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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/11/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7480/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa EL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7480/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELA DI Parte_1
COSMO, giusta procura in atti;
attrice contro
Controparte_1
convenuta contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
10.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. ha convenuto in giudizio , quale formale Parte_1 Controparte_1 titolare del diritto di proprietà sull'immobile sito a San Giovanni Rotondo alla via pagina 1 di 4 Palestro n. 9, censito in catasto al fg. 143 p.lla 1707, nonché formale titolare del diritto di comproprietà indivisa per la quota di 1/6 (essendo l'attrice intestataria dei residui 15/16) sull'immobile sito a San Giovanni Rotondo alla via Palestro n. 76, censito in catasto al fg. 143 p.lla 5495, esponendo di aver esercitato pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre vent'anni, e segnatamente sin dal 1996, il possesso di tali cespiti, nel disinteresse della formale intestataria.
Ha chiesto, di conseguenza, che fosse riconosciuto e dichiarato in suo favore l'acquisto del diritto di proprietà su tali immobili per intervenuta usucapione ordinaria ventennale.
Disposta la rinnovazione della notifica, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali nonché a mezzo di prove testimoniali;
quindi è pervenuta all'udienza del
10.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, benché Controparte_1
ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal loro possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158, 1163, 1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti l'attrice ha posseduto uti dominus, da oltre venti anni, i beni oggetto del presente giudizio sugli stessi esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
pagina 2 di 4 Difatti, le dichiarazioni rese dai testi escussi (senza che siano emersi concreti sospetti di inattendibilità) hanno confermato in pieno le allegazioni attoree relative alla occupazione continuativa degli immobili da parte dell'odierna attrice nel sostanziale disinteresse della convenuta, ed all'effettuazione da parte sua sugli stessi di opere di manutenzione, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda
Cass. civ., n. 26984/2013).
Tali univoche risultanze istruttorie consentono a questo giudicante di ritenere anzitutto sussistente, nella specie, questione di usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà dei predetti immobili, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà.
Né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attrice abbia acquisito e/o mantenuto il possesso ad immagine del diritto di proprietà con violenza o clandestinità.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attrice è divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, dei beni immobili sopra indicati, avendoli posseduti uti dominus per oltre un ventennio.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari e la voltura catastale degli immobili, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass., sez. II,
11.8.2005, n. 16853 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Tenuto conto della mancata opposizione della convenuta, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti come espressamente richiesto dall'attrice nell'atto di citazione.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) è divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, C.F._1 dell'immobile sito a San Giovanni Rotondo alla via Palestro n. 9, censito in catasto al fg. 143 p.lla 1707 nonché della quota ideale di 1/16 formalmente intestata a sull'immobile sito a San Giovanni Rotondo alla Controparte_1
via Palestro n. 76, censito in catasto al fg. 143 p.lla 5495;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, 11.11.2025
IL GIUDICE
EL CE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa EL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7480/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELA DI Parte_1
COSMO, giusta procura in atti;
attrice contro
Controparte_1
convenuta contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
10.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. ha convenuto in giudizio , quale formale Parte_1 Controparte_1 titolare del diritto di proprietà sull'immobile sito a San Giovanni Rotondo alla via pagina 1 di 4 Palestro n. 9, censito in catasto al fg. 143 p.lla 1707, nonché formale titolare del diritto di comproprietà indivisa per la quota di 1/6 (essendo l'attrice intestataria dei residui 15/16) sull'immobile sito a San Giovanni Rotondo alla via Palestro n. 76, censito in catasto al fg. 143 p.lla 5495, esponendo di aver esercitato pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre vent'anni, e segnatamente sin dal 1996, il possesso di tali cespiti, nel disinteresse della formale intestataria.
Ha chiesto, di conseguenza, che fosse riconosciuto e dichiarato in suo favore l'acquisto del diritto di proprietà su tali immobili per intervenuta usucapione ordinaria ventennale.
Disposta la rinnovazione della notifica, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali nonché a mezzo di prove testimoniali;
quindi è pervenuta all'udienza del
10.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, benché Controparte_1
ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal loro possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158, 1163, 1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti l'attrice ha posseduto uti dominus, da oltre venti anni, i beni oggetto del presente giudizio sugli stessi esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
pagina 2 di 4 Difatti, le dichiarazioni rese dai testi escussi (senza che siano emersi concreti sospetti di inattendibilità) hanno confermato in pieno le allegazioni attoree relative alla occupazione continuativa degli immobili da parte dell'odierna attrice nel sostanziale disinteresse della convenuta, ed all'effettuazione da parte sua sugli stessi di opere di manutenzione, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda
Cass. civ., n. 26984/2013).
Tali univoche risultanze istruttorie consentono a questo giudicante di ritenere anzitutto sussistente, nella specie, questione di usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà dei predetti immobili, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà.
Né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attrice abbia acquisito e/o mantenuto il possesso ad immagine del diritto di proprietà con violenza o clandestinità.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attrice è divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, dei beni immobili sopra indicati, avendoli posseduti uti dominus per oltre un ventennio.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari e la voltura catastale degli immobili, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass., sez. II,
11.8.2005, n. 16853 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Tenuto conto della mancata opposizione della convenuta, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti come espressamente richiesto dall'attrice nell'atto di citazione.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) è divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, C.F._1 dell'immobile sito a San Giovanni Rotondo alla via Palestro n. 9, censito in catasto al fg. 143 p.lla 1707 nonché della quota ideale di 1/16 formalmente intestata a sull'immobile sito a San Giovanni Rotondo alla Controparte_1
via Palestro n. 76, censito in catasto al fg. 143 p.lla 5495;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, 11.11.2025
IL GIUDICE
EL CE
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