Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 11 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 11/11/2023, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2023
N. 00723/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2021, proposto da:
--OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Paolinelli con domicilio eletto presso il suo studio legale in Ostra, via Gramsci, n. 24 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Questura di Ancona, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto prot. -OMISSIS- il Questore della Provincia di Ancona ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino -OMISSIS--.
Il provvedimento ha tratto fondamento dalla circostanza che lo straniero è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale -OMISSIS-, alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione per il delitto di rapina aggravata in concorso e tentata rapina in concorso.
Il signor --OMISSIS-, con ricorso proposto dinanzi a questo T.a.r. notificato in data 29 ottobre 2021 e depositato in data 26 novembre 2021, ha impugnato il suddetto provvedimento chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 4 e 9 d.lgs. n. 286 del 1998 nonché lamentando il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità e insufficienza della motivazione in quanto la Questura si sarebbe limitata ad insistere sulla presenza di una condanna senza tenere conto, con un’analitica e globale valutazione per come richiesta dalla normativa in materia di immigrazione, della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale e lavorativo.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Ancona si sono costituiti in giudizio.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 9.11.2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Come esposto in narrativa oggetto della presente controversia è il decreto con il quale il Questore della Provincia di Ancona ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino -OMISSIS--.
Il ricorso è fondato.
I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono meritevoli di accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, “il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'art. 1, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2, l. 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1, l. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13, l. 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
In materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale (da ultimo Cons. St., sez. III, 22 luglio 2022, n. 6423; 23 luglio 2018, n. 4455; id. 20 ottobre 2016, n. 4401; id. 15 novembre 2016, n. 4708) secondo il quale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo).
La gravità dei precedenti penali riportati dallo straniero e la prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica, di conseguenza, non possono esentare l’amministrazione dal fondare i propri atti su un motivato e non meramente apparente raffronto con gli elementi favorevoli rappresentati dallo straniero e, quindi, su un’effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico al mantenimento dell'ordine e della sicurezza e l'interesse dello straniero ad integrarsi nel tessuto sociale.
Tale giudizio di bilanciamento va operato sulla base di una serie di indici, quali l'esistenza di legami familiari, di un lavoro stabile, di un conseguente adeguato reddito, di una dimora fissa, e di tutte le numerose situazioni che possono in vario modo comprovare un effettivo e pacifico radicamento sul territorio italiano in conformità alle regole fondamentali del nostro ordinamento. Solo all'esito di tale raffronto, adeguatamente motivato, si può pervenire ad una ponderata e sindacabile valutazione di pericolosità sociale dello straniero, espressiva di un corretto esercizio del potere discrezionale rimesso all’autorità amministrativa (Cons. St., sez. III, 22 luglio 2022, n. 6423 e 22 maggio 2017, n. 2382).
L’obbligo di una articolata motivazione è rafforzato dal fatto che, nel caso di specie, si tratta non di un iniziale diniego della carta di soggiorno UE di lungo periodo, ma di revoca, per la quale la normativa europea di cui alla direttiva 2009/109/CE prevede necessariamente una specifica valutazione in ordine alla minaccia attuale per la sicurezza pubblica. Inoltre, ai fini della valutazione della pericolosità sociale, l’art. 9, d.lgs. n. 286, al comma 7 rinvia al comma 4. Dal combinato disposto di tali norme si ricava che la revoca può essere disposta per gli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che a tal fine possano costituire uno, ma non l’unico elemento di valutazione le condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p., nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo (Cons. St., sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6064).
Applicando tali coordinante normative ed ermeneutiche al caso in esame nel decreto impugnato è stata omessa un’approfondita valutazione e motivazione che tenga conto in particolar modo della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente. Lo stesso, infatti, già negli atti difensivi depositati nel corso del procedimento, aveva segnalato di risiedere in Italia dal -OMISSIS-, inizialmente ottenendo il riconoscimento della protezione internazionale e poi dal 2016 come soggiornante di lungo periodo.
Il ricorrente, poi, come si evince dalla documentazione versata in atti, è titolare di un rapporto di lavoro subordinato presso un ristorante sito a -OMISSIS-
Nel caso di specie, pertanto, sussistevano plurimi elementi sui quali l’amministrazione avrebbe dovuto esprimersi, nelle forme del ponderato giudizio di bilanciamento richiesto dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, prima di revocare il titolo di soggiorno anziché limitarsi a riportare la condanna subita dall’odierno ricorrente.
Invero, il giudizio di pericolosità sociale reso dalla Questura difetta di una valutazione di attualità e concretezza limitandosi a fare riferimento alla “portata della condotta illecita penalmente sanzionabile” senza tenere in nessuna considerazione il ruolo che ha avuto il signor --OMISSIS- nella vicenda penale, il suo comportamento collaborativo e senza giustificare le ragioni per cui a fronte del percorso di riabilitazione intrapreso e dell’inserimento sociale e lavorativo a cui si è fatto riferimento la condanna debba in ogni caso ritenersi prevalente.
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato ai fini del riesame.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Ancona.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in premessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.