Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 299/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4 marzo 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Locri alla alla via G. Verdi n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Rossella Guerrieri (p.e.c.: che lo Email_1 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Concetta Gaudio
(p.e.c.: , giusta procura in atti;
Email_2
APPELLANTE
E
(P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma alla Via
Giuseppe Grezar n. 14:;
APPELLATA/CONTUMACE
********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1226/2018, emessa dal Tribunale di Locri il 04.10.2018 nel procedimento n. R.G. 1611/2016.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.03.2024, svoltasi in modalità telematica, solo parte appellante ha precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata telematicamente il 28.02.2024, nei seguenti termini: “Voglia l'adita Corte d'Appello, rigettata ogni diversa istanza, deduzione e conclusione:
In riforma parziale della sentenza n. 1226/2018 emessa dal Tribunale di Locri –
Giudice Dott.ssa Enrica de Sire- del 04.10.2018 pubblicata in pari data all'esito della causa iscritta al n. RG 161172018
Per la parte in cui il Giudice definitivamente pronunciando:
PQM
:
“il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:……-rigetta tutte le ulteriori richieste delle parti;
- le spese processuali, stante la soccombenza reciproca, tenuto conto dell'esito complessivo della lite si ritengono integralmente compensate tra le parti alla luce del recente orientamento giurisprudenziale ( Cass. III sez civ. ordinanza n. 1572 del 23 gennaio 2018).”
Accertato, nel giudizio complessivo del procedimento, (procedimento esecutivo e di merito) il grado di soccombenza;
Procedendo in virtù dell'omessa pronuncia del Tribunale conseguentemente in riforma della sentenza di primo grado
1. condannare l al risarcimento del danno ex art 96 cpc quantificata Controparte_2 nella somma di € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma che l'On.le Giudice riterrà di giustizia;
2. Condannare, altresì la resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorario del giudizio e riferite sia alla fase esecutiva-cautelare che a quella del merito, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, oltre IVA e CA come per legge ( già precedentemente quantificati in € 14.707,35( riferiti alla fase cautelare e di merito).
3. Condannare al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_1 onorari del giudizio d'Appello.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto di citazione ritualmente notificato il>Controparte_3
(gi ha convenuto in giudizi nel
[...] Controparte_2 Parte_1 giudizio di merito relativo alla procedura di opposizione al pignoramento presso terzi (R.G. n. 276/2014) avviata dal predetto Ente al fine di vedersi riconoscere i l diritto al pagamento della somma complessiva di euro 48.800,35 in forza di 12 cartelle esattoriali relative sia a rate premio e sanzioni civili , sia a contributi I.V.S. e CP_4 somme aggiuntive. In corso di causa l'oggetto dell'accertamento del diritto vantato dall'attrice è stato limitato a n. 6 cartelle esattoriali delle 12 (in particolare quelle di cui ai nn. 094 2004 00106668 64; 094 2004 0019488 27; 094 2004 00369026 69; 094 2005 00075730 78; 094 2005 00380658 59; 094 2006 00220266 75), corredate da intimazioni di pagamento, avendo di fatto rinunciato alle altre sei cartelle qui non CP_2 espressamente richiamate.
Con atto di comparsa di costituzion ha rilevato ed eccepito una pluralità Parte_1 di vizi afferenti le 6 cartelle oggetto della ridotta pretesa creditoria (cartelle nn. 094 2004 00106668 64; 094 2004 0019488 27; 094 2004 00369026 69; 094 2005 00075730 78; 094 2005 00380658 59; 094 2006 00220266 75) in particolare: omessa notifica e difetto di motivazione delle cartelle esattoriali;
mancanza del titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione; prescrizione del credito riportato in ciascuno avviso di intimazione di pagamento;
decadenza dal termine per l'iscrizione a ruolo per le somme dovute e violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973.
Orbene, in forza di tali eccezioni ha chiesto, previa conferma della sospensione dell'atto di pignoramento presso terzi, per come già disposta in sede cautelare, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità delle intimazioni di pagamento e, dunque, la non debenza delle somme azionate in forma esecutiva;
infine ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno quantificato nella Controparte_5 somma di €. 5.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori.
All'udienza del 19.4.2017 le parti hanno chiesto l'acquisizione del fascicolo cautelare (R.G. n. 276/2014), successivamente, stante la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 4.10.2018, per la delibazione della sentenza. >>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, così decideva: “Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda di opposizione all'esecuzione (procedimento recante R.G. 276/2014) formulata dall'attrice condann al Parte_1 pagamento della somma di euro 3.573,09 in favore di Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, oltre interessi di mora e
[...] compensi di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento alla luce della accertata validità ed efficacia della cartella esattoriale n. 094 2004 0019488 27 e da eseguire nella forma dell'atto di pignoramento presso terzi;
2) rigetta tutte le ulteriori richieste delle parti;
3) le spese processuali, stante la soccombenza reciproca, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si ritengono integralmente compensate tra le parti alla luce del recente orientamento giurisprudenziale (Cass. III Sez. civ., Ordinanza n. 1572 del 23 gennaio 2018).”.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato telematicamente il 29.03.2019, nel quale venivano esposti cinque motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante deduceva la pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il primo Giudice avrebbe omesso totalmente di pronunciarsi in merito alla liquidazione delle spese processuali della fase cautelare, già richieste in fase costitutiva e ribadite nelle note conclusionali.
La seconda censura atteneva ad un'asserita erroneità di valutazione in ordine all'applicazione del principio della reciproca soccombenza.
Secondo la tesi attorea, infatti, il Tribunale, senza adottare una motivazione sufficientemente valida, avrebbe proceduto in maniera erronea all'integrale compensazione delle spese di lite, quando, di converso, l'attore, in virtù dell'accoglimento della sospensiva e della sostanziale riduzione del credito azionato con le cartelle esattoriali opposte ad appena €. 3.573,09 - rispetto al maggior credito di
€. 48.800,35 portato dalle cartelle impugnate - avrebbe dovuto essere considerato quasi totalmente vittorioso ed in ogni caso non si sarebbe in presenza di una reciproca soccombenza, stando almeno ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21569 del 18/09/2017.
La terza doglianza implicava l'asserita erronea interpretazione in diritto dell'ordinanza della Suprema Corte n. 1572/2018, citata dal Tribunale a sostegno della propria decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di li te.
Il quarto motivo di gravame involgeva anche il denunciato vizio di omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell' ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, avanzata dal fin dalla Parte_1 comparsa di costituzione e risposta in fase di merito e liquidata, a detta dell'appellante, con insufficiente motivazione.
Con la quinta ed ultima censura veniva infine dedotto l'asserito omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che avrebbe legittimato l'odierno appellante a richiedere la condanna di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c. (responsabilità processuale aggravata), avendo l' “…nelle more fra Controparte_1
l'opposizione ed il decreto (…) provveduto con corrispondenza epistolare del 15.04.2014, successiva all'opposizione all'esecuzione ed antecedente al decreto di fissazione dell'udienza, a pignorare la somma dovuta d in virtù di un decreto di Pt_1 ricostruzione della carriera.”. Concludeva, quindi, chiedendo la parziale riforma del provvedimento impugnato nel senso sopra specificato, nonché la condanna dell' Controparte_7
alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
[...]
Nonostante sia stata regolarmente evocata in giudizio, l'
[...]
non si costituiva. Controparte_1
Nel corso della trattazione nella presente fase, non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 04.03.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta della sola parte appellante, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
, la quale, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
[...]
Ciò posto, nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le seguenti argomentazioni.
Il primo motivo è privo di pregio giuridico e fattuale.
Ed invero va osservato che non è corretto parlare di violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che il Tribunale, anche non menzionando espressamente la fase cautelare, sia nell'ultima pagina della motivazione che in dispositivo fa comunque riferimento
“all'esito complessivo” della lite, in tal senso dovendosi intendere fase cautelare e fase di merito unitariamente intese.
Altrettanto priva di fondamento è la seconda doglianza.
In ordine al principio della soccombenza reciproca di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., va detto che, secondo pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, la soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In tale ultimo caso il giudice di merito decide, in virtù di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale.
Non sfugge alla suddetta regola anche la fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte, in quanto l'opposizione all'esecuzione proposta dal sia con la fase Parte_1 cautelare che con la fase di merito (riassunta peraltro per iniziativa dell'ente opposto), non è stata del tutto accolta, pur essendo stata, l'originaria pretesa azionata dall' - portata da n. 12 cartelle Controparte_1 esattoriali per complessivi €. 48.800,35 - ridotta a 6 cartelle per iniziativa della stessa appellata ad un importo di €. 15.313,40 ed infine ulteriormente ristretta, per effetto della sentenza oggi impugnata, ad appena €. 3.573,09.
Nessuna violazione di legge ha quindi commesso il Tribunale nella propria decisione, la quale sembra essere in perfetta sintona con il principio stabilito piuttosto di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. n. 32061 del 31 ottobre 2022, secondo cui: “…in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
La terza censura è da ritenere conseguentemente assorbita.
Va parimenti disatteso anche il quarto motivo di gravame.
Anche questa Corte, in linea con quanto correttamente statuito dal Tribunale, ritiene di non dover riconoscere alla odierna parte appellante il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., così come richiesto dalla stessa.
Come è noto, l'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
Nella fattispecie difettano di prova sia il primo che il secondo degli elementi testé ricordati, ragione per la quale il motivo va respinto.
Il quinto motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto proposto per la prima volta nelle presente fase.
Per le suesposte ragioni l'appello va respinto.
Nessuna statuizione viene adottata in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dell'Ente convenuto.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 del l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato telematicamente il
29.03.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 6 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)