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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1318 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata il [...] a [...]; Parte_1
nato il [...] a [...]; CP_1 Parte_2
nato il [...] a [...]; Parte_3
nato il [...] a [...]; Controparte_2
nata il [...] a [...]; Parte_4
nata il [...] a [...]; Parte_5
, nata il [...] a [...]; Parte_6
nato il [...] a [...]; Controparte_3
nata il [...] a [...]; Controparte_4
nato il [...] a [...]; Controparte_5
nata il [...] a [...]; Controparte_6
, nato il [...] a [...]; Parte_7
, nata il [...] a [...]; Parte_8
nata il [...] a [...]; CP_7
, nato il [...] a [...]; Controparte_8
, nata il [...] a [...]; Controparte_9
nato il [...] a [...]; CP_10 nata il [...] a San LO (Brasile) in [...] e nella qualità di genitore di Persona_1
, nata il [...] a [...] e di , nato Persona_2 Persona_3
il 26.09.2008 a San LO (Brasile);
nato il [...] a [...]; Controparte_11
nato il [...] a [...]; Parte_9
nata il [...] a [...]; Parte_10
nato il [...] a [...]; Parte_11 rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Ciappetta e dall'avv. Stabilito Nogueira da Silva Ivani del
Foro di Milano, elettivamente domiciliati nel loro studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_12 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 26 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_12
dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
, nato il [...] a [...], provincia di Catanzaro (doc. n. 1), Persona_4
trasferitosi in Brasile in data imprecisata senza essere stato naturalizzato cittadino brasiliano e quindi senza mai aver perso la cittadinanza italiana, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data 17.10.2022 dal dipartimento delle Migrazioni della Segreteria nazionale di giustizia e cittadinanza del Ministero della Giustizia brasiliano (doc. n. 4) e potendo trasmettere la cittadinanza italiana validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare sposava in data 29.05.1909 (doc. n. 2) e Persona_4 Persona_5 decedeva in data 29.03.1944 (doc. n. 3) e dall'unione coniugale nasceva il 06.06.1902 a Santa Cruz das Palmeiras, SP, Brasile, (doc. n. 5). CP_3 aveva figli nato il [...] a [...], Brasile (doc. n. 6), CP_3 Persona_6
nato il [...] a [...], Brasile (doc. n. 14) e nato il [...] a Per_7 CP_10
Itajobi, Brasile (doc. n. 24).
1. aveva tre figli, , nata il [...] a [...], Brasile (doc. n. 7) Persona_6 Parte_1
che aveva il figlio nato il [...] a [...], Brasile (doc. Persona_8
n. 8), poi nato il [...] a [...], Brasile (doc. n. 9) che aveva due Parte_3
figli, nato il [...] a [...], Brasile (doc. n. 10) e Controparte_2 Parte_4
nata il [...] a [...], Brasile (doc. n. 11), odierna ricorrente. Poi
[...] Parte_5
nata il [...] a [...], Brasile (doc. n. 12) che aveva la figlia
[...] Parte_6
, nata il [...] a [...], Brasile (doc. n. 13).
[...]
2. aveva tre figli odierno ricorrente, che aveva due figli, Per_7 Controparte_3
, nata il [...] a [...], Brasile (doc. n. 16) e Controparte_4 Controparte_5
nato il [...] a [...], Brasile (doc. n. 17), odierno ricorrente.
[...] CP_6
nata il [...] a [...], Brasile (doc. n. 18) aveva i figli ,
[...] Parte_7
nato il [...] a [...], Brasile (doc. n. 19) e , nata il [...] a Parte_8
San LO, Brasile (doc. n. 20), odierna ricorrente. nata il [...] a [...], CP_7
Brasile (doc. n. 21) aveva i figli nato il [...] a [...], Brasile Controparte_8
(doc. n. 22) e nata il [...] a [...], Brasile (doc. n. 23). Controparte_9
3. aveva tre figli, nata il [...] a [...], Brasile (doc. n. CP_10 Persona_1
25), odierna ricorrente in proprio e nella qualità di genitore di nata il Persona_2
11.05.2007 a San LO, Brasile (doc. n. 26) e di nato il [...] a [...] Persona_3
LO, Brasile (doc. n. 27). nato il [...] a [...], Brasile (doc. n. 28) Controparte_11
e nato il [...] a [...], Brasile (doc. n. 29). Parte_9
aveva figli nata il [...] a [...], Brasile Parte_9 Parte_10
(doc. n. 30) e , nato il [...] a [...], Brasile (doc. n. 31). Parte_11
I ricorrenti hanno provato di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di
San LO (Brasile) producendo documentazione dalla quale risultano le domande inviate senza ad oggi avere ricevuto un riscontro (cfr. doc. n. 33) in quanto sono oggetto di trattazione le domande presentate nell'anno 2012 (doc. n. 34).
Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda di Controparte_12
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede ha formulato conclusioni non afferenti la domanda del ricorso.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 26 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Torre di Ruggiero, provincia di Catanzaro, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.1 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Pt_12
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
Inoltre, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
2.2 Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_4
discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Va, però, esaminata una criticità.
Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza al figlio il quale la CP_3
trasmetteva ai figli e i quali la trasmettevano Persona_6 Per_7 CP_10
rispettivamente ai propri figli.
Con riferimento alla posizione di , nata il [...] e di Parte_1 CP_6
nata il [...] le quali hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai loro discendenti,
[...]
occorre mettere in evidenza che tale circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_12 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_12
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 26.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro