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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/07/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 22/5/2025 N. 415/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
RG AN quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Parte_1 C.F._1
IA ed AN IA ed elettivamente domiciliata presso i domicili telematici degli stessi ed come da procura Email_1 Email_2 allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(già Controparte_1 [...]
) , in Controparte_1 Controparte_2 persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis cpc dal funzionario delegato avv. Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in
Varese, via Copelli n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico – retribuzione professionale docenti
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 15.5.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
(già ) -
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, formulando le conclusioni che
[...] di seguito si trascrivono: “(…) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della
Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica nell'anno scolastico 2020/21 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.384,36, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca
Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del
CCNI del 31/08/1999. Condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 1.384,36 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo”; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si sono costituiti in giudizio il e l' contestando in fatto e in diritto CP_3 CP_4
l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
In prima udienza il procuratore di parte ricorrente si riportava ai propri atti difensivi, contestando le avverse deduzioni.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che la ricorrente è “… docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto” e ha “… prestato servizio alle
2 dipendenze del nell'anno scolastico 2020/21 in forza di un contratto di supplenza CP_3 con decorrenza dal 12/10/2020 al 05/06/2021 ad orario pieno (cfr. Stato Matricolare)”;
- che la ricorrente non ha “… ricevuto nelle fascette stipendiali relative al predetto periodo di lavoro, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15
Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, vale a dire € 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”;
- che “… l'importo complessivo di retribuzione professionale docenti spettante alla ricorrente, in ragione del servizio svolto e considerati due giorni di assenza per malattia, è pari ad € 1.384,36 (cfr. cedolini dei periodi di riferimento attestanti il mancato pagamento della retribuzione professionale docenti)”.
Tutto ciò premesso la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, contestando sostanzialmente la violazione e/o falsa applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CEE), chiedendo quindi il riconoscimento del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee e la condanna del convenuto alla corresponsione delle relative differenze retributive. CP_1
***
La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è un compenso accessorio mensile finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori ed al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Ebbene, con riguardo alla fattispecie in esame ritiene questo Giudicante di condividere le motivazioni illustrate dal Tribunale di Busto Arsizio, sez. lav., nella sentenza dell'11.10.2022, dott.ssa Fedele, che in questa sede si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc: “ […] Il thema decidendum principale attiene alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunto con contratto a termine rispetto a quanto statuito dall'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CEE.
Sul punto è utile riportare le parole della Corte di Cassazione nell'ordinanza 3473/2019 proprio in materia di contratti a termine nel pubblico impego contrattualizzato e calcolo
3 dell'anzianità nella successiva stabilizzazione. La Corte ha inteso fare il punto generale sulla questione della discriminazione intendendo dare continuità alle precedenti ordinanze n.
27950/2017 e n. 7112/2018; la Corte ha ribadito che “con le richiamate pronunce si è premesso che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive», è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06 Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi)”.
4 Poiché il resistente ha rilevato l'inapplicabilità del criterio di non CP_1 discriminazione alla fattispecie di cui si discute, si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 20015/2018 del 27.7.2018 che ha affermato “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la " retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Alla luce dei principi esposti devono ritenersi superate tutte le considerazioni svolte dal resistente concludendosi per l'affermazione del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine di cui ai seguenti periodi, non contestati dal ” (Trib. Busto Controparte_5
Arsizio, sez. lav., dott.ssa Fedele, 11.10.2022, cit., in motivazione).
Di conseguenza, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il resistente per l'A.S. 2021/2022. CP_1
Per l'effetto, il resistente deve essere condannato al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 1.384,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerata la natura del giudizio, che si inserisce in un contenzioso seriale, e la sua non particolare complessità, vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
5 - accerta e dichiara il diritto di lla percezione della retribuzione professionale Parte_1 docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il resistente per l'A.S. 2020/2021; CP_1
- per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle relative CP_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 1.384,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si CP_1 liquidano in € 800,00 per compensi professionali, oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 22/05/2025
Il Giudice
RG AN
6
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 22/5/2025 N. 415/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
RG AN quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Parte_1 C.F._1
IA ed AN IA ed elettivamente domiciliata presso i domicili telematici degli stessi ed come da procura Email_1 Email_2 allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(già Controparte_1 [...]
) , in Controparte_1 Controparte_2 persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis cpc dal funzionario delegato avv. Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in
Varese, via Copelli n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico – retribuzione professionale docenti
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 15.5.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
(già ) -
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, formulando le conclusioni che
[...] di seguito si trascrivono: “(…) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della
Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica nell'anno scolastico 2020/21 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.384,36, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca
Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del
CCNI del 31/08/1999. Condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 1.384,36 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo”; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si sono costituiti in giudizio il e l' contestando in fatto e in diritto CP_3 CP_4
l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
In prima udienza il procuratore di parte ricorrente si riportava ai propri atti difensivi, contestando le avverse deduzioni.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che la ricorrente è “… docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto” e ha “… prestato servizio alle
2 dipendenze del nell'anno scolastico 2020/21 in forza di un contratto di supplenza CP_3 con decorrenza dal 12/10/2020 al 05/06/2021 ad orario pieno (cfr. Stato Matricolare)”;
- che la ricorrente non ha “… ricevuto nelle fascette stipendiali relative al predetto periodo di lavoro, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15
Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, vale a dire € 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”;
- che “… l'importo complessivo di retribuzione professionale docenti spettante alla ricorrente, in ragione del servizio svolto e considerati due giorni di assenza per malattia, è pari ad € 1.384,36 (cfr. cedolini dei periodi di riferimento attestanti il mancato pagamento della retribuzione professionale docenti)”.
Tutto ciò premesso la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, contestando sostanzialmente la violazione e/o falsa applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CEE), chiedendo quindi il riconoscimento del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee e la condanna del convenuto alla corresponsione delle relative differenze retributive. CP_1
***
La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è un compenso accessorio mensile finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori ed al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Ebbene, con riguardo alla fattispecie in esame ritiene questo Giudicante di condividere le motivazioni illustrate dal Tribunale di Busto Arsizio, sez. lav., nella sentenza dell'11.10.2022, dott.ssa Fedele, che in questa sede si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc: “ […] Il thema decidendum principale attiene alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunto con contratto a termine rispetto a quanto statuito dall'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CEE.
Sul punto è utile riportare le parole della Corte di Cassazione nell'ordinanza 3473/2019 proprio in materia di contratti a termine nel pubblico impego contrattualizzato e calcolo
3 dell'anzianità nella successiva stabilizzazione. La Corte ha inteso fare il punto generale sulla questione della discriminazione intendendo dare continuità alle precedenti ordinanze n.
27950/2017 e n. 7112/2018; la Corte ha ribadito che “con le richiamate pronunce si è premesso che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive», è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06 Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi)”.
4 Poiché il resistente ha rilevato l'inapplicabilità del criterio di non CP_1 discriminazione alla fattispecie di cui si discute, si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 20015/2018 del 27.7.2018 che ha affermato “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la " retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Alla luce dei principi esposti devono ritenersi superate tutte le considerazioni svolte dal resistente concludendosi per l'affermazione del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine di cui ai seguenti periodi, non contestati dal ” (Trib. Busto Controparte_5
Arsizio, sez. lav., dott.ssa Fedele, 11.10.2022, cit., in motivazione).
Di conseguenza, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il resistente per l'A.S. 2021/2022. CP_1
Per l'effetto, il resistente deve essere condannato al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 1.384,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerata la natura del giudizio, che si inserisce in un contenzioso seriale, e la sua non particolare complessità, vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
5 - accerta e dichiara il diritto di lla percezione della retribuzione professionale Parte_1 docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il resistente per l'A.S. 2020/2021; CP_1
- per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle relative CP_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 1.384,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si CP_1 liquidano in € 800,00 per compensi professionali, oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 22/05/2025
Il Giudice
RG AN
6