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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/07/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 330 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CARDILE NATALE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
31/01/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'11/11/1978, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1463, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...], e Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...]; Per_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco del rispetto;
2) I rispettivi coniugi stabiliranno la loro residenza presso l'attuale residenza e cioè, il comparente
[...]
, in Via Cirino, AF (ME) e la comparente, in Via Parte_1 Controparte_1
Baronia, 95, Scala B, int.4, CA IR (ME), in immobili di loro esclusiva proprietà.
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un Parte_1 Controparte_1
assegno di mantenimento dell'importo di E.300,00 mensili da corrispondere entro cinque giorni dall'inizio di ogni mese, da rivalutarsi ogni anno in base all'indice FOI dell'Istat accertata per l'anno precedente. Si soggiunge che il sig. , gode di pensione di Parte_1
vecchiaia erogata dall'INPS, dell'importo mensile netto di circa E.1018,00, e di una rendita
INAIL mensile netto di circa E.230,00, come da cedolino di pensione che si allegano, mentre la sig.ra non è percettrice di reddito, avendo sempre svolto il ruolo di Controparte_1
casalinga. 4) Nulla si dispone nei confronti dei figli maggiorenni, e Persona_1 [...]
, che sono coniugati con figli e sono rispettivamente autonomi economicamente. 5) Per_2
Nulla sui beni mobili che i ricorrenti dichiarano di essersi divisi in relazione alla loro rispettiva appartenenza ed alle loro rispettive necessità. 6) I comparenti coniugi dichiarano di essere proprietari, , di una Fiat Panda TG: AS539XE, mentre Parte_1 Controparte_1
di una Fiat 600 TG: BP730DZ ed un'autovettura Polo, Tg: FF016DP, quest'ultima in uso al figlio, , e gli stessi intendono mantenerne il possesso in base ai rispettivi atti di Persona_2
proprietà”.
All'udienza dell'11/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 31/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di IN di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato l'11/11/1978, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1463, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 12/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 330 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CARDILE NATALE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
31/01/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'11/11/1978, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1463, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...], e Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...]; Per_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco del rispetto;
2) I rispettivi coniugi stabiliranno la loro residenza presso l'attuale residenza e cioè, il comparente
[...]
, in Via Cirino, AF (ME) e la comparente, in Via Parte_1 Controparte_1
Baronia, 95, Scala B, int.4, CA IR (ME), in immobili di loro esclusiva proprietà.
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un Parte_1 Controparte_1
assegno di mantenimento dell'importo di E.300,00 mensili da corrispondere entro cinque giorni dall'inizio di ogni mese, da rivalutarsi ogni anno in base all'indice FOI dell'Istat accertata per l'anno precedente. Si soggiunge che il sig. , gode di pensione di Parte_1
vecchiaia erogata dall'INPS, dell'importo mensile netto di circa E.1018,00, e di una rendita
INAIL mensile netto di circa E.230,00, come da cedolino di pensione che si allegano, mentre la sig.ra non è percettrice di reddito, avendo sempre svolto il ruolo di Controparte_1
casalinga. 4) Nulla si dispone nei confronti dei figli maggiorenni, e Persona_1 [...]
, che sono coniugati con figli e sono rispettivamente autonomi economicamente. 5) Per_2
Nulla sui beni mobili che i ricorrenti dichiarano di essersi divisi in relazione alla loro rispettiva appartenenza ed alle loro rispettive necessità. 6) I comparenti coniugi dichiarano di essere proprietari, , di una Fiat Panda TG: AS539XE, mentre Parte_1 Controparte_1
di una Fiat 600 TG: BP730DZ ed un'autovettura Polo, Tg: FF016DP, quest'ultima in uso al figlio, , e gli stessi intendono mantenerne il possesso in base ai rispettivi atti di Persona_2
proprietà”.
All'udienza dell'11/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 31/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di IN di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato l'11/11/1978, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1463, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 12/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.