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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5143 r.g. dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Petraio, come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia, Davide Catalano, Itala De Benedictis, come in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.07.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- che in data 14.02.2020 presentava a mezzo CAF all' Caserta, domanda CP_2 protocollata RDC-2020-2196849 per il riconoscimento del reddito di cittadinanza;
- che l' con comunicazione del 01.02.2022, notificata in data 25.02.2022, comunicava CP_1 la revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza, per “mancanza del requisito di residenza (art. 2 co.1 lett. a) n.2 L.26/2019) non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno 10 anni”, chiedendo la restituzione della somma di euro 5.499,61 per gli importi ricevuti da marzo 2020 a gennaio 2021;
- che avverso tale provvedimento in data 18.03.2022, a mezzo Patronato, veniva presentato ricorso amministrativo, che restava infruttuoso;
- che dal certificato di residenza storico risulta che la ricorrente è stata iscritta dal 22.05.2003 nell'elenco dei residenti del Comune di Castel Volturno;
- che, negli ultimi 10 anni, l'unico periodo in cui è stata sprovvista di residenza/dimora stabile è l'arco temporale dal 10.05.2018 al 19.12.2018. Tanto premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo di accertare e dichiarare, in via principale, l'esistenza del diritto della ricorrente al reddito/pensione di cittadinanza per il periodo contestato dalla resistente ovvero da marzo 2020 a marzo 2021 nonché dichiarare nulla la richiesta di restituzione di euro 5.499,61; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario. Si costituiva in giudizio l' , contestando in toto i profili contenutistici del ricorso, in CP_1 quanto stimato infondato sia in punto di fatto sia in punto di diritto. In particolare, affermava che nel periodo oggetto di contestazione, dagli accertamenti effettuati, la ricorrente risultava irreperibile e senza fissa dimora e quindi cancellata dal registro dei residenti del Comune di Castel Volturno.
La causa, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il reddito di cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge n. 26/2019, come misura di contrasto alla povertà, era un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale che veniva riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di requisiti di cittadinanza, reddito e patrimonio. Parte ricorrente assume di avere diritto al reddito di cittadinanza poiché in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello della residenza in Italia come richiesto dalla normativa ratione temporis vigente. Orbene, nel caso in esame, devono ritenersi incontestati e, dunque, sussistenti i requisiti di reddito e patrimonio posto che il beneficio in questione era già stato riconosciuto dall' CP_1 che ha motivato il provvedimento di revoca sulla circostanza che il Comune di Castelvolturno aveva inserito nella piattaforma telematica la mancanza del requisito della residenza, in particolare della residenza continuativa degli ultimi due anni a decorrere dalla presentazione della domanda e, per tutta la durata dell'erogazione della prestazione e che, pertanto, l' , CP_3 recependo nei propri archivi informatici tale segnalazione anagrafica, aveva proceduto alla predetta revoca. Ebbene l'art. 2, comma 1 lettera a), 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge n. 26/2019, prevedeva che il componente richiedente il beneficio dovesse essere
“residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”. La norma, oggi abrogata, è stata oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 31 del 2025 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». Si legge nella sentenza in esame che “Una volta ribadita la natura del Rdc, occorre confrontarsi con le questioni poste dal giudice rimettente, che prospetta in primo luogo il contrasto con l'art. 3 Cost., ritenendo che il radicamento territoriale dei dieci anni richiesto dalla disciplina censurata risulti del tutto privo di giustificazione e non proporzionato. In particolare, il requisito dei dieci anni non risponderebbe «ai requisiti di ragionevole correlabilità» con il Rdc, dato che tale «tempo sproporzionato» di residenza, sebbene richiesto «indifferentemente per italiani e stranieri», determinerebbe quantomeno una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri. (…) il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati – come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente
– a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese. Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea. Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C- 223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il
“radicamento del richiedente nel paese in questione”». Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost.” È evidente allora, dalla lettura del dictum della Corte che, pur essendo ridotto il requisito della residenza decennale a quinquennale, alcuna modifica risulta apportata al requisito della residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni al momento della presentazione della domanda. Ed è proprio tale requisito in discussione nel presente procedimento. Dai riscontri effettuati direttamente dal Comune di Castelvolturno, la ricorrente è risultata irreperibile all'indirizzo di residenza per il periodo dal 10/05/2018 al 19/12/2018 e quindi cancellata dal registro dei residenti del Comune di Castelvolturno. Parte ricorrente nemmeno contesta il provvedimento di cancellazione per irreperibilità emanato dal Comune, ma rappresenta di avere avuto la residenza effettiva in Italia in quel periodo. A sostegno delle proprie ragioni deposita una serie di documenti che tuttavia non sono idonei a provare la presenza in via continuativa sul territorio italiano nel corso dei 7 mesi in cui la stessa risulta priva di residenza anagrafica. In particolare, il referto di visita medica del settembre 2018, così come il verbale di conciliazione giudiziale firmato nel giugno 2018, sono idonei a dimostrare la presenza in Italia unicamente con riferimento al giorno in cui il documento è stato formato. Nemmeno i contratti di locazione depositati in giudizio possono dimostrare alcunché, unitamente al pagamento delle utenze domestiche, poiché non escludono un allontanamento temporaneo da territorio italiano. Non avendo parte ricorrente richiesto di provare per testimoni la permanenza continuativa in Italia almeno per il biennio antecedente alla proposizione della domanda amministrativa, l'autocertificazione del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di settore, resa nella domanda della prestazione, risulta pacificamente indimostrata, con la conseguenza che viene in rilievo il disposto dell'art.7 co. 4 D.L. 4/2019, che espressamente prevedeva la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l'obbligo di restituzione delle somme già percepite. A ciò si aggiunga che dal passaporto depositato in atti si evince un soggiorno al di fuori dell'Unione Europea (per attraversamento della frontiera al confine ungherese-ucraino con automobile) dal 14.07.2018 al 29.08.2018. Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono compensate tra le parti tenuto conto delle novità normative e giurisprudenziali intervenute in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5143 r.g. dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Petraio, come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia, Davide Catalano, Itala De Benedictis, come in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.07.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- che in data 14.02.2020 presentava a mezzo CAF all' Caserta, domanda CP_2 protocollata RDC-2020-2196849 per il riconoscimento del reddito di cittadinanza;
- che l' con comunicazione del 01.02.2022, notificata in data 25.02.2022, comunicava CP_1 la revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza, per “mancanza del requisito di residenza (art. 2 co.1 lett. a) n.2 L.26/2019) non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno 10 anni”, chiedendo la restituzione della somma di euro 5.499,61 per gli importi ricevuti da marzo 2020 a gennaio 2021;
- che avverso tale provvedimento in data 18.03.2022, a mezzo Patronato, veniva presentato ricorso amministrativo, che restava infruttuoso;
- che dal certificato di residenza storico risulta che la ricorrente è stata iscritta dal 22.05.2003 nell'elenco dei residenti del Comune di Castel Volturno;
- che, negli ultimi 10 anni, l'unico periodo in cui è stata sprovvista di residenza/dimora stabile è l'arco temporale dal 10.05.2018 al 19.12.2018. Tanto premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo di accertare e dichiarare, in via principale, l'esistenza del diritto della ricorrente al reddito/pensione di cittadinanza per il periodo contestato dalla resistente ovvero da marzo 2020 a marzo 2021 nonché dichiarare nulla la richiesta di restituzione di euro 5.499,61; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario. Si costituiva in giudizio l' , contestando in toto i profili contenutistici del ricorso, in CP_1 quanto stimato infondato sia in punto di fatto sia in punto di diritto. In particolare, affermava che nel periodo oggetto di contestazione, dagli accertamenti effettuati, la ricorrente risultava irreperibile e senza fissa dimora e quindi cancellata dal registro dei residenti del Comune di Castel Volturno.
La causa, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il reddito di cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge n. 26/2019, come misura di contrasto alla povertà, era un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale che veniva riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di requisiti di cittadinanza, reddito e patrimonio. Parte ricorrente assume di avere diritto al reddito di cittadinanza poiché in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello della residenza in Italia come richiesto dalla normativa ratione temporis vigente. Orbene, nel caso in esame, devono ritenersi incontestati e, dunque, sussistenti i requisiti di reddito e patrimonio posto che il beneficio in questione era già stato riconosciuto dall' CP_1 che ha motivato il provvedimento di revoca sulla circostanza che il Comune di Castelvolturno aveva inserito nella piattaforma telematica la mancanza del requisito della residenza, in particolare della residenza continuativa degli ultimi due anni a decorrere dalla presentazione della domanda e, per tutta la durata dell'erogazione della prestazione e che, pertanto, l' , CP_3 recependo nei propri archivi informatici tale segnalazione anagrafica, aveva proceduto alla predetta revoca. Ebbene l'art. 2, comma 1 lettera a), 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge n. 26/2019, prevedeva che il componente richiedente il beneficio dovesse essere
“residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”. La norma, oggi abrogata, è stata oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 31 del 2025 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». Si legge nella sentenza in esame che “Una volta ribadita la natura del Rdc, occorre confrontarsi con le questioni poste dal giudice rimettente, che prospetta in primo luogo il contrasto con l'art. 3 Cost., ritenendo che il radicamento territoriale dei dieci anni richiesto dalla disciplina censurata risulti del tutto privo di giustificazione e non proporzionato. In particolare, il requisito dei dieci anni non risponderebbe «ai requisiti di ragionevole correlabilità» con il Rdc, dato che tale «tempo sproporzionato» di residenza, sebbene richiesto «indifferentemente per italiani e stranieri», determinerebbe quantomeno una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri. (…) il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati – come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente
– a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese. Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea. Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C- 223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il
“radicamento del richiedente nel paese in questione”». Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost.” È evidente allora, dalla lettura del dictum della Corte che, pur essendo ridotto il requisito della residenza decennale a quinquennale, alcuna modifica risulta apportata al requisito della residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni al momento della presentazione della domanda. Ed è proprio tale requisito in discussione nel presente procedimento. Dai riscontri effettuati direttamente dal Comune di Castelvolturno, la ricorrente è risultata irreperibile all'indirizzo di residenza per il periodo dal 10/05/2018 al 19/12/2018 e quindi cancellata dal registro dei residenti del Comune di Castelvolturno. Parte ricorrente nemmeno contesta il provvedimento di cancellazione per irreperibilità emanato dal Comune, ma rappresenta di avere avuto la residenza effettiva in Italia in quel periodo. A sostegno delle proprie ragioni deposita una serie di documenti che tuttavia non sono idonei a provare la presenza in via continuativa sul territorio italiano nel corso dei 7 mesi in cui la stessa risulta priva di residenza anagrafica. In particolare, il referto di visita medica del settembre 2018, così come il verbale di conciliazione giudiziale firmato nel giugno 2018, sono idonei a dimostrare la presenza in Italia unicamente con riferimento al giorno in cui il documento è stato formato. Nemmeno i contratti di locazione depositati in giudizio possono dimostrare alcunché, unitamente al pagamento delle utenze domestiche, poiché non escludono un allontanamento temporaneo da territorio italiano. Non avendo parte ricorrente richiesto di provare per testimoni la permanenza continuativa in Italia almeno per il biennio antecedente alla proposizione della domanda amministrativa, l'autocertificazione del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di settore, resa nella domanda della prestazione, risulta pacificamente indimostrata, con la conseguenza che viene in rilievo il disposto dell'art.7 co. 4 D.L. 4/2019, che espressamente prevedeva la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l'obbligo di restituzione delle somme già percepite. A ciò si aggiunga che dal passaporto depositato in atti si evince un soggiorno al di fuori dell'Unione Europea (per attraversamento della frontiera al confine ungherese-ucraino con automobile) dal 14.07.2018 al 29.08.2018. Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono compensate tra le parti tenuto conto delle novità normative e giurisprudenziali intervenute in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso