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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1924 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato CARLI ANNALISA e dall'avvocato CORVO MARIA
FRANCESCA;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIS CESARE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Stabilire che la casa coniugale sita in Malo (VI), via Don Guerrino Vittorino Noaro n. 8 int. 3, con arredi e suppellettili, di proprietà del Signor rimanga assegnata alla IG Parte_1 CP_1
, ad eccezione del locale garage, che è separato dalla abitazione e dal quale non si può accedere
[...]
alla abitazione, che rimarrà in disponibilità dello stesso Signor . Le parti convengono che Parte_1
la IG si farà carico delle spese condominiali sia ordinarie che straordinarie Controparte_1
riguardanti la casa familiare, mentre il Sig. continuerà a pagare le rate del mutuo insistente Parte_1
pagina 1 di 5 sulla abitazione stessa e si impegna ad installare un contatore elettrico che permetta di quantificare la spesa elettrica del locale garage, che rifonderà alla IG ogni volta che vi sia da Controparte_1 pagare una bolletta per il consumo dell'energia elettrica.
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Persona_1
condiviso, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
in considerazione del fatto che i genitori manifestano la volontà di mantenere un rapporto stretto con il figlio e attuare i principi di bigenitorialità, starà con il padre con le seguenti modalità divise per settimane: Per_1
- durante la prima settimana dal lunedì al termine degli impegni scolastici quando il padre andrà a ritirarlo presso l'istituto scolastico frequentato fino al mercoledì mattina quando il padre lo riporterà presso l'istituto scolastico;
- il fine settimana dal sabato mattina quando il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna al lunedì mattina quando il padre lo porterà presso l'istituto scolastico che frequenta;
Per_1
- durante la seconda settimana dal mercoledì pomeriggio dal termine degli impegni scolastici fino al sabato mattina quando verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione della madre;
Per_1
- il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive se del caso, durante il periodo estivo da collocarsi all'interno della sospensione estiva della scuola, con accordo tra i genitori sui rispettivi periodi da stabilirsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze di Natale il figlio trascorrerà sette giorni con il padre, alternando di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Natale con il Capodanno ma con la precisazione che il giorno di
Natale, come sempre avvenuto, trascorrerà la prima parte di giornata con la madre e i nonni Per_1
materni per il pranzo fino alle ore 14.30 e il pomeriggio e la cena con il padre, che si recherà a prelevarlo presso l'abitazione della madre o dei nonni, e i nonni paterni così da poter ricevere auguri e doni da entrambi i rami familiari;
i periodi di spettanza verranno concordati di anno in anno tra i coniugi entro il mese di novembre;
- durante le vacanze di Pasqua il figlio trascorrerà con ciascun genitore tre giorni, alternando di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- durante i Ponti e le altre festività infrasettimanali, rimarrà in modo alternato con i genitori;
Per_1
- il giorno del compleanno del papà il figlio starà con lui, quello della mamma starà con lei e quello del compleanno di il bimbo rimarrà con entrambi i genitori in orari da concordare, Per_1
indipendentemente dagli accordi ordinari;
- i genitori potranno in ogni momento accordarsi diversamente per comprovate esigenze lavorative o scolastiche del figlio, e sempre nell'interesse esclusivo del minore.
3) Entrambi i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento del figlio minore. Tale
pagina 2 di 5 determinazione economica è stata condivisa dalle parti anche in considerazione del fatto che la IG
risulta assegnataria della abitazione coniugale e che il padre continuerà a versare le Controparte_1
rate del mutuo.
Entrambi i genitori saranno poi tenuti al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento a quanto precisato nel Protocollo del Tribunale di Vicenza che entrambi hanno già dichiarato e dichiarano di conoscere. I rimborsi di dette spese verranno effettuati ogni fine mese, con richiesta documentata del pagamento tramite semplice e-mail o messaggio telefonico, con impegno per i genitori a consegnarsi reciprocamente la documentazione fiscale intestata ai minori.
L'assegno unico spettante per Legge verrà percepito integralmente dalla IG , Controparte_1
che si impegna a versare il relativo importo mese per mese in un libretto/conto corrente intestato al figlio minore , e ai due genitori. Le somme inserite in tale libretto/conto corrente rimarranno a Persona_1
vantaggio del figlio o verranno utilizzate per spese straordinarie di una certa rilevanza ma soltanto in caso di comune accordo scritto fra i genitori stessi.
4) I Sigg.ri e dichiarandosi economicamente autosufficienti, Controparte_1 Parte_2
dichiarano di non chiedere o pretendere alcun assegno di mantenimento per sé stessi e rinunciano a qualsivoglia pretesa in tal senso.
5) I Sigg.ri e si concedono il reciproco assenso al rilascio del Controparte_1 Parte_1 passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore.
6) I genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti fra il figlio e i nonni materni e paterni. Per_1
7) I Sigg.ri e si impegnano reciprocamente a non pubblicare su social Controparte_1 Parte_1 network fotografie del minore senza un preventivo assenso dell'altro genitore.
8) Spese della presente procedura compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Thiene (VI) in data 20/05/2017.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 349/2024 pubblicata in data
31/07/2024 e passata in giudicato in data 13/09/2024.
pagina 3 di 5 All'esito dell'udienza del 04/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
349/2024 del 31/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Malo (VI), via Don
Guerrino Vittorino Noaro n. 8 int. 3, in favore di quale genitore convivente con il Controparte_1
figlio minore, ad eccezione del locale garage, che è separato dalla abitazione e dal quale non si può accedere alla abitazione, che rimarrà in disponibilità dello stesso Signor;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle note scritte depositate il Collegio
pagina 4 di 5 non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in Thiene (VI) il 20/05/2017 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui CP_1
integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Thiene (VI) al n. 4, parte II, serie A, anno 2017;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1924 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato CARLI ANNALISA e dall'avvocato CORVO MARIA
FRANCESCA;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIS CESARE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Stabilire che la casa coniugale sita in Malo (VI), via Don Guerrino Vittorino Noaro n. 8 int. 3, con arredi e suppellettili, di proprietà del Signor rimanga assegnata alla IG Parte_1 CP_1
, ad eccezione del locale garage, che è separato dalla abitazione e dal quale non si può accedere
[...]
alla abitazione, che rimarrà in disponibilità dello stesso Signor . Le parti convengono che Parte_1
la IG si farà carico delle spese condominiali sia ordinarie che straordinarie Controparte_1
riguardanti la casa familiare, mentre il Sig. continuerà a pagare le rate del mutuo insistente Parte_1
pagina 1 di 5 sulla abitazione stessa e si impegna ad installare un contatore elettrico che permetta di quantificare la spesa elettrica del locale garage, che rifonderà alla IG ogni volta che vi sia da Controparte_1 pagare una bolletta per il consumo dell'energia elettrica.
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Persona_1
condiviso, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
in considerazione del fatto che i genitori manifestano la volontà di mantenere un rapporto stretto con il figlio e attuare i principi di bigenitorialità, starà con il padre con le seguenti modalità divise per settimane: Per_1
- durante la prima settimana dal lunedì al termine degli impegni scolastici quando il padre andrà a ritirarlo presso l'istituto scolastico frequentato fino al mercoledì mattina quando il padre lo riporterà presso l'istituto scolastico;
- il fine settimana dal sabato mattina quando il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna al lunedì mattina quando il padre lo porterà presso l'istituto scolastico che frequenta;
Per_1
- durante la seconda settimana dal mercoledì pomeriggio dal termine degli impegni scolastici fino al sabato mattina quando verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione della madre;
Per_1
- il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive se del caso, durante il periodo estivo da collocarsi all'interno della sospensione estiva della scuola, con accordo tra i genitori sui rispettivi periodi da stabilirsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze di Natale il figlio trascorrerà sette giorni con il padre, alternando di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Natale con il Capodanno ma con la precisazione che il giorno di
Natale, come sempre avvenuto, trascorrerà la prima parte di giornata con la madre e i nonni Per_1
materni per il pranzo fino alle ore 14.30 e il pomeriggio e la cena con il padre, che si recherà a prelevarlo presso l'abitazione della madre o dei nonni, e i nonni paterni così da poter ricevere auguri e doni da entrambi i rami familiari;
i periodi di spettanza verranno concordati di anno in anno tra i coniugi entro il mese di novembre;
- durante le vacanze di Pasqua il figlio trascorrerà con ciascun genitore tre giorni, alternando di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- durante i Ponti e le altre festività infrasettimanali, rimarrà in modo alternato con i genitori;
Per_1
- il giorno del compleanno del papà il figlio starà con lui, quello della mamma starà con lei e quello del compleanno di il bimbo rimarrà con entrambi i genitori in orari da concordare, Per_1
indipendentemente dagli accordi ordinari;
- i genitori potranno in ogni momento accordarsi diversamente per comprovate esigenze lavorative o scolastiche del figlio, e sempre nell'interesse esclusivo del minore.
3) Entrambi i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento del figlio minore. Tale
pagina 2 di 5 determinazione economica è stata condivisa dalle parti anche in considerazione del fatto che la IG
risulta assegnataria della abitazione coniugale e che il padre continuerà a versare le Controparte_1
rate del mutuo.
Entrambi i genitori saranno poi tenuti al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento a quanto precisato nel Protocollo del Tribunale di Vicenza che entrambi hanno già dichiarato e dichiarano di conoscere. I rimborsi di dette spese verranno effettuati ogni fine mese, con richiesta documentata del pagamento tramite semplice e-mail o messaggio telefonico, con impegno per i genitori a consegnarsi reciprocamente la documentazione fiscale intestata ai minori.
L'assegno unico spettante per Legge verrà percepito integralmente dalla IG , Controparte_1
che si impegna a versare il relativo importo mese per mese in un libretto/conto corrente intestato al figlio minore , e ai due genitori. Le somme inserite in tale libretto/conto corrente rimarranno a Persona_1
vantaggio del figlio o verranno utilizzate per spese straordinarie di una certa rilevanza ma soltanto in caso di comune accordo scritto fra i genitori stessi.
4) I Sigg.ri e dichiarandosi economicamente autosufficienti, Controparte_1 Parte_2
dichiarano di non chiedere o pretendere alcun assegno di mantenimento per sé stessi e rinunciano a qualsivoglia pretesa in tal senso.
5) I Sigg.ri e si concedono il reciproco assenso al rilascio del Controparte_1 Parte_1 passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore.
6) I genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti fra il figlio e i nonni materni e paterni. Per_1
7) I Sigg.ri e si impegnano reciprocamente a non pubblicare su social Controparte_1 Parte_1 network fotografie del minore senza un preventivo assenso dell'altro genitore.
8) Spese della presente procedura compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Thiene (VI) in data 20/05/2017.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 349/2024 pubblicata in data
31/07/2024 e passata in giudicato in data 13/09/2024.
pagina 3 di 5 All'esito dell'udienza del 04/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
349/2024 del 31/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Malo (VI), via Don
Guerrino Vittorino Noaro n. 8 int. 3, in favore di quale genitore convivente con il Controparte_1
figlio minore, ad eccezione del locale garage, che è separato dalla abitazione e dal quale non si può accedere alla abitazione, che rimarrà in disponibilità dello stesso Signor;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle note scritte depositate il Collegio
pagina 4 di 5 non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in Thiene (VI) il 20/05/2017 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui CP_1
integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Thiene (VI) al n. 4, parte II, serie A, anno 2017;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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