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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1934/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 23/9/2025, vertente
TRA
, con l'Avvocato stabilito Manuela Francucci Parte_1
-Appellante-
E
, con l'Avv. Claudia Ruperto CP_1
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
31/2022 pubblicata il 18.1.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“accertare e dichiarare l'errato inquadramento contributivo della ricorrente da parte dell' e di conseguenza annullare l'avviso CP_2 opposto in quanto illegittimo ed inefficace, anche in virtù della figura
1 di amministratore della società; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e dichiarare che nulla è dovuto all'odierno appellante per intervenuta prescrizione pre notifica dell'atto impugnato, annullarlo, revocarlo e renderlo comunque privi di effetti giuridici e di quelli prodromici e conseguenti e/o in ogni caso, dichiararli nulli, annullarli, revocarli e renderli privi di effetti giuridici;
in via meramente subordinata, salvo gravame e nella deprecata ipotesi di rigetto dei motivi principali, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci di cui al provvedimento impugnato.
Con condanna della resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio del grado di giudizio, oltre accesso di legge e spese generali da distrarsi in favore del prefato procuratori che si dichiara antistatario.”
Per l'appellato:
“rigettare l'impugnazione promossa e confermare la sentenza n. 31/22 del Tribunale del lavoro di Velletri integralmente e per l'effetto confermare l'avviso di addebito n. 397 2018 0017039335000 e condannare la controparte al pagamento della somma di euro
7.330,30, oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo, ovvero condannare l'appellante anche alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.09.2018 dinanzi al Tribunale di
Roma sezione lavoro, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 39720180017039335000 notificato il 6.8.2018 per l'importo di € 7.330,30 a titolo di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, dovuti alla gestione commercianti per il periodo 1/2013 – 12/2013;
2 2. La ricorrente ha contestato l'insussistenza della pretesa creditoria per vizi di carattere formale sottesi all'avviso di addebito e per la mancanza dei presupposti oggettivi di cui all'art.1 comma 202 della
Legge 662/1996; in particolare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito.
3. Si è costituito in giudizio che ha contestato in fatto ed in diritto CP_1
i motivi dell'opposizione spiegata dal ricorrente e ha concluso per il rigetto delle domande proposte.
4. Radicatosi il contradditorio, la causa è stata istruita mediante prove documentali.
5. Il Tribunale di Velletri, rilevato che i contributi riguardano la prima e la seconda rata del 2016 e che la notifica dell'avviso di addebito si
è perfezionata il 16.8.2018, ha così statuito:” rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 oltre iva e cpa come per legge oltre spese generali”.
6. Con ricorso depositato in data 18.07.2022, ha Parte_1 proposto gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
I) Intervenuta prescrizione dei crediti posti a fondamento dalla cartella di pagamento in quanto non preceduta da alcun atto interruttivo e comunque riferiti all'annualità del 2013 e non dell'anno 2016 come indicato nella sentenza di primo grado.
II) non debenza delle somme richieste dall'istituto per errato inquadramento da parte dell'ente creditore, in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente ricondotto l'attività svolta dalla società amministrata dal ricorrente come commerciale e non come fornitura di servizi intellettuali.
3 7. Si è costituito in giudizio che, in via preliminare, ha eccepito CP_1 che il credito vantato non è prescritto atteso che l'avviso di addebito in oggetto è stato preceduto da una diffida inviata e regolarmente ricevuta nel 2017; nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame proposto.
8. All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce
9. In via preliminare, deve arsi atto della rettifica di cui al verbale odierno da parte della difesa dell'appellante del cognome della medesima, erroneamente indicato negli atti di parte in “ , Pt_1 in luogo del nominativo esatto “ . Pt_1
10. Merita, altresì, accoglimento l'istanza di correzione del medesimo errore contenuto nella sentenza impugnata, riguardando i documenti prodotti dall' “ ”, con il medesimo CP_1 Parte_1 codice fiscale indicato nel ricorso.
11. Quanto al merito della controversia, il collegio rileva che i contributi riguardano la prima e la seconda rata del 2013. L'avviso addebito, come risulta dalla copia della raccomandata e dell'avviso di ricevimento, è stato notificato il 6.8.2018. (doc.1 memoria CP_1 primo grado).
12. Tuttavia, tale notifica è stata preceduta dalla comunicazione della diffida consegnata a mezzo raccomandata a/r il 19.10.2017
(doc.10 memoria primo grado); dunque, non può ritenersi decorsa la prescrizione quinquennale.
13. Quanto al secondo motivo, come risulta dalla visura i atti,
l'attività prevalente è quella di prestazione di servizi per la sicurezza
4 informatica dei sistemi e della rete di dati, come previsto dall'art. 49 comma 1, della L. 88/1989.
14. L'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non muovendo specifiche censure in ordine al percorso logico giuridico della decisione sul punto. Deve, invero, convenirsi con quanto affermato dal Tribunale secondo cui nell'art. 49 cit. rientrano alla lettera d) nel settore terziario le attività commerciali, nonché quelle di prestazione di servizi.
15. Quanto all'ulteriore deduzione in merito alla richiesta di rettifica rivolta all' sulla tipologia dell'attività prevalente Controparte_3
(neppure specificata), rileva il Collegio che non vi è alcuna prova documentale sull'inoltro di richiesta, né sui conseguenti provvedimenti di rettifica.
16. L'appello deve essere, pertanto, respinto e la sentenza di primo grado confermata.
17. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
18. Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto) sussistono in capo all'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede:
- dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado laddove indica il nome della ricorrente in “ Pt_1
5 , da intendersi correttamente “ ”, mandando Pt_1 Parte_1 alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante alle spese del grado di giudizio liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre spese generali 15% e accessori come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 23.9.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1934/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 23/9/2025, vertente
TRA
, con l'Avvocato stabilito Manuela Francucci Parte_1
-Appellante-
E
, con l'Avv. Claudia Ruperto CP_1
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
31/2022 pubblicata il 18.1.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“accertare e dichiarare l'errato inquadramento contributivo della ricorrente da parte dell' e di conseguenza annullare l'avviso CP_2 opposto in quanto illegittimo ed inefficace, anche in virtù della figura
1 di amministratore della società; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e dichiarare che nulla è dovuto all'odierno appellante per intervenuta prescrizione pre notifica dell'atto impugnato, annullarlo, revocarlo e renderlo comunque privi di effetti giuridici e di quelli prodromici e conseguenti e/o in ogni caso, dichiararli nulli, annullarli, revocarli e renderli privi di effetti giuridici;
in via meramente subordinata, salvo gravame e nella deprecata ipotesi di rigetto dei motivi principali, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci di cui al provvedimento impugnato.
Con condanna della resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio del grado di giudizio, oltre accesso di legge e spese generali da distrarsi in favore del prefato procuratori che si dichiara antistatario.”
Per l'appellato:
“rigettare l'impugnazione promossa e confermare la sentenza n. 31/22 del Tribunale del lavoro di Velletri integralmente e per l'effetto confermare l'avviso di addebito n. 397 2018 0017039335000 e condannare la controparte al pagamento della somma di euro
7.330,30, oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo, ovvero condannare l'appellante anche alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.09.2018 dinanzi al Tribunale di
Roma sezione lavoro, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 39720180017039335000 notificato il 6.8.2018 per l'importo di € 7.330,30 a titolo di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, dovuti alla gestione commercianti per il periodo 1/2013 – 12/2013;
2 2. La ricorrente ha contestato l'insussistenza della pretesa creditoria per vizi di carattere formale sottesi all'avviso di addebito e per la mancanza dei presupposti oggettivi di cui all'art.1 comma 202 della
Legge 662/1996; in particolare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito.
3. Si è costituito in giudizio che ha contestato in fatto ed in diritto CP_1
i motivi dell'opposizione spiegata dal ricorrente e ha concluso per il rigetto delle domande proposte.
4. Radicatosi il contradditorio, la causa è stata istruita mediante prove documentali.
5. Il Tribunale di Velletri, rilevato che i contributi riguardano la prima e la seconda rata del 2016 e che la notifica dell'avviso di addebito si
è perfezionata il 16.8.2018, ha così statuito:” rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 oltre iva e cpa come per legge oltre spese generali”.
6. Con ricorso depositato in data 18.07.2022, ha Parte_1 proposto gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
I) Intervenuta prescrizione dei crediti posti a fondamento dalla cartella di pagamento in quanto non preceduta da alcun atto interruttivo e comunque riferiti all'annualità del 2013 e non dell'anno 2016 come indicato nella sentenza di primo grado.
II) non debenza delle somme richieste dall'istituto per errato inquadramento da parte dell'ente creditore, in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente ricondotto l'attività svolta dalla società amministrata dal ricorrente come commerciale e non come fornitura di servizi intellettuali.
3 7. Si è costituito in giudizio che, in via preliminare, ha eccepito CP_1 che il credito vantato non è prescritto atteso che l'avviso di addebito in oggetto è stato preceduto da una diffida inviata e regolarmente ricevuta nel 2017; nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame proposto.
8. All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce
9. In via preliminare, deve arsi atto della rettifica di cui al verbale odierno da parte della difesa dell'appellante del cognome della medesima, erroneamente indicato negli atti di parte in “ , Pt_1 in luogo del nominativo esatto “ . Pt_1
10. Merita, altresì, accoglimento l'istanza di correzione del medesimo errore contenuto nella sentenza impugnata, riguardando i documenti prodotti dall' “ ”, con il medesimo CP_1 Parte_1 codice fiscale indicato nel ricorso.
11. Quanto al merito della controversia, il collegio rileva che i contributi riguardano la prima e la seconda rata del 2013. L'avviso addebito, come risulta dalla copia della raccomandata e dell'avviso di ricevimento, è stato notificato il 6.8.2018. (doc.1 memoria CP_1 primo grado).
12. Tuttavia, tale notifica è stata preceduta dalla comunicazione della diffida consegnata a mezzo raccomandata a/r il 19.10.2017
(doc.10 memoria primo grado); dunque, non può ritenersi decorsa la prescrizione quinquennale.
13. Quanto al secondo motivo, come risulta dalla visura i atti,
l'attività prevalente è quella di prestazione di servizi per la sicurezza
4 informatica dei sistemi e della rete di dati, come previsto dall'art. 49 comma 1, della L. 88/1989.
14. L'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non muovendo specifiche censure in ordine al percorso logico giuridico della decisione sul punto. Deve, invero, convenirsi con quanto affermato dal Tribunale secondo cui nell'art. 49 cit. rientrano alla lettera d) nel settore terziario le attività commerciali, nonché quelle di prestazione di servizi.
15. Quanto all'ulteriore deduzione in merito alla richiesta di rettifica rivolta all' sulla tipologia dell'attività prevalente Controparte_3
(neppure specificata), rileva il Collegio che non vi è alcuna prova documentale sull'inoltro di richiesta, né sui conseguenti provvedimenti di rettifica.
16. L'appello deve essere, pertanto, respinto e la sentenza di primo grado confermata.
17. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
18. Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto) sussistono in capo all'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede:
- dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado laddove indica il nome della ricorrente in “ Pt_1
5 , da intendersi correttamente “ ”, mandando Pt_1 Parte_1 alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante alle spese del grado di giudizio liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre spese generali 15% e accessori come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 23.9.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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