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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/10/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 9.10.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti S. De Stradis e A. Nacci
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver subìto, in data 23.5.2021, un infortunio lavorativo a causa del quale aveva CP_1 riconosciuto una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9% liquidando la somma di € 4.452,34 ed una invalidità temporanea assoluta dal 27.5.2021 al 9.10.2021, corrispondendo a tal titolo l'importo di € 5829,64.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura del 15% e che il periodo di invalidità temporanea assoluta era da estendere sino al 10.11.2021, chiedeva che fosse accertato il diritto al pagamento della somma di € 1013,08 a titolo di indennità per invalidità temporanea assoluta, dell'importo di € 21.234,09 quale differenza tra quanto liquidato da per il 9% di CP_1 danno biologico e quanto spettante per il 15% (e comunque dell'importo di € 5.377,91 stante l'erronea quantificazione delle somme dovute pur considerando la percentuale attribuita in via amministrativa dall' ) nonché della somma di € 215,52 a titolo di CP_2 rimborso spese mediche sostenute. Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità della richiesta CP_1 concernente il rimborso delle spese mediche sostenute stante l'assenza della relativa domanda amministrativa. Nel merito contestava l'avversa pretesa e i conteggi elaborati in ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Non essendo in contestazione l'esistenza dell'infortunio indicato in ricorso e la riconducibilità dello stesso all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, è stata disposta
CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato ha evidenziato che “L'attuale obiettività ha mostrato una perdita del movimento di flesso-estensione ed anche di quelli di lateralità. Le rigidità di polso sono riportate dai codici 236 e 237: 236: anchilosi del polso in estensione rettilinea,in supinazione:20(d)-16(nd). 237: anchilosi del polso in estensione rettilinea senza limitazione della prono-supinazione: 10-8. L'esame obiettivo, come riportato, non ha mostrato limitazioni del movimento di prono-supinazione che è risultato normale.
Dunque i valori di riferimento sono quelli riportati dal cod.237; poichè la ricorrente è destrimane il valore dell'anchilosi è 10. (…) Considerando che la perdita totale dei movimenti è valutata 10,ritengo che nel caso in oggetto, il danno possa essere valutato al 7%. Accanto alla perdita dei movimenti va valutato il danno biologico legato alla persistenza dei mezzi di sintesi e alla cicatrice chirurgica. Il cod.306 riporta: mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a
3. Il cod.36 riporta: cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche: fino a 5. La persistenza dei mezzi di sintesi ritengo possa essere valutata al 2%, mentre la cicatrice (lineare, non aderente e lievemente discromica) all'1%.
Considerando i tre valori riportati ritengo che i postumi permanenti possano essere valutati al 10%”.
Il consulente ha quindi ritenuto che il danno biologico residuato a carico dell'istante a causa del suddetto infortunio sia pari al 10%.
Nel supplemento depositato data 11.8.2025, il ctu ha specificato che “la data finale del periodo di invalidità temporanea assoluta è individuabile nel giorno 11.11.2021”. Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, il ricorso va accolto. va pertanto condannato al pagamento di quanto dovuto in relazione ad una CP_1 percentuale di danno pari al 10% e ad una inabilità temporanea assoluta sino all'11.11.2021. Con riferimento poi alla quantificazione delle somme da erogare in favore della ricorrente, reputa il Tribunale che debba farsi riferimento – come indicato dall'Istituto nelle note depositate in data 22.8.2025 (stante l'assenza di elementi contrari, non emergenti dall'esame della documentazione depositata in data 8.10.2025 dalla ricorrente) - agli “importi riportati nelle Tabelle di Legge di INDENNIZZO PER
DANNO BIOLOGICO allegate al D. Legs 38/00, di cui si esibisce stralcio relativo alle classi di età per i soggetti donne”, tenuto conto della data in cui l'infortunio si è verificato.
Quanto alla richiesta di condanna dell' al rimborso delle spese mediche se ne CP_1 deve rilevare, in questa sede, l'inammissibilità, stante la pacifica assenza di una prodromica istanza amministrativa.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione del valore effettivo della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1 accertata e dichiara che l'infortunio lavorativo del 23.5.2021 ha determinato a carico del ricorrente una menomazione fisica pari al 10% ed una inabilità temporanea assoluta sino all'11.11.2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, detratto quanto CP_1 già corrisposto, oltre interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 1500,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap con distrazione in favore dei procuratori costituiti della ricorrente;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 9.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 9.10.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti S. De Stradis e A. Nacci
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver subìto, in data 23.5.2021, un infortunio lavorativo a causa del quale aveva CP_1 riconosciuto una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9% liquidando la somma di € 4.452,34 ed una invalidità temporanea assoluta dal 27.5.2021 al 9.10.2021, corrispondendo a tal titolo l'importo di € 5829,64.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura del 15% e che il periodo di invalidità temporanea assoluta era da estendere sino al 10.11.2021, chiedeva che fosse accertato il diritto al pagamento della somma di € 1013,08 a titolo di indennità per invalidità temporanea assoluta, dell'importo di € 21.234,09 quale differenza tra quanto liquidato da per il 9% di CP_1 danno biologico e quanto spettante per il 15% (e comunque dell'importo di € 5.377,91 stante l'erronea quantificazione delle somme dovute pur considerando la percentuale attribuita in via amministrativa dall' ) nonché della somma di € 215,52 a titolo di CP_2 rimborso spese mediche sostenute. Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità della richiesta CP_1 concernente il rimborso delle spese mediche sostenute stante l'assenza della relativa domanda amministrativa. Nel merito contestava l'avversa pretesa e i conteggi elaborati in ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Non essendo in contestazione l'esistenza dell'infortunio indicato in ricorso e la riconducibilità dello stesso all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, è stata disposta
CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato ha evidenziato che “L'attuale obiettività ha mostrato una perdita del movimento di flesso-estensione ed anche di quelli di lateralità. Le rigidità di polso sono riportate dai codici 236 e 237: 236: anchilosi del polso in estensione rettilinea,in supinazione:20(d)-16(nd). 237: anchilosi del polso in estensione rettilinea senza limitazione della prono-supinazione: 10-8. L'esame obiettivo, come riportato, non ha mostrato limitazioni del movimento di prono-supinazione che è risultato normale.
Dunque i valori di riferimento sono quelli riportati dal cod.237; poichè la ricorrente è destrimane il valore dell'anchilosi è 10. (…) Considerando che la perdita totale dei movimenti è valutata 10,ritengo che nel caso in oggetto, il danno possa essere valutato al 7%. Accanto alla perdita dei movimenti va valutato il danno biologico legato alla persistenza dei mezzi di sintesi e alla cicatrice chirurgica. Il cod.306 riporta: mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a
3. Il cod.36 riporta: cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche: fino a 5. La persistenza dei mezzi di sintesi ritengo possa essere valutata al 2%, mentre la cicatrice (lineare, non aderente e lievemente discromica) all'1%.
Considerando i tre valori riportati ritengo che i postumi permanenti possano essere valutati al 10%”.
Il consulente ha quindi ritenuto che il danno biologico residuato a carico dell'istante a causa del suddetto infortunio sia pari al 10%.
Nel supplemento depositato data 11.8.2025, il ctu ha specificato che “la data finale del periodo di invalidità temporanea assoluta è individuabile nel giorno 11.11.2021”. Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, il ricorso va accolto. va pertanto condannato al pagamento di quanto dovuto in relazione ad una CP_1 percentuale di danno pari al 10% e ad una inabilità temporanea assoluta sino all'11.11.2021. Con riferimento poi alla quantificazione delle somme da erogare in favore della ricorrente, reputa il Tribunale che debba farsi riferimento – come indicato dall'Istituto nelle note depositate in data 22.8.2025 (stante l'assenza di elementi contrari, non emergenti dall'esame della documentazione depositata in data 8.10.2025 dalla ricorrente) - agli “importi riportati nelle Tabelle di Legge di INDENNIZZO PER
DANNO BIOLOGICO allegate al D. Legs 38/00, di cui si esibisce stralcio relativo alle classi di età per i soggetti donne”, tenuto conto della data in cui l'infortunio si è verificato.
Quanto alla richiesta di condanna dell' al rimborso delle spese mediche se ne CP_1 deve rilevare, in questa sede, l'inammissibilità, stante la pacifica assenza di una prodromica istanza amministrativa.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione del valore effettivo della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1 accertata e dichiara che l'infortunio lavorativo del 23.5.2021 ha determinato a carico del ricorrente una menomazione fisica pari al 10% ed una inabilità temporanea assoluta sino all'11.11.2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, detratto quanto CP_1 già corrisposto, oltre interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 1500,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap con distrazione in favore dei procuratori costituiti della ricorrente;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 9.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere