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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 160 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 160 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente all'atto introduttivo, dall'avv. Teresa Fabbricatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Acri (CS,) alla Via G. Amendola n. 132
- RICORRENTE -
E
(c.f. ) CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.4.2025, il difensore della parte costituita chiedeva accogliersi le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo come meglio precisate dinanzi al 2
relatore. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda della ricorrente.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
19.6.2004 e premesso, altresì, che il giudizio di separazione personale si era concluso con decreto di omologa del 21.5.2018, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sul presupposto del decorso del termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione senza alcuna intervenuta riconciliazione e della constatazione della definitiva impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia. Sotto il profilo delle statuizioni accessorie, la ricorrente, premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato Per_1
ad Acri il 12.4.2005) e (nato ad [...] il [...]), chiedeva Persona_2 confermarsi le statuizioni oggetto dell'accordo di separazione in punto di affido, collocamento ed esercizio del diritto di visita del figlio minore, Persona_2
La ricorrente chiedeva, inoltre, una rideterminazione dell'assegno posto a carico del a titolo di mantenimento ordinario dei due figli (da riquantificarsi in euro CP_1
800,00 mensili in luogo dei 500,00 euro concordati in sede di separazione) in ragione della sopravvenuta maggiore età del figlio e dei suoi bisogni di Per_1
studente universitario.
Non si costituiva in giudizio a mezzo di difensore il resistente, il quale tuttavia compariva all'udienza del 14.4.2025 dinanzi al relatore, confermando il disgregarsi dell'unione coniugale e dichiarandosi disponibile a versare un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di euro 600,00 mensili.
Il difensore della parte costituita - precisato che la somma di euro 800,00 era stata individuata sul presupposto che le spese connesse all'alloggio e alle utenze domestiche del figlio dovessero considerarsi come rientranti nel Per_1
mantenimento ordinario - chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, concordando sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento prospettata dal resistente nel caso in cui le predette spese fossero intese come straordinarie.
Erano quindi adottati provvedimenti temporanei e urgenti del seguente tenore: a) affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre Persona_2 3
e libero diritto di visita del padre;
b) obbligo a carico del sig. di concorrere al CP_1
mantenimento dei due figli ( maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente;
minorenne) mediante versamento all'altro Persona_2
genitore della somma mensile complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 in favore di ciascun figlio) oltre concorso alle spese straordinarie, da individuarsi sulla base del protocollo del CNF del 2017, da ripartirsi al 50% e rivalutazione monetaria annuale come per legge.
In mancanza di attività istruttoria, la causa era rimessa in decisione al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio va certamente accolta, in quanto le allegazioni della parte costituita e le dichiarazioni rese dai coniugi dinanzi al relatore dimostrano, in modo inequivocabile, che dopo il tentativo di conciliazione nell'ambito del giudizio di separazione (udienza del 5.4.2018) e la definizione di quest'ultimo con decreto di omologa del 21.5.2028, non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti. Essendo, quindi, decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
2. Sulle statuizioni accessorie.
In punto di statuizioni accessorie, la ricorrente ha chiesto sottoporsi al collegio le seguenti conclusioni: a) affido condiviso del figlio minore, con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre;
b) assegnazione alla madre collocataria della casa coniugale, comunque già di sua proprietà; c) regolamentazione del diritto di visita di rimessa a liberi accordi padre-figlio in ragione dell'età Persona_2 di quest'ultimo; d) obbligo, a carico del resistente, di concorrere al mantenimento dei due figli mediante versamento all'altro genitore della somma mensile di euro
800,00 (euro 300,00 in favore di minorenne;
euro 500,00 in Persona_2
favore di , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), oltre Per_1
concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% e rivalutazione monetaria annuale come per legge. 4
Le conclusioni sottoposte al collegio in punto di affido, collocamento e diritto di visita - da intendersi rispondenti anche alla volontà della parte non costituita a mezzo di difensore in ragione delle dichiarazioni da quest'ultima rese dinanzi al relatore - appaiono conformi all'interesse del figlio minore (rispetto al quale è previsto l'affido condiviso in conformità al modello legale e un libero diritto di visita in favore del genitore non collocatario, in ragione dell'età del ragazzo quasi diciassettenne). Giustificata appare, altresì, l'assegnazione alla ricorrente del godimento della casa familiare, comunque di sua proprietà.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento ordinario dei due figli, l'assegno a carico del genitore non collocatario, tenendo conto dell'età dei ragazzi e delle loro prevedibili esigenze;
del reddito delle parti (essendo la ricorrente insegnante con reddito mensile pari a circa 2.000,00 al lordo delle trattenute legate a prestiti contratti;
il resistente libero professionista, con redditi pari nel 2024 a circa
7000/8000 euro annui, per come dichiarato dinanzi al relatore); del fatto che le spese per l'alloggio universitario possono qualificarsi come straordinarie per la loro rilevanza (Cass. 7169/2024; Cass. 19532/2023), può quantificarsi nell'importo complessivo di euro 600,00 (euro 300,00 in favore di ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge, anche considerandosi la disponibilità al versamento di tale somma offerta dal resistente in sede di audizione, che fa ritenere per lui sostenibile il relativo esborso. Le spese straordinarie (per la cui individuazione può rinviarsi alle linee guida del CNF del 14.7.2017) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
3. Sulle spese di lite.
La natura degli interessi sottesi alla decisione e il contenuto delle statuizioni adottate legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 19.6.2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Acri al n. 25, parte II, serie A, anno 2004; 5
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. dispone l'affido condiviso del figlio minore e il suo Persona_2
collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima del godimento della casa coniugale e libero diritto di visita in favore del genitore non collocatario;
4. pone a carico di l'obbligo di versare in favore di CP_1 Pt_1
un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento ordinario
[...]
del figlio minore nato ad [...] il [...]) e del figlio Persona_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ( , nato ad Per_1
Acri il 12.4.2005) nella misura di euro 600,00 (euro 300,00 in favore di ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
5. dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma