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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente e Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
NO GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5732/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse, 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018299809000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018299809000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018299809000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018299809000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018299809000 IRPEF-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018299809000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e da memoria difensiva
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259018299809000 notificatagli il 29 luglio 2025 con la quale il Concessionario della riscossione ha proceduto al recupero di maggiore IRPEF ed addizionali IRPEF per gli anni 2010 e 2011, oltre interessi e sanzioni dovuti per legge: a fondamento del ricorso Ricorrente_1 ha eccepito l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento, asseritamente notificati il 26 marzo 2015, nonché la prescrizione quinquennale del tributo, degli interessi e delle sanzioni anche a volere ritenere ritualmente notificati nei propri confronti i prodromici avvisi al 26 marzo 2015.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del ricorso stante l'avvenuta notifica dei prodromici avvisi di accertamento in data 26 marzo 2015 e l'operatività della disciplina normativa adottata per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale negli anni 2020-2022.
Con memoria difensiva Ricorrente_1 ha eccepito la nullità della notifica dei due prodromici avvisi di accertamento posti alla base dell'intimazione di pagamento n. 29320259018299809000 rilevando che, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario presso l'indirizzo in cui era stata effettuata la notifica in Indirizzo_1 in Catania, il messo notificatore non aveva provveduto ad effettuare le necessarie ricerche prescritte ai sensi dell'art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 ai fini della validità del procedimento notificatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte di dovere accogliere in parte il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
La notifica dei prodromici avvisi di accertamento avvenuta il 26 marzo 2015 presso il luogo di residenza anagrafica di Ricorrente_1 sita in Indirizzo_1 in Catania, avvisi con cui il Concessionario della riscossione ha proceduto al recupero di maggiore IRPEF ed addizionali IRPEF per gli anni 2010 e
2011, è stata ritualmente posta in essere ai sensi dell'art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 ad opera del messo notificatore che, come attesta la documentazione versata in atti, ha accertato l'irreperibilità assoluta del destinatario ed ha effettuato le necessarie ricerche proprio secondo quanto previsto dal contenuto precettivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1338 del 18 gennaio 2019: dopo le opportune ricerche il messo notificatore infatti ha notiziato il destinatario del fatto che, non potendo eseguire la notifica ai sensi degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., ha provveduto ad eseguire l'incombente ai sensi dell'art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 previo deposito del plico presso la Casa Comnale e l'affissione nell'albo pretorio, di talché la notifica si è perfezionata decorso l'ottavo giorno dalla effettuazione di tale affissione.
Considerata la ritualità delle suddette notifiche, la prescrizione decennale dell'IRPEF è stata pertanto interrotta e si è protratta avuto riguardo all'operatività della disciplina normativa adottata per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale negli anni 2020-2022, disciplina che ha sospeso i termini di prescrizione, ad oltre il 29 luglio 2025 allorché è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29320259018299809000 impugnata nella presente sede.
Fondata è invece l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento alle sanzioni ed agli interessi: entrambi si prescrivono nel termine quinquennale, le sanzioni ex art. 20, comma terzo, D. Lgs. 472/1997 e gli interessi ex art. 2948, quarto comma, c.c. (si veda Cassazione, sentenza 24.01.2023, n. 2044).
Consegue in definitiva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29320259018299809000 limitatamente alle poste richieste a titolo di sanzioni ed interessi: l'esito della lite con la soccombenza reciproca delle parti comporta la comensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1 annulla l'intimazione di pagamento n. 29320259018299809000 limitatamente alle poste richieste a titolo di sanzioni ed interessi;
2) Conferma nel resto l'intimazione di pagamento n. 29320259018299809000;
3) Compensa le spese di lite tra le parti di causa.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Presidente Relatore
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente e Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
NO GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5732/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse, 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018299809000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018299809000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018299809000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018299809000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018299809000 IRPEF-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018299809000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e da memoria difensiva
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259018299809000 notificatagli il 29 luglio 2025 con la quale il Concessionario della riscossione ha proceduto al recupero di maggiore IRPEF ed addizionali IRPEF per gli anni 2010 e 2011, oltre interessi e sanzioni dovuti per legge: a fondamento del ricorso Ricorrente_1 ha eccepito l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento, asseritamente notificati il 26 marzo 2015, nonché la prescrizione quinquennale del tributo, degli interessi e delle sanzioni anche a volere ritenere ritualmente notificati nei propri confronti i prodromici avvisi al 26 marzo 2015.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del ricorso stante l'avvenuta notifica dei prodromici avvisi di accertamento in data 26 marzo 2015 e l'operatività della disciplina normativa adottata per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale negli anni 2020-2022.
Con memoria difensiva Ricorrente_1 ha eccepito la nullità della notifica dei due prodromici avvisi di accertamento posti alla base dell'intimazione di pagamento n. 29320259018299809000 rilevando che, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario presso l'indirizzo in cui era stata effettuata la notifica in Indirizzo_1 in Catania, il messo notificatore non aveva provveduto ad effettuare le necessarie ricerche prescritte ai sensi dell'art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 ai fini della validità del procedimento notificatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte di dovere accogliere in parte il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
La notifica dei prodromici avvisi di accertamento avvenuta il 26 marzo 2015 presso il luogo di residenza anagrafica di Ricorrente_1 sita in Indirizzo_1 in Catania, avvisi con cui il Concessionario della riscossione ha proceduto al recupero di maggiore IRPEF ed addizionali IRPEF per gli anni 2010 e
2011, è stata ritualmente posta in essere ai sensi dell'art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 ad opera del messo notificatore che, come attesta la documentazione versata in atti, ha accertato l'irreperibilità assoluta del destinatario ed ha effettuato le necessarie ricerche proprio secondo quanto previsto dal contenuto precettivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1338 del 18 gennaio 2019: dopo le opportune ricerche il messo notificatore infatti ha notiziato il destinatario del fatto che, non potendo eseguire la notifica ai sensi degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., ha provveduto ad eseguire l'incombente ai sensi dell'art. 60, lettera e) del d.p.r. n. 600 del 1973 previo deposito del plico presso la Casa Comnale e l'affissione nell'albo pretorio, di talché la notifica si è perfezionata decorso l'ottavo giorno dalla effettuazione di tale affissione.
Considerata la ritualità delle suddette notifiche, la prescrizione decennale dell'IRPEF è stata pertanto interrotta e si è protratta avuto riguardo all'operatività della disciplina normativa adottata per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale negli anni 2020-2022, disciplina che ha sospeso i termini di prescrizione, ad oltre il 29 luglio 2025 allorché è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29320259018299809000 impugnata nella presente sede.
Fondata è invece l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento alle sanzioni ed agli interessi: entrambi si prescrivono nel termine quinquennale, le sanzioni ex art. 20, comma terzo, D. Lgs. 472/1997 e gli interessi ex art. 2948, quarto comma, c.c. (si veda Cassazione, sentenza 24.01.2023, n. 2044).
Consegue in definitiva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29320259018299809000 limitatamente alle poste richieste a titolo di sanzioni ed interessi: l'esito della lite con la soccombenza reciproca delle parti comporta la comensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1 annulla l'intimazione di pagamento n. 29320259018299809000 limitatamente alle poste richieste a titolo di sanzioni ed interessi;
2) Conferma nel resto l'intimazione di pagamento n. 29320259018299809000;
3) Compensa le spese di lite tra le parti di causa.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Presidente Relatore
Dott. Giacomo Rota