Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 361 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), Piazza della Repubblica, n. 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Paladino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
-Appellante-
CONTRO
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via F. Rismondi, n. 5, presso lo studio dell'avv.
Simona Barberio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
-Appellata-
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in San Mango D'Aquino (CZ), via Ugo Foscolo, n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Ferrari, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello.
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 4.01.2019, non notificata
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme, Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. e la società di assicurazioni in Controparte_1 Controparte_2
1
complessivi euro 5.000,00 ed a titolo di responsabilità extracontrattuale. In particolare, a fondamento della domanda, parte attorea ha dedotto che in data 9.11.2016, mentre camminava nel reparto ortofrutticoli, è scivolata a causa della presenza di acqua e foglie di verdura sul pavimento, riportando lesioni personali. Ha quindi dedotto il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 2051 c.c.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza per Controparte_2 valore del Giudice di Pace e l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata direttamente da parte attorea nei propri confronti. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, sotto il profilo dell'an e del quantum.
Si è altresì costituita in giudizio in persona del l.r.p.t., eccependo Controparte_1 preliminarmente l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. Nel merito, ha contestato la domanda attorea, chiedendone il rigetto e in subordine ha chiesto la condanna della compagnia al pagamento di quanto dovuto, previa Controparte_2
chiamata in causa della stessa.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 6 del
2019, depositata in data 4.01.2019, ha rigettato la domanda proposta da , con Parte_1
condanna della medesima al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello, lamentando l'erronea Parte_1 interpretazione e applicazione dell'art. 2051 c.p.c. e delle relative regole di riparto dell'onere della prova, come delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con condanna dei convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 15.000,00
a titolo di risarcimento del danno, previa ammissione della CTU medico-legale, già richiesta nel primo grado di giudizio e con vittoria di spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio in persona del l.r.p.t., variamente argomentando per Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Si è altresì costituita in giudizio in persona del l.r.p.t., eccependo Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito, reiterata l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna formulata nei propri confronti da parte attorea
2 e l'inammissibilità della domanda di manleva formulata dalla convenuta nel primo grado di giudizio, ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado e respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 20.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in misura ridotta di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
4. L'appello, che può essere deciso sulla base della ragione più liquida, è infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente evidenziarsi come la fattispecie dedotta in giudizio debba essere ricondotta nell'ambito di operatività della norma di cui all'art. 2051 c.c. (che disciplina la responsabilità del danno da cose in custodia). La responsabilità del custode riguarda tutti i danni cagionati dalla cosa custodita, sia per sua intrinseca natura, ossia i danni che siano collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima e sia quelli causati dall'insorgenza nella cosa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni.
Come noto, l'art. 2051 c.c. disciplina un'ipotesi di responsabilità di natura oggettiva, che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Perché possa configurarsi in concreto tale forma di responsabilità è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Funzione della norma è, infatti, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, nonché l'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e
3 dell'inevitabilità e da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno e che ben può identificarsi anche con il comportamento del terzo e con il fatto colposo del danneggiato (in questo senso, a titolo esemplificativo (Cass. 2477/2018; in termini anche Cass.
27724/2018, Cass. 30775/2017 e Cass. 12027/2017).
Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo
"causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito).
Al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.
Al riguardo, si è affermato in giurisprudenza come: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro." (così Cass. n.
9315 del 2019 e Cass. n. 2481 del 2018. Nello stesso senso, Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n.
38089/2021; n. 35429/2022; Cass n. 14228/2023; Cass. n. 21675/2023).
Nel caso di specie, incontestato il rapporto di custodia tra la convenuta e la Controparte_1
res assunta quale causa del danno, il Giudice di Pace ha escluso la responsabilità della stessa sulla base della piena visibilità dell'acqua e delle foglie di verdura presenti sul pavimento del supermercato, nel reparto “ortofrutticolo”, peraltro ben illuminato, come dichiarato anche dal testimone escusso, Tes_1
presente sul posto. Conseguente, il giudice di pace ha attribuito eziologicamente l'evento
[...]
dannoso alla condotta imprudente della stessa danneggiata.
Ciò posto, sulla base dei principi sopra richiamati, le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di pace meritano di essere condivisi.
4 Nel caso di specie, infatti, entrambi i convenuti, sin dall'atto costitutivo nel primo grado di giudizio, hanno eccepito il difetto di nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, addebitando lo stesso alla condotta colposa della danneggiata che, a fronte della visibilità del pericolo rappresentato dalla presenza di acqua e fogliame sul pavimento, e quindi dell'evitabilità dell'evento dannoso, avrebbe tenuto una condotta non diligente.
Effettivamente nel caso di specie la piena visibilità della presenza dell'acqua e delle foglie di verdura sul pavimento, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, è stata confermata dall'unica testimone escussa, che ha dichiarato che il luogo dove è avvenuta la caduta era Tes_1 regolarmente illuminato e che sia le foglie che l'acqua erano ben visibili sul pavimento.
Considerata la visibilità del pericolo, deve quindi ritenersi che l'evento dannoso fosse superabile da una condotta diligente della danneggiata, che avrebbe potuto, con ordinaria diligenza e con la dovuta attenzione, avvedersi della condizione del pavimento, così evitando il verificarsi dell'evento dannoso.
Correttamente quindi il giudice di primo grado ha ritenuto interrotto il nesso causale tra la res ed il danno, attribuibile alla condotta della stessa danneggiata, evidentemente non improntata alla dovuta diligenza.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del
DM 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà, in considerazione della non complessità delle questioni in fatto e in diritto sottese alla controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M
.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte attorea al pagamento, in favore degli appellati e Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 852,00 ciascuno, oltre accessori Controparte_2
5 come per legge e , per la convenuta con distrazione in favore difensore, Controparte_1
ex art. 93 c.p.c.;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12;
Così deciso in Lamezia Terme, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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