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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4976 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 8793/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate da parte ricorrente
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8793/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gianfranco De Mola per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle dal 2.12.2020 al 25.10.2021, data in cui è stato Controparte_1
licenziato oralmente e senza preavviso, ha convenuto in giudizio la resistente per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 12.615,09 oltre rivalutazione ed interessi legali adducendo di aver in parte lavorato in nero e di non aver comunque percepito la retribuzione dovuta in ragione della attività espletata, oltre al pagamento del
TFR maturato.
2 ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di Controparte_1
costituirsi ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Quanto all'orario di lavoro, si rammenta che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito
– di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario supplementare, ma anche la sua effettiva consistenza.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver,
cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il
compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale
di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del
giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte,
Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato.
Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere
3 proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/10/2001, n.
12695).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta acclarato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta per un orario maggiore rispetto a quello risultante dalla busta paga in atti: si vedano all'uopo le concordi dichiarazioni dei testi e Parte_1
colleghi del ricorrente, che hanno confermato quanto dedotto in ricorso (cfr., Tes_1
verbale di udienza del 2.7.2025).
A ciò si aggiunga che il legale rappresentante della resistente ha omesso di presentarsi a rendere l'interrogatorio formale (cfr., verbale di udienza del 13.12.2024).
Per contro la parte resistente, che ne era onerata, non ha dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente quanto dovuto in relazione al lavoro prestato.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive e del TFR ci si riporta – in mancanza di contestazioni – ai conteggi allegati al ricorso.
Dunque, la parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma lorda di
€ 12.615,09 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.615,09 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze al soddisfo;
2) ON , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in € 2.695,00
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
CI NO
4
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 8793/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate da parte ricorrente
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8793/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gianfranco De Mola per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle dal 2.12.2020 al 25.10.2021, data in cui è stato Controparte_1
licenziato oralmente e senza preavviso, ha convenuto in giudizio la resistente per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 12.615,09 oltre rivalutazione ed interessi legali adducendo di aver in parte lavorato in nero e di non aver comunque percepito la retribuzione dovuta in ragione della attività espletata, oltre al pagamento del
TFR maturato.
2 ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di Controparte_1
costituirsi ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Quanto all'orario di lavoro, si rammenta che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito
– di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario supplementare, ma anche la sua effettiva consistenza.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver,
cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il
compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale
di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del
giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte,
Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato.
Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere
3 proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/10/2001, n.
12695).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta acclarato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta per un orario maggiore rispetto a quello risultante dalla busta paga in atti: si vedano all'uopo le concordi dichiarazioni dei testi e Parte_1
colleghi del ricorrente, che hanno confermato quanto dedotto in ricorso (cfr., Tes_1
verbale di udienza del 2.7.2025).
A ciò si aggiunga che il legale rappresentante della resistente ha omesso di presentarsi a rendere l'interrogatorio formale (cfr., verbale di udienza del 13.12.2024).
Per contro la parte resistente, che ne era onerata, non ha dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente quanto dovuto in relazione al lavoro prestato.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive e del TFR ci si riporta – in mancanza di contestazioni – ai conteggi allegati al ricorso.
Dunque, la parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma lorda di
€ 12.615,09 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.615,09 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze al soddisfo;
2) ON , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in € 2.695,00
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
CI NO
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