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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/09/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 671/2021
N. R.G. 672/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili d'appello riunite iscritte al n. 671 ed al n. 672 del ruolo generale dell'anno
2021
CAUSA RG. 671/2021 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Enrico Mazzarelli (c.f. ) con domicilio digitale eletto C.F._2
all'indirizzo p.e.c. giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTE contro
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferrari
Amorotti (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Giovanni Nicolini (c.f. ) in Via Indipendenza n. 27 a Bologna, giusta C.F._4
procura in atti
APPELLATA
(c.f. , Controparte_2 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
RG. 672/2021 CP_3
promossa da pagina 1 di 10 (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._5
Gabriele Forcini (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._6
studio in Corso S. Giorgio n. 115 a Teramo, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferrari
Amorotti (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Giovanni Nicolini (c.f. ) in Via Indipendenza n. 27 a Bologna, giusta C.F._4
procura in atti
APPELLATA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 150/2021 del 30.12.2020, pubblicata il 28.01.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 15.10.2024:
RG. n. 671/2021
Appellante (ORLANDO):
“IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento dell'appello, ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della per la violazione del dovere di Controparte_1 buona fede nei confronti del Dott. e CONDANNARE la stessa al Parte_1 CP_1 risarcimento del danno quantificato in Euro 19.979,92 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
di conseguenza RIFORMARE e ANNULLARE la sentenza n. 150/2021 emessa dell'On.le Tribunale di Bologna in sede civile e impugnata e per l'effetto, annullare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1281/2017 per compensazione e
CONDANNARE in via definitiva la al pagamento Controparte_1 della somma residua ricavata in virtù della compensazione in favore dell'appellante, con condanna alle spese di lite (comprese le spese per l'espletata c.t.u. in primo grado) per i gradi di giudizio a carico sempre della Controparte_1
Appellata : Controparte_1
“Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Dott. , in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 150/2021 emessa dal Tribunale di Modena e pubblicata il 28.01.2021, a definizione del procedimento rubricato al n. R.G. 5805/2017, riunito al procedimento R.G. n. 5809/2017.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
RG. N. 672/2021
Appellante : CP_2
pagina 2 di 10 “IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento dell'appello, ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della per la violazione del dovere di CP_1 Controparte_1 buona fede nei confronti del Dott. e CONDANNARE la stessa al Controparte_2 CP_1 risarcimento del danno quantificato in Euro 19.979,92 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
di conseguenza RIFORMARE e ANNULLARE la sentenza n. 150/2021 emessa dell'On.le Tribunale di Bologna in sede civile e impugnata e per l'effetto, annullare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1281/2017 per compensazione e
CONDANNARE in via definitiva la al pagamento Controparte_1 delle spese di lite per i gradi di giudizio nonché al pagamento delle spese per la c.t.u. espletata in primo grado.”
Appellata : CP_1 Controparte_1
“- in via preliminare: accertare e dichiarare la litispendenza della presente causa con quella connessa ex art. 40 c.p.c. preventivamente incardinata avanti l'Intestata Corte di Appello al
n. R.G. 671/2021 (prima udienza 14.12.2021), promossa dal fideiussore Sig. Parte_1
e conseguentemente adottare ogni provvedimento opportuno ai fini della riunione ex
[...] art. 274 c.p.c.
- Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Dott. in quanto infondato in Controparte_2 fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 150/2021 emessa dal
Tribunale di Modena e pubblicata il 28.01.2021, a definizione del procedimento rubricato al
n. R.G. 5805/2017, riunito al procedimento R.G. n. 5809/2017.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui anche banca) otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1281/2017 con il quale veniva ingiunto al sig. (da qui anche o correntista) Controparte_2 CP_2
quale debitore principale ed al sig. (da qui anche Parte_1 Pt_1
o garante) quale fideiussore in solido del primo, l'importo di € 27.139,61 quale somma dovuta di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 1774/2004.
2. Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione il sig. (RG. Controparte_2
n. 5805/2017), esponendo:
- la aveva violato l'art. 119, co. 4 TUB ed il dovere generale di buona fede nella CP_1
esecuzione del contratto, ex art. 1375 c.c. in quanto non aveva ottemperato entro il termine di legge (90 gg.) alla richiesta avanzata dall'opponente-garante di ottenere l'estratto conto inerente al rapporto bancario, con conseguente diritto al risarcimento del danno;
- la documentazione allegata al ricorso per ingiunzione non era completa e quindi non consentiva di definire il credito effettivamente vantato dalla banca nei confronti del correntista e pertanto veniva formulata istanza ex art. 210 c.p.c.
pagina 3 di 10 L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 30.000,00.
3. La i costituiva in giudizio esponendo: Controparte_1
- l'atto di citazione era nullo per genericità ed indeterminatezza della cosa oggetto della domanda;
- la banca non aveva violato l'art. 119 TUB in quanto entro il termine di legge il nuovo difensore del sig. e del sig. , aveva ricevuto (il 6.6.2016) la CP_2 Pt_1
documentazione richiesta dal precedente difensore;
- nessuna violazione ex art. 1375 c.c. era imputabile alla banca, ma anzi l'opponente non aveva svolto alcuna contestazione, una volta ricevuta la documentazione bancaria;
- l'opponente aveva sottoscritto vari riconoscimenti di debito, proponendo piani di rientro mai rispettati;
- l'opponente non aveva allegato né provato alcuna contestazione, neppure in sede di opposizione, pur avendo avuto a disposizione gli estratti conto analitici e quindi l'istanza ex art. 210 c.p.c. era inammissibile;
- il sig. si era espressamente riconosciuto debitore della banca con lettera del CP_2
17.07.2013 per l'importo di € 25.471,71 quale saldo debitore al 01.07.2013 del c/c n.
1774 azionato e prodotto in sede monitoria;
- l'opponente non aveva contestato l'an del debito azionato monitoriamente.
La banca concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. Avverso il medesimo provvedimento monitorio, proponeva opposizione anche il sig.
con autonomo atto (RG. n. 5809/2017), aderendo alle ragioni già Parte_1
espresse dal sig. esponendo in particolare: CP_2
- l'intimazione nei confronti del fideiussore era illegittima in quanto aveva rilasciato alla banca un “mandato irrevocabile” a vendere i titoli posseduti, a garanzia del credito vantato nei confronti del correntista, in caso di suo inadempimento;
- l'opponente aveva più volte richiesto l'escussione diretta dei titoli staggiti, a copertura del saldo e ciò proprio all'effetto di ovviare alle gravissime conseguenze derivanti dalla circolazione di notizie pregiudizievoli alla propria reputazione bancaria;
- la banca aveva applicato interessi anatocistici superiori di 7 punti rispetto a quelli previsti nel contratto stipulato con il correntista.
L'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Disposta la riunione dei procedimenti ed espletata la CTU econometrica, all'esito della pagina 4 di 10 trattazione il Tribunale con sentenza n. 150/2021 revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti in solido fra di loro, al pagamento nei confronti della banca della minor somma di € 19.979,92, rigettando la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale.
6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. (RG. n. Parte_1
671/2021); si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello, mentre il sig. , non si costituiva in giudizio e Controparte_2
la Corte ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 14.12.2021.
7. Avverso la medesima sentenza, il sig. (RG. N. 672/2021) proponeva Controparte_2
anch'esso appello;
si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello, mentre il sig. non si costituiva in
[...] Parte_1
giudizio e la Corte ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 21.12.2021.
8. All'udienza del 15.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche e con ordinanza ex art. 335 c.p.c. la Corte ha disposto la riunione del procedimento RG. n. 672/2021 al R.G. n. 671/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. La Corte osserva, in via preliminare, come entrambi gli appellanti abbiano formulato identici motivi di gravame, ancorché in atti separati e pertanto si può procedere alla loro trattazione congiunta.
10. Con il primo motivo di gravame gli appellanti ritengono censurabile la decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto insussistente la violazione del principio di correttezza e buona fede oggettiva da parte della banca per aver omesso di vendere i titoli azionari dati dal sig. a garanzia e da porre in compensazione con il credito vantato Pt_1
dall'appellata. Secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non sussistesse alcun obbligo di procedere alla vendita dei titoli suddetti, per il caso di inadempimento da parte del debitore In particolare, secondo gli appellanti, con la CP_2
comunicazione del 5.1.2016 la banca si sarebbe obbligata a compensare il valore dei titoli
(764 azioni) con le somme a credito considerato che il valore dei titoli azionari al 31.12.2017 era pari ad € 36.576,00 e quindi ampiamente sufficiente a coprire il debito del detta CP_2
comunicazione, avrebbe quindi generato in capo al sig. il legittimo affidamento sulla Pt_1
compensazione che sarebbe stata operata e l'aver invece agito in via giudiziale, costituirebbe una violazione del dovere di correttezza da parte della banca e fonte di risarcimento del danno nella misura del credito accertato dal CTU (€ 19.979,92).
pagina 5 di 10 11. Con il secondo motivo di gravame, entrambi gli appellanti ritengono che la banca abbia tenuto un comportamento contrario ai canoni di correttezza e buona fede contrattuale, in quanto all'istituto era nota già nel 2016-2017 la crisi economica che stava attraversando, tanto che dai bilanci risultava un notevole numero di scambi dei titoli azionari, con forte loro svalutazione (il valore unitario era passato in poco tempo da € 48,00 ad € 29,00) e quindi deterioramento della garanzia. In tali condizioni, la mancata vendita delle azioni costituiva un ulteriore elemento – non valutato dal Tribunale – costitutivo di responsabilità della banca.
12. La banca replica sostenendo che i debitori hanno ripetutamente riconosciuto il proprio debito ed il mandato irrevocabile a vendere del 12.10.2009 non prevedeva alcun obbligo per l'istituto di credito di soddisfare il proprio credito con il ricavato dalla vendita dei titoli (non si trattava di pegno), potendo agire liberamente per il recupero del credito, come peraltro riconosciuto dai debitori stessi nella scrittura privata del 7.10.2009. Quanto alla comunicazione del 5.1.2016, la banca – pur avendo preannunciato la compensazione del proprio credito con i titoli azionati – si era riservata di “valutare ulteriori iniziative” e pertanto era da escludersi un legittimo affidamento da parte del sig. sulla compensazione. Pt_1
13. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono fondati.
14. La mancata vendita dei titoli integra una condotta di tipo omissivo, in contrasto con l'obbligo di buona fede prescritto dall'art. 1375 c.c. Tale dovere risulta ancora più stringente qualora, il creditore garantito, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo ovvero non dà tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore. L'istituto di credito, pur non avendo un obbligo di procedere automaticamente alla vendita dei titoli in caso di loro deprezzamento qualora sia titolare di un “mandato irrevocabile alla vendita”, è comunque tenuto ad agire secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, valutando l'opportunità di procedere alla dismissione (anche in assenza di uno specifico ordine del cliente), qualora il mantenimento dei titoli in portafoglio possa pregiudicare gli interessi sia del cliente che della banca garantita. La valutazione circa la sussistenza del danno derivante dalla mancata vendita dei titoli deve essere effettuata non solo con riferimento all'inadempimento di specifici ordini di vendita, ma anche in relazione alla violazione del generale dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del mandato irrevocabile, considerando l'eventuale pregiudizio causato dal mancato tempestivo smobilizzo di titoli in progressivo e prevedibile deprezzamento (cfr. Cass. n. 29831/2024).
pagina 6 di 10 15. Venendo alla fattispecie, il fatto che la banca non avesse l'obbligo (ma la facoltà) di vendere i titoli azionari, non la esonerava dall'obbligo di agire secondo buona fede nell'esecuzione del contratto;
e ciò a maggior ragione nel momento in cui la banca ha manifestato la propria volontà di compensare il credito corrispondente ai titoli, assumendo verso l' un'obbligazione, generando il legittimo affidamento di quest'ultimo. Difatti, Pt_1
nella citata lettera del 5.1.2016, la banca ha comunicato testualmente quanto segue:
“…facendo seguito alla nostra del 6/01/2016 con la quale abbiamo comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente n. 1774 intestato a con la presente vi avvisiamo Controparte_2
che procederemo in virtù della garanzia fideiussoria da voi prestata a compensare con il nostro credito nei confronti di i titoli e le somme a voi spettanti, ritenendoci Controparte_2
liberi di valutare ulteriori iniziative per l'eventuale recupero del credito residuo”.
16. Dal tenore letterale della predetta nota, non può revocarsi in dubbio che la banca si sia obbligata a compensare (“procederemo … a compensare…”) il credito con il valore dei titoli dell È pur vero che la banca si è riservata di valutare “ulteriori iniziative” e quindi la Pt_2
facoltà anche di agire giudizialmente;
tuttavia, tale riserva riguarda “l'eventuale recupero del credito residuo”, confermando la volontà della banca di compensare prioritariamente il valore dei titoli azionari con il proprio credito e di agire con “ulteriori iniziative” solo qualora il ricavato della vendita dei titoli fosse stato insufficiente ad estinguere la posizione debitoria del Dunque, è stata la stessa banca a limitare il proprio diritto per il caso di un CP_2
“eventuale" credito residuo, generando il legittimo affidamento in capo ai debitori.
17. D'altra parte, nel mandato irrevocabile del 12.10.2009 si attribuisce alla banca il diritto a provvedere “a suo insindacabile giudizio, ogni eccezione rimossa, alla vendita di n. 762 azioni”; la scelta di non procedere alla vendita dei titoli, quindi, rientrava nella facoltà concessa alla banca, così come quella di compensare eventualmente il valore dei titoli con il credito vantato. Tuttavia, l'aver agito in giudizio per l'intero valore del credito, si pone non solo in contrasto con il menzionato principio di correttezza, ma si configura come inadempimento all'obbligazione spontaneamente assunta dalla banca di procedere prima alla compensazione del credito (con la vendita dei titoli) e solo in seconda battuta agire giudizialmente per l'eventuale credito residuo. La banca ha invece agito giudizialmente per l'intera somma pretesa (€ 27.139,61) sebbene potesse ottenere dalla vendita dei titoli al
31.12.2017 la somma di € 36.576,00, ampiamente satisfattiva (considerato peraltro che il debito effettivo del ricalcolato dal CTU era pari ad € 19.979,92), come accertato dal CP_2
CTU: “agli atti di causa esiste copia di un dossier titoli intestato al Sig. (n. Pt_1
10/6/3000078) che, alla data del 31.12.2017, evidenzia un deposito di n. 762 azioni della
pagina 7 di 10 stessa valorizzate a mercato a detta data per un controvalore di complessivi Euro CP_1
36.576,00 (Euro 48,00 ad azione); non risulta agli atti di causa che le menzionate azioni siano state escusse e vendute e che l'eventuale prezzo che fosse stato realizzato portato a ulteriore deconto del debito del Sig. (v. CTU pag. 9). CP_2
18. Al momento in cui la banca ha presentato il ricorso per ingiunzione (10.4.2017), l'istituto vantava un credito inferiore (€ 27139,61) al valore dei titoli azionari (al 31.12.2017 era ancora
€ 36.576,00) e quindi avrebbe potuto soddisfare il proprio credito procedendo poi alla sua compensazione, come dichiarato nella predetta lettera del 5.1.2016.
19. Va aggiunto (v. secondo motivo di appello) che, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, l'omessa vendita di titoli da parte dell'istituto di credito titolare di un mandato irrevocabile, in un momento in cui si presenta una crisi economica e quindi il rischio di deterioramento dei titoli offerti in garanzia, integra un comportamento contrario a buona fede e quindi fonte di risarcimento del danno. Il fatto che la banca non avesse l'obbligo di vendere i titoli certamente non la esonerava dall'obbligo di agire correttamente in forza del parametro della buona fede oggettiva;
difatti “in tema di deposito amministrato di azioni, il mandato irrevocabile a vendere titoli conferito a un istituto bancario a garanzia di un concesso affidamento esclude, pur in presenza di un significativo scarto tra valore della garanzia e debito garantito, l'obbligo della banca di procedere alla vendita, ma non la esonera dall'agire in buona fede, nell'esecuzione del contratto, per la gestione prudenziale dei titoli e la loro eventuale dismissione, anche in assenza di un ordine esplicito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria di due correntisti limitandosi ad escludere l'esistenza di un danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di vendere i titoli senza valutare la sussistenza di un danno per violazione, da parte della banca, dell'obbligo di comportarsi in buona fede nell'esecuzione del contratto, provvedendo alla vendita delle azioni in via di deterioramento, anche in assenza di un ordine impartitole in tal senso dai clienti) (Cass. n. 29831/2024 – RV 672934 – 01).
20. Nella fattispecie il CTU ha verificato un sensibile deterioramento del valore dei titoli dell nell'arco di tempo che va dal 31.12.2017 al 31.1.2018: “Occorre precisare Pt_1
che alla data del 31.1.2018 le azioni avevano un valore di Euro 29,00
(https://www.sanfelice1893.it/news-eventi/si-chiude-lassemblea-dei-soci-con-una-presa- dicoscienza- su-criticita-e-segnali) e che, come noto, si tratta di titoli non negoziati su un mercato regolamentato (o su un sistema multilaterale di negoziazione) tanto che la Banca ha emesso un Regolamento (aggiornato nel tempo, l'ultima versione ha decorrenza 19.7.2019)
pagina 8 di 10 che disciplina le modalità di ricezione, verifica ed esecuzione delle richieste di compravendita delle azioni al fine di offrire ai Soci, agli Azionisti ed ai terzi al fine di favorire la liquidità dell'investimento” (v. pag. 11). Pertanto, la vendita (e quindi la successiva compensazione) era imposta dal dovere di buona fede nella gestione del mandato irrevocabile conferito alla banca, al fine di non far ridurre il valore dei titoli posti a garanzia, e ciò nell'interesse sia del cliente sia dello stesso istituto.
21. Il comportamento omissivo della banca risulta ancor più grave se si considera che già il
20.6.2016 sia il correntista che il garante avevano sollecitato la banca a procedere, ai fini del ripianamento del debito, “a vendere le n. 762 azioni della , intestate al Controparte_1
dott. e da costui concesse in garanzia al c/c del Dott. con Parte_1 CP_2
autorizzazione ad incassare ed a compensare la somma ricavata sino ad integrale soddisfazione del Vs. credito” (v. doc. 6 mem. Art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. fasc. ). Pt_1
Nonostante tale invito, la banca ha però omesso di procedere alla vendita in momento in cui il valore dei titoli avrebbe consentito di estinguere il debito del CP_2
22. Non può quindi revocarsi in dubbio che la banca sia da ritenersi responsabile di un comportamento gravemente contrario a buona fede e correttezza, considerato che anche successivamente al momento in cui ha azionato monitoriamente il credito (aprile 2017), il valore delle azioni era ancora ampiamente sufficiente a compensare il debito vantato di €
27.139,61 (al 31.12.2017 avevano ancora un valore di € 36.576,00, mentre il CTU ha rilevato una perdita di valore del 39,58% nel giro di un mese a causa della situazione patrimoniale dell'istituto di credito).
23. Concludendo, in considerazione del comportamento tenuto dall'appellata, la Corte ritiene che gli appellanti debbano essere risarciti nella stessa misura corrispondente al debito accertato dal CTU (€ 19.979,92), con conseguente sua compensazione con il credito della banca di pari importo e non oggetto di impugnazione. L'appello va quindi accolto, nei limiti di cui in motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure e con parziale riforma della sentenza impugnata.
24. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va condannata a rifondere agli appellanti le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione pagina 9 di 10 successiva al 23.10.2022.
25. Anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, gli appelli nei procedimenti riuniti proposti rispettivamente da (RG. n. 671/2021) e Parte_1 Controparte_2
(RG. 672/2021) ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 150/2021 del
30.12.2020:
• accerta e dichiara il diritto di e , Parte_1 Controparte_2
in solido fra di loro, al risarcimento del danno nella misura di € 19.979,92 nei confronti di Controparte_1
• per effetto della compensazione con il credito a titolo di risarcimento del danno in favore degli appellanti così come accertato nel presente grado di giudizio, rigetta la domanda di accertamento del credito di Controparte_1
nella misura di € 19.979,92 come risultante in sentenza di primo grado;
[...]
- condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
e , in solido fra di loro, le spese di lite del giudizio di Parte_1 Controparte_2 primo grado, che vengono liquidate complessivamente in € 7.254,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
e , le spese di lite del presente giudizio di appello, che Parte_1 Controparte_2
vengono liquidate, per ciascuna parte, in € 2.400,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge;
- pone a carico di le spese di CTU Controparte_1
come già liquidate dal Tribunale.
Bologna, 2 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 10 di 10
N. R.G. 672/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili d'appello riunite iscritte al n. 671 ed al n. 672 del ruolo generale dell'anno
2021
CAUSA RG. 671/2021 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Enrico Mazzarelli (c.f. ) con domicilio digitale eletto C.F._2
all'indirizzo p.e.c. giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTE contro
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferrari
Amorotti (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Giovanni Nicolini (c.f. ) in Via Indipendenza n. 27 a Bologna, giusta C.F._4
procura in atti
APPELLATA
(c.f. , Controparte_2 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
RG. 672/2021 CP_3
promossa da pagina 1 di 10 (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._5
Gabriele Forcini (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._6
studio in Corso S. Giorgio n. 115 a Teramo, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferrari
Amorotti (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Giovanni Nicolini (c.f. ) in Via Indipendenza n. 27 a Bologna, giusta C.F._4
procura in atti
APPELLATA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 150/2021 del 30.12.2020, pubblicata il 28.01.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 15.10.2024:
RG. n. 671/2021
Appellante (ORLANDO):
“IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento dell'appello, ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della per la violazione del dovere di Controparte_1 buona fede nei confronti del Dott. e CONDANNARE la stessa al Parte_1 CP_1 risarcimento del danno quantificato in Euro 19.979,92 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
di conseguenza RIFORMARE e ANNULLARE la sentenza n. 150/2021 emessa dell'On.le Tribunale di Bologna in sede civile e impugnata e per l'effetto, annullare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1281/2017 per compensazione e
CONDANNARE in via definitiva la al pagamento Controparte_1 della somma residua ricavata in virtù della compensazione in favore dell'appellante, con condanna alle spese di lite (comprese le spese per l'espletata c.t.u. in primo grado) per i gradi di giudizio a carico sempre della Controparte_1
Appellata : Controparte_1
“Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Dott. , in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 150/2021 emessa dal Tribunale di Modena e pubblicata il 28.01.2021, a definizione del procedimento rubricato al n. R.G. 5805/2017, riunito al procedimento R.G. n. 5809/2017.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
RG. N. 672/2021
Appellante : CP_2
pagina 2 di 10 “IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento dell'appello, ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della per la violazione del dovere di CP_1 Controparte_1 buona fede nei confronti del Dott. e CONDANNARE la stessa al Controparte_2 CP_1 risarcimento del danno quantificato in Euro 19.979,92 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
di conseguenza RIFORMARE e ANNULLARE la sentenza n. 150/2021 emessa dell'On.le Tribunale di Bologna in sede civile e impugnata e per l'effetto, annullare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1281/2017 per compensazione e
CONDANNARE in via definitiva la al pagamento Controparte_1 delle spese di lite per i gradi di giudizio nonché al pagamento delle spese per la c.t.u. espletata in primo grado.”
Appellata : CP_1 Controparte_1
“- in via preliminare: accertare e dichiarare la litispendenza della presente causa con quella connessa ex art. 40 c.p.c. preventivamente incardinata avanti l'Intestata Corte di Appello al
n. R.G. 671/2021 (prima udienza 14.12.2021), promossa dal fideiussore Sig. Parte_1
e conseguentemente adottare ogni provvedimento opportuno ai fini della riunione ex
[...] art. 274 c.p.c.
- Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Dott. in quanto infondato in Controparte_2 fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 150/2021 emessa dal
Tribunale di Modena e pubblicata il 28.01.2021, a definizione del procedimento rubricato al
n. R.G. 5805/2017, riunito al procedimento R.G. n. 5809/2017.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui anche banca) otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1281/2017 con il quale veniva ingiunto al sig. (da qui anche o correntista) Controparte_2 CP_2
quale debitore principale ed al sig. (da qui anche Parte_1 Pt_1
o garante) quale fideiussore in solido del primo, l'importo di € 27.139,61 quale somma dovuta di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 1774/2004.
2. Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione il sig. (RG. Controparte_2
n. 5805/2017), esponendo:
- la aveva violato l'art. 119, co. 4 TUB ed il dovere generale di buona fede nella CP_1
esecuzione del contratto, ex art. 1375 c.c. in quanto non aveva ottemperato entro il termine di legge (90 gg.) alla richiesta avanzata dall'opponente-garante di ottenere l'estratto conto inerente al rapporto bancario, con conseguente diritto al risarcimento del danno;
- la documentazione allegata al ricorso per ingiunzione non era completa e quindi non consentiva di definire il credito effettivamente vantato dalla banca nei confronti del correntista e pertanto veniva formulata istanza ex art. 210 c.p.c.
pagina 3 di 10 L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 30.000,00.
3. La i costituiva in giudizio esponendo: Controparte_1
- l'atto di citazione era nullo per genericità ed indeterminatezza della cosa oggetto della domanda;
- la banca non aveva violato l'art. 119 TUB in quanto entro il termine di legge il nuovo difensore del sig. e del sig. , aveva ricevuto (il 6.6.2016) la CP_2 Pt_1
documentazione richiesta dal precedente difensore;
- nessuna violazione ex art. 1375 c.c. era imputabile alla banca, ma anzi l'opponente non aveva svolto alcuna contestazione, una volta ricevuta la documentazione bancaria;
- l'opponente aveva sottoscritto vari riconoscimenti di debito, proponendo piani di rientro mai rispettati;
- l'opponente non aveva allegato né provato alcuna contestazione, neppure in sede di opposizione, pur avendo avuto a disposizione gli estratti conto analitici e quindi l'istanza ex art. 210 c.p.c. era inammissibile;
- il sig. si era espressamente riconosciuto debitore della banca con lettera del CP_2
17.07.2013 per l'importo di € 25.471,71 quale saldo debitore al 01.07.2013 del c/c n.
1774 azionato e prodotto in sede monitoria;
- l'opponente non aveva contestato l'an del debito azionato monitoriamente.
La banca concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. Avverso il medesimo provvedimento monitorio, proponeva opposizione anche il sig.
con autonomo atto (RG. n. 5809/2017), aderendo alle ragioni già Parte_1
espresse dal sig. esponendo in particolare: CP_2
- l'intimazione nei confronti del fideiussore era illegittima in quanto aveva rilasciato alla banca un “mandato irrevocabile” a vendere i titoli posseduti, a garanzia del credito vantato nei confronti del correntista, in caso di suo inadempimento;
- l'opponente aveva più volte richiesto l'escussione diretta dei titoli staggiti, a copertura del saldo e ciò proprio all'effetto di ovviare alle gravissime conseguenze derivanti dalla circolazione di notizie pregiudizievoli alla propria reputazione bancaria;
- la banca aveva applicato interessi anatocistici superiori di 7 punti rispetto a quelli previsti nel contratto stipulato con il correntista.
L'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Disposta la riunione dei procedimenti ed espletata la CTU econometrica, all'esito della pagina 4 di 10 trattazione il Tribunale con sentenza n. 150/2021 revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti in solido fra di loro, al pagamento nei confronti della banca della minor somma di € 19.979,92, rigettando la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale.
6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. (RG. n. Parte_1
671/2021); si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello, mentre il sig. , non si costituiva in giudizio e Controparte_2
la Corte ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 14.12.2021.
7. Avverso la medesima sentenza, il sig. (RG. N. 672/2021) proponeva Controparte_2
anch'esso appello;
si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello, mentre il sig. non si costituiva in
[...] Parte_1
giudizio e la Corte ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 21.12.2021.
8. All'udienza del 15.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche e con ordinanza ex art. 335 c.p.c. la Corte ha disposto la riunione del procedimento RG. n. 672/2021 al R.G. n. 671/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. La Corte osserva, in via preliminare, come entrambi gli appellanti abbiano formulato identici motivi di gravame, ancorché in atti separati e pertanto si può procedere alla loro trattazione congiunta.
10. Con il primo motivo di gravame gli appellanti ritengono censurabile la decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto insussistente la violazione del principio di correttezza e buona fede oggettiva da parte della banca per aver omesso di vendere i titoli azionari dati dal sig. a garanzia e da porre in compensazione con il credito vantato Pt_1
dall'appellata. Secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non sussistesse alcun obbligo di procedere alla vendita dei titoli suddetti, per il caso di inadempimento da parte del debitore In particolare, secondo gli appellanti, con la CP_2
comunicazione del 5.1.2016 la banca si sarebbe obbligata a compensare il valore dei titoli
(764 azioni) con le somme a credito considerato che il valore dei titoli azionari al 31.12.2017 era pari ad € 36.576,00 e quindi ampiamente sufficiente a coprire il debito del detta CP_2
comunicazione, avrebbe quindi generato in capo al sig. il legittimo affidamento sulla Pt_1
compensazione che sarebbe stata operata e l'aver invece agito in via giudiziale, costituirebbe una violazione del dovere di correttezza da parte della banca e fonte di risarcimento del danno nella misura del credito accertato dal CTU (€ 19.979,92).
pagina 5 di 10 11. Con il secondo motivo di gravame, entrambi gli appellanti ritengono che la banca abbia tenuto un comportamento contrario ai canoni di correttezza e buona fede contrattuale, in quanto all'istituto era nota già nel 2016-2017 la crisi economica che stava attraversando, tanto che dai bilanci risultava un notevole numero di scambi dei titoli azionari, con forte loro svalutazione (il valore unitario era passato in poco tempo da € 48,00 ad € 29,00) e quindi deterioramento della garanzia. In tali condizioni, la mancata vendita delle azioni costituiva un ulteriore elemento – non valutato dal Tribunale – costitutivo di responsabilità della banca.
12. La banca replica sostenendo che i debitori hanno ripetutamente riconosciuto il proprio debito ed il mandato irrevocabile a vendere del 12.10.2009 non prevedeva alcun obbligo per l'istituto di credito di soddisfare il proprio credito con il ricavato dalla vendita dei titoli (non si trattava di pegno), potendo agire liberamente per il recupero del credito, come peraltro riconosciuto dai debitori stessi nella scrittura privata del 7.10.2009. Quanto alla comunicazione del 5.1.2016, la banca – pur avendo preannunciato la compensazione del proprio credito con i titoli azionati – si era riservata di “valutare ulteriori iniziative” e pertanto era da escludersi un legittimo affidamento da parte del sig. sulla compensazione. Pt_1
13. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono fondati.
14. La mancata vendita dei titoli integra una condotta di tipo omissivo, in contrasto con l'obbligo di buona fede prescritto dall'art. 1375 c.c. Tale dovere risulta ancora più stringente qualora, il creditore garantito, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo ovvero non dà tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore. L'istituto di credito, pur non avendo un obbligo di procedere automaticamente alla vendita dei titoli in caso di loro deprezzamento qualora sia titolare di un “mandato irrevocabile alla vendita”, è comunque tenuto ad agire secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, valutando l'opportunità di procedere alla dismissione (anche in assenza di uno specifico ordine del cliente), qualora il mantenimento dei titoli in portafoglio possa pregiudicare gli interessi sia del cliente che della banca garantita. La valutazione circa la sussistenza del danno derivante dalla mancata vendita dei titoli deve essere effettuata non solo con riferimento all'inadempimento di specifici ordini di vendita, ma anche in relazione alla violazione del generale dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del mandato irrevocabile, considerando l'eventuale pregiudizio causato dal mancato tempestivo smobilizzo di titoli in progressivo e prevedibile deprezzamento (cfr. Cass. n. 29831/2024).
pagina 6 di 10 15. Venendo alla fattispecie, il fatto che la banca non avesse l'obbligo (ma la facoltà) di vendere i titoli azionari, non la esonerava dall'obbligo di agire secondo buona fede nell'esecuzione del contratto;
e ciò a maggior ragione nel momento in cui la banca ha manifestato la propria volontà di compensare il credito corrispondente ai titoli, assumendo verso l' un'obbligazione, generando il legittimo affidamento di quest'ultimo. Difatti, Pt_1
nella citata lettera del 5.1.2016, la banca ha comunicato testualmente quanto segue:
“…facendo seguito alla nostra del 6/01/2016 con la quale abbiamo comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente n. 1774 intestato a con la presente vi avvisiamo Controparte_2
che procederemo in virtù della garanzia fideiussoria da voi prestata a compensare con il nostro credito nei confronti di i titoli e le somme a voi spettanti, ritenendoci Controparte_2
liberi di valutare ulteriori iniziative per l'eventuale recupero del credito residuo”.
16. Dal tenore letterale della predetta nota, non può revocarsi in dubbio che la banca si sia obbligata a compensare (“procederemo … a compensare…”) il credito con il valore dei titoli dell È pur vero che la banca si è riservata di valutare “ulteriori iniziative” e quindi la Pt_2
facoltà anche di agire giudizialmente;
tuttavia, tale riserva riguarda “l'eventuale recupero del credito residuo”, confermando la volontà della banca di compensare prioritariamente il valore dei titoli azionari con il proprio credito e di agire con “ulteriori iniziative” solo qualora il ricavato della vendita dei titoli fosse stato insufficiente ad estinguere la posizione debitoria del Dunque, è stata la stessa banca a limitare il proprio diritto per il caso di un CP_2
“eventuale" credito residuo, generando il legittimo affidamento in capo ai debitori.
17. D'altra parte, nel mandato irrevocabile del 12.10.2009 si attribuisce alla banca il diritto a provvedere “a suo insindacabile giudizio, ogni eccezione rimossa, alla vendita di n. 762 azioni”; la scelta di non procedere alla vendita dei titoli, quindi, rientrava nella facoltà concessa alla banca, così come quella di compensare eventualmente il valore dei titoli con il credito vantato. Tuttavia, l'aver agito in giudizio per l'intero valore del credito, si pone non solo in contrasto con il menzionato principio di correttezza, ma si configura come inadempimento all'obbligazione spontaneamente assunta dalla banca di procedere prima alla compensazione del credito (con la vendita dei titoli) e solo in seconda battuta agire giudizialmente per l'eventuale credito residuo. La banca ha invece agito giudizialmente per l'intera somma pretesa (€ 27.139,61) sebbene potesse ottenere dalla vendita dei titoli al
31.12.2017 la somma di € 36.576,00, ampiamente satisfattiva (considerato peraltro che il debito effettivo del ricalcolato dal CTU era pari ad € 19.979,92), come accertato dal CP_2
CTU: “agli atti di causa esiste copia di un dossier titoli intestato al Sig. (n. Pt_1
10/6/3000078) che, alla data del 31.12.2017, evidenzia un deposito di n. 762 azioni della
pagina 7 di 10 stessa valorizzate a mercato a detta data per un controvalore di complessivi Euro CP_1
36.576,00 (Euro 48,00 ad azione); non risulta agli atti di causa che le menzionate azioni siano state escusse e vendute e che l'eventuale prezzo che fosse stato realizzato portato a ulteriore deconto del debito del Sig. (v. CTU pag. 9). CP_2
18. Al momento in cui la banca ha presentato il ricorso per ingiunzione (10.4.2017), l'istituto vantava un credito inferiore (€ 27139,61) al valore dei titoli azionari (al 31.12.2017 era ancora
€ 36.576,00) e quindi avrebbe potuto soddisfare il proprio credito procedendo poi alla sua compensazione, come dichiarato nella predetta lettera del 5.1.2016.
19. Va aggiunto (v. secondo motivo di appello) che, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, l'omessa vendita di titoli da parte dell'istituto di credito titolare di un mandato irrevocabile, in un momento in cui si presenta una crisi economica e quindi il rischio di deterioramento dei titoli offerti in garanzia, integra un comportamento contrario a buona fede e quindi fonte di risarcimento del danno. Il fatto che la banca non avesse l'obbligo di vendere i titoli certamente non la esonerava dall'obbligo di agire correttamente in forza del parametro della buona fede oggettiva;
difatti “in tema di deposito amministrato di azioni, il mandato irrevocabile a vendere titoli conferito a un istituto bancario a garanzia di un concesso affidamento esclude, pur in presenza di un significativo scarto tra valore della garanzia e debito garantito, l'obbligo della banca di procedere alla vendita, ma non la esonera dall'agire in buona fede, nell'esecuzione del contratto, per la gestione prudenziale dei titoli e la loro eventuale dismissione, anche in assenza di un ordine esplicito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria di due correntisti limitandosi ad escludere l'esistenza di un danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di vendere i titoli senza valutare la sussistenza di un danno per violazione, da parte della banca, dell'obbligo di comportarsi in buona fede nell'esecuzione del contratto, provvedendo alla vendita delle azioni in via di deterioramento, anche in assenza di un ordine impartitole in tal senso dai clienti) (Cass. n. 29831/2024 – RV 672934 – 01).
20. Nella fattispecie il CTU ha verificato un sensibile deterioramento del valore dei titoli dell nell'arco di tempo che va dal 31.12.2017 al 31.1.2018: “Occorre precisare Pt_1
che alla data del 31.1.2018 le azioni avevano un valore di Euro 29,00
(https://www.sanfelice1893.it/news-eventi/si-chiude-lassemblea-dei-soci-con-una-presa- dicoscienza- su-criticita-e-segnali) e che, come noto, si tratta di titoli non negoziati su un mercato regolamentato (o su un sistema multilaterale di negoziazione) tanto che la Banca ha emesso un Regolamento (aggiornato nel tempo, l'ultima versione ha decorrenza 19.7.2019)
pagina 8 di 10 che disciplina le modalità di ricezione, verifica ed esecuzione delle richieste di compravendita delle azioni al fine di offrire ai Soci, agli Azionisti ed ai terzi al fine di favorire la liquidità dell'investimento” (v. pag. 11). Pertanto, la vendita (e quindi la successiva compensazione) era imposta dal dovere di buona fede nella gestione del mandato irrevocabile conferito alla banca, al fine di non far ridurre il valore dei titoli posti a garanzia, e ciò nell'interesse sia del cliente sia dello stesso istituto.
21. Il comportamento omissivo della banca risulta ancor più grave se si considera che già il
20.6.2016 sia il correntista che il garante avevano sollecitato la banca a procedere, ai fini del ripianamento del debito, “a vendere le n. 762 azioni della , intestate al Controparte_1
dott. e da costui concesse in garanzia al c/c del Dott. con Parte_1 CP_2
autorizzazione ad incassare ed a compensare la somma ricavata sino ad integrale soddisfazione del Vs. credito” (v. doc. 6 mem. Art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. fasc. ). Pt_1
Nonostante tale invito, la banca ha però omesso di procedere alla vendita in momento in cui il valore dei titoli avrebbe consentito di estinguere il debito del CP_2
22. Non può quindi revocarsi in dubbio che la banca sia da ritenersi responsabile di un comportamento gravemente contrario a buona fede e correttezza, considerato che anche successivamente al momento in cui ha azionato monitoriamente il credito (aprile 2017), il valore delle azioni era ancora ampiamente sufficiente a compensare il debito vantato di €
27.139,61 (al 31.12.2017 avevano ancora un valore di € 36.576,00, mentre il CTU ha rilevato una perdita di valore del 39,58% nel giro di un mese a causa della situazione patrimoniale dell'istituto di credito).
23. Concludendo, in considerazione del comportamento tenuto dall'appellata, la Corte ritiene che gli appellanti debbano essere risarciti nella stessa misura corrispondente al debito accertato dal CTU (€ 19.979,92), con conseguente sua compensazione con il credito della banca di pari importo e non oggetto di impugnazione. L'appello va quindi accolto, nei limiti di cui in motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure e con parziale riforma della sentenza impugnata.
24. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va condannata a rifondere agli appellanti le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione pagina 9 di 10 successiva al 23.10.2022.
25. Anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, gli appelli nei procedimenti riuniti proposti rispettivamente da (RG. n. 671/2021) e Parte_1 Controparte_2
(RG. 672/2021) ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 150/2021 del
30.12.2020:
• accerta e dichiara il diritto di e , Parte_1 Controparte_2
in solido fra di loro, al risarcimento del danno nella misura di € 19.979,92 nei confronti di Controparte_1
• per effetto della compensazione con il credito a titolo di risarcimento del danno in favore degli appellanti così come accertato nel presente grado di giudizio, rigetta la domanda di accertamento del credito di Controparte_1
nella misura di € 19.979,92 come risultante in sentenza di primo grado;
[...]
- condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
e , in solido fra di loro, le spese di lite del giudizio di Parte_1 Controparte_2 primo grado, che vengono liquidate complessivamente in € 7.254,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
e , le spese di lite del presente giudizio di appello, che Parte_1 Controparte_2
vengono liquidate, per ciascuna parte, in € 2.400,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge;
- pone a carico di le spese di CTU Controparte_1
come già liquidate dal Tribunale.
Bologna, 2 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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