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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/07/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta
Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Gabriella Canto Presidente
Marcello Testaquatra Giudice
Calogero Domenico Cammarata Giudice rel.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1530/2024 R.G. avente ad oggetto: << ricorso per interdizione>> promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1 residente in [...]
n. 49, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Bellomo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Caltanissetta in Viale della Regione
n. 21
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
C.F.: e residente in [...]
Berlinguer n. 49.
Convenuta contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni: La ricorrente concludeva insistendo nella richiesta di pronuncia dell'interdizione.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.08.2024, la ricorrente agiva in giudizio affinché fosse pronunciata l'interdizione della propria madre, CP_1
, evidenziandone le gravi condizioni di infermità derivanti da
[...] numerose patologie che la affliggevano da tempo e che la rendevano incapace di provvedere ai propri bisogni ed ai propri interessi. In particolare assumeva la ricorrente che la madre è affetta da schizofrenia, e tale condizione clinica, negli ultimi anni, ha determinato un progressivo declino delle funzioni cognitive (memoria, ragionamento, linguaggio, disorientamento spazio-temporale) e quindi un'assoluta incapacità della stessa a qualsivoglia attività autonoma per cui la stessa dipende da altri anche per le più elementari attività quotidiane.
Nel corso dell'udienza di comparizione, svoltasi il 25.03.2025, la ricorrente evidenziava come la presentazione del ricorso si era resa necessaria al fine di garantire la prosecuzione delle cure, in quanto la interdicenda è seguita dal DSM dell'istituto sito in via Chiarandà, a Caltanissetta. La ricorrente, assieme alla sorella, precisavano altresì che la interdicenda è Persona_1 assistita giornalmente dalla ricorrente, poiché necessita di ausili per la deambulazione, non ha forza nelle gambe, e deve essere sempre aiutata nei suoi spostamenti.
La ricorrente dichiarava che l'interdicenda godeva di una pensione di €
500,00 mensili circa, nonché il sussidio dell'ADI, che ammonta a circa € 800,00 mensili.
A suffragio del ricorso i ricorrenti depositavano documentazione medica che attestava lo stato patologico in cui versava la interdicenda;
in particolare, dall'esame del certificato medico allegato al ricorso e redatto dal Dipartimento Salute Mentale di Caltanissetta, emerge la stessa è affetta da: “schizofrenia cronica paranoidea” mentre dal colloquio emergeva una
“ ideazione delirante, turbe del comportamento affettività piatta- deficit delle facoltà attentive, percettive e cognitive”. Dall'ulteriore documentazione medica allegata si apprende, inoltre che il quadro clinico dell'interdicenda è ulteriormente aggravato dalla contemporanea presenza di “ diabete mellito” e da MDS ( sindrome mielodisplastica) con piastrinoterapia e anemia” (cfr. certificato medico del 3/6/2024
Dipartimento di Oncologia- UOC di ematologia dell'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta allegato al ricorso).
Il quadro clinico descritto dalle certificazioni allegate ha trovato riscontro nell'esame dell'interdicenda, svoltosi nel corso dell'udienza del 25.3.2025, durante il quale la sig.ra ha risposto con difficoltà e Controparte_1 in maniera del tutto sconnessa alle domande che le sono state poste.
L'interdicenda infatti ha affermato, esemplificativamente, di aver trentotto anni e non invece sessantotto, di avere cinque figli quando, invece i figli sono quattro, non ha saputo dire quanti sono i suoi nipoti affermando genericamente che sono una decina. Soprattutto dalla sua audizione si evince che l'interdicenda non ha alcuna contezza della sua malattia, non sa quali medicine mentre è del tutto incapace e non comprende la sua situazione reddituale e patrimoniale tanto da aver affermato di non percepire alcuna pensione a fronte invece della percezione sia di una pensione che dell'ADI.
Ascoltate le figlie nel corso delle udienze queste hanno concordemente affermato che la loro madre necessita di costante assistenza in tutte le sue attività quotidiane poiché ha gravi problemi di deambulazione ed è incapace di assumere da sola la terapia farmacologica di cui necessita. ,
Le condizioni in cui versa la sig.ra sono tali da rendere superflui CP_1 ulteriori accertamenti diagnostici rispetto alle certificazioni provenienti dalla struttura sanitaria pubblica, di cui si è dato conto cui risulta altresì una diagnosi di demenza senile (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) ed a quanto verificato nel corso dell'esame dell'interdicenda.
Quanto alla possibilità di tutelare gli interessi della persona a mezzo dell'interdizione, deve primariamente valutarsi la possibilità di ricorrere all'amministrazione di sostegno, essendo tale istituto giuridico idoneo a coniugare la protezione della persona vulnerabile con la salvaguardia delle sue residue facoltà di autodeterminazione. Deve in particolare verificarsi se, in relazione alle attività che devono compiersi nell'interesse della persona, nonché in relazione alla gravità e alla durata della malattia ovvero alla natura e alla durata dell'impedimento, la concreta applicazione dell'amministrazione di sostegno possa effettivamente preservare - e dunque valorizzare - una residua capacità di autodeterminazione del soggetto ovvero valutare la conformità dell'amministrazione di sostegno di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. 2013
n. 18171 e Cass. 22332/2011).
Solo all'esito di un giudizio negativo sul punto, potrà darsi luogo all'applicazione del residuale istituto dell'interdizione.
Nel caso di specie, in ragione degli effetti invalidanti che le patologie hanno già prodotto sulla persona della signora nonché di quelli CP_1 che inevitabilmente andranno a prodursi, inducono a formulare una prognosi sfavorevole rispetto ad una possibile evoluzione in senso migliorativo del quadro patologico ormai cronicizzato e già ora gravemente invalidante.
L'assenza di residue capacità e la sussistenza di consistenti esigenze di protezione e di assistenza continua, inducono a ritenere impraticabile, nel caso di specie il ricorso a forme di tutela meno pregiudizievoli della pronuncia di interdizione, quale l'amministrazione di sostegno, soprattutto ove si consideri che, ai sensi dell'art. 409 comma II c.c., «il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana», e che secondo il principio affermato dalla Consulta con la pronuncia n. 440/2005 «in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere “integralmente” con quelli del tutore o del curatore».
Ne consegue che, ove si ritenesse di disporre la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, si verrebbero ad attribuire al relativo amministratore – stante la situazione di assoluta e irreversibile incapacità della sig.ra di attendere ai CP_1 propri interessi e alla cura della propria persona in ragione della sua infermità fisica e psichica – poteri di rappresentanza talmente ampi da farli sostanzialmente coincidere con i poteri del tutore, soluzione questa che appare in conflitto con il dato normativo e con la richiamata giurisprudenza del giudice delle leggi non residuando, per effetto della ingravescente patologia, neppure un'area parziale della capacità d'agire del soggetto (cfr. Tribunale di Torino 2019 n. 2267).
La domanda di interdizione può, dunque, trovare accoglimento, salva ogni determinazione del competente giudice tutelare in merito alla scelta del tutore e del protutore dell'interdetta mentre in questa sede può darsi seguito all'istanza di parte ricorrente e farsi luogo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 717 e 718 c.p.c., alla nomina di un tutore provvisorio da individuarsi proprio nella persona della sig.ra che già Controparte_2 si occupa da tempo della cura della propria madre con la quale vive.
I rapporti tra le parti e l'assenza di contestazioni in ordine al contenuto del ricorso depongono, infine, per l'irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1530/2024 R.G.A.C. accoglie il ricorso e dichiara l'interdizione della sig.ra nata a [...] il [...]; Controparte_1 nomina tutore provvisorio della predetta sig.ra Controparte_1
la sig.ra , nata a [...] il [...];
[...] Parte_1 dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al giudice tutelare e per le ulteriori annotazioni e comunicazioni di cui all'art. 423 cod. civ.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta 7 luglio 2025
Il Giudice rel.
Calogero D. Cammarata
Il Presidente
Gabriella Canto