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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5563 del R.G. 2023, avente ad oggetto:
Interdizione (COLLEGIO),
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. SACCO DANIELE, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE
E
e , rappresentati e difesi dall' avv. FABRIZIO DEL CP_1 CP_2
VECCHIO, come da mandato in atti
RESISTENTI
E
, nato in [...] il [...], e residente in [...] Controparte_3
RA (Ta).
INTERDICENDO
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di RA.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/2023, , conveniva in giudizio il padre Parte_1
, per sentirne pronunciare l'interdizione, in quanto affetto da possibili Controparte_3 disturbi interpretativi, che lo rendevano incapace a provvedere ai propri interessi patrimoniali e a manifestare un consapevole consenso ai trattamenti sanitari necessari allo stesso, come da documentazione medico-sanitaria prodotta.
Si costituivano in giudizio e , in qualità di figli di CP_1 CP_2 Per_1
, sorella dell'interdicendo, eccependo l'assenza di criticità tali da richiedere lo strumento
[...] della tutela. Chiedevano dunque il rigetto della domanda del ricorrente e in subordine la nomina di un amministratore di sostegno.
All'udienza del 19/02/2024 veniva espletato l'esame dell'interdicendo alla presenza del P.M., all'esito del quale la parte ricorrente dichiarava di nulla opporre alla eventuale nomina di un amministratore di sostegno in favore del congiunto;
con successiva ordinanza del 17/04/2024 il G.D. disponeva la nomina di un tutore provvisorio, individuato nella persona del ricorrente ed espletarsi una consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità di intendere e di volere e sullo stato psichico dell'interdicendo . Controparte_3
All'udienza del 04/11/2024, fatte precisare le conclusioni, il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 26 novembre 2024.
La domanda di interdizione non è fondata e va, pertanto, rigettata, ricorrendo invece i presupposti di legge per far luogo alla diversa misura di protezione dell'amministrazione di sostegno del convenuto.
Si richiamano sul punto gli esiti della C.T.U. a firma della dott.ssa , la quale Persona_2 ha considerato la documentazione medica versata in atti, ha richiesto alla struttura ospitante notizie cliniche del periziato ed ha esaminato l'interdicendo , giungendo alla Controparte_3 conclusione che “il , pur essendo affetto da una patologia cronica, non presenti una Pt_1 condizione clinica di gravità tale da comportare un'incapacità assoluta di provvedere ai propri interessi. Pertanto, a mio avviso, non sussistono le condizioni cliniche per poter procedere con una dichiarazione di interdizione.
Più idonea appare la misura dell'istituto “dell'Amministrazione di sostegno” quale ausilio sia nella gestione economica sia relativamente ai propri bisogni sanitari.”
Dall'esame della relazione di consulenza tecnica di ufficio si trae che è Controparte_3 sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio, così come in senso auto ed allo-psichico, ha mostrato una sufficiente disponibilità al colloquio, presentando un eloquio prolisso, particolareggiato, talora logorroico, non sono emersi evidenti contenuti deliranti, né evidenti disturbi delle senso-percezioni, né idee autolesionistiche, infine l'umore appariva tendenzialmente disforico.
Pertanto, pur essendo risultato affetto da psicosi involutiva, da cardiopatia ipertensiva, distiroidismo e insufficienza renale cronica III stadio (patologie ormai cronicizzatesi), CP_3 non presenta una condizione clinica di gravità tale da comportare una incapacità
[...] assoluta di badare a sé, di provvedere ai propri interessi e di esprimere consapevolmente una volontà e che, pertanto, sussistono le condizioni per l'applicazione di una misura di protezione più flessibile e duttile, ovvero, quella della nomina di un amministratore di sostegno.
L'art. 418 comma 3 c.c., dispone che “Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio
o su istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo
405”.
La legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha, com'è noto, introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno, e più in generale ha comportato una radicale riforma del sistema di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, al dichiarato fine di renderlo più articolato e rispondente alle specifiche esigenze del singolo caso, così da consentire l'emanazione di provvedimenti giudiziari in grado di incidere in modo differenziato sulla capacità di agire del soggetto. In particolare, nel caso in cui la persona si trovi in stato di infermità o di menomazione fisica o psichica che le comporti l'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere propri interessi, la legge ha previsto la nomina, temporanea o a tempo indeterminato, di un amministratore di sostegno, cui viene conferito l'incarico di assistere il beneficiario del provvedimento, nella cura della persona e/o nell'amministrazione del patrimonio ed eventualmente rappresentarlo nel compimento di determinati atti. Il contenuto del provvedimento emesso dal giudice tutelare potrà, infatti, variare a seconda delle esigenze del caso concreto ed il soggetto conserverà la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Soltanto qualora la persona versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere, totale o parziale, a causa di condizioni di infermità mentale abituale, più o meno grave, in relazione alla capacità di provvedere propri interessi, permane la necessità di fare ricorso al procedimento di interdizione o di inabilitazione.
La legge n. 6/2004, peraltro, è intervenuta a modificare anche le norme relative all'istituto dell'interdizione, che non è più previsto come provvedimento obbligatorio in presenza delle suddette condizioni, ma è disposto solo quando sia necessario assicurare un'adeguata protezione alla persona.
Si tratta di una modifica significativa, che pone in primo piano le esigenze di protezione della persona da interdire, e non più la tutela dei suoi interessi, per tali intendendosi anche e soprattutto quelli di natura economica e patrimoniale.
Fine precipuo della riforma è, infatti, nell'intento del legislatore, quello di rendere il sistema di intervento giudiziario più flessibile ed articolato, prevedendo la rimessione del procedimento di interdizione o inabilitazione al giudice tutelare, per l'apertura di una amministrazione di sostegno, ove si ritenga sufficiente tale misura e non necessario un provvedimento più limitativo
(art. 418 c.c.. cit.).
L'interdizione abbia ormai cessato di costituire il rimedio necessario e vincolante per assumere invece un ruolo sussidiario e una funzione residuale come strumento al quale ricorrere soltanto nei casi in cui non risulti possibile assicurare alla persona bisognosa un'adeguata tutela (v. Corte
Costituzionale sentenza n. 440 del 9.12.2005).
In tal senso si è espressa pure la Suprema Corte (cfr. Cass. 12.6.2006, n. 13584), la quale ha avuto modo di chiarire che il criterio fondamentale di distinzione tra i diversi istituti posti a protezione delle persone prive, anche parzialmente, di autonomia, consiste nella finalità di realizzare l'interesse di chi versi in stato di menomazione psichica (ma anche soltanto fisica) con il minor sacrificio possibile della sua capacità di agire, tenendosi opportunamente conto, alla stregua delle circostanze del caso specifico, dell'idoneità degli istituti apprestati dal legislatore di adattarsi alle esigenze di protezione implicate dalla concreta situazione esaminata.
Nel caso di specie, le problematiche rilevate da parte ricorrente consistono essenzialmente nell'assicurare che il convenuto sia assistito specialmente nel disbrigo delle pratiche burocratiche e mediche e delle incombenze quotidiane e nell'assicurare una corretta cura della persona, esigenze queste già pienamente assicurate attraverso l'eventuale nomina di amministratore di sostegno.
E' allora esclusa la ricorrenza dei presupposti per far luogo all'interdizione o inabilitazione del convenuto, mentre il provvedimento di nomina di amministratore di sostegno appare senza dubbio quello che meglio risponde al quadro patologico accertato nel caso di specie.
L'accertamento negativo in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la pronuncia dell'interdizione o inabilitazione e l'esigenza di dare corso agli adempimenti necessari per l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno ai sensi del citato art. 418, terzo comma, c.c., impongono di pronunciare il rigetto della domanda, come proposta dal ricorrente, occorrendo trasmettere al Giudice Tutelare competente copia degli atti del giudizio, per l'audizione di e per la eventuale nomina di amministratore di sostegno;
deve Controparte_3 quindi essere revocata la nomina del tutore provvisorio effettuata con ordinanza del G.D. del
17/04/2024.
In considerazione delle peculiarità del caso concreto, ed allo scopo di evitare vuoti di tutela, si ritiene comunque opportuno procedere ex art.405 comma IV c.c., richiamato dall'art. 418 ultimo comma c.c. alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio nella persona di
, figlio del convenuto. Parte_1
Ricorrono giustificati motivi, in considerazione del tenore della decisione, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso del 10/11/2023, da , nei confronti di Parte_1 CP_3
, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda di interdizione e revoca la nomina di tutore provvisorio effettuata con ordinanza del 17/04/2024;
2) dispone la trasmissione al Giudice Tutelare in sede di copia del presente provvedimento e degli atti del fascicolo n. 5563/2023 R.G., al fine di valutare l'apertura di un procedimento avente ad oggetto l'apertura di amministrazione di sostegno nell'interesse di;
Controparte_3
3) nomina in via provvisoria quale amministratore di sostegno di , nato Controparte_3
a RA (Ta) il 13/02/1945, il figlio nato a [...] il Parte_1
29.4.1976, residente a [...];
4) spese compensate.
Così deciso in RA, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 29/11/2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5563 del R.G. 2023, avente ad oggetto:
Interdizione (COLLEGIO),
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. SACCO DANIELE, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE
E
e , rappresentati e difesi dall' avv. FABRIZIO DEL CP_1 CP_2
VECCHIO, come da mandato in atti
RESISTENTI
E
, nato in [...] il [...], e residente in [...] Controparte_3
RA (Ta).
INTERDICENDO
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di RA.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/2023, , conveniva in giudizio il padre Parte_1
, per sentirne pronunciare l'interdizione, in quanto affetto da possibili Controparte_3 disturbi interpretativi, che lo rendevano incapace a provvedere ai propri interessi patrimoniali e a manifestare un consapevole consenso ai trattamenti sanitari necessari allo stesso, come da documentazione medico-sanitaria prodotta.
Si costituivano in giudizio e , in qualità di figli di CP_1 CP_2 Per_1
, sorella dell'interdicendo, eccependo l'assenza di criticità tali da richiedere lo strumento
[...] della tutela. Chiedevano dunque il rigetto della domanda del ricorrente e in subordine la nomina di un amministratore di sostegno.
All'udienza del 19/02/2024 veniva espletato l'esame dell'interdicendo alla presenza del P.M., all'esito del quale la parte ricorrente dichiarava di nulla opporre alla eventuale nomina di un amministratore di sostegno in favore del congiunto;
con successiva ordinanza del 17/04/2024 il G.D. disponeva la nomina di un tutore provvisorio, individuato nella persona del ricorrente ed espletarsi una consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità di intendere e di volere e sullo stato psichico dell'interdicendo . Controparte_3
All'udienza del 04/11/2024, fatte precisare le conclusioni, il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 26 novembre 2024.
La domanda di interdizione non è fondata e va, pertanto, rigettata, ricorrendo invece i presupposti di legge per far luogo alla diversa misura di protezione dell'amministrazione di sostegno del convenuto.
Si richiamano sul punto gli esiti della C.T.U. a firma della dott.ssa , la quale Persona_2 ha considerato la documentazione medica versata in atti, ha richiesto alla struttura ospitante notizie cliniche del periziato ed ha esaminato l'interdicendo , giungendo alla Controparte_3 conclusione che “il , pur essendo affetto da una patologia cronica, non presenti una Pt_1 condizione clinica di gravità tale da comportare un'incapacità assoluta di provvedere ai propri interessi. Pertanto, a mio avviso, non sussistono le condizioni cliniche per poter procedere con una dichiarazione di interdizione.
Più idonea appare la misura dell'istituto “dell'Amministrazione di sostegno” quale ausilio sia nella gestione economica sia relativamente ai propri bisogni sanitari.”
Dall'esame della relazione di consulenza tecnica di ufficio si trae che è Controparte_3 sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio, così come in senso auto ed allo-psichico, ha mostrato una sufficiente disponibilità al colloquio, presentando un eloquio prolisso, particolareggiato, talora logorroico, non sono emersi evidenti contenuti deliranti, né evidenti disturbi delle senso-percezioni, né idee autolesionistiche, infine l'umore appariva tendenzialmente disforico.
Pertanto, pur essendo risultato affetto da psicosi involutiva, da cardiopatia ipertensiva, distiroidismo e insufficienza renale cronica III stadio (patologie ormai cronicizzatesi), CP_3 non presenta una condizione clinica di gravità tale da comportare una incapacità
[...] assoluta di badare a sé, di provvedere ai propri interessi e di esprimere consapevolmente una volontà e che, pertanto, sussistono le condizioni per l'applicazione di una misura di protezione più flessibile e duttile, ovvero, quella della nomina di un amministratore di sostegno.
L'art. 418 comma 3 c.c., dispone che “Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio
o su istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo
405”.
La legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha, com'è noto, introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno, e più in generale ha comportato una radicale riforma del sistema di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, al dichiarato fine di renderlo più articolato e rispondente alle specifiche esigenze del singolo caso, così da consentire l'emanazione di provvedimenti giudiziari in grado di incidere in modo differenziato sulla capacità di agire del soggetto. In particolare, nel caso in cui la persona si trovi in stato di infermità o di menomazione fisica o psichica che le comporti l'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere propri interessi, la legge ha previsto la nomina, temporanea o a tempo indeterminato, di un amministratore di sostegno, cui viene conferito l'incarico di assistere il beneficiario del provvedimento, nella cura della persona e/o nell'amministrazione del patrimonio ed eventualmente rappresentarlo nel compimento di determinati atti. Il contenuto del provvedimento emesso dal giudice tutelare potrà, infatti, variare a seconda delle esigenze del caso concreto ed il soggetto conserverà la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Soltanto qualora la persona versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere, totale o parziale, a causa di condizioni di infermità mentale abituale, più o meno grave, in relazione alla capacità di provvedere propri interessi, permane la necessità di fare ricorso al procedimento di interdizione o di inabilitazione.
La legge n. 6/2004, peraltro, è intervenuta a modificare anche le norme relative all'istituto dell'interdizione, che non è più previsto come provvedimento obbligatorio in presenza delle suddette condizioni, ma è disposto solo quando sia necessario assicurare un'adeguata protezione alla persona.
Si tratta di una modifica significativa, che pone in primo piano le esigenze di protezione della persona da interdire, e non più la tutela dei suoi interessi, per tali intendendosi anche e soprattutto quelli di natura economica e patrimoniale.
Fine precipuo della riforma è, infatti, nell'intento del legislatore, quello di rendere il sistema di intervento giudiziario più flessibile ed articolato, prevedendo la rimessione del procedimento di interdizione o inabilitazione al giudice tutelare, per l'apertura di una amministrazione di sostegno, ove si ritenga sufficiente tale misura e non necessario un provvedimento più limitativo
(art. 418 c.c.. cit.).
L'interdizione abbia ormai cessato di costituire il rimedio necessario e vincolante per assumere invece un ruolo sussidiario e una funzione residuale come strumento al quale ricorrere soltanto nei casi in cui non risulti possibile assicurare alla persona bisognosa un'adeguata tutela (v. Corte
Costituzionale sentenza n. 440 del 9.12.2005).
In tal senso si è espressa pure la Suprema Corte (cfr. Cass. 12.6.2006, n. 13584), la quale ha avuto modo di chiarire che il criterio fondamentale di distinzione tra i diversi istituti posti a protezione delle persone prive, anche parzialmente, di autonomia, consiste nella finalità di realizzare l'interesse di chi versi in stato di menomazione psichica (ma anche soltanto fisica) con il minor sacrificio possibile della sua capacità di agire, tenendosi opportunamente conto, alla stregua delle circostanze del caso specifico, dell'idoneità degli istituti apprestati dal legislatore di adattarsi alle esigenze di protezione implicate dalla concreta situazione esaminata.
Nel caso di specie, le problematiche rilevate da parte ricorrente consistono essenzialmente nell'assicurare che il convenuto sia assistito specialmente nel disbrigo delle pratiche burocratiche e mediche e delle incombenze quotidiane e nell'assicurare una corretta cura della persona, esigenze queste già pienamente assicurate attraverso l'eventuale nomina di amministratore di sostegno.
E' allora esclusa la ricorrenza dei presupposti per far luogo all'interdizione o inabilitazione del convenuto, mentre il provvedimento di nomina di amministratore di sostegno appare senza dubbio quello che meglio risponde al quadro patologico accertato nel caso di specie.
L'accertamento negativo in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la pronuncia dell'interdizione o inabilitazione e l'esigenza di dare corso agli adempimenti necessari per l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno ai sensi del citato art. 418, terzo comma, c.c., impongono di pronunciare il rigetto della domanda, come proposta dal ricorrente, occorrendo trasmettere al Giudice Tutelare competente copia degli atti del giudizio, per l'audizione di e per la eventuale nomina di amministratore di sostegno;
deve Controparte_3 quindi essere revocata la nomina del tutore provvisorio effettuata con ordinanza del G.D. del
17/04/2024.
In considerazione delle peculiarità del caso concreto, ed allo scopo di evitare vuoti di tutela, si ritiene comunque opportuno procedere ex art.405 comma IV c.c., richiamato dall'art. 418 ultimo comma c.c. alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio nella persona di
, figlio del convenuto. Parte_1
Ricorrono giustificati motivi, in considerazione del tenore della decisione, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso del 10/11/2023, da , nei confronti di Parte_1 CP_3
, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda di interdizione e revoca la nomina di tutore provvisorio effettuata con ordinanza del 17/04/2024;
2) dispone la trasmissione al Giudice Tutelare in sede di copia del presente provvedimento e degli atti del fascicolo n. 5563/2023 R.G., al fine di valutare l'apertura di un procedimento avente ad oggetto l'apertura di amministrazione di sostegno nell'interesse di;
Controparte_3
3) nomina in via provvisoria quale amministratore di sostegno di , nato Controparte_3
a RA (Ta) il 13/02/1945, il figlio nato a [...] il Parte_1
29.4.1976, residente a [...];
4) spese compensate.
Così deciso in RA, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 29/11/2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara