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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 2055/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sen- tenza del Tribunale di Napoli 26.03.2021 n. 2946), vertente tra
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Generoso Baio, c.f. in virtù di mandato C.F._2
a margine dell'originale dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, domicilio digitale censito nel Reginde appellante / appellato incidentale Email_1
e
già Controparte_1 [...]
Controparte_2
p.Iva , in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
dr. , con sede in Via Costantinopoli 104, rappresentata e difesa, Controparte_3 CP_2
dall'avv. Guido Maria Framondi, c.f. , domicilio digitale censito nel Re- C.F._3
ginde appellata / appellante incidentale Email_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.05.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 13.05.2025 con i termini di cui
1 all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio l' Parte_1 Controparte_4
(ora
[...] Controparte_1
) rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità
[...]
esclusiva della convenuta II Controparte_5
[..
, per l'errore diagnostico nonché per le omissioni e negligenze commesse dai sanitari;
2) accertare e dichiarare la carenza di un consenso informato e, comunque delle informazioni prescritte per legge, non fornite all'attore dalla struttura ospedaliera né dai medici in essa operanti;
3) per l'effetto, comunque, condannare la convenuta struttura sanitaria, al paga- mento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno per le lesioni fisiche patite
(danno biologico) e per il danno morale ed esistenziale della somma da determinarsi in corso di causa, nonché della somma di € 1.733,50 per spese mediche e sanitarie debitamente do- cumentate in atti;
4) in via gradata, condannare la convenuta struttura sanitaria, al paga- mento della somma richiesta in favore dell'attore a titolo di responsabilità contrattuale;
5) condannare, comunque, in via principale e/o gradata, la convenuta struttura sanitaria, al pa- gamento della somma richiesta in favore dell'attore ex art. 2043 c.c.; 6) condannare la con- venuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Dedusse l'attore che era stato ricoverato, a seguito di disturbi fisici accompagnati da spo- radiche crisi ipoglicemiche, dal 27 al 31 gennaio 2003, presso l'Istituto di endocrinologia della
Seconda Università di er esser ivi sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali;
di CP_2
essere stato dimesso con diagnosi “crisi ipoglicemiche in soggetto con iperinsulinemia da so- spetta formazione neuroendocrina pancreatica” (sospetto tumore al pancreas); che aveva eseguito presso la medesima struttura sanitaria specifiche indagini, le quali evidenziarono l'assenza di alterazioni anatomo–funzionali degne di nota;
che in occasione di un successivo ricovero programmato presso il medesimo Istituto si era sottoposto il 14.04.2003 a esame scintigrafico che evidenziò “assenza di aree di anomala concentrazione del tracciante recet- toriale da riferire a patologia focale”; che nonostante tale diagnosi, a decorrere dal maggio
2003, venne sottoposto a un trattamento terapeutico inadeguato attraverso l'assunzione del farmaco “longastatina”, per cui, a causa dell'insorgenza di malori fisici, venne nuovamente ricoverato dal 21 al 25 luglio 2003 e sottoposto a ulteriori indagini all'esito delle quali si evi-
2 denziò “…al livello del corpo del pancreas… presenza di piccola formazione di circa 7 mm di diametro, rotondeggiante, a margini netti, con sottile orletto iperecogeno. Tale formazione, pur con i limiti del solo dato morfologico, nel contesto di un quadro clinico laboratoristico suggestivo, può risultare compatibile con la diagnosi di piccola neoplasia neuroendocrina”; che, nonostante l'incertezza della diagnosi, i sanitari non apportarono alcuna modifica al trattamento farmacologico in corso;
che la TAC eseguita in data 11.09.2003 confermò l'as- senza di patologia (“pancreas morfo-volumetricamente nella norma con cellulare lasso peri – viscerale libero”); che successivamente, dal 24.11.2003 al 7.12.2003, venne nuovamente ri- coverato presso l'Istituto di endocrinologia della Seconda Università di e venne sotto- CP_2
posto a altri ulteriori accertamenti, il cui esito pose la diversa diagnosi di “esofago di Bar- rett”; che nonostante l'esame endoscopico eseguito in data 1.12.2003, che sembrava avesse smentito la sospetta diagnosi di insulinoma, venne sottoposto, il 6.02.2004, a visita ga- stroenterologa e gli venne nuovamente diagnosticato un insulinoma, nonostante gli esami diagnostico-strumentali ivi eseguiti non lo avessero mai confermato;
che venne quindi sot- toposto a un trattamento terapeutico assolutamente inconferente, mediante la sommini- strazione del farmaco longastatina, che, secondo la letteratura medico-scientifica, presenta gravi effetti collaterali;
che la diagnosi di “sospetto insulinoma”, posta dalla Seconda Univer- sità di era improvvisamente diventata diagnosi di certezza e non più di probabilità, CP_2
pur non essendo supportata da alcun dato di laboratorio;
che per una maggiore contezza di quanto diagnosticato dall'Istituto di endocrinologia, si era rivolto comunque a un Parte_1
centro altamente specializzato nel trattamento delle patologie tumorali, per cui dal
11.7.2005 al 19.7.2005 venne ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera PIna “Ospedali Riu- niti di S. Chiara”, dove, in soli otto giorni di degenza, fu possibile sconfessare la diagnosi di
“insulinoma” e porre, a seguito di esami di laboratorio e indagini strumentali, la diagnosi de- finitiva di “obesità patologica”; che l'errore diagnostico compiuto presso la SUN aveva com- portato l'irrimediabile compromissione della sua attività lavorativa, sociale e di relazione, con gravi e innegabili ripercussioni anche sulla vita dei propri congiunti;
che le relazioni dei consulenti di parte dr. e dr. (psichiatra), versate in atti Persona_1 Persona_2
avevano evidenziato, altresì, come, sia nella fase anamnestica che durante la terapia, erano state commesse gravi omissioni e negligenze da parte dei sanitari dell'Istituto di endocrino- logia della SUN, tali da aver compromesso fortemente il quadro clinico dell'attore; che du- rante tutti i periodi di degenza presso il predetto Istituto egli non era stato reso edotto, at-
3 traverso la sottoscrizione di un valido modulo di consenso informato, della portata di tutti gli aspetti diagnostici e prognostici del suo stato di salute, delle conseguenze del trattamento sanitario, nonché, dei rischi anche meno probabili, configurandosi, dunque, una gravissima violazione della libertà fondamentale costituzionalmente garantita;
che a seguito di tali ac- cadimenti aveva richiesto, senza esito, il risarcimento di tutti i danni patiti.
2. Nel costituirsi in giudizio, l chiese il rigetto della domanda in assen- Controparte_1
za di alcuna responsabilità della struttura sanitaria, che aveva osservato tutte le procedure necessarie, usando la massima diligenza, eseguendo tutti gli esami clinici e strumentali ne- cessari e che alcuna errata o insufficiente diagnosi era stata formulata dai medici, i quali si erano comportati secondo le regole della c.d. good clinical pratice (buona pratica clinica), sottoponendo il paziente a tutti gli esami necessari, sicché i referti obbiettivi presenti nelle cartelle cliniche corredate da immagini, non sono confutabili e mostrano, senza dubbio alcu- no, la presenza di una neoplasia neuroendocrina, onde nessun danno era stato procurato.
3. Venne disposta una prima c.t.u. affidata alla dr.ssa ; una seconda c.t.u. affi- Persona_3
data al dr. ; una terza con il dr. . Persona_4 Persona_5
4. Con sentenza del 26.03.2021 n. 2946, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, po- nendo a carico dell'attore le spese di c.t.u. e per la metà le spese di lite, compensate al 50%.
5. ha proposto appello per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “(…) 2) in via Parte_1
istruttoria, accogliere la richiesta di rinnovazione delle indagini peritali e quindi di nomina di
CTU; 3) nel merito, e in riforma dell'impugnata sentenza (…): a) accertare e dichiarare la re- sponsabilità esclusiva della convenuta Controparte_6
per l'errore diagnostico nonché per le omissioni e negligenze commesse
[...]
dai sanitari;
b) accertare e dichiarare la carenza di un consenso informato e, comunque delle informazioni prescritte per legge, non fornite all'attore dalla struttura ospedaliera né dai medici in essa operanti;
c) per l'effetto, comunque, condannare la convenuta struttura sani- taria, al pagamento in favore dell'attore, , a titolo di risarcimento del danno Parte_1
per le lesioni fisiche patite (danno biologico) e per il danno morale ed esistenziale della som- ma da determinarsi in corso di causa, nonché della somma di € 1.733,50, per spese mediche
e sanitarie debitamente documentate in atti;
d) in via gradata, condannare la convenuta struttura sanitaria, al pagamento della somma richiesta in favore dell'attore a titolo di re- sponsabilità contrattuale;
e) condannare, comunque, in via principale e/o gradata, la conve- nuta struttura sanitaria, al pagamento della somma richiesta in favore dell'attore ex art
4 2043 c.c.; 4) Con vittoria di spese e compensi di difesa del doppio grado di giudizio oltre rim- borso spese forfetario ed accessori come per legge, con attribuzione”.
L'appellante censura la sentenza impugnata per non avere il primo giudice accolto la sua istanza di rinnovo della c.t.u. con la nomina di un diverso professionista, giacché il dr. Per_6
non avrebbe – a suo dire – evidenziato che i sanitari della SUN, nonostante i ripetuti ri-
[...]
coveri con relativi esami di laboratorio e di immagine, non avevano indicato in maniera so- spetta neanche una delle neoplasie neuroendocrine che possono insorgere a carico del pan- creas, ivi compresa quella dell'insulinoma, nonostante il quadro clinico fosse suggestivo per una simile patologia. Tale opinione era condivisa dai precedenti c.t.u., i quali concordemente avevano sostenuto nei loro elaborati che l'iter diagnostico era stato eseguito con tempi troppo lunghi e con tappe sfalsate e addirittura non poche erano le perplessità circa l'atteg- giamento dei sanitari della struttura universitaria che da gennaio 2003 a luglio 2004 avevano concluso sempre con la stessa diagnosi di sospetta formazione neuroendocrina pancreatica
(così il dr. ). Entrambi i c.t.u. avevano concluso che l'errore diagnostico era infine Per_4
emerso a PI nel 2005 con certificazione del solo stato di obesità patologica.
lamenta poi che il giudice di prime cure abbia dato credito alle conclusioni del dr. Parte_1
, omettendo di considerare che le stesse si ponevano in netta contraddizione con Per_5
[... quelle delle precedenti consulenti, che avevano accertato l'esclusiva responsabilità dell convenuta e del suo personale medico dipendente. Controparte_7
6. Si è costituiva l . Ha concluso per il rigetto della domanda. Ha propo- Controparte_1
sto appello incidentale, dolendosi della parziale compensazione delle spese processuali di primo grado, nonostante la totale soccombenza di . Parte_1
7. L'appello di è infondato. Parte_1
7.1. Va premesso che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si sof- fermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espres- samente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive [Cass. ord.
16.11.2022 n. 33742; Cass. ord.
2.02.2015 n. 1815; Cass.
9.01.2009 n.282].
5 Sotto altro profilo, può ricordarsi che, nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimi- tà, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ra- gioni del preponente [Cass. 18.12.2012 n. 23362].
Il Tribunale, facendo proprie le valutazioni del c.t.u., dr. , specialista in medicina le- Per_5
gale (diversamente dalla prima c.t.u., dr.ssa , “medico chirurgo”, e dal secondo Persona_3
c.t.u., dr. , specialista in “gastroenterologia ed endoscopia chirurgica”), ri- Persona_4
tiene che nessuna responsabilità, per errore diagnostico o altra condotta colposa, possa ascriversi ai sanitari dell'Azienda ospedaliera convenuta. Il dr. dà conto di aver esa- Per_5
minato la documentazione in atti – cartella clinica n. 2645/03 (ricovero dal 27.01.2003 al
31.01.2003); esame TC del 20.02.2003; esame RMN addome del 24.02.2003; cartella clinica n. 12352/03 (ricovero DH del 14.04.2003); cartella clinica n. 24074/03 (ricovero dal
21.07.2003 al 25.07.2003); cartella clinica n. 36549/03 (ricovero DH del 24.11.2003); cartella clinica n. 5456/05 PE RI PI (ricovero dal 11.07.2005 al 19.07.2005) – e ha così concluso: “1) Il sig. era affetto da obesità grave. 2) Per tale patologia veniva sotto- Parte_1
posto a ricoveri ripetuti presso la SUN senza arrivare ad una certezza diagnostica sospettan- do una patologia neoplastica neuroendocrina per la quale non si ravvisa una condotta medi- ca commissiva oppure omissiva. Soprattutto se si tiene conto che le neoplasie neuroendocri- ne rappresentano delle patologie dismetaboliche rare ad eziopatogenesi sconosciuta, evolu- tiva. 3) Nel caso in oggetto l'iter diagnostico appare corretto soprattutto in funzione alla per- sistenza della sintomatologia. 4) Il trattamento terapeutico con somastatina rappresenta una corretta terapia e non ha comportato disfunzione. 5) La lieve sindrome depressiva riscontrata non è stata rappresentata come reattiva alla mancata diagnosi dei sanitari dell'Azienda Uni- versitaria SUN ma appare relazionabile alla patologia dell'obesità. È pertanto corretto speci- ficare che, pur apparendo l'iter terapeutico della SUN incerto e poco risolutivo, è stato atten- to e approfondito. Il CTU ritiene che non si ravvisino gli estremi di una condotta colposa”.
Non molto dissimili sono le conclusioni della prima c.t.u., dr.ssa , la quale ri- Persona_3
tiene che l'Azienda ospedaliera abbia “eseguito un corretto iter diagnostico ma con tempi troppo lunghi e con tappe sfalsate”. In ogni caso, per la dr.ssa “la terapia sostitutiva Per_3
con risulta tra le scelte terapeutiche possibili”. E il dr. conferma che “la Parte_2 Per_4
6 terapia con non ha nessun peso nella valutazione del danno… trattandosi di Parte_3
somministrazione per breve periodo i cui effetti terminano con la sospensione della stessa”. Il dr. imputa ai sanitari della SUN tempi di accertamento troppo lunghi, senza poter in- Per_4
dicare errori diagnostici conclamati, tale non essendo il “sospetto” di una formazione neo- plastica, oggetto di indagine e tale da spiegare le laboriose verifiche strumentali e di labora- torio.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, le conclusioni dei primi due c.t.u., e Per_3
, non riferiscono lo stato depressivo del paziente a comportamenti negligenti o impe- Per_4
riti dei sanitari della struttura convenuta, alla quale addebitano soltanto lungaggini negli ac- certamenti diagnostici , tali soltanto da prolungare la preoccupazione del paziente sulla pos- sibile conferma del “sospetto” di patologia neoplastica. E dunque tra i primi due c.t.u. e il terzo, dr. , non vi sono sostanziali contraddizioni se non nel fatto che i primi due Per_5
hanno ritenuto comunque di quantificare l'inabilità temporanea e permanente pur in assen- za di un solido e convinto riferimento eziologico a (non riscontrati) errori diagnostici o altre condotte colpose dei sanitari.
Il dr. , analizzando e riportando testualmente le refertazioni, chiarisce che “i sani- Per_5
tari non hanno mai emesso una diagnosi di certezza sulla presenza di una patologia neopla- stica”. Infatti, “l'iter clinico veniva caratterizzato, come si evince dall'anamnesi e dalla docu- mentazione esibita, da una incertezza diagnostica... che è stata sempre evidente al sig. Car- dinale”.
Pertanto, tale incertezza diagnostica, lungi dal sostanziare, come argomenta parte attrice, un comportamento negligente e/o colposo dei sanitari che avevano in cura , è di- Parte_1
rettamente collegata alla persistenza dei sintomi lamentati (crisi ipoglicemiche accompagna- te da vomito e obesità) che avevano indotto i sanitari a una maggiore cautela e a richiedere
(ed eseguire) ricovero per ulteriori esami diagnostici strumentali-laboratoristici.
Il c.t.u. dr. ancora osserva: “Le competenze e le capacità dei sanitari dell' Per_5 [...]
appaiono confacenti al quadro clinico lamentato dal Cardinale essendo stato CP_1
l'atto medico, nel caso specifico, costantemente scrupoloso soprattutto per la discordanza degli esami TC del 20.2.2003 e della RMN del 24.2.2003, nonché, la correttezza della prescri- zione farmacologica di somatostatina che, prescritta per solo tre mesi appare corretta in re- lazione al quadro clinico soggettivo (evidenziabile dai numerosi ricoveri con crisi ipoglicemi- che) ed al sospetto diagnostico strumentale dell'esame RMN ed ecogastroscopico”.
7 Il Tribunale di Napoli, condividendo le valutazioni del dr. , osserva infine che “Car- Per_5
dinale non ha mai subito interventi demolitivi o trattamenti terapeutici che hanno causato danni organici” e che “il disturbo depressivo lamentato dal periziando è riconducibile con elevata probabilità ai ripetuti scompensi metabolici tipici dell'obesità patologica escludendo la causalità materiale con la mancata diagnosi da parte dei sanitari della SUN”.
L'appellante, senza offrire argomenti a confutazione delle valutazioni del dr. , si li- Per_5
mita a insistere perché si disponga una quarta c.t.u., che naturalmente non è mezzo istrutto- rio ma ausilio tecnico del giudice, munito del potere discrezionale di disporla o farne a meno.
In questo caso la Corte ritiene che le tre consulenze abbiano fornito gli elementi necessari e sufficienti per la decisione – come già spiegato – onde non appare necessaria una ulteriore consulenza.
7.2. È infondata anche la censura relativa al difetto di consenso informato. È vero che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la mancanza di consenso informato in- tegra di per sé una violazione del diritto all'autodeterminazione. Tuttavia, qualora il paziente lamenti un pregiudizio alla salute derivante da un trattamento sanitario eseguito senza pre- vio consenso informato, ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del medico e il danno lamentato è necessario compiere un giudizio controfattuale volto a ve- rificare se il paziente, ove adeguatamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento. L'onere probatorio grava sul paziente e prescinde dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, attenendo alla verifica del nesso eziologico tra omessa informazione ed ese- cuzione del trattamento. La mera violazione del dovere di acquisizione del consenso infor- mato non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità del sanitario per i danni alla salu- te, dovendo il paziente allegare e dimostrare, anche mediante presunzioni, che se fosse sta- to compiutamente informato avrebbe verosimilmente rifiutato il trattamento [da ultimo,
Cass. 2.01.2025, n. 38].
Nel caso in esame, l'appellante non ha nemmeno indicato quale specifico trattamento sa- nitario gli sia stato erogato senza l'acquisizione del consenso informato;
neppure ha allegato che, ove informato, avrebbe rifiutato quel trattamento, in ipotesi invasivo o irreversibile. Né
l'appellante ha fornito prove, come detto a suo carico. La mera assunzione per un periodo limitato di longastatina, ritenuta dal c.t.u. congrua e priva di effetti dannosi, non consente di configurare una lesione risarcibile del diritto all'autodeterminazione.
8. È fondato l'appello incidentale dell . Le spese di norma seguono la Controparte_1
8 soccombenza (art. 91 c.p.c.) e solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed ecce- zionali ragioni, espressamente motivate, è consentita la compensazione, anche parziale (art. 92 c.p.c. come novellato dal d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014).
La totale soccombenza di implicava la sua condanna alle spese di primo grado in Parte_1
misura integrale.
9. Spese del presente grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e suc- cessive modifiche.
10. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale dell' Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Controparte_1
del 26.03.2021 n. 2946, così provvede:
a) rigetta l'appello principale di;
Parte_1
b) in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alla rifusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali di primo grado, liquidate in €
[...]
4.000,00 per compensi ed € 600,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA;
c) condanna alla rifusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali del presente grado, liquidate in €
[...]
5.000,00 per compensi ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
9
In nome del Popolo italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 2055/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sen- tenza del Tribunale di Napoli 26.03.2021 n. 2946), vertente tra
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Generoso Baio, c.f. in virtù di mandato C.F._2
a margine dell'originale dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, domicilio digitale censito nel Reginde appellante / appellato incidentale Email_1
e
già Controparte_1 [...]
Controparte_2
p.Iva , in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
dr. , con sede in Via Costantinopoli 104, rappresentata e difesa, Controparte_3 CP_2
dall'avv. Guido Maria Framondi, c.f. , domicilio digitale censito nel Re- C.F._3
ginde appellata / appellante incidentale Email_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.05.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 13.05.2025 con i termini di cui
1 all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio l' Parte_1 Controparte_4
(ora
[...] Controparte_1
) rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità
[...]
esclusiva della convenuta II Controparte_5
[..
, per l'errore diagnostico nonché per le omissioni e negligenze commesse dai sanitari;
2) accertare e dichiarare la carenza di un consenso informato e, comunque delle informazioni prescritte per legge, non fornite all'attore dalla struttura ospedaliera né dai medici in essa operanti;
3) per l'effetto, comunque, condannare la convenuta struttura sanitaria, al paga- mento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno per le lesioni fisiche patite
(danno biologico) e per il danno morale ed esistenziale della somma da determinarsi in corso di causa, nonché della somma di € 1.733,50 per spese mediche e sanitarie debitamente do- cumentate in atti;
4) in via gradata, condannare la convenuta struttura sanitaria, al paga- mento della somma richiesta in favore dell'attore a titolo di responsabilità contrattuale;
5) condannare, comunque, in via principale e/o gradata, la convenuta struttura sanitaria, al pa- gamento della somma richiesta in favore dell'attore ex art. 2043 c.c.; 6) condannare la con- venuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Dedusse l'attore che era stato ricoverato, a seguito di disturbi fisici accompagnati da spo- radiche crisi ipoglicemiche, dal 27 al 31 gennaio 2003, presso l'Istituto di endocrinologia della
Seconda Università di er esser ivi sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali;
di CP_2
essere stato dimesso con diagnosi “crisi ipoglicemiche in soggetto con iperinsulinemia da so- spetta formazione neuroendocrina pancreatica” (sospetto tumore al pancreas); che aveva eseguito presso la medesima struttura sanitaria specifiche indagini, le quali evidenziarono l'assenza di alterazioni anatomo–funzionali degne di nota;
che in occasione di un successivo ricovero programmato presso il medesimo Istituto si era sottoposto il 14.04.2003 a esame scintigrafico che evidenziò “assenza di aree di anomala concentrazione del tracciante recet- toriale da riferire a patologia focale”; che nonostante tale diagnosi, a decorrere dal maggio
2003, venne sottoposto a un trattamento terapeutico inadeguato attraverso l'assunzione del farmaco “longastatina”, per cui, a causa dell'insorgenza di malori fisici, venne nuovamente ricoverato dal 21 al 25 luglio 2003 e sottoposto a ulteriori indagini all'esito delle quali si evi-
2 denziò “…al livello del corpo del pancreas… presenza di piccola formazione di circa 7 mm di diametro, rotondeggiante, a margini netti, con sottile orletto iperecogeno. Tale formazione, pur con i limiti del solo dato morfologico, nel contesto di un quadro clinico laboratoristico suggestivo, può risultare compatibile con la diagnosi di piccola neoplasia neuroendocrina”; che, nonostante l'incertezza della diagnosi, i sanitari non apportarono alcuna modifica al trattamento farmacologico in corso;
che la TAC eseguita in data 11.09.2003 confermò l'as- senza di patologia (“pancreas morfo-volumetricamente nella norma con cellulare lasso peri – viscerale libero”); che successivamente, dal 24.11.2003 al 7.12.2003, venne nuovamente ri- coverato presso l'Istituto di endocrinologia della Seconda Università di e venne sotto- CP_2
posto a altri ulteriori accertamenti, il cui esito pose la diversa diagnosi di “esofago di Bar- rett”; che nonostante l'esame endoscopico eseguito in data 1.12.2003, che sembrava avesse smentito la sospetta diagnosi di insulinoma, venne sottoposto, il 6.02.2004, a visita ga- stroenterologa e gli venne nuovamente diagnosticato un insulinoma, nonostante gli esami diagnostico-strumentali ivi eseguiti non lo avessero mai confermato;
che venne quindi sot- toposto a un trattamento terapeutico assolutamente inconferente, mediante la sommini- strazione del farmaco longastatina, che, secondo la letteratura medico-scientifica, presenta gravi effetti collaterali;
che la diagnosi di “sospetto insulinoma”, posta dalla Seconda Univer- sità di era improvvisamente diventata diagnosi di certezza e non più di probabilità, CP_2
pur non essendo supportata da alcun dato di laboratorio;
che per una maggiore contezza di quanto diagnosticato dall'Istituto di endocrinologia, si era rivolto comunque a un Parte_1
centro altamente specializzato nel trattamento delle patologie tumorali, per cui dal
11.7.2005 al 19.7.2005 venne ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera PIna “Ospedali Riu- niti di S. Chiara”, dove, in soli otto giorni di degenza, fu possibile sconfessare la diagnosi di
“insulinoma” e porre, a seguito di esami di laboratorio e indagini strumentali, la diagnosi de- finitiva di “obesità patologica”; che l'errore diagnostico compiuto presso la SUN aveva com- portato l'irrimediabile compromissione della sua attività lavorativa, sociale e di relazione, con gravi e innegabili ripercussioni anche sulla vita dei propri congiunti;
che le relazioni dei consulenti di parte dr. e dr. (psichiatra), versate in atti Persona_1 Persona_2
avevano evidenziato, altresì, come, sia nella fase anamnestica che durante la terapia, erano state commesse gravi omissioni e negligenze da parte dei sanitari dell'Istituto di endocrino- logia della SUN, tali da aver compromesso fortemente il quadro clinico dell'attore; che du- rante tutti i periodi di degenza presso il predetto Istituto egli non era stato reso edotto, at-
3 traverso la sottoscrizione di un valido modulo di consenso informato, della portata di tutti gli aspetti diagnostici e prognostici del suo stato di salute, delle conseguenze del trattamento sanitario, nonché, dei rischi anche meno probabili, configurandosi, dunque, una gravissima violazione della libertà fondamentale costituzionalmente garantita;
che a seguito di tali ac- cadimenti aveva richiesto, senza esito, il risarcimento di tutti i danni patiti.
2. Nel costituirsi in giudizio, l chiese il rigetto della domanda in assen- Controparte_1
za di alcuna responsabilità della struttura sanitaria, che aveva osservato tutte le procedure necessarie, usando la massima diligenza, eseguendo tutti gli esami clinici e strumentali ne- cessari e che alcuna errata o insufficiente diagnosi era stata formulata dai medici, i quali si erano comportati secondo le regole della c.d. good clinical pratice (buona pratica clinica), sottoponendo il paziente a tutti gli esami necessari, sicché i referti obbiettivi presenti nelle cartelle cliniche corredate da immagini, non sono confutabili e mostrano, senza dubbio alcu- no, la presenza di una neoplasia neuroendocrina, onde nessun danno era stato procurato.
3. Venne disposta una prima c.t.u. affidata alla dr.ssa ; una seconda c.t.u. affi- Persona_3
data al dr. ; una terza con il dr. . Persona_4 Persona_5
4. Con sentenza del 26.03.2021 n. 2946, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, po- nendo a carico dell'attore le spese di c.t.u. e per la metà le spese di lite, compensate al 50%.
5. ha proposto appello per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “(…) 2) in via Parte_1
istruttoria, accogliere la richiesta di rinnovazione delle indagini peritali e quindi di nomina di
CTU; 3) nel merito, e in riforma dell'impugnata sentenza (…): a) accertare e dichiarare la re- sponsabilità esclusiva della convenuta Controparte_6
per l'errore diagnostico nonché per le omissioni e negligenze commesse
[...]
dai sanitari;
b) accertare e dichiarare la carenza di un consenso informato e, comunque delle informazioni prescritte per legge, non fornite all'attore dalla struttura ospedaliera né dai medici in essa operanti;
c) per l'effetto, comunque, condannare la convenuta struttura sani- taria, al pagamento in favore dell'attore, , a titolo di risarcimento del danno Parte_1
per le lesioni fisiche patite (danno biologico) e per il danno morale ed esistenziale della som- ma da determinarsi in corso di causa, nonché della somma di € 1.733,50, per spese mediche
e sanitarie debitamente documentate in atti;
d) in via gradata, condannare la convenuta struttura sanitaria, al pagamento della somma richiesta in favore dell'attore a titolo di re- sponsabilità contrattuale;
e) condannare, comunque, in via principale e/o gradata, la conve- nuta struttura sanitaria, al pagamento della somma richiesta in favore dell'attore ex art
4 2043 c.c.; 4) Con vittoria di spese e compensi di difesa del doppio grado di giudizio oltre rim- borso spese forfetario ed accessori come per legge, con attribuzione”.
L'appellante censura la sentenza impugnata per non avere il primo giudice accolto la sua istanza di rinnovo della c.t.u. con la nomina di un diverso professionista, giacché il dr. Per_6
non avrebbe – a suo dire – evidenziato che i sanitari della SUN, nonostante i ripetuti ri-
[...]
coveri con relativi esami di laboratorio e di immagine, non avevano indicato in maniera so- spetta neanche una delle neoplasie neuroendocrine che possono insorgere a carico del pan- creas, ivi compresa quella dell'insulinoma, nonostante il quadro clinico fosse suggestivo per una simile patologia. Tale opinione era condivisa dai precedenti c.t.u., i quali concordemente avevano sostenuto nei loro elaborati che l'iter diagnostico era stato eseguito con tempi troppo lunghi e con tappe sfalsate e addirittura non poche erano le perplessità circa l'atteg- giamento dei sanitari della struttura universitaria che da gennaio 2003 a luglio 2004 avevano concluso sempre con la stessa diagnosi di sospetta formazione neuroendocrina pancreatica
(così il dr. ). Entrambi i c.t.u. avevano concluso che l'errore diagnostico era infine Per_4
emerso a PI nel 2005 con certificazione del solo stato di obesità patologica.
lamenta poi che il giudice di prime cure abbia dato credito alle conclusioni del dr. Parte_1
, omettendo di considerare che le stesse si ponevano in netta contraddizione con Per_5
[... quelle delle precedenti consulenti, che avevano accertato l'esclusiva responsabilità dell convenuta e del suo personale medico dipendente. Controparte_7
6. Si è costituiva l . Ha concluso per il rigetto della domanda. Ha propo- Controparte_1
sto appello incidentale, dolendosi della parziale compensazione delle spese processuali di primo grado, nonostante la totale soccombenza di . Parte_1
7. L'appello di è infondato. Parte_1
7.1. Va premesso che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si sof- fermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espres- samente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive [Cass. ord.
16.11.2022 n. 33742; Cass. ord.
2.02.2015 n. 1815; Cass.
9.01.2009 n.282].
5 Sotto altro profilo, può ricordarsi che, nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimi- tà, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ra- gioni del preponente [Cass. 18.12.2012 n. 23362].
Il Tribunale, facendo proprie le valutazioni del c.t.u., dr. , specialista in medicina le- Per_5
gale (diversamente dalla prima c.t.u., dr.ssa , “medico chirurgo”, e dal secondo Persona_3
c.t.u., dr. , specialista in “gastroenterologia ed endoscopia chirurgica”), ri- Persona_4
tiene che nessuna responsabilità, per errore diagnostico o altra condotta colposa, possa ascriversi ai sanitari dell'Azienda ospedaliera convenuta. Il dr. dà conto di aver esa- Per_5
minato la documentazione in atti – cartella clinica n. 2645/03 (ricovero dal 27.01.2003 al
31.01.2003); esame TC del 20.02.2003; esame RMN addome del 24.02.2003; cartella clinica n. 12352/03 (ricovero DH del 14.04.2003); cartella clinica n. 24074/03 (ricovero dal
21.07.2003 al 25.07.2003); cartella clinica n. 36549/03 (ricovero DH del 24.11.2003); cartella clinica n. 5456/05 PE RI PI (ricovero dal 11.07.2005 al 19.07.2005) – e ha così concluso: “1) Il sig. era affetto da obesità grave. 2) Per tale patologia veniva sotto- Parte_1
posto a ricoveri ripetuti presso la SUN senza arrivare ad una certezza diagnostica sospettan- do una patologia neoplastica neuroendocrina per la quale non si ravvisa una condotta medi- ca commissiva oppure omissiva. Soprattutto se si tiene conto che le neoplasie neuroendocri- ne rappresentano delle patologie dismetaboliche rare ad eziopatogenesi sconosciuta, evolu- tiva. 3) Nel caso in oggetto l'iter diagnostico appare corretto soprattutto in funzione alla per- sistenza della sintomatologia. 4) Il trattamento terapeutico con somastatina rappresenta una corretta terapia e non ha comportato disfunzione. 5) La lieve sindrome depressiva riscontrata non è stata rappresentata come reattiva alla mancata diagnosi dei sanitari dell'Azienda Uni- versitaria SUN ma appare relazionabile alla patologia dell'obesità. È pertanto corretto speci- ficare che, pur apparendo l'iter terapeutico della SUN incerto e poco risolutivo, è stato atten- to e approfondito. Il CTU ritiene che non si ravvisino gli estremi di una condotta colposa”.
Non molto dissimili sono le conclusioni della prima c.t.u., dr.ssa , la quale ri- Persona_3
tiene che l'Azienda ospedaliera abbia “eseguito un corretto iter diagnostico ma con tempi troppo lunghi e con tappe sfalsate”. In ogni caso, per la dr.ssa “la terapia sostitutiva Per_3
con risulta tra le scelte terapeutiche possibili”. E il dr. conferma che “la Parte_2 Per_4
6 terapia con non ha nessun peso nella valutazione del danno… trattandosi di Parte_3
somministrazione per breve periodo i cui effetti terminano con la sospensione della stessa”. Il dr. imputa ai sanitari della SUN tempi di accertamento troppo lunghi, senza poter in- Per_4
dicare errori diagnostici conclamati, tale non essendo il “sospetto” di una formazione neo- plastica, oggetto di indagine e tale da spiegare le laboriose verifiche strumentali e di labora- torio.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, le conclusioni dei primi due c.t.u., e Per_3
, non riferiscono lo stato depressivo del paziente a comportamenti negligenti o impe- Per_4
riti dei sanitari della struttura convenuta, alla quale addebitano soltanto lungaggini negli ac- certamenti diagnostici , tali soltanto da prolungare la preoccupazione del paziente sulla pos- sibile conferma del “sospetto” di patologia neoplastica. E dunque tra i primi due c.t.u. e il terzo, dr. , non vi sono sostanziali contraddizioni se non nel fatto che i primi due Per_5
hanno ritenuto comunque di quantificare l'inabilità temporanea e permanente pur in assen- za di un solido e convinto riferimento eziologico a (non riscontrati) errori diagnostici o altre condotte colpose dei sanitari.
Il dr. , analizzando e riportando testualmente le refertazioni, chiarisce che “i sani- Per_5
tari non hanno mai emesso una diagnosi di certezza sulla presenza di una patologia neopla- stica”. Infatti, “l'iter clinico veniva caratterizzato, come si evince dall'anamnesi e dalla docu- mentazione esibita, da una incertezza diagnostica... che è stata sempre evidente al sig. Car- dinale”.
Pertanto, tale incertezza diagnostica, lungi dal sostanziare, come argomenta parte attrice, un comportamento negligente e/o colposo dei sanitari che avevano in cura , è di- Parte_1
rettamente collegata alla persistenza dei sintomi lamentati (crisi ipoglicemiche accompagna- te da vomito e obesità) che avevano indotto i sanitari a una maggiore cautela e a richiedere
(ed eseguire) ricovero per ulteriori esami diagnostici strumentali-laboratoristici.
Il c.t.u. dr. ancora osserva: “Le competenze e le capacità dei sanitari dell' Per_5 [...]
appaiono confacenti al quadro clinico lamentato dal Cardinale essendo stato CP_1
l'atto medico, nel caso specifico, costantemente scrupoloso soprattutto per la discordanza degli esami TC del 20.2.2003 e della RMN del 24.2.2003, nonché, la correttezza della prescri- zione farmacologica di somatostatina che, prescritta per solo tre mesi appare corretta in re- lazione al quadro clinico soggettivo (evidenziabile dai numerosi ricoveri con crisi ipoglicemi- che) ed al sospetto diagnostico strumentale dell'esame RMN ed ecogastroscopico”.
7 Il Tribunale di Napoli, condividendo le valutazioni del dr. , osserva infine che “Car- Per_5
dinale non ha mai subito interventi demolitivi o trattamenti terapeutici che hanno causato danni organici” e che “il disturbo depressivo lamentato dal periziando è riconducibile con elevata probabilità ai ripetuti scompensi metabolici tipici dell'obesità patologica escludendo la causalità materiale con la mancata diagnosi da parte dei sanitari della SUN”.
L'appellante, senza offrire argomenti a confutazione delle valutazioni del dr. , si li- Per_5
mita a insistere perché si disponga una quarta c.t.u., che naturalmente non è mezzo istrutto- rio ma ausilio tecnico del giudice, munito del potere discrezionale di disporla o farne a meno.
In questo caso la Corte ritiene che le tre consulenze abbiano fornito gli elementi necessari e sufficienti per la decisione – come già spiegato – onde non appare necessaria una ulteriore consulenza.
7.2. È infondata anche la censura relativa al difetto di consenso informato. È vero che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la mancanza di consenso informato in- tegra di per sé una violazione del diritto all'autodeterminazione. Tuttavia, qualora il paziente lamenti un pregiudizio alla salute derivante da un trattamento sanitario eseguito senza pre- vio consenso informato, ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del medico e il danno lamentato è necessario compiere un giudizio controfattuale volto a ve- rificare se il paziente, ove adeguatamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento. L'onere probatorio grava sul paziente e prescinde dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, attenendo alla verifica del nesso eziologico tra omessa informazione ed ese- cuzione del trattamento. La mera violazione del dovere di acquisizione del consenso infor- mato non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità del sanitario per i danni alla salu- te, dovendo il paziente allegare e dimostrare, anche mediante presunzioni, che se fosse sta- to compiutamente informato avrebbe verosimilmente rifiutato il trattamento [da ultimo,
Cass. 2.01.2025, n. 38].
Nel caso in esame, l'appellante non ha nemmeno indicato quale specifico trattamento sa- nitario gli sia stato erogato senza l'acquisizione del consenso informato;
neppure ha allegato che, ove informato, avrebbe rifiutato quel trattamento, in ipotesi invasivo o irreversibile. Né
l'appellante ha fornito prove, come detto a suo carico. La mera assunzione per un periodo limitato di longastatina, ritenuta dal c.t.u. congrua e priva di effetti dannosi, non consente di configurare una lesione risarcibile del diritto all'autodeterminazione.
8. È fondato l'appello incidentale dell . Le spese di norma seguono la Controparte_1
8 soccombenza (art. 91 c.p.c.) e solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed ecce- zionali ragioni, espressamente motivate, è consentita la compensazione, anche parziale (art. 92 c.p.c. come novellato dal d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014).
La totale soccombenza di implicava la sua condanna alle spese di primo grado in Parte_1
misura integrale.
9. Spese del presente grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e suc- cessive modifiche.
10. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale dell' Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Controparte_1
del 26.03.2021 n. 2946, così provvede:
a) rigetta l'appello principale di;
Parte_1
b) in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alla rifusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali di primo grado, liquidate in €
[...]
4.000,00 per compensi ed € 600,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA;
c) condanna alla rifusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali del presente grado, liquidate in €
[...]
5.000,00 per compensi ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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