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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/11/2025, n. 4619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4619 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2297/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2297/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P. IVA , con sede in Brescia, Via Repubblica Argentina n. 54, in Pt_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra difesa ed assistita Parte_2 dall'Avv. Roberto Ragni del Foro di Brescia, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Brescia, Via Solferino n.32/a opponente contro
(P.IVA , con sede in Brescia, Via Controparte_1 P.IVA_2
Cefalonia n. 55, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_2 rappresentata e difesa nella presente procedura, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione, dall'Avv. Emanuela Bozzoni del Foro di Brescia, presso il cui studio elegge domicilio in Ghedi (BS), Via Isorella n.6/n opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21.11.2019. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo il 13.02.2017, la società si opponeva al decreto ingiuntivo telematico n. 7596/2016 del 02.12.2016 Pt_1 R.G. 18338/2019 emesso dal Tribunale di Brescia e notificato il 27.12.2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di Euro 19.405,32, oltre interessi moratori come da domanda dalla scadenza delle fatture insolute sino al saldo, oltre alle spese della procedura liquidate € 850,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da nei confronti della Parte_3
& S.R.L. per l'effetto, dichiarare nullo e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 12008/2020 perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. L'opponente sosteneva nell'atto introduttivo che la società opposta non avrebbe fornito la prova della sussistenza del credito azionato in via monitoria, credito contestato in fatto ed in diritto, in quanto negava di avere mai acquistato i beni descritti o ricevuto le prestazioni descritte nelle fatture. Si costituiva ritualmente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pt, rilevando la pretestuosità e la mancanza di fondamento, in fatto e in diritto, di tutte le ragioni prospettate dalla parte opponente;
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.7596/2016 emesso dal Tribunale di Brescia in data 02.12.2016 in favore della
stante l'assenza di idonea prova scritta o comunque di pronta Controparte_1 soluzione. Nel merito: confermarsi il decreto ingiuntivo n. 7596/2016 emesso dal Tribunale di Brescia in data 2/12/2016 in favore della per l'importo di euro Controparte_1
19.405,32, oltre interessi e spese, con rigetto di ogni e qualsiasi domanda promossa da parte avversa, in quanto illegittima ed infondata, sia in fatto che in diritto. Nel merito in via subordinata: condannarsi la al pagamento della somma di euro 19.405,32, o a Pt_1 quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi moratori, con rigetto di ogni e qualsiasi domanda promossa da parte avversa, in quanto illegittima ed infondata, sia in fatto che in diritto. In ogni caso: condannarsi l'opponente al pagamento in favore di di spese, diritti ed onorari, sia della fase monitoria Controparte_1 che del presente giudizio”. Il procedimento era assegnato al Giudice Dott.ssa Alessia Busato, udienza di prima comparizione del 14 settembre 2017. All'udienza, i procuratori delle parti discutevano sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il giudice, riservandosi in merito a detta istanza, concedeva i termini di legge ex art. 183 co. VI c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando per la discussione sulla loro ammissione all'udienza del 18.01.2018. Con ordinanza del 14.09.2017, il giudice, rilevato che i crediti di cui alle fatture azionate monitoriamente non erano fondati su idonea prova scritta, a fronte della contestazione in ordine allo stesso an del credito azionato, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 22.01.2018, il giudice ammetteva le prove orali e fissava per l'audizione dei testi e per l'interpello, l'udienza del 10.09.2019. Con decreto del 31.07.2019, a seguito del trasferimento del giudice in altra sezione, la causa era assegnata al gop Michela Fugaro, la quale fissava l'udienza del 21.11.2019 per trattazione. A detta udienza, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice Tratteneva la causa a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, quindi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, per le ragioni che seguono. Il credito ingiunto deriverebbe dal mancato pagamento delle fatture n. 32 del 30/9/2016, n. 33 del 30/9//2016, n. 34 del 30/9/2016, n. 35 del 30/9/2016, n. 36 del 30/9/2016 relative a prestazioni d'opera e consegna merce forniti dalla società CP_1 Controparte_1 in favore della società oltre al mancato pagamento da parte di canoni per un Pt_1 contratto di locazione di impianto fotovoltaico stipulato con la società ricorrente in data 04.01.2016. La società opponente contesta le prestazioni d'opera, la fornitura di merce e il mancato pagamento dei canoni di locazione. A fronte di detta contestazione, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore, avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione” (cfr. fra le molte Trib. Milano 17.09.2019). Ed ancora: la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (cfr. Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002). Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, va osservato che, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, parte opposta, escludendo le fatture azionate, non ha fornito altra idonea documentazione a supporto delle sue pretese creditorie e anche le testimonianze rese non sono state sufficienti a chiarire lo svolgimento dei fatti. Le vicende familiari e societarie tra le parti sono ininfluenti ai fini del decidere, tuttavia, sono utili a giustificare una gestione confusa e disordinata delle due società. Alcune prestazioni risalgono addirittura a momenti anteriori alla costituzione della società opposta;
non sono state allegate bolle di consegna che avrebbero potuto giustificare la vendita dei beni;
alcuni interventi sono risultati inutili. I testimoni sono stati generici e imprecisi e non sono stati in grado di confermare le prestazioni e le forniture. Nella valutazione complessiva delle fatture presentate senza alcun fondamento dall'opposto, si ritiene di ricomprendere anche il pagamento dei canoni di locazione, che parte opponente afferma di avere sempre corrisposto in contanti, considerato il modesto importo mensile di € 110,00 oltre IVA e, anche in questo caso, rilevata la genericità della descrizione in fattura. Alla luce di quanto emerso, si deve pertanto concludere che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio della prova del credito vantato, come il procedimento di opposizione prevede. Sia l'an che il quantum della pretesa creditoria non sono stati correttamente provati e l'ingiunzione non è stata legittimamente emessa. Accolta l'opposizione, si deve quindi disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 7596/2016 del 02.12.2016 R.G. 18338/2019 emesso dal Tribunale di Brescia.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza della società opposta e dell'attività processuale, le spese del presente giudizio sono liquidate a carico di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod. nel valore medio in € € 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1 accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 7596/2016 del 02.12.2016 R.G. 18338/2019 emesso dal Tribunale di Brescia e notificato il 27.12.2016, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
per l'effetto, revoca il già menzionato decreto ingiuntivo;
2 condanna la società al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre le
[...] spese non imponibili, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge. Brescia, 10 ottobre 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2297/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P. IVA , con sede in Brescia, Via Repubblica Argentina n. 54, in Pt_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra difesa ed assistita Parte_2 dall'Avv. Roberto Ragni del Foro di Brescia, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Brescia, Via Solferino n.32/a opponente contro
(P.IVA , con sede in Brescia, Via Controparte_1 P.IVA_2
Cefalonia n. 55, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_2 rappresentata e difesa nella presente procedura, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione, dall'Avv. Emanuela Bozzoni del Foro di Brescia, presso il cui studio elegge domicilio in Ghedi (BS), Via Isorella n.6/n opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21.11.2019. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo il 13.02.2017, la società si opponeva al decreto ingiuntivo telematico n. 7596/2016 del 02.12.2016 Pt_1 R.G. 18338/2019 emesso dal Tribunale di Brescia e notificato il 27.12.2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di Euro 19.405,32, oltre interessi moratori come da domanda dalla scadenza delle fatture insolute sino al saldo, oltre alle spese della procedura liquidate € 850,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da nei confronti della Parte_3
& S.R.L. per l'effetto, dichiarare nullo e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 12008/2020 perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. L'opponente sosteneva nell'atto introduttivo che la società opposta non avrebbe fornito la prova della sussistenza del credito azionato in via monitoria, credito contestato in fatto ed in diritto, in quanto negava di avere mai acquistato i beni descritti o ricevuto le prestazioni descritte nelle fatture. Si costituiva ritualmente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pt, rilevando la pretestuosità e la mancanza di fondamento, in fatto e in diritto, di tutte le ragioni prospettate dalla parte opponente;
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.7596/2016 emesso dal Tribunale di Brescia in data 02.12.2016 in favore della
stante l'assenza di idonea prova scritta o comunque di pronta Controparte_1 soluzione. Nel merito: confermarsi il decreto ingiuntivo n. 7596/2016 emesso dal Tribunale di Brescia in data 2/12/2016 in favore della per l'importo di euro Controparte_1
19.405,32, oltre interessi e spese, con rigetto di ogni e qualsiasi domanda promossa da parte avversa, in quanto illegittima ed infondata, sia in fatto che in diritto. Nel merito in via subordinata: condannarsi la al pagamento della somma di euro 19.405,32, o a Pt_1 quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi moratori, con rigetto di ogni e qualsiasi domanda promossa da parte avversa, in quanto illegittima ed infondata, sia in fatto che in diritto. In ogni caso: condannarsi l'opponente al pagamento in favore di di spese, diritti ed onorari, sia della fase monitoria Controparte_1 che del presente giudizio”. Il procedimento era assegnato al Giudice Dott.ssa Alessia Busato, udienza di prima comparizione del 14 settembre 2017. All'udienza, i procuratori delle parti discutevano sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il giudice, riservandosi in merito a detta istanza, concedeva i termini di legge ex art. 183 co. VI c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando per la discussione sulla loro ammissione all'udienza del 18.01.2018. Con ordinanza del 14.09.2017, il giudice, rilevato che i crediti di cui alle fatture azionate monitoriamente non erano fondati su idonea prova scritta, a fronte della contestazione in ordine allo stesso an del credito azionato, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 22.01.2018, il giudice ammetteva le prove orali e fissava per l'audizione dei testi e per l'interpello, l'udienza del 10.09.2019. Con decreto del 31.07.2019, a seguito del trasferimento del giudice in altra sezione, la causa era assegnata al gop Michela Fugaro, la quale fissava l'udienza del 21.11.2019 per trattazione. A detta udienza, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice Tratteneva la causa a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, quindi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, per le ragioni che seguono. Il credito ingiunto deriverebbe dal mancato pagamento delle fatture n. 32 del 30/9/2016, n. 33 del 30/9//2016, n. 34 del 30/9/2016, n. 35 del 30/9/2016, n. 36 del 30/9/2016 relative a prestazioni d'opera e consegna merce forniti dalla società CP_1 Controparte_1 in favore della società oltre al mancato pagamento da parte di canoni per un Pt_1 contratto di locazione di impianto fotovoltaico stipulato con la società ricorrente in data 04.01.2016. La società opponente contesta le prestazioni d'opera, la fornitura di merce e il mancato pagamento dei canoni di locazione. A fronte di detta contestazione, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore, avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione” (cfr. fra le molte Trib. Milano 17.09.2019). Ed ancora: la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (cfr. Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002). Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, va osservato che, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, parte opposta, escludendo le fatture azionate, non ha fornito altra idonea documentazione a supporto delle sue pretese creditorie e anche le testimonianze rese non sono state sufficienti a chiarire lo svolgimento dei fatti. Le vicende familiari e societarie tra le parti sono ininfluenti ai fini del decidere, tuttavia, sono utili a giustificare una gestione confusa e disordinata delle due società. Alcune prestazioni risalgono addirittura a momenti anteriori alla costituzione della società opposta;
non sono state allegate bolle di consegna che avrebbero potuto giustificare la vendita dei beni;
alcuni interventi sono risultati inutili. I testimoni sono stati generici e imprecisi e non sono stati in grado di confermare le prestazioni e le forniture. Nella valutazione complessiva delle fatture presentate senza alcun fondamento dall'opposto, si ritiene di ricomprendere anche il pagamento dei canoni di locazione, che parte opponente afferma di avere sempre corrisposto in contanti, considerato il modesto importo mensile di € 110,00 oltre IVA e, anche in questo caso, rilevata la genericità della descrizione in fattura. Alla luce di quanto emerso, si deve pertanto concludere che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio della prova del credito vantato, come il procedimento di opposizione prevede. Sia l'an che il quantum della pretesa creditoria non sono stati correttamente provati e l'ingiunzione non è stata legittimamente emessa. Accolta l'opposizione, si deve quindi disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 7596/2016 del 02.12.2016 R.G. 18338/2019 emesso dal Tribunale di Brescia.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza della società opposta e dell'attività processuale, le spese del presente giudizio sono liquidate a carico di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod. nel valore medio in € € 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1 accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 7596/2016 del 02.12.2016 R.G. 18338/2019 emesso dal Tribunale di Brescia e notificato il 27.12.2016, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
per l'effetto, revoca il già menzionato decreto ingiuntivo;
2 condanna la società al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre le
[...] spese non imponibili, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge. Brescia, 10 ottobre 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.