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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 950/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale eletto dell'Avv. Parte_1
Badolato Nicola (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Greco Giacinto, Esposito Gianfranco, Muscari E Tomaioli Francesco e Parisi Silvia (PEC: ; Email_2 E ; Email_4 E t), che Email_5 Email_6 nta le in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 17/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 001371810, notificata il 28.04.2023, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016/2, in ragione della inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. prot. n. 2202. 28/09/2018.0124195 del 9.11.2018, CP_1 prodromico all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a)Accertare e dichiarare che le violazioni rilevate con l'atto di accertamento prot. n. 2202. 28/09/2018.0124195 del 9.11.2018 CP_1 sono state constatate oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, e, conseguentemente, ai sensi del medesimo art. 14, dichiarare l'estinzione della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata;
b) A seguito del pagamento della contestazione notificata con l'avviso di accertamento prot. n. CP_1
2202. 28/09/2018.0124195 del 9.11.2018, accertare e dichiarare l'estinzione della violazione e della sanzione amministrativa irrogata;
In subordine: d) in virtù del nuovo quadro normativo in materia e del principio del favor rei, riformare la sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata, accertando che la violazione ricorrente nel caso di specie sia sanzionabile con il minimo edittale pari a una volta e mezza l'importo delle omesse ritenute.
- Comunque: con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, oltre iva e contributi, da distrarre, ex art. 93 cod. proc. civ. a favore del procuratore richiedente.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, rimodulando la sanzione impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia contenziosa.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Chiarito quanto sopra, occorre rilevare come parte ricorrente, abbia dedotto e documentato in sede di note depositate il 27.9.2024, l'intervenuto pagamento della somma irrogata a titolo di sanzione come rideterminata dall' convenuto a seguito dell'entrata in vigore del cit. art. 23. CP_1 co. 1, D.L. 48/2023.
4. Va, pertanto, dichiarata, per le ragioni sopra esposte, la cessazione dell'affare contenzioso relativamente alle somme pretese con l'ordinanza impugnata.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia contenziosa;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale eletto dell'Avv. Parte_1
Badolato Nicola (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Greco Giacinto, Esposito Gianfranco, Muscari E Tomaioli Francesco e Parisi Silvia (PEC: ; Email_2 E ; Email_4 E t), che Email_5 Email_6 nta le in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 17/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 001371810, notificata il 28.04.2023, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016/2, in ragione della inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. prot. n. 2202. 28/09/2018.0124195 del 9.11.2018, CP_1 prodromico all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a)Accertare e dichiarare che le violazioni rilevate con l'atto di accertamento prot. n. 2202. 28/09/2018.0124195 del 9.11.2018 CP_1 sono state constatate oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, e, conseguentemente, ai sensi del medesimo art. 14, dichiarare l'estinzione della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata;
b) A seguito del pagamento della contestazione notificata con l'avviso di accertamento prot. n. CP_1
2202. 28/09/2018.0124195 del 9.11.2018, accertare e dichiarare l'estinzione della violazione e della sanzione amministrativa irrogata;
In subordine: d) in virtù del nuovo quadro normativo in materia e del principio del favor rei, riformare la sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata, accertando che la violazione ricorrente nel caso di specie sia sanzionabile con il minimo edittale pari a una volta e mezza l'importo delle omesse ritenute.
- Comunque: con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, oltre iva e contributi, da distrarre, ex art. 93 cod. proc. civ. a favore del procuratore richiedente.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, rimodulando la sanzione impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia contenziosa.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Chiarito quanto sopra, occorre rilevare come parte ricorrente, abbia dedotto e documentato in sede di note depositate il 27.9.2024, l'intervenuto pagamento della somma irrogata a titolo di sanzione come rideterminata dall' convenuto a seguito dell'entrata in vigore del cit. art. 23. CP_1 co. 1, D.L. 48/2023.
4. Va, pertanto, dichiarata, per le ragioni sopra esposte, la cessazione dell'affare contenzioso relativamente alle somme pretese con l'ordinanza impugnata.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia contenziosa;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani