Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 350
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avvisi di accertamento

    La Corte ritiene che la notifica degli avvisi di accertamento sia stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973, avendo il messo verificato l'irreperibilità assoluta del destinatario e provveduto al deposito del plico presso la Casa Comunale e all'affissione nell'albo pretorio, con perfezionamento della notifica dopo otto giorni da tale affissione. La Corte fa riferimento alla sentenza della Cassazione n. 1338/2019.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del tributo

    La Corte ritiene che, considerate le notifiche ritenute rituali e l'operatività della disciplina normativa che ha sospeso i termini di prescrizione per far fronte alla pandemia (anni 2020-2022), la prescrizione decennale dell'IRPEF non sia maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (29 luglio 2025).

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi

    La Corte accoglie l'eccezione di prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi, in quanto entrambi si prescrivono nel termine quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 350
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 350
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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