Art. 5.
Ogni collegio ha un albo in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati.
La data dell'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita' tra gli avvocati appartenenti allo stesso collegio.
Ogni collegio ha un albo in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati.
La data dell'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita' tra gli avvocati appartenenti allo stesso collegio.