la nomina di un liquidatore giudiziale;
Per_3
- che con provvedimento del 5 marzo 2015 veniva nominato liquidatore il Dott. Per_1
[...]
- che si reputava creditore della suddetta società in quanto aveva svolto, CP_1 dall'1° gennaio 1998 fino al 31 agosto 2011, il servizio di programmazione per tutte le sale del
Cinema Multisala Madison;
- che tale incarico era stato precedentemente svolto dalla Società Cinema 5 S.r.l. fino al
31 dicembre 1997;
- che a detta del ricorrente veniva affidato l'incarico ad con una dichiarazione CP_1 del 30 novembre 1997 a firma di e con decorrenza dall'1° gennaio 1998 e Parte_1
riconoscimento, quale corrispettivo, delle stesse percentuali sugli incassi cumulativi come erano state previste in favore della Cinema 5;
3 - che parte opposta chiedeva come corrispettivo della sua attività, calcolato in base ai dati ufficiali forniti dalla società Cinetel S.r.l., il pagamento dell'importo di euro 372.627,36;
- che , oltre ad essere socio della era anche socio di CP_1 Parte_1
maggioranza della amministrata dal figlio;
Parte_3 CP_7
- che aveva stipulato con la un contratto di affitto di ramo di azienda in Parte_3
data 20 maggio 2011 e che successivamente, con la procedura di liquidazione, era stato disdetto;
- che aveva di fatto gestito la suddetta società come amministratore di fatto CP_1
a partire dagli 80/90 e, dopo la morte del di , la stessa era stata amministrata Parte_1
provvisoriamente da , il quale però non aveva tenuto in ordine la contabilità; CP_7
- che erano insorti dei contrasti con gli altri soci e, nel corso di vari giudizi, CP_1
e la avevano prodotto dei documenti non presenti tra gli atti consegnati al Parte_3
liquidatore, i quali presentavano firma apocrifa di;
Parte_1
- che l'aveva convenuta in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro (R.G. CP_1
4447/2015), ma le due domande proposte erano state rigettate e la seconda di esse era di identico contenuto a quella proposta con il ricorso monitorio;
- che, dunque, essendosi formato il c.d. giudicato formale, questa non poteva riproporsi dinanzi ad altro Giudice ai sensi dell'art. 2909 c.c.;
- che disconosceva l'accordo del 30 novembre 1997 e reputava la firma di Parte_1
frutto di falsificazione, ovvero di abusivo riempimento di foglio in bianco;
- che era impropria la pretesa di di vedersi riconosciute le provvigioni per le CP_1
programmazioni avvenute nelle otto sale del Multisala Madison, in quanto semmai queste dovevano essere circoscritte alle prime quattro sale;
- che, pertanto, la domanda era inammissibile perché la percentuale in teoria spettante era stata erroneamente calcolata e, comunque, semmai, l'importo a decorrere dal 1° settembre
1997 in poi era quello di lire 1.000.000 annuo da tramutarsi in euro 516,46, come da scrittura novativa del 7.5.1996;
- che eccepiva la prescrizione del diritto di credito;
- che eccepiva comunque in compensazione - ed in via riconvenzionale per l'eccedenza
- il credito da essa vantato nei confronti di , ammontante ad euro 13.954,00, pari CP_1 alla differenza fra i prelevamenti bancari, sine titulo, effettuati a favore dell'opposto ed i versamenti effettuati dallo stesso.
4 Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale esponeva: CP_1
- che la domanda proposta con il decreto ingiuntivo non era inammissibile e/o improcedibile;
- che la seconda domanda formulata davanti al Giudice del lavoro era stata rigettata non nel merito, ma in quanto materia non di competenza di quest'ultimo;
- che parte opponente aveva fornito una distorta rappresentazione delle vicende societarie avvenute dopo la morte di;
Parte_1
- che a fronte del disconoscimento effettuato dall'opponente, chiedeva la verificazione della sottoscrizione della lettera di incarico del 30.11.1997, ai sensi dell'art. 216 c.p.c.;
- che eccepiva l'irrilevanza della scrittura tra e Cinema 5 datata 7.5.1996; Parte_1
- che respingeva, altresì, ogni congettura di parte opponente relativa al numero di sale in cui era suddiviso il Cinema Madison;
- che era infondata ogni deduzione di parte opponente circa l'inattendibilità dei dati forniti da Cinetel s.r.l.;
- che la lettera di incarico del 30.11.1997 non prevedeva le modalità e/o i tempi di pagamento e quindi non era maturata alcuna prescrizione;
- che era infondata l'eccezione di compensazione di parte opponente, anche in via riconvenzionale, in quanto sollevata sulla base di prelievi bancari che erano stati attribuiti congiuntamente, e senza alcuna distinzione, a lui e a . Parte_1
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed esibiti dalla
SIAE a seguito di ordine di esibizione impartito ex art. 210 c.p.c., nonché con l'espletamento di CTU grafologica, veniva trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del
16.7.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
La ha formulato opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo notificatole dal socio accomandante con il quale le era stato CP_1
ingiunto il pagamento dell'importo di € 372.627,36 a titolo di asseriti compensi dovuti in forza di una scrittura privata e di un riconoscimento di debito, entrambi asseritamente sottoscritti dal de cuius - quale ex amministratore della società - con cui gli era stato conferito Parte_1
5 ed era stato poi confermato l'incarico di eseguire in favore della società opponente il servizio di programmazione per le sale del Cinema Multisala Madison a partire dall'1.1.1998.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opposto ha versato in atti una prima scrittura privata, datata 30.11.1997, con cui la società opponente gli avrebbe conferito l'incarico per il quale è stato ingiunto il pagamento e, successivamente, il documento asseritamente sottoscritto da in data 1.9.2011, avente natura di riconoscimento di debito. Parte_1
Di contro, la società opponente ha contestato l'an e, in subordine, il quantum della pretesa creditoria.
In particolare, la previa eccezione di prescrizione del diritto di credito Parte_1
oggetto di opposizione, ha dedotto la falsità della documentazione prodotta dall'opposto a supporto del credito, in quanto non sottoscritta da , deducendo, al più, in caso di Parte_1
accertamento della veridicità della stessa, l'applicazione delle condizioni economiche previste da una terza scrittura privata, risalente al 1996, con la quale era stato pattuito forfettariamente un compenso tra le parti di gran lunga inferiore a quanto richiesto nell'odierno giudizio dall'opposto.
In via riconvenzionale, poi, l'opponente ha chiesto condannarsi alla CP_1
ripetizione, previa compensazione con l'eventuale credito dello stesso, dell'importo di €
13.594,00, quale somma indebitamente incamerata dall'opposto in conto finanziamento soci da alcuni conti correnti intestati alla società.
Tanto premesso, l'opposizione formulata è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
In via generale devesi ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio
6 della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nel caso di specie, come anzidetto, parte opposta ha ritenuto di provare la fonte negoziale del proprio asserito credito depositando in atti le più volte richiamate scritture private, le quali, previo disconoscimento operato dall'opponente delle firme apparentemente apposte dall'ex amministratore della società, sono state sottoposte a CTU grafologica disposta a seguito dell'istanza di verificazione formulata dall'opposto ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
Ebbene, dalle conclusioni rassegnate dall'ausiliare del giudice, cui l'odierno giudicante intende dare adesione, le sottoscrizioni riportate in calce ai documenti de quibus sono risultate apocrife a seguito di analisi eseguita in comparazione con sottoscrizioni apposte su documenti firmati pacificamente dal de cuius.
In particolare, il CTU ha confrontato le sottoscrizioni in calce alla scrittura privata del
1997 e dell'atto ricognitivo del debito del 2011 con documenti rinvenuti presso Pubblici Uffici
e firmati da negli stessi periodi di riferimento, giungendo alla conclusione che, Parte_1
per assenza di naturale alternanza pressoria e per incongruenze grafiche e morfologiche (pag.
63 dell'elaborato peritale), le firme in contestazione sono state frutto di imitazione e, quindi, sono apocrife.
Tale conclusione non è inficiata dalle osservazioni proposte dalla difesa di parte opposta.
Sul punto, infatti, l'opposto, per il tramite dei propri consulenti di parte, ha formulato delle osservazioni alle risultanze della consulenza grafologica, attinenti sia ad un profilo procedurale – avendo assunto l'opposto che il CTP di parte opponente avrebbe svolto qualche forma di ingerenza nell'attività del CTU – sia al merito, negando la validità delle risultanze peritali.
Relativamente alla prima contestazione – premesso che non possono ritenersi “scritto irrituale” sottoposto al CTU le “note preliminari di parte ” del 20.4.2022, trattandosi Pt_1
di osservazioni preliminari del CTP di parte opposta sui documenti in verifica, ai sensi degli artt. 194 II comma e 195 I e II comma c.p.c., sottoposte comunque al vaglio scientifico del
7 CTU nel contraddittorio delle parti - deve evidenziarsi che, in data 19.03.2022, il consulente nominato, a fronte del mancato accordo tra le parti, ha ritualmente chiesto ammettersi l'acquisizione di un documento prodotto in copia dal CTP di parte opponente, datato
19.04.2012, già previamente ritenuto falsamente sottoscritto dal de cuius in un diverso procedimento, definito con sentenza n. 15151/2021.
In assenza di disposizione alcuna in merito all'acquisizione del documento de quo, il
CTU, al fine di verificare l'apocrifia delle sottoscrizioni oggetto di verificazione, ha provveduto ad elaborare il proprio elaborato definitivo non tenendo conto del predetto atto.
Pertanto, la doglianza presentata con l'osservazione di parte opposta non è idonea a minare la solidità della ricostruzione peritale, essendo inconferente con le indagini e le determinazioni assunte dal perito.
Del pari, non è condivisibile l'osservazione inerente alla omessa verifica di altre sottoscrizioni riconducibili a presenti sugli atti rogati dal notaio Parte_1 Per_4
Innanzitutto, la circostanza secondo cui vi sarebbe stata questa omissione non è
imputabile a negligenza del CTU, il quale ha dato atto di aver tentato di accedere alla documentazione notarile e di aver tuttavia ricevuto un rifiuto documentato dalla pec trasmessa dal Notaio il 03.02.2022.
In secondo luogo, non si ritiene, comunque, che la mancata comparazione con le sottoscrizioni esistenti negli atti notarili abbia potuto viziare l'andamento e, dunque, il responso tecnico – peritale, dal momento in cui il CTU ha comunque sottoposto al suo vaglio altrettante sottoscrizioni riportate su documentazione comunque risalente ai periodi d'interesse
(1997 e 2011) e pacificamente riconducibili al soggetto la cui firma è in contestazione.
Del resto, “nel procedimento per la verifica della scrittura privata spetta al giudice del
merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità” (Cass. Civ., n.
29542/2019) e il perito ha accertato che “le comparative utilizzate e analizzate in originale dalla sottoscritta CTU sono state considerate esaustive ed esaurienti […] che sono risultate essere del tutto coeve alle firme oggetto di verifica” e “pienamente idonee a rispondere al quesito”, alla luce del numero dei campioni acquisiti (cfr. pag. 70 relazione), tenendo conto del tempo in cui le sottoscrizioni in comparazione sono state apposte e per la qualità delle immagini estrapolate e analizzate anche con microscopio e con altra strumentazione tecnico– scientifica.
8 Nell'articolata risposta del CTU al quesito sottoposto dal giudicante e alle osservazioni dell'odierna parte opposta, dunque, non si ravvisano elementi di incertezza, avendo il consulente confermato le proprie conclusioni, motivatamente ribadendo l'apocrifia delle sottoscrizioni nei seguenti termini “- Che la firma V1 a nome “ ” apposta sul Parte_1
documento in verifica V1, datato 30/11/1997, è risultata apocrifa in quanto apposta da altra mano per imitazione;
- Che la firma V2 a nome “ ” apposta sul documento in Parte_1
verifica V2, datato 01/09/2011, è risultata apocrifa in quanto apposta da altra mano per imitazione;
”.
A fronte di tale conclusione, parte opposta non è stata in grado di evidenziare possibili scenari alternativi dai quali desumere elementi concreti per ritenere fondato il dubbio, secondo il criterio del “più probabile che non”, che le sottoscrizioni siano effettivamente autentiche.
Pertanto, non essendoci ragione per discostarsi dall'accertamento tecnico compiuto dal
CTU, deve dirsi definitivamente accertata e dichiarata l'apocrifia delle sottoscrizioni.
Da ciò consegue l'inidoneità delle scritture private sottese alla pretesa creditoria a fungere quali fonti negoziali del credito, il quale, dunque, è infondato, con conseguente assorbimento, in applicazione del principio della c.d. "ragione più liquida" - in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre – delle altre eccezioni preliminari e di merito sollevate dalla parte opponente.
Giova osservare che la superiore conclusione è altresì avvalorata, quanto al contenuto della scrittura privata, accertata apocrifa, del 30.11.1997, da quanto già rilevato dal precedente
G.I. in sede di ordinanza di rigetto, datata 5.2.2020, dell'istanza avanzata dall'opposto di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, laddove il medesimo ha ritenuto “supportati da idonea prova scritta (…) i motivi di opposizione concernenti le
discordanze tra la scrittura del 30.11.1997 ed i termini dei precedenti accordi intercorsi tra la società opponente e la Cinema 5 con la scrittura del 17.6.1993 (doc. 6 monitorio) sia in
termini di decorrenza dei rispettivi impegni contrattuali - la cui scadenza era fissata al
31.8.1997 e non al 31.12.1997 - sia in termini di corrispettivo pattuito –modificato nella
scrittura del 7.5.1996 (doc. 10 fasc. attrice) – sia, infine, per quanto riguarda l'estensione delle obbligazioni, che riguardavano quattro delle sale del Cinema di Roma, via Chiabrera n.
121 – mentre nel ricorso monitorio il compenso viene richiesto per l'attività di
9 programmazione svolta per tutte le otto sale dello stesso Cinema Madison ed il costo dei biglietti rispetto alla misura degli incassi indicata dal creditore (doc. 11 attrice)”.
Infondata è altresì la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente, con la quale è stata chiesta la ripetizione delle somme asseritamente incamerate da parte opposta senza causa, con conseguente distrazione del patrimonio sociale in proprio esclusivo interesse.
Dalle stesse emergenze documentali di parte opponente (doc. 13 fascicolo ), Pt_1
infatti, parrebbe evincersi che ha effettuato personalmente prelievi dai conti CP_1
correnti sociali per il complessivo importo di € 233.500,00, contro versamenti, eseguiti sempre in proprio, pari ad € 279.000,00.
Risultano, poi, dei prelievi effettuati dall'opposto insieme con per il Parte_1
complessivo importo di € 156.464,00 e versamenti per € 142.510,00, con differenza a debito, dunque, di € 13.954,00. Tale importo, tuttavia, asseritamente da restituirsi alla società, in assenza di qualsivoglia indicazione contraria, si presume essere dovuto da e da CP_1
(oggi, dai suoi eredi) per la metà ciascuno e, dunque, con riguardo ad , Parte_1 CP_1
quest'ultimo risulterebbe debitore della somma di € 6.977,00.
Senonché, come rilevato pocanzi, , avendo versato la somma complessiva di CP_1
€ 279.000,00 a fronte di prelievi pari ad € 233.500,00, avrebbe maturato un “credito” pari ad
€ 45.500,00, somma senz'altro superiore sia ad € 6.977,00, sia all'importo oggetto di domanda riconvenzionale, pari ad € 13.954,00.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione interposta dalla
è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 8251/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 18.04.2019.
Mentre deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente dell'opposto, tenuto conto del valore delle rispettive domande, e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
Per le medesime ragioni anche le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento,
sono definitivamente poste a carico dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
10 1) in accoglimento dell'opposizione formulata dalla Parte_1
, revoca il decreto ingiuntivo n. 8251/2019, emesso dal Tribunale di Roma in
[...]
data 18.04.2019;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente;
3) condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 opponente, liquidate in € 607,00 per esborsi ed in € 19.375,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Roma, il 26.2.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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