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30 giugno 1874
30 giugno 1874
Art. 5.
Ogni collegio ha un albo in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati.
La data dell'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita' tra gli avvocati appartenenti allo stesso collegio.
Ogni collegio ha un albo in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati.
La data dell'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita' tra gli avvocati appartenenti allo stesso collegio.