Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2404 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena Separazione Sezione Unica consensuale e divorzio
congiunto
(Cessazione effetti civili)
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Giulia Capannoli Giudice
Marta Dell'Unto Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione non contenziosa iscritto al n. 2404 /2024 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a Parte_1 C.F._1
AM , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.DE BONIS
GISELDA , RI Telematico , che lo/la rappresenta e difende,
Ricorrente
CON
, , nato il [...] , a Controparte_1 C.F._2
CI (AG) , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. DE BONIS
GISELDA , RI Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL Controparte_2
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: tramesso il 21/12/2024
Ricorrenti: “…OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
Pagina 1
1.2. La moglie continuerà a risiedere presso l'abitazione coniugale, da lei condotta in locazione ubicata nel Comune di Siena, in Viale Camillo Benso Di Cavour n. 115
Interno 1, insieme a tutti i mobili, arredi e pertinenze in comunione, che rimarranno temporaneamente nella suddetta abitazione. Il marito, invece, continuerà a risiedere nell'immobile da lui condotto in locazione, ubicato nel Comune di Siena, in via
ANsedoni n. 7 , presso il quale si è già trasferito.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con suddivisione dei Persona_1 tempi di permanenza e degli obblighi di mantenimento, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio avrà una collocazione prevalente alternata secondo il Persona_1 seguente regime:
4/a) il figlio rimarrà con il padre dalla domenica pomeriggio fino al martedì mattina, quando questi lo accompagnerà presso la scuola. Successivamente, la madre terrà il figlio dal martedì pomeriggio alle ore 16:30/16:50, all'uscita della scuola fino al mattino seguente. Il figlio sarà con il padre il mercoledì, dalle 16:30/16:50 all'uscita da scuola, fino al mattino seguente, quando verrà riaccompagnato presso la scuola.
La madre terrà inoltre il figlio sia il venerdì che il sabato. I genitori si alterneranno in questo modo, mentre i giovedì verranno ripartiti equamente tra madre e padre nel corso del mese. Qualora uno dei genitori avesse necessità di trascorrere un intero fine settimana con il minore, le parti si accorderanno di volta in volta e previa comunicazione tempestiva. Qualora uno dei genitori avesse necessità di trascorrere un intero fine settimana con il minore, le parti si accorderanno di volta in volta e previa comunicazione tempestiva;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino al massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 1 giugno di ogni anno.
5. i genitori si accordano per il mantenimento diretto del figlio da parte del genitore con cui il minore trascorre il proprio tempo, senza l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento all'altro genitore. La madre si farà carico delle spese ordinarie durante il periodo in cui il figlio rimane con lei. Il padre si farà carico delle spese ordinarie durante il periodo in cui il figlio rimane con lui.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
Pagina 2 S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio…”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 18/12/2024 i coniugi hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la propria separazione personale alle condizioni sopra indicate (e richiesto contestualmente successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio).
Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 30/06/2018 contratto matrimonio concordatario in AN GI;
che dalla loro unione è nato l'[...] . Persona_1
Hanno illustrato le rispettive condizioni reddituali e dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico .
Solo , con riferimento al punto 7) delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti.
Il P.m. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede :
1)Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1
( generalizzati nell'intestazione della presente Controparte_1 sentenza) che hanno contratto matrimonio in AN GI , celebrato il 30/06/2018
, trascritto presso il medesimo comune al n. 8 parte II serie A dello stesso anno .
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AN GI di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena 12/02/2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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