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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5259 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della motivazione, mediante pubblicazione all'udienza odierna del 25 novembre 2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6995 del registro generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
(P.I e C.F. , con sede legale a Torino, in via Druento n. Parte_1 P.IVA_1
175, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. (All.1), Parte_2
Dott. in proprio (C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.tі C.Ferdinando Emanuele e
Francesca Gesualdi, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
(C.F. ) nella persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
C.F. ) nato a [...], il [...], CP_3 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Caterina Malavenda e Valentino Sirianni, come da procura in atti,
-CONVENUTI -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, nell'atto di citazione del 21 gennaio 2022 :
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare l'illiceità delle condotte poste in essere dal Sig. e dall' ai danni della CP_4 Controparte_5 [...]
e del Dott. per i motivi illustrati in atti;
2. per l'effetto:
2.1 Parte_1 Parte_2 condannare i1 Sіg. .A. a risarcire, in solido fra loro, tutti i CP_3 Parte_3 Controparte_6
danni conseguentemente subiti da e dal Dott. in misura Parte_1 Parte_2
non inferiore a Euro 200.000 per ciascuno o nella diversa misura che sarà quantificata in corso di
1 causa oppure eventualmente liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2.2 condannare il Sіg. ex art. 12 della legge n. 47/1948 al CP_3
pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria nella misura che sarà quantificata in corso di causa o eventualmente liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 2.3 condannare il Sіg. ed a rimuovere, rispettivamente, dal proprio account Twitter CP_3 Controparte_5
e dal sito web "I1 Fatto Quotidiano" i contenuti diffamatori nei confronti di Parte_1
e del Dott. determinando altresì ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., qualora non
[...] Parte_2
dovessero provvedere spontaneamente, la somma di denaro dovuta per ogni violazione o successiva inosservanza della condanna;
somma che si chiede sin d'ora di determinare in un ammontare non inferiore a Euro 50.000 per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla pubblicazione della sentenza;
2.4 inibire al Sіg. di diffondere ulteriore materiale diffamatorio nei confronti della CP_3
VE Football Club S.р.A. e del Dott. determinando altresì ai sensi dell'art. 614- Parte_2
bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni violazione o successiva inosservanza della condanna;
somma che si chiede sin d'ora di determinare in un ammontare non inferiore a Euro 50.000; 2.5 disporre la pubblicazione della sentenza e/o del suo dispositivo ex art. 120 c.p.c. sul profilo Twitter del sig. e su almeno cinque quotidiani di diffusione nazionale (che si indicano ne I1 CP_3
Fatto Quotidiano, La Repubblica, I1 Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport e La stampa). Con vittoria di spese, competenze professionali e onorari del presente giudizio (oltre IVA e CPA come per legge).
Per parte resistente, nella memoria di costituzione del 17 ottobre 2022:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis: nel merito: - rigettare, perché infondate in fatto
e in diritto e comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte, in ogni caso escludendo sin d'ora la dedotta responsabilità solidale fra i convenuti, avuto riguardo al contenuto dei due tweet, oggetto di causa.”
Oggetto: azione di risarcimento del danno da diffamazione
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, la e il Dott. Parte_1 hanno citato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il giornalista sportivo Parte_2 [...]
e, svolta la premessa che il convenuto sarebbe divenuto un personaggio popolare soprattutto CP_3 grazie alle costanti critiche rivolte alla ai suoi dirigenti e ai suoi giocatori, tese spesso a Pt_1 propalare insinuazioni denigratorie in ordine a presunti complotti volti a compromettere il regolare svolgimento del campionato italiano, tanto premesso, gli attori hanno chiesto la condanna di
[...]
e della società , in solido tra loro, al risarcimento dei danni non CP_3 Controparte_1
2 patrimoniali subiti per effetto della lesione alla propria reputazione e onore conseguente alla diffusione di un articolo di stampa dal presunto carattere diffamatorio (per le affermazioni ivi contenute ritenute gravemente denigratorie e false sulla e sul Dott. , Pt_1 Parte_2 pubblicato, al culmine di una campagna denigratoria, i1 25 ottobre 2021 sulla versione cartacea e online de I1 Fatto Quotidiano e intitolato "Stile bianconero Io, LC, la VE e la vita sconvolta dalla gogna di . Gli attori hanno altresì dedotto che i1 giorno successivo, il 26 Per_1 ottobre 2021, il Sіg. ha anche condiviso l'articolo dal presunto carattere diffamatorio sul CP_3 proprio profilo Twitter, aggiungendo ulteriori affermazioni fortemente lesive dell'immagine degli attori, fra cui la grave accusa di "calunnia" e la chiusa "i malavitosi si sono presi tutto non solo il calcio", mentre il 19 ottobre 2021, anticipando quanto sopra descritto, i1 Sіg. aveva pubblicato CP_3 un altro tweet, corredato da un' immagine recante la scritta "chiuso per mafia", in cui annunciava di voler smettere di occuparsi di calcio, definito un "cancro" e "una palude malsana".
A fondamento della richiesta risarcitoria, gli attori hanno in particolare esposto che sulla base di tali informazioni false contenute nell'articolo, il convenuto avrebbe diffuso il messaggio che esisterebbero uno stile VE e un mondo per cui chiunque osi criticare o ostacolare la Pt_1 società sarebbe messo in difficoltà con l'impiego di metodi quasi mafiosi e con l'attivazione di una
"macchina del fango".
Innanzitutto, secondo gli attori, sarebbe stato violato il limite della verità dei fatti oggetto della critica. A tal proposito, gli attori hanno infatti denunciato la falsità dell'affermazione per cui il Dott. avrebbe chiesto il licenziamento di all'allora direttore di Sport DI, Pt_2 CP_3
, nonché la circostanza, posta in diretto collegamento con la prima, che la Persona_2 trasmissione "La Tribù del Calcio" diretta da. sia stata chiusa da DI nel 2014, CP_3 evidentemente perché il Dott. ne aveva richiesto il licenziamento, secondo la presunta falsa Pt_2 ricostruzione del convenuto. Gli attori hanno precisato al riguardo che la trasmissione è stata interrotta nel 2015 per motivi che non sarebbero in alcun modo imputabili al Dott. osservando altresì Pt_2 come sia inverosimile che unа rete televisiva del Dott. (notoriamente di fede Controparte_7 calcistica milanista) possa aver favorito in qualche modo gli interessi di una grande avversaria come la Pt_1
Gli attori hanno altresì denunciato la falsità dell'affermazione relativa a una presunta responsabilità della per l'asserita diffusione sul web di notizie false concernenti una Pt_1 supposta relazione extra coniugale della moglie del sig. precisando che né la né il CP_3 Pt_1
Dott. avrebbero alcun collegamento con il sito web "Tuttojuve.net” o con i "profili Facebook, Pt_2
Instagram e Twitter" che il convenuto avrebbe genericamente citato quali responsabili, lasciando intendere falsamente che si tratti di profili social ufficiali del club.
3 Infine, gli attori hanno dedotto la falsità dell'informazione relativa al presunto reato di calunnia commesso dagli esponenti della società senza che tale accusa sia stata supportata da fatti precisi.
Quindi, secondo gli attori, l'articolo di stampa, lungi dal riportare una semplice opinione, conterrebbe una serie di informazioni false, con le quali sarebbero stati attribuiti agli attori fatti determinati obiettivamente lesivi della loro reputazione.
Parimenti gli attori hanno denunciato il superamento del limite della continenza là dove, sia nell'articolo di giornale sia nei messaggi su Twitter, sarebbero state utilizzate le seguenti affermazioni, con epiteti gratuitamente offensivi e chiaramente riferiti alla e ai suoi Pt_1 esponenti : tana più brutta del calcio italiano", "i malavitosi si sono presi tutto, non solo il calcio",
"calunnia" е "diffamazione più rozze", "il calcio italiano ha il cancro" e infine "chiuso per mafia".
Costituitisi in giudizio, il e hanno dapprima ricostruito il Controparte_1 CP_3 contesto nel quale deve essere collocato e valutato l'articolo dal presunto carattere diffamatorio al fine di evidenziare il malessere che ha indotto a concludere, sulla base di fatti veri, CP_3 affermando: “Questo, perché lo sappiate, è lo stile Juve e il mondo Juve”. A tal fine i convenuti hanno esposto quanto segue:
“Venendo all'ultimo racconto, occorre ribadire che il giornalista si è occupato, per ragioni professionali, dell'inchiesta, denominata “LC” che, nel 2006, aveva comportato la retrocessione in serie B della (doc. 2) e la radiazione dei suoi più importanti dirigenti, Pt_1
e (doc. 3 e 4). Molti anni prima, nel 1983, invece, da giornalista CP_8 Controparte_9 de “Il Giorno”, con un collega, aveva fatto un'inchiesta (doc. 5) sui presunti brogli, nella partita
Genoa-Inter, disputatasi il 27 marzo 1983 e che aveva visto vittoriosa la squadra ospite. Alla vicenda, avrebbe poi dedicato un libro, dal titolo “Non si fanno queste cose a 5 minuti dalla fine”, pubblicato nel 2005 (doc. 6) in relazione al quale aveva rilasciato un'intervista, qualche mese dopo. Il 6 agosto
2009, dunque trascorsi alcuni anni, sul sito de “La Stampa”, all'epoca, come scrive il convenuto,
“della famiglia , nella rubrica “Un campionato mai visto”, veniva ripreso uno stralcio di Pt_2 quell'intervista, in calce al quale un anonimo, scriveva: “ venne mandato a ramengo. Nessuno CP_3 gli dava lavoro. A sentire : per poter mettere cibo sul tavolo fu costretto a far Tes_1 CP_3 prostituire la moglie tanto alla redazione del Corriere della Sera quanto alla redazione della
Gazzetta dello Sport. Finché una persona lo ha consigliato: se vuoi tornare a lavorare, devi andare in ginocchio dall'avvocato ! E fu così che si rivolse a (in quei tempi si CP_10 CP_10 CP_7 diceva che voleva comprare l'Inter), ma a condizione che doveva… dire e scrivere peste CP_7
e corna contro la vita natural durante!!! Ecco dov'è nata la febbre antijuventina di Pt_1 [...]
(doc. 7). L'anonimo, dunque, del tutto indisturbato e senza che l'attento moderatore del sito CP_3
4 adottasse i necessari provvedimenti ablativi, per spiegare la sua presunta febbre antijuventina -in realtà, quanto aveva scritto, esercitando il suo diritto di cronaca e di critica- sosteneva che il convenuto -all'epoca ventottenne, celibe e neppure fidanzato, dopo la pubblicazione del libro e di quella intervista, era rimasto senza lavoro ed aveva, perciò, fatto prostituire la moglie in alcune redazioni e, poi, per espiare e riprendere a lavorare, avesse promesso che avrebbe sempre scritto contro la squadra attrice. L'utente del sito non aveva strumenti per comprendere che si trattasse di una vile menzogna, anche in ragione dell'autorevolezza della testata e, purtroppo, quando
l'illazione era stata postata, nel 2009, il convenuto era sposato ed aveva un figlio, . Era stato Per_3 facile immaginare, dunque, per i detrattori, che la “moglie” di allora fosse l'attuale, dedita dunque alla prostituzione e di facili costumi. Nella totale indifferenza del moderatore e del titolare del sito, che non l'avevano cancellata, quella infamia sarebbe diventata negli anni un vero tormento per
l'intera famiglia, acuito da altre e più pesanti illazioni sul tradimento della moglie, sulla conseguente posizione del figlio della coppia e sull'etichetta di “CO, appioppata al convenuto, della quale non sarebbe più riuscito a liberarsi. Per di più e proditoriamente l'illazione iniziale si arricchiva di particolari ulteriori, infami anch'essi e del tutto infondati, quando veniva veicolata la notizia che la moglie del convenuto aveva avuto una vera e propria relazione con un calciatore della
, del quale venivano anche postate false interviste, su periodici stranieri, Pt_1 Persona_4 come ricorda il convenuto nell'articolo de quo (doc. 8) relazione dalla quale veniva fatto discendere un ulteriore pregiudizio nei confronti della squadra. Sulla scia di quella prima pubblicazione e di questa seconda illazione, sarebbero arrivati i social, nella gran parte di fede juventina, che dell'etichetta di “CO avrebbero fatto uso e abuso per contestare quel che, negli anni, il convenuto avrebbe scritto sulle prestazioni della loro squadra. Solo a titolo esemplificativo, il 29 luglio 2017, il giornalista opinionista televisivo in quanto tifoso della VE, Controparte_11 chiedeva ai suoi follower, sul suo account Twitter “Chi sarà mai il giornalista DI avvelenato con la VE” perché “si trombava la moglie”. Ne nasceva un fitto dibattito al termine Per_4 del quale il convenuto è individuato senza ombra di dubbio con tanto di fotomontaggi, insulti e irrisioni irriferibili (doc. 9) Il 5 agosto 2017, il convenuto riprendeva un tweet della giornalista della “Gazzetta dello Sport”, , che aveva pubblicato la foto dei tre inviati del Persona_5 giornale alla finale di Champion VE-Real Madrid parlando di “GazzaJuve al completo”, tweet cui la collega dapprima rispondeva piccata. Due giorni dopo, in coda, pubblicava un tweet che mostrava la locandina del film “Il magnifico CO (doc. 10). Il 13 giugno 2021, sulla home page del sito “Tuttojuve.net”, sotto il titolo “Le corna di e il suo profilo Twitter” compariva la foto CP_3 del convenuto, il fotomontaggio dell'ex calciatore della VE Montero, intento a fare il gesto delle corna, una didascalia che recita: “ ebbe una relazione con la moglie di IL Persona_4 CP_3
5 quando era a DI e da quel momento in poi cominciò ad andare contro la cosa ormai Pt_1 risaputa in tutta Italia” e un articolo di derisione incentrato sulle corna da parte di un calciatore juventino (doc. 11).”.
Secondo i convenuti, dunque, nell'articolo il giornalista avrebbe riportato sinteticamente la gogna mediatica alla quale sarebbe stato sottoposto da molti anni, partendo dal contesto in cui la vicenda (relativa al tradimento della moglie) è nata, un commento di un anonimo nel blog del giornale
La Stampa, della famiglia i suoi sviluppi e le pesanti illazioni che ne sarebbero seguite, Pt_2 concludendo per questo con l'affermazione “Questo, perché lo sappiate, è lo stile Juve e il mondo
Juve”. Tale considerazione sarebbe stata supportata, secondo la tesi difensiva dei convenuti, dal fatto che tutti gli attacchi, di cui lui e la moglie sarebbero stati vittime, venivano dal mondo della VE, contribuendo a delinearne lo stile.
Con riferimento alla richiesta di licenziamento che sarebbe stata rivolta nell'estate del 2013 da a , all'epoca direttore di Sport-DI, per cui il giornalista Parte_2 Persona_6 lavorava, il convenuto ha dedotto di aver ricevuto tali informazioni verbalmente e che il fatto sarebbe avvenuto nel corso di un incontro a Villa Perosa, alla presenza di (responsabile Persona_7 comunicazione della e rispettivamente direttore e vice Pt_1 Persona_6 Persona_8 direttore di Sport DI. Inoltre il convenuto ha precisato che, a riprova dell'assunto, il programma televisivo che conduceva su DI da cinque anni, “La Tribù del calcio”, molto seguito dal pubblico, è stato successivamente sospeso senza alcuna apparente ragione e che il giornalista è andato in pensione nel dicembre di quell'anno, senza che il programma venisse rimesso nel palinsesto.
Con riferimento ai messaggi di Twitter, il convenuto ha poi dedotto che il destinatario del primo “tweet” sia chiaramente individuato nel “calcio italiano” malato, a suo parere, in modo irreversibile, poiché coperto da un'omertà complessiva, di cui parte integrante sarebbe l'intera categoria dei suoi colleghi;
che inoltre il destinatario del secondo “tweet” sarebbe chiaramente individuato nella vita della sua famiglia, sconvolta da calunnie e diffamazioni, che sono quelle elencate nell'articolo, provenienti dai soggetti, chiaramente individuati, fra i quali non sono annoverabili gli attori, cui quelle calunnie e quelle diffamazioni non verrebbero in alcun modo attribuite e che, perciò, non possono essere inclusi fra i “malavitosi che si son presi tutto, non solo il pallone”.
Quanto alla dedotta falsità dell'affermazione con la quale il giornalista avrebbe attribuito alla e ad la responsabilità dell'asserita diffusione sul web di notizie false Pt_1 Parte_2 concernenti una supposta relazione extra-coniugale della moglie del sig. con un ex calciatore CP_3 della stessa la difesa del convenuto ha evidenziato come il giornalista nell'articolo non Pt_1 abbia attribuito alcuna responsabilità diretta agli attori, nella parte in cui ha citato genericamente i
6 profili Facebook, Instagram e Twitter, senza indicare né lasciare intendere che fossero profili ufficiali del club, e ha sottolineato in ogni caso come non possa negarsi che l'accaduto sia da collocarsi nel
“mondo Juve” e che tali siti contribuiscano a formare lo stile della squadra della quale sono accesi sostenitori.
Per questi motivi
, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore.
La domanda è parzialmente fondata.
Il diritto di cronaca giornalistica è garantito dall'art 21 della Costituzione, che tutela la libertà di espressione, e, in virtù del necessario bilanciamento con i diritti individuali della persona riconosciuti dall'art.2 della Costituzione, soggiace a tutti i limiti individuati nei principi consolidati che la giurisprudenza di legittimità ha affermato sin dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Cassazione del 23 ottobre 1984 e che sono stati ribaditi dalla più recente giurisprudenza secondo un indirizzo costante e uniforme nel tempo.
In particolare, è stato espresso in modo costante e uniforme il principio per cui “ La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012).
Sulla base di tali principi, quanto al requisito della verità oggettiva, sussiste l'obbligo del giornalista di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, nonché l'obbligo di accertare la verità del fatto pubblicato.
L' esercizio del diritto di cronaca è considerato peraltro legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa); a tal fine è stato tuttavia precisato che “la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” (Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 29265 del 07/10/2022).
7 Il diritto di cronaca soggiace all'ulteriore limite della continenza, che presuppone
“moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il requisito della continenza per il tono sprezzantemente sdegnato e scandalizzato del sottotitolo, da leggere necessariamente come collegato con il titolo, nonché per l'uso insinuante delle parole, che mirava ad attirare negativamente
l'attenzione dei lettori e ad accreditare come verità accertata i documenti e le circostanze oggetto di notizia, malgrado la veridicità ed attendibilità degli stessi fossero ancora da accertare)” (Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 20608 del 07/10/2011).
La continenza dei fatti narrati deve essere dunque intesa tanto in senso formale quanto in senso sostanziale come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
Gli stessi limiti operano in maniera meno rigorosa nell'esercizio del diritto di critica, in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere, in ragione della polemica politica e sociale cui si riferisce (Cass.4.5.2010, n.29730; Cass. 18.6.2009,
n.43403).
Mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica implica un'attività valutativa di fatti ed eventi rispetto ai quali esprime giudizi tendenti alla spiegazione delle cause ed alla previsione degli effetti, che presuppongono una selezione dei fatti più una rappresentazione degli stessi, orientata da un'interpretazione originale soggettiva.
Anche l'esercizio del diritto di critica soggiace al rispetto di limiti che ne garantiscano il collegamento con i principi costituzionali, posto che anche la libertà di diffondere valutazioni ed opinioni personali, al pari dell'attività di divulgazione di conoscenze oggettive, è strumentale alla costruzione della coscienza sociale e della pubblica opinione.
La libertà del giornalista di manifestare idee ed opinioni, garantita dall'art. 21 della
Costituzione, ricomprende anche la facoltà di rappresentare in una luce negativa un ambiente e personaggi di spicco nell'attualità politica e sociale, quando ciò sia frutto di una ricostruzione di fatti finalizzata ad esprimere un giudizio di valore che non si esaurisce in un attacco personale e immotivato, ma in una ragionata ponderazione di situazioni e personaggi di pubblico interesse.
8 Ciò posto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la critica può anche non essere obiettiva ma deve pur sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione ed a quello della correttezza del linguaggio senza mai sfociare in ingiurie ed offese gratuite e senza mai trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato.
È stato al riguardo osservato, infatti, come il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass. civ. n.
7847 del 2011; Cass. civ. n. 25420 del 2017).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “Per riconoscere efficacia esimente al diritto di critica, che si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto al fatto, occorre che quest'ultimo corrisponda a verità, sia pure ragionevolmente putativa, mentre non è necessario che sia esposto con la completezza richiesta quando si esercita, a scopo informativo, il diritto di cronaca” (Cass. Civ. n. 14727/2018; Cass. Civ. n. 16506/2019).
Tanto premesso, nel merito deve innanzitutto osservarsi che l'articolo del giornale e i due brevi messaggi su Twitter rispondono senz'altro a criteri di interesse pubblico, giacché si occupano della personale vicenda professionale del giornalista che ha avuto molto seguito nel mondo CP_3 sportivo e dell'informazione pubblica ed è connessa alle vicende e agli scandali che hanno investito il calcio italiano e coinvolto società professionistiche, tra cui la numerosi dirigenti delle Pt_1 stesse società e dei principali organi calcistici italiani, arbitri, assistenti e giornalisti.
Ciò nonostante, deve ritenersi che le affermazioni contenute nell'articolo pubblicato i1 25 ottobre 2021 sulla versione cartacea e online de I1 Fatto Quotidiano e intitolato "Stile bianconero Io,
LC, la VE e la vita sconvolta dalla gogna di , contengano alcune Per_1 informazioni false relative alla richiesta di licenziamento del giornalista che sarebbe stata rivolta dal
Dott. a e alla successiva conseguente chiusura del programma dallo Parte_2 Persona_6 stesso condotto con successo “La Tribù del calcio”. Per tali affermazioni infatti i convenuti non sono riusciti a dimostrare il rispetto del limite della verità, anche putativa, della notizia;
dette informazioni, inserite nel contesto dell'articolo in cui il giornalista ha ripercorso tutta la sua dolorosa vicenda personale e professionale e la gogna mediatica alla quale è stato sottoposto, considerate unitamente al giudizio finale espresso dal giornalista per cui esisterebbero uno stile e un mondo VE, costituiscono chiari elementi offensivi anche rispetto al criterio della continenza.
9 Invero, la parte convenuta, sulla quale incombeva l'onere di provare la veridicità del fatto narrato, al fine di invocare fruttuosamente l'esimente del diritto di cronaca e di critica rispetto ad uno scritto potenzialmente e astrattamente diffamatorio, non ha fornito alcuna dimostrazione in tal senso.
I capitoli di prova formulati dai convenuti e vertenti su circostanze essenzialmente de relato, apprese da persone estranee al giudizio e in via indiretta da altre persone informate a loro volta sui fatti, hanno per questo una rilevanza molto attenuata e ancor prima si palesano inammissibili, come già rilevato in sede istruttoria, in quanto articolati in modo generico, tal che il mezzo istruttorio richiesto sarebbe in ogni caso inidoneo a provare la verità del fatto narrato.
I convenuti, in particolare, anziché chiamare a testimoniare lo stesso , hanno Persona_6 indicato quali testi un giornalista ( che avrebbe asseritamente sentito il Sig. parlare Tes_2 Per_6 della richiesta di licenziamento ad un pranzo aziendale, non esattamente circostanziato, e il Sig.
chiamato a confermare se il virgolettato riportato da un sito online corrisponda a quanto Tes_3 asseritamente affermato durante una trasmissione radiofonica da un altro giornalista, il Sig.
che, a sua volta, sarebbe stato apparentemente informato della vicenda proprio dal Sig. Tes_4
CP_3
Né il giornalista è riuscito a dimostrare la verosimiglianza del fatto oggetto dell'informazione incriminata, per cui sarebbe poi onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile. Ed invero, i convenuti si sono limitati a richiamare l'intervista sul punto resa da
[...] il 17 settembre del 2020, in diretta alla trasmissione “Punto Nuovo Sport Show', nonché Tes_5
l'articolo di stampa sempre del giornalista , pubblicato il 2 ottobre 2018 su “La Testimone_5
Verità”, a proposito dell'addio dato alla VE dal dirigente in cui c'è anche un Controparte_12 passaggio sulla fine della carriera professionale di da ricondurre ad tale CP_3 Parte_2 citazione è stata svolta senza che sia stato fornito alcun elemento circa la fonte di queste altre notizie di stampa, parimenti necessario per valutarne e/o contestarne l'attendibilità. Al contrario, dall'intervista riportata nel virgolettato emerge addirittura come il sig. abbia affermato Tes_4 esplicitamente che sostiene di aver ricevuto una telefonata da per ribadirgli la CP_3 Per_6 richiesta di , lasciando presumere che la fonte di tale notizia sia lo stesso convenuto Parte_2
CP_3
In assenza di prova circa la verosimiglianza della circostanza riferita dal giornalista, deve quindi concludersi per la falsità dell'informazione sulla presunta richiesta di licenziamento di
[...]
diretta da all'allora direttore di DI , così come deve CP_3 Parte_2 Persona_6 ritenersi falsa la successiva circostanza della chiusura della trasmissione “La Tribù del Calcio”, in seguito a tale richiesta e senza alcuna apparente ragione. Invero, tale circostanza è stata posta in diretto
10 collegamento, anche temporale (seppur la chiusura della trasmissione sarebbe intervenuta dopo oltre due anni, nel 2015, contrariamente a quanto si evince dall'articolo), con la richiesta di licenziamento svolta dal Dott. nella parte in cui sarebbe stata riportata nell'ambito della stessa Parte_2 vicenda di cui ne rappresenta, per come narrata, una conseguenza, tanto che il messaggio propalato dal giornalista mediante l'accostamento della notizia della richiesta di licenziamento con quello della chiusura della trasmissione lascia chiaramente intendere che la “Tribù del Calcio" diretta dal Sіg. sia stata chiusa da DI nel 2014 proprio in ragione dell'intervento del Dott. che CP_3 Pt_2 aveva richiesto il licenziamento di CP_3
Nella specie quindi l'aver obiettivamente attribuito ad il fatto relativo alla Parte_2 richiesta di licenziamento di e la successiva chiusura della trasmissione dallo stesso CP_3 condotta esclude che possa operare la scriminante ex art. 21 Cost., non essendo le modalità di propalazione della notizia tali da rendere il lettore adeguatamente edotto della differenza tra le legittime opinioni e i dubbi critici del giornalista con i fatti posti alla base della critica e presentati come verità obiettiva ed accertata, pur senza averne nemmeno citato le fonti.
La Corte di Cassazione è costante nel ritenere che la scriminante è riconoscibile purché sia indiscussa la verità dei fatti oggetto di cronaca, senza che vi siano alterazioni o travisamenti di sorta;
è infatti pacifico che sia onere di chi esercita il diritto di cronaca controllare e verificare il contenuto della notizia con ogni possibile diligenza, dovendo l'informazione riferita al pubblico risultare frutto di scrupoloso lavoro di ricerca. Anche per il diritto di critica, come visto, vale peraltro il principio che il fatto presupposto ed oggetto della critica debba corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca.
A ciò si aggiunga che con il collegamento tra le due informazioni e la considerazione finale sul sistema Juve e sul mondo Juve, il giornalista ha invero superato anche i limiti della continenza cui rimane pur sempre soggetto il diritto di critica, là dove il messaggio che arriva al lettore è quello per cui il giornalista sarebbe stato ostacolato nella sua carriera professionale dalla società della Pt_1
e dal Dott. a causa dei giudizi critici che avrebbe espresso sul club durante la sua Parte_2 attività giornalistica, in questo mondo collegando agli stessi e alle illecite influenze e ingerenze della società le vicissitudini professionali di cui sarebbe stato vittima.
Al contrario, deve escludersi il denunciato carattere diffamatorio delle altre affermazioni contenute nell'articolo di stampa, non avendo il giornalista né affermato né lasciato intendere una diretta responsabilità della per la diffusione sul web di notizie false concernenti la supposta Pt_1 relazione extraconiugale della moglie di con un giocatore della né che il sito web CP_3 Pt_1
11 “Tuttojuve.net “e i profili Facebook, Instagram e Twitter, dove sono stati pubblicate le notizie false e diffamatorie sul suo conto, fossero profili social ufficiali del club.
In proposito, il giornalista ha riportato fedelmente i fatti per come accaduti, a partire dalla pubblicazione del primo messaggio diffamatorio scritto da un anonimo in calce ad un articolo pubblicato sul sito de “La Stampa”, all'epoca, come scrive il convenuto, “della famiglia , Pt_2 nella rubrica “Un campionato mai visto”, per poi passare a tutti i messaggi pubblicati sui social, nella gran parte di fede juventina, che avrebbero continuamente ripetuto la storia sul tradimento della moglie, anche con un giocatore della al fine di attaccarlo sul piano personale e contestare Pt_1 quel che, negli anni, il convenuto ha scritto sulle prestazioni della loro squadra.
In questo contesto, il sistema VE riferito a tali affermazioni non appare diffamatorio nei confronti degli attori, evocando invero un mondo più ampio, non riconducibile propriamente alla società, ma composto da un insieme di soggetti che contribuiscono a creare quello che il giornalista ha indicato come “ sistema Juve”, riferendosi in particolare alla tifoseria, responsabile di quei messaggi denigratori nei suoi confronti, e ai giornalisti che avrebbero anche omesso di controllare i messaggi offensivi pubblicati nel sito web dagli utenti.
Per gli stessi motivi, deve escludersi il carattere diffamatorio dei contenuti dei due brevi messaggi pubblicati sul profilo Twitter del giornalista, là dove le accuse di sono rivolte CP_3 chiaramente e in generale al mondo del calcio, già compromesso nella sua fama e credibilità dalla nota vicenda “LC”, nell'ambito della quale, a seguito della sua attività di critica giornalistica, ha assunto di essere stato gravemente denigrato e diffamato, sempre facendo riferimento in generale a tutta la “macchina del fango” che si è scatenata dopo il messaggio dell'anonimo pubblicato su “La
Stampa”, come chiaramente spiegato nell'articolo e, quindi a tutti i messaggi pubblicati dai tifosi juventini sui profili social.
In conclusione, la parte dell'articolo diffamatorio è relativa alle affermazioni, la cui verità non
è stata provata, per cui il Dott. avrebbe richiesto il licenziamento del giornalista Parte_2 [...]
e avrebbe quindi determinato successivamente la chiusura del programma dallo stesso CP_3 condotto “La Tribù del Calcio”.
In considerazione dell'accertato superamento dei limiti del diritto di cronaca e di critica quanto al requisito della verità del fatto narrato e oggetto di critica, gli attori hanno quindi diritto ad essere risarciti del danno subito dalla divulgazione di una informazione errata e foriera di discredito, avvenuta attraverso un mezzo particolarmente penetrante come quello della pubblicazione dell'informazione su un quotidiano di diffusione nazionale.
Passando all'accertamento del danno, deve premettersi che in tema di responsabilità civile, il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi
12 sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Ne deriva che la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
La sussistenza del pregiudizio non patrimoniale, tuttavia, può essere oggetto di allegazione e prova anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
Ciò posto, gli attori hanno allegato la loro notorietà e la posizione ricoperta nel mondo del calcio, lamentando che le dichiarazioni diffamatorie ne hanno gravemente danneggiato l'immagine pubblica.
Le circostanze allegate costituiscono senz'altro presunzioni gravi, precise e concordanti che inducono a ritenere provato, secondo l'id quod prelumque accidit, che il comportamento illecito abbia cagionato agli attori un danno non patrimoniale con riferimento alla sofferenza prodotta dalla falsità della notizia diffusa (danno morale soggettivo), con riferimento al Dott. e Parte_2 quanto alla società con riferimento ai danni conseguenti all'obiettiva offesa dell'onore, della reputazione e dell'immagine.
Con riferimento alla liquidazione del pregiudizio sofferto, occorre prendere come parametro di commisurazione equitativa del danno i criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3772 del 2024, secondo cui “anche nella materia della diffamazione a mezzo stampa e relativamente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno debba essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell'articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa;
l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
la limitata riconoscibilità del diffamato;
la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il
13 loro rifiuto. Con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”(cfr. anche Cass. Civ. sente. N. 8248/2024).
Ebbene, in applicazione dei suddetti principi, ai fini della liquidazione del danno deve quindi tenersi senz'altro conto, nel caso di specie, della diffusività della notizia, della indiscussa notorietà pubblica dei danneggiati, nonché dell'entità e della natura del fatto attribuito rispetto alla reputazione degli attori. D'altra parte, però, va anche considerato che l'articolo è stato pubblicato in un contesto nel quale aveva già avuto grande risonanza l'indagine condotta nell'ambito della giustizia sportiva e le condanne connesse alla vicenda “LC”, anche a carico degli attori, che sicuramente aveva danneggiato già la loro reputazione in modo assolutamente preponderante;
l'articolo si inserisce altresì in un contesto in cui il giornalista ha lamentato di essere stato vittima lui stesso di una pesante campagna diffamatoria a causa delle idee espresse nella sua attività giornalistica, e dove le parole utilizzate sono quindi state in parte funzionali a commentare la propria vicenda personale e la decisione di cessare la propria attività.
Tali circostanze inducono a ritenere che la portata lesiva della parte dell'articolo da considerarsi diffamatoria non sia stata di notevole impatto e che dunque abbia cagionato un danno di lieve entità.
Alla luce delle suddette considerazioni si reputa quindi equo determinare in € 5.000,00 il risarcimento dovuto da al valore attuale in favore degli attori. Su tale importo decorrono CP_3 gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Considerato il tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo oggetto di causa e la limitata portata diffamatoria dell'articolo rispetto a un fatto accaduto molti anni fa e probabilmente caduto nell'oblio, la domanda di pubblicazione della sentenza deve essere rigettata. La misura non avrebbe, infatti, più alcun effetto risarcitorio in quanto la notizia non riveste più alcuna attualità e tenuto conto che la riparazione risarcitoria appare sufficiente al ristoro del pregiudizio subito.
Con riguardo alla richiesta di condanna dei convenuti al pagamento della sanzione pecuniaria ex art 12 legge n. 47/48, trattandosi di sanzione civile rafforzativa della responsabilità penale prevista per la diffamazione a mezzo stampa (ex plurimis Cass 2657/93, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14761 del
26/06/2007) che può essere irrogata solo nei confronti del responsabile del reato da intendersi in senso rigorosamente soggettivo (Cass 14485/00), la domanda può trovare accoglimento nei confronti del solo autore della diffamazione e pertanto dell'autore dell'articolo.
Si reputa, pertanto equo liquidare, per le motivazioni già esposte, l'ulteriore somma di euro
1.000,00 a carico del giornalista in favore degli attori a titolo di riparazione ex art. 12 L. n. 47/1948.
L'ulteriore domanda proposta dagli attori di “inibire al Sіg. di diffondere CP_3 ulteriore materiale diffamatorio nei confronti della VE Football Club S.р.A. e del Dott. Pt_2
14 determinando altresì ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni Pt_2 violazione o successiva inosservanza della condanna;
somma che si chiede sin d'ora di determinare in un ammontare non inferiore a Euro 50.000”, deve essere rigettata, non essendo meritevole di tutela la pretesa di inibire in via preventiva la libera manifestazione del pensiero al fine di scongiurare il pericolo di un danno derivante dalla lesione della reputazione, allo stato del tutto ipotetico e astratto.
Con riferimento alle spese del giudizio, l'accoglimento della domanda principale in misura decisamente inferiore rispetto alla somma eccessiva richiesta dagli attori e il parziale rigetto delle altre domande determina una sostanziale soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6995/2022, disattesa ogni contraria domanda deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna e la , in persona del legale CP_3 Controparte_13 rappresentate pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore di e della somma di euro 5.000,00 in favore del dott. per Parte_1 Parte_2
i titoli di cui in motivazione;
- condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore di CP_3 [...]
e della somma di euro 1.000,00 in favore del dott. ex art 12 della Parte_1 Parte_2 legge n. 47/48;
- rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
Il Giudice
Maika Marini
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della motivazione, mediante pubblicazione all'udienza odierna del 25 novembre 2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6995 del registro generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
(P.I e C.F. , con sede legale a Torino, in via Druento n. Parte_1 P.IVA_1
175, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. (All.1), Parte_2
Dott. in proprio (C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.tі C.Ferdinando Emanuele e
Francesca Gesualdi, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
(C.F. ) nella persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
C.F. ) nato a [...], il [...], CP_3 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Caterina Malavenda e Valentino Sirianni, come da procura in atti,
-CONVENUTI -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, nell'atto di citazione del 21 gennaio 2022 :
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare l'illiceità delle condotte poste in essere dal Sig. e dall' ai danni della CP_4 Controparte_5 [...]
e del Dott. per i motivi illustrati in atti;
2. per l'effetto:
2.1 Parte_1 Parte_2 condannare i1 Sіg. .A. a risarcire, in solido fra loro, tutti i CP_3 Parte_3 Controparte_6
danni conseguentemente subiti da e dal Dott. in misura Parte_1 Parte_2
non inferiore a Euro 200.000 per ciascuno o nella diversa misura che sarà quantificata in corso di
1 causa oppure eventualmente liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2.2 condannare il Sіg. ex art. 12 della legge n. 47/1948 al CP_3
pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria nella misura che sarà quantificata in corso di causa o eventualmente liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 2.3 condannare il Sіg. ed a rimuovere, rispettivamente, dal proprio account Twitter CP_3 Controparte_5
e dal sito web "I1 Fatto Quotidiano" i contenuti diffamatori nei confronti di Parte_1
e del Dott. determinando altresì ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., qualora non
[...] Parte_2
dovessero provvedere spontaneamente, la somma di denaro dovuta per ogni violazione o successiva inosservanza della condanna;
somma che si chiede sin d'ora di determinare in un ammontare non inferiore a Euro 50.000 per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla pubblicazione della sentenza;
2.4 inibire al Sіg. di diffondere ulteriore materiale diffamatorio nei confronti della CP_3
VE Football Club S.р.A. e del Dott. determinando altresì ai sensi dell'art. 614- Parte_2
bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni violazione o successiva inosservanza della condanna;
somma che si chiede sin d'ora di determinare in un ammontare non inferiore a Euro 50.000; 2.5 disporre la pubblicazione della sentenza e/o del suo dispositivo ex art. 120 c.p.c. sul profilo Twitter del sig. e su almeno cinque quotidiani di diffusione nazionale (che si indicano ne I1 CP_3
Fatto Quotidiano, La Repubblica, I1 Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport e La stampa). Con vittoria di spese, competenze professionali e onorari del presente giudizio (oltre IVA e CPA come per legge).
Per parte resistente, nella memoria di costituzione del 17 ottobre 2022:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis: nel merito: - rigettare, perché infondate in fatto
e in diritto e comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte, in ogni caso escludendo sin d'ora la dedotta responsabilità solidale fra i convenuti, avuto riguardo al contenuto dei due tweet, oggetto di causa.”
Oggetto: azione di risarcimento del danno da diffamazione
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, la e il Dott. Parte_1 hanno citato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il giornalista sportivo Parte_2 [...]
e, svolta la premessa che il convenuto sarebbe divenuto un personaggio popolare soprattutto CP_3 grazie alle costanti critiche rivolte alla ai suoi dirigenti e ai suoi giocatori, tese spesso a Pt_1 propalare insinuazioni denigratorie in ordine a presunti complotti volti a compromettere il regolare svolgimento del campionato italiano, tanto premesso, gli attori hanno chiesto la condanna di
[...]
e della società , in solido tra loro, al risarcimento dei danni non CP_3 Controparte_1
2 patrimoniali subiti per effetto della lesione alla propria reputazione e onore conseguente alla diffusione di un articolo di stampa dal presunto carattere diffamatorio (per le affermazioni ivi contenute ritenute gravemente denigratorie e false sulla e sul Dott. , Pt_1 Parte_2 pubblicato, al culmine di una campagna denigratoria, i1 25 ottobre 2021 sulla versione cartacea e online de I1 Fatto Quotidiano e intitolato "Stile bianconero Io, LC, la VE e la vita sconvolta dalla gogna di . Gli attori hanno altresì dedotto che i1 giorno successivo, il 26 Per_1 ottobre 2021, il Sіg. ha anche condiviso l'articolo dal presunto carattere diffamatorio sul CP_3 proprio profilo Twitter, aggiungendo ulteriori affermazioni fortemente lesive dell'immagine degli attori, fra cui la grave accusa di "calunnia" e la chiusa "i malavitosi si sono presi tutto non solo il calcio", mentre il 19 ottobre 2021, anticipando quanto sopra descritto, i1 Sіg. aveva pubblicato CP_3 un altro tweet, corredato da un' immagine recante la scritta "chiuso per mafia", in cui annunciava di voler smettere di occuparsi di calcio, definito un "cancro" e "una palude malsana".
A fondamento della richiesta risarcitoria, gli attori hanno in particolare esposto che sulla base di tali informazioni false contenute nell'articolo, il convenuto avrebbe diffuso il messaggio che esisterebbero uno stile VE e un mondo per cui chiunque osi criticare o ostacolare la Pt_1 società sarebbe messo in difficoltà con l'impiego di metodi quasi mafiosi e con l'attivazione di una
"macchina del fango".
Innanzitutto, secondo gli attori, sarebbe stato violato il limite della verità dei fatti oggetto della critica. A tal proposito, gli attori hanno infatti denunciato la falsità dell'affermazione per cui il Dott. avrebbe chiesto il licenziamento di all'allora direttore di Sport DI, Pt_2 CP_3
, nonché la circostanza, posta in diretto collegamento con la prima, che la Persona_2 trasmissione "La Tribù del Calcio" diretta da. sia stata chiusa da DI nel 2014, CP_3 evidentemente perché il Dott. ne aveva richiesto il licenziamento, secondo la presunta falsa Pt_2 ricostruzione del convenuto. Gli attori hanno precisato al riguardo che la trasmissione è stata interrotta nel 2015 per motivi che non sarebbero in alcun modo imputabili al Dott. osservando altresì Pt_2 come sia inverosimile che unа rete televisiva del Dott. (notoriamente di fede Controparte_7 calcistica milanista) possa aver favorito in qualche modo gli interessi di una grande avversaria come la Pt_1
Gli attori hanno altresì denunciato la falsità dell'affermazione relativa a una presunta responsabilità della per l'asserita diffusione sul web di notizie false concernenti una Pt_1 supposta relazione extra coniugale della moglie del sig. precisando che né la né il CP_3 Pt_1
Dott. avrebbero alcun collegamento con il sito web "Tuttojuve.net” o con i "profili Facebook, Pt_2
Instagram e Twitter" che il convenuto avrebbe genericamente citato quali responsabili, lasciando intendere falsamente che si tratti di profili social ufficiali del club.
3 Infine, gli attori hanno dedotto la falsità dell'informazione relativa al presunto reato di calunnia commesso dagli esponenti della società senza che tale accusa sia stata supportata da fatti precisi.
Quindi, secondo gli attori, l'articolo di stampa, lungi dal riportare una semplice opinione, conterrebbe una serie di informazioni false, con le quali sarebbero stati attribuiti agli attori fatti determinati obiettivamente lesivi della loro reputazione.
Parimenti gli attori hanno denunciato il superamento del limite della continenza là dove, sia nell'articolo di giornale sia nei messaggi su Twitter, sarebbero state utilizzate le seguenti affermazioni, con epiteti gratuitamente offensivi e chiaramente riferiti alla e ai suoi Pt_1 esponenti : tana più brutta del calcio italiano", "i malavitosi si sono presi tutto, non solo il calcio",
"calunnia" е "diffamazione più rozze", "il calcio italiano ha il cancro" e infine "chiuso per mafia".
Costituitisi in giudizio, il e hanno dapprima ricostruito il Controparte_1 CP_3 contesto nel quale deve essere collocato e valutato l'articolo dal presunto carattere diffamatorio al fine di evidenziare il malessere che ha indotto a concludere, sulla base di fatti veri, CP_3 affermando: “Questo, perché lo sappiate, è lo stile Juve e il mondo Juve”. A tal fine i convenuti hanno esposto quanto segue:
“Venendo all'ultimo racconto, occorre ribadire che il giornalista si è occupato, per ragioni professionali, dell'inchiesta, denominata “LC” che, nel 2006, aveva comportato la retrocessione in serie B della (doc. 2) e la radiazione dei suoi più importanti dirigenti, Pt_1
e (doc. 3 e 4). Molti anni prima, nel 1983, invece, da giornalista CP_8 Controparte_9 de “Il Giorno”, con un collega, aveva fatto un'inchiesta (doc. 5) sui presunti brogli, nella partita
Genoa-Inter, disputatasi il 27 marzo 1983 e che aveva visto vittoriosa la squadra ospite. Alla vicenda, avrebbe poi dedicato un libro, dal titolo “Non si fanno queste cose a 5 minuti dalla fine”, pubblicato nel 2005 (doc. 6) in relazione al quale aveva rilasciato un'intervista, qualche mese dopo. Il 6 agosto
2009, dunque trascorsi alcuni anni, sul sito de “La Stampa”, all'epoca, come scrive il convenuto,
“della famiglia , nella rubrica “Un campionato mai visto”, veniva ripreso uno stralcio di Pt_2 quell'intervista, in calce al quale un anonimo, scriveva: “ venne mandato a ramengo. Nessuno CP_3 gli dava lavoro. A sentire : per poter mettere cibo sul tavolo fu costretto a far Tes_1 CP_3 prostituire la moglie tanto alla redazione del Corriere della Sera quanto alla redazione della
Gazzetta dello Sport. Finché una persona lo ha consigliato: se vuoi tornare a lavorare, devi andare in ginocchio dall'avvocato ! E fu così che si rivolse a (in quei tempi si CP_10 CP_10 CP_7 diceva che voleva comprare l'Inter), ma a condizione che doveva… dire e scrivere peste CP_7
e corna contro la vita natural durante!!! Ecco dov'è nata la febbre antijuventina di Pt_1 [...]
(doc. 7). L'anonimo, dunque, del tutto indisturbato e senza che l'attento moderatore del sito CP_3
4 adottasse i necessari provvedimenti ablativi, per spiegare la sua presunta febbre antijuventina -in realtà, quanto aveva scritto, esercitando il suo diritto di cronaca e di critica- sosteneva che il convenuto -all'epoca ventottenne, celibe e neppure fidanzato, dopo la pubblicazione del libro e di quella intervista, era rimasto senza lavoro ed aveva, perciò, fatto prostituire la moglie in alcune redazioni e, poi, per espiare e riprendere a lavorare, avesse promesso che avrebbe sempre scritto contro la squadra attrice. L'utente del sito non aveva strumenti per comprendere che si trattasse di una vile menzogna, anche in ragione dell'autorevolezza della testata e, purtroppo, quando
l'illazione era stata postata, nel 2009, il convenuto era sposato ed aveva un figlio, . Era stato Per_3 facile immaginare, dunque, per i detrattori, che la “moglie” di allora fosse l'attuale, dedita dunque alla prostituzione e di facili costumi. Nella totale indifferenza del moderatore e del titolare del sito, che non l'avevano cancellata, quella infamia sarebbe diventata negli anni un vero tormento per
l'intera famiglia, acuito da altre e più pesanti illazioni sul tradimento della moglie, sulla conseguente posizione del figlio della coppia e sull'etichetta di “CO, appioppata al convenuto, della quale non sarebbe più riuscito a liberarsi. Per di più e proditoriamente l'illazione iniziale si arricchiva di particolari ulteriori, infami anch'essi e del tutto infondati, quando veniva veicolata la notizia che la moglie del convenuto aveva avuto una vera e propria relazione con un calciatore della
, del quale venivano anche postate false interviste, su periodici stranieri, Pt_1 Persona_4 come ricorda il convenuto nell'articolo de quo (doc. 8) relazione dalla quale veniva fatto discendere un ulteriore pregiudizio nei confronti della squadra. Sulla scia di quella prima pubblicazione e di questa seconda illazione, sarebbero arrivati i social, nella gran parte di fede juventina, che dell'etichetta di “CO avrebbero fatto uso e abuso per contestare quel che, negli anni, il convenuto avrebbe scritto sulle prestazioni della loro squadra. Solo a titolo esemplificativo, il 29 luglio 2017, il giornalista opinionista televisivo in quanto tifoso della VE, Controparte_11 chiedeva ai suoi follower, sul suo account Twitter “Chi sarà mai il giornalista DI avvelenato con la VE” perché “si trombava la moglie”. Ne nasceva un fitto dibattito al termine Per_4 del quale il convenuto è individuato senza ombra di dubbio con tanto di fotomontaggi, insulti e irrisioni irriferibili (doc. 9) Il 5 agosto 2017, il convenuto riprendeva un tweet della giornalista della “Gazzetta dello Sport”, , che aveva pubblicato la foto dei tre inviati del Persona_5 giornale alla finale di Champion VE-Real Madrid parlando di “GazzaJuve al completo”, tweet cui la collega dapprima rispondeva piccata. Due giorni dopo, in coda, pubblicava un tweet che mostrava la locandina del film “Il magnifico CO (doc. 10). Il 13 giugno 2021, sulla home page del sito “Tuttojuve.net”, sotto il titolo “Le corna di e il suo profilo Twitter” compariva la foto CP_3 del convenuto, il fotomontaggio dell'ex calciatore della VE Montero, intento a fare il gesto delle corna, una didascalia che recita: “ ebbe una relazione con la moglie di IL Persona_4 CP_3
5 quando era a DI e da quel momento in poi cominciò ad andare contro la cosa ormai Pt_1 risaputa in tutta Italia” e un articolo di derisione incentrato sulle corna da parte di un calciatore juventino (doc. 11).”.
Secondo i convenuti, dunque, nell'articolo il giornalista avrebbe riportato sinteticamente la gogna mediatica alla quale sarebbe stato sottoposto da molti anni, partendo dal contesto in cui la vicenda (relativa al tradimento della moglie) è nata, un commento di un anonimo nel blog del giornale
La Stampa, della famiglia i suoi sviluppi e le pesanti illazioni che ne sarebbero seguite, Pt_2 concludendo per questo con l'affermazione “Questo, perché lo sappiate, è lo stile Juve e il mondo
Juve”. Tale considerazione sarebbe stata supportata, secondo la tesi difensiva dei convenuti, dal fatto che tutti gli attacchi, di cui lui e la moglie sarebbero stati vittime, venivano dal mondo della VE, contribuendo a delinearne lo stile.
Con riferimento alla richiesta di licenziamento che sarebbe stata rivolta nell'estate del 2013 da a , all'epoca direttore di Sport-DI, per cui il giornalista Parte_2 Persona_6 lavorava, il convenuto ha dedotto di aver ricevuto tali informazioni verbalmente e che il fatto sarebbe avvenuto nel corso di un incontro a Villa Perosa, alla presenza di (responsabile Persona_7 comunicazione della e rispettivamente direttore e vice Pt_1 Persona_6 Persona_8 direttore di Sport DI. Inoltre il convenuto ha precisato che, a riprova dell'assunto, il programma televisivo che conduceva su DI da cinque anni, “La Tribù del calcio”, molto seguito dal pubblico, è stato successivamente sospeso senza alcuna apparente ragione e che il giornalista è andato in pensione nel dicembre di quell'anno, senza che il programma venisse rimesso nel palinsesto.
Con riferimento ai messaggi di Twitter, il convenuto ha poi dedotto che il destinatario del primo “tweet” sia chiaramente individuato nel “calcio italiano” malato, a suo parere, in modo irreversibile, poiché coperto da un'omertà complessiva, di cui parte integrante sarebbe l'intera categoria dei suoi colleghi;
che inoltre il destinatario del secondo “tweet” sarebbe chiaramente individuato nella vita della sua famiglia, sconvolta da calunnie e diffamazioni, che sono quelle elencate nell'articolo, provenienti dai soggetti, chiaramente individuati, fra i quali non sono annoverabili gli attori, cui quelle calunnie e quelle diffamazioni non verrebbero in alcun modo attribuite e che, perciò, non possono essere inclusi fra i “malavitosi che si son presi tutto, non solo il pallone”.
Quanto alla dedotta falsità dell'affermazione con la quale il giornalista avrebbe attribuito alla e ad la responsabilità dell'asserita diffusione sul web di notizie false Pt_1 Parte_2 concernenti una supposta relazione extra-coniugale della moglie del sig. con un ex calciatore CP_3 della stessa la difesa del convenuto ha evidenziato come il giornalista nell'articolo non Pt_1 abbia attribuito alcuna responsabilità diretta agli attori, nella parte in cui ha citato genericamente i
6 profili Facebook, Instagram e Twitter, senza indicare né lasciare intendere che fossero profili ufficiali del club, e ha sottolineato in ogni caso come non possa negarsi che l'accaduto sia da collocarsi nel
“mondo Juve” e che tali siti contribuiscano a formare lo stile della squadra della quale sono accesi sostenitori.
Per questi motivi
, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore.
La domanda è parzialmente fondata.
Il diritto di cronaca giornalistica è garantito dall'art 21 della Costituzione, che tutela la libertà di espressione, e, in virtù del necessario bilanciamento con i diritti individuali della persona riconosciuti dall'art.2 della Costituzione, soggiace a tutti i limiti individuati nei principi consolidati che la giurisprudenza di legittimità ha affermato sin dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Cassazione del 23 ottobre 1984 e che sono stati ribaditi dalla più recente giurisprudenza secondo un indirizzo costante e uniforme nel tempo.
In particolare, è stato espresso in modo costante e uniforme il principio per cui “ La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012).
Sulla base di tali principi, quanto al requisito della verità oggettiva, sussiste l'obbligo del giornalista di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, nonché l'obbligo di accertare la verità del fatto pubblicato.
L' esercizio del diritto di cronaca è considerato peraltro legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa); a tal fine è stato tuttavia precisato che “la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” (Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 29265 del 07/10/2022).
7 Il diritto di cronaca soggiace all'ulteriore limite della continenza, che presuppone
“moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il requisito della continenza per il tono sprezzantemente sdegnato e scandalizzato del sottotitolo, da leggere necessariamente come collegato con il titolo, nonché per l'uso insinuante delle parole, che mirava ad attirare negativamente
l'attenzione dei lettori e ad accreditare come verità accertata i documenti e le circostanze oggetto di notizia, malgrado la veridicità ed attendibilità degli stessi fossero ancora da accertare)” (Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 20608 del 07/10/2011).
La continenza dei fatti narrati deve essere dunque intesa tanto in senso formale quanto in senso sostanziale come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
Gli stessi limiti operano in maniera meno rigorosa nell'esercizio del diritto di critica, in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere, in ragione della polemica politica e sociale cui si riferisce (Cass.4.5.2010, n.29730; Cass. 18.6.2009,
n.43403).
Mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica implica un'attività valutativa di fatti ed eventi rispetto ai quali esprime giudizi tendenti alla spiegazione delle cause ed alla previsione degli effetti, che presuppongono una selezione dei fatti più una rappresentazione degli stessi, orientata da un'interpretazione originale soggettiva.
Anche l'esercizio del diritto di critica soggiace al rispetto di limiti che ne garantiscano il collegamento con i principi costituzionali, posto che anche la libertà di diffondere valutazioni ed opinioni personali, al pari dell'attività di divulgazione di conoscenze oggettive, è strumentale alla costruzione della coscienza sociale e della pubblica opinione.
La libertà del giornalista di manifestare idee ed opinioni, garantita dall'art. 21 della
Costituzione, ricomprende anche la facoltà di rappresentare in una luce negativa un ambiente e personaggi di spicco nell'attualità politica e sociale, quando ciò sia frutto di una ricostruzione di fatti finalizzata ad esprimere un giudizio di valore che non si esaurisce in un attacco personale e immotivato, ma in una ragionata ponderazione di situazioni e personaggi di pubblico interesse.
8 Ciò posto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la critica può anche non essere obiettiva ma deve pur sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione ed a quello della correttezza del linguaggio senza mai sfociare in ingiurie ed offese gratuite e senza mai trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato.
È stato al riguardo osservato, infatti, come il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass. civ. n.
7847 del 2011; Cass. civ. n. 25420 del 2017).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “Per riconoscere efficacia esimente al diritto di critica, che si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto al fatto, occorre che quest'ultimo corrisponda a verità, sia pure ragionevolmente putativa, mentre non è necessario che sia esposto con la completezza richiesta quando si esercita, a scopo informativo, il diritto di cronaca” (Cass. Civ. n. 14727/2018; Cass. Civ. n. 16506/2019).
Tanto premesso, nel merito deve innanzitutto osservarsi che l'articolo del giornale e i due brevi messaggi su Twitter rispondono senz'altro a criteri di interesse pubblico, giacché si occupano della personale vicenda professionale del giornalista che ha avuto molto seguito nel mondo CP_3 sportivo e dell'informazione pubblica ed è connessa alle vicende e agli scandali che hanno investito il calcio italiano e coinvolto società professionistiche, tra cui la numerosi dirigenti delle Pt_1 stesse società e dei principali organi calcistici italiani, arbitri, assistenti e giornalisti.
Ciò nonostante, deve ritenersi che le affermazioni contenute nell'articolo pubblicato i1 25 ottobre 2021 sulla versione cartacea e online de I1 Fatto Quotidiano e intitolato "Stile bianconero Io,
LC, la VE e la vita sconvolta dalla gogna di , contengano alcune Per_1 informazioni false relative alla richiesta di licenziamento del giornalista che sarebbe stata rivolta dal
Dott. a e alla successiva conseguente chiusura del programma dallo Parte_2 Persona_6 stesso condotto con successo “La Tribù del calcio”. Per tali affermazioni infatti i convenuti non sono riusciti a dimostrare il rispetto del limite della verità, anche putativa, della notizia;
dette informazioni, inserite nel contesto dell'articolo in cui il giornalista ha ripercorso tutta la sua dolorosa vicenda personale e professionale e la gogna mediatica alla quale è stato sottoposto, considerate unitamente al giudizio finale espresso dal giornalista per cui esisterebbero uno stile e un mondo VE, costituiscono chiari elementi offensivi anche rispetto al criterio della continenza.
9 Invero, la parte convenuta, sulla quale incombeva l'onere di provare la veridicità del fatto narrato, al fine di invocare fruttuosamente l'esimente del diritto di cronaca e di critica rispetto ad uno scritto potenzialmente e astrattamente diffamatorio, non ha fornito alcuna dimostrazione in tal senso.
I capitoli di prova formulati dai convenuti e vertenti su circostanze essenzialmente de relato, apprese da persone estranee al giudizio e in via indiretta da altre persone informate a loro volta sui fatti, hanno per questo una rilevanza molto attenuata e ancor prima si palesano inammissibili, come già rilevato in sede istruttoria, in quanto articolati in modo generico, tal che il mezzo istruttorio richiesto sarebbe in ogni caso inidoneo a provare la verità del fatto narrato.
I convenuti, in particolare, anziché chiamare a testimoniare lo stesso , hanno Persona_6 indicato quali testi un giornalista ( che avrebbe asseritamente sentito il Sig. parlare Tes_2 Per_6 della richiesta di licenziamento ad un pranzo aziendale, non esattamente circostanziato, e il Sig.
chiamato a confermare se il virgolettato riportato da un sito online corrisponda a quanto Tes_3 asseritamente affermato durante una trasmissione radiofonica da un altro giornalista, il Sig.
che, a sua volta, sarebbe stato apparentemente informato della vicenda proprio dal Sig. Tes_4
CP_3
Né il giornalista è riuscito a dimostrare la verosimiglianza del fatto oggetto dell'informazione incriminata, per cui sarebbe poi onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile. Ed invero, i convenuti si sono limitati a richiamare l'intervista sul punto resa da
[...] il 17 settembre del 2020, in diretta alla trasmissione “Punto Nuovo Sport Show', nonché Tes_5
l'articolo di stampa sempre del giornalista , pubblicato il 2 ottobre 2018 su “La Testimone_5
Verità”, a proposito dell'addio dato alla VE dal dirigente in cui c'è anche un Controparte_12 passaggio sulla fine della carriera professionale di da ricondurre ad tale CP_3 Parte_2 citazione è stata svolta senza che sia stato fornito alcun elemento circa la fonte di queste altre notizie di stampa, parimenti necessario per valutarne e/o contestarne l'attendibilità. Al contrario, dall'intervista riportata nel virgolettato emerge addirittura come il sig. abbia affermato Tes_4 esplicitamente che sostiene di aver ricevuto una telefonata da per ribadirgli la CP_3 Per_6 richiesta di , lasciando presumere che la fonte di tale notizia sia lo stesso convenuto Parte_2
CP_3
In assenza di prova circa la verosimiglianza della circostanza riferita dal giornalista, deve quindi concludersi per la falsità dell'informazione sulla presunta richiesta di licenziamento di
[...]
diretta da all'allora direttore di DI , così come deve CP_3 Parte_2 Persona_6 ritenersi falsa la successiva circostanza della chiusura della trasmissione “La Tribù del Calcio”, in seguito a tale richiesta e senza alcuna apparente ragione. Invero, tale circostanza è stata posta in diretto
10 collegamento, anche temporale (seppur la chiusura della trasmissione sarebbe intervenuta dopo oltre due anni, nel 2015, contrariamente a quanto si evince dall'articolo), con la richiesta di licenziamento svolta dal Dott. nella parte in cui sarebbe stata riportata nell'ambito della stessa Parte_2 vicenda di cui ne rappresenta, per come narrata, una conseguenza, tanto che il messaggio propalato dal giornalista mediante l'accostamento della notizia della richiesta di licenziamento con quello della chiusura della trasmissione lascia chiaramente intendere che la “Tribù del Calcio" diretta dal Sіg. sia stata chiusa da DI nel 2014 proprio in ragione dell'intervento del Dott. che CP_3 Pt_2 aveva richiesto il licenziamento di CP_3
Nella specie quindi l'aver obiettivamente attribuito ad il fatto relativo alla Parte_2 richiesta di licenziamento di e la successiva chiusura della trasmissione dallo stesso CP_3 condotta esclude che possa operare la scriminante ex art. 21 Cost., non essendo le modalità di propalazione della notizia tali da rendere il lettore adeguatamente edotto della differenza tra le legittime opinioni e i dubbi critici del giornalista con i fatti posti alla base della critica e presentati come verità obiettiva ed accertata, pur senza averne nemmeno citato le fonti.
La Corte di Cassazione è costante nel ritenere che la scriminante è riconoscibile purché sia indiscussa la verità dei fatti oggetto di cronaca, senza che vi siano alterazioni o travisamenti di sorta;
è infatti pacifico che sia onere di chi esercita il diritto di cronaca controllare e verificare il contenuto della notizia con ogni possibile diligenza, dovendo l'informazione riferita al pubblico risultare frutto di scrupoloso lavoro di ricerca. Anche per il diritto di critica, come visto, vale peraltro il principio che il fatto presupposto ed oggetto della critica debba corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca.
A ciò si aggiunga che con il collegamento tra le due informazioni e la considerazione finale sul sistema Juve e sul mondo Juve, il giornalista ha invero superato anche i limiti della continenza cui rimane pur sempre soggetto il diritto di critica, là dove il messaggio che arriva al lettore è quello per cui il giornalista sarebbe stato ostacolato nella sua carriera professionale dalla società della Pt_1
e dal Dott. a causa dei giudizi critici che avrebbe espresso sul club durante la sua Parte_2 attività giornalistica, in questo mondo collegando agli stessi e alle illecite influenze e ingerenze della società le vicissitudini professionali di cui sarebbe stato vittima.
Al contrario, deve escludersi il denunciato carattere diffamatorio delle altre affermazioni contenute nell'articolo di stampa, non avendo il giornalista né affermato né lasciato intendere una diretta responsabilità della per la diffusione sul web di notizie false concernenti la supposta Pt_1 relazione extraconiugale della moglie di con un giocatore della né che il sito web CP_3 Pt_1
11 “Tuttojuve.net “e i profili Facebook, Instagram e Twitter, dove sono stati pubblicate le notizie false e diffamatorie sul suo conto, fossero profili social ufficiali del club.
In proposito, il giornalista ha riportato fedelmente i fatti per come accaduti, a partire dalla pubblicazione del primo messaggio diffamatorio scritto da un anonimo in calce ad un articolo pubblicato sul sito de “La Stampa”, all'epoca, come scrive il convenuto, “della famiglia , Pt_2 nella rubrica “Un campionato mai visto”, per poi passare a tutti i messaggi pubblicati sui social, nella gran parte di fede juventina, che avrebbero continuamente ripetuto la storia sul tradimento della moglie, anche con un giocatore della al fine di attaccarlo sul piano personale e contestare Pt_1 quel che, negli anni, il convenuto ha scritto sulle prestazioni della loro squadra.
In questo contesto, il sistema VE riferito a tali affermazioni non appare diffamatorio nei confronti degli attori, evocando invero un mondo più ampio, non riconducibile propriamente alla società, ma composto da un insieme di soggetti che contribuiscono a creare quello che il giornalista ha indicato come “ sistema Juve”, riferendosi in particolare alla tifoseria, responsabile di quei messaggi denigratori nei suoi confronti, e ai giornalisti che avrebbero anche omesso di controllare i messaggi offensivi pubblicati nel sito web dagli utenti.
Per gli stessi motivi, deve escludersi il carattere diffamatorio dei contenuti dei due brevi messaggi pubblicati sul profilo Twitter del giornalista, là dove le accuse di sono rivolte CP_3 chiaramente e in generale al mondo del calcio, già compromesso nella sua fama e credibilità dalla nota vicenda “LC”, nell'ambito della quale, a seguito della sua attività di critica giornalistica, ha assunto di essere stato gravemente denigrato e diffamato, sempre facendo riferimento in generale a tutta la “macchina del fango” che si è scatenata dopo il messaggio dell'anonimo pubblicato su “La
Stampa”, come chiaramente spiegato nell'articolo e, quindi a tutti i messaggi pubblicati dai tifosi juventini sui profili social.
In conclusione, la parte dell'articolo diffamatorio è relativa alle affermazioni, la cui verità non
è stata provata, per cui il Dott. avrebbe richiesto il licenziamento del giornalista Parte_2 [...]
e avrebbe quindi determinato successivamente la chiusura del programma dallo stesso CP_3 condotto “La Tribù del Calcio”.
In considerazione dell'accertato superamento dei limiti del diritto di cronaca e di critica quanto al requisito della verità del fatto narrato e oggetto di critica, gli attori hanno quindi diritto ad essere risarciti del danno subito dalla divulgazione di una informazione errata e foriera di discredito, avvenuta attraverso un mezzo particolarmente penetrante come quello della pubblicazione dell'informazione su un quotidiano di diffusione nazionale.
Passando all'accertamento del danno, deve premettersi che in tema di responsabilità civile, il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi
12 sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Ne deriva che la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
La sussistenza del pregiudizio non patrimoniale, tuttavia, può essere oggetto di allegazione e prova anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
Ciò posto, gli attori hanno allegato la loro notorietà e la posizione ricoperta nel mondo del calcio, lamentando che le dichiarazioni diffamatorie ne hanno gravemente danneggiato l'immagine pubblica.
Le circostanze allegate costituiscono senz'altro presunzioni gravi, precise e concordanti che inducono a ritenere provato, secondo l'id quod prelumque accidit, che il comportamento illecito abbia cagionato agli attori un danno non patrimoniale con riferimento alla sofferenza prodotta dalla falsità della notizia diffusa (danno morale soggettivo), con riferimento al Dott. e Parte_2 quanto alla società con riferimento ai danni conseguenti all'obiettiva offesa dell'onore, della reputazione e dell'immagine.
Con riferimento alla liquidazione del pregiudizio sofferto, occorre prendere come parametro di commisurazione equitativa del danno i criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3772 del 2024, secondo cui “anche nella materia della diffamazione a mezzo stampa e relativamente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno debba essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell'articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa;
l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
la limitata riconoscibilità del diffamato;
la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il
13 loro rifiuto. Con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”(cfr. anche Cass. Civ. sente. N. 8248/2024).
Ebbene, in applicazione dei suddetti principi, ai fini della liquidazione del danno deve quindi tenersi senz'altro conto, nel caso di specie, della diffusività della notizia, della indiscussa notorietà pubblica dei danneggiati, nonché dell'entità e della natura del fatto attribuito rispetto alla reputazione degli attori. D'altra parte, però, va anche considerato che l'articolo è stato pubblicato in un contesto nel quale aveva già avuto grande risonanza l'indagine condotta nell'ambito della giustizia sportiva e le condanne connesse alla vicenda “LC”, anche a carico degli attori, che sicuramente aveva danneggiato già la loro reputazione in modo assolutamente preponderante;
l'articolo si inserisce altresì in un contesto in cui il giornalista ha lamentato di essere stato vittima lui stesso di una pesante campagna diffamatoria a causa delle idee espresse nella sua attività giornalistica, e dove le parole utilizzate sono quindi state in parte funzionali a commentare la propria vicenda personale e la decisione di cessare la propria attività.
Tali circostanze inducono a ritenere che la portata lesiva della parte dell'articolo da considerarsi diffamatoria non sia stata di notevole impatto e che dunque abbia cagionato un danno di lieve entità.
Alla luce delle suddette considerazioni si reputa quindi equo determinare in € 5.000,00 il risarcimento dovuto da al valore attuale in favore degli attori. Su tale importo decorrono CP_3 gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Considerato il tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo oggetto di causa e la limitata portata diffamatoria dell'articolo rispetto a un fatto accaduto molti anni fa e probabilmente caduto nell'oblio, la domanda di pubblicazione della sentenza deve essere rigettata. La misura non avrebbe, infatti, più alcun effetto risarcitorio in quanto la notizia non riveste più alcuna attualità e tenuto conto che la riparazione risarcitoria appare sufficiente al ristoro del pregiudizio subito.
Con riguardo alla richiesta di condanna dei convenuti al pagamento della sanzione pecuniaria ex art 12 legge n. 47/48, trattandosi di sanzione civile rafforzativa della responsabilità penale prevista per la diffamazione a mezzo stampa (ex plurimis Cass 2657/93, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14761 del
26/06/2007) che può essere irrogata solo nei confronti del responsabile del reato da intendersi in senso rigorosamente soggettivo (Cass 14485/00), la domanda può trovare accoglimento nei confronti del solo autore della diffamazione e pertanto dell'autore dell'articolo.
Si reputa, pertanto equo liquidare, per le motivazioni già esposte, l'ulteriore somma di euro
1.000,00 a carico del giornalista in favore degli attori a titolo di riparazione ex art. 12 L. n. 47/1948.
L'ulteriore domanda proposta dagli attori di “inibire al Sіg. di diffondere CP_3 ulteriore materiale diffamatorio nei confronti della VE Football Club S.р.A. e del Dott. Pt_2
14 determinando altresì ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni Pt_2 violazione o successiva inosservanza della condanna;
somma che si chiede sin d'ora di determinare in un ammontare non inferiore a Euro 50.000”, deve essere rigettata, non essendo meritevole di tutela la pretesa di inibire in via preventiva la libera manifestazione del pensiero al fine di scongiurare il pericolo di un danno derivante dalla lesione della reputazione, allo stato del tutto ipotetico e astratto.
Con riferimento alle spese del giudizio, l'accoglimento della domanda principale in misura decisamente inferiore rispetto alla somma eccessiva richiesta dagli attori e il parziale rigetto delle altre domande determina una sostanziale soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6995/2022, disattesa ogni contraria domanda deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna e la , in persona del legale CP_3 Controparte_13 rappresentate pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore di e della somma di euro 5.000,00 in favore del dott. per Parte_1 Parte_2
i titoli di cui in motivazione;
- condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore di CP_3 [...]
e della somma di euro 1.000,00 in favore del dott. ex art 12 della Parte_1 Parte_2 legge n. 47/48;
- rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
Il Giudice
Maika Marini
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