Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2407/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRIGERI Parte_1 C.F._1
SAMUELA, con elezione di domicilio in PA, via Mazzini, n. 2, presso e nello studio dell' avv.
FRIGERI SAMUELA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di PA
- INTERVENUTO-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
vivere con la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. 3) il Persona_1 sig. in ragione dell'attuale reddito da lavoro, verserà a mezzo bonifico sul seguente IBAN CP_1
[...], entro il giorno 20 del mese, la somma mensile di euro 300,00= alla moglie sig. quale concorso nel mantenimento della figlia Somma da rivalutarsi Parte_1 Per_1
secondo gli indici ISTAT decorrere dal gennaio 2025. Allo scopo di dare continuità al versamento per la figlia il sig. darà disposizione di pagamento automatico alla banca. Il sig. rimborserà, CP_1 CP_1
altresì, alla sig. il 50% delle spese straordinarie che la stessa sig. potrà pagare Parte_1 Parte_1
senza preventivo consenso del sig. relative alla predetta figlia quanto alle spese CP_1 Per_1
medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal SSN, purché debitamente prescritte dal medico di base;
spese relative a ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica (di ogni ordine e grado compresi i corsi universitari) e trasporto pubblico (autobus, treni ecc.) da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ai 150,00 €), gite scolastiche che importino un costo non superiore a € 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dagli insegnanti;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati. Dovranno invece essere previamente concordate dai coniugi le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, soggiorni all'estero, gite scolastiche che importino pagina 2 di 6 una spesa superiore ad € 150,00, viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali;
4)Spese di causa in solido tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 ha adito il Tribunale di PA allegato Parte_1
che: in data 27.06.1998 aveva contratto matrimonio con dall'unione matrimoniale, in Controparte_1
data 24.12.2004, era nata maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
con decreto Per_1
depositato in data 15.03.2023 il Tribunale di PA aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo, con particolare riguardo al mantenimento della figlia, che il sig. versasse CP_1
alla sig.ra la somma mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rispetto al Parte_1
momento in cui era stato pronunciato il citato decreto di omologa, le condizioni economiche del sig. erano migliorate, poiché nel settembre 2023 era stato assunto con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato, percependo una retribuzione mensile pari ad euro 1.600,00 circa.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig. (atto trascritto nei Registri dello Stato CP_1
civile del comune di PA, anno 1998, n. 195, P.2, S. A), prevedendo l'assegnazione a lei della casa familiare, che vi avrebbe continuato a vivere con oltre all'obbligo per il padre di contribuire Per_1
al mantenimento di mediante la corresponsione della somma mensile di euro 300,00, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10.12.2024 è comparso anche senza l'assistenza di un difensore, Controparte_1
dichiarando di aderire alla domanda di divorzio proposta dalla sig.ra e alle condizioni di cui Parte_1
al ricorso introduttivo. La Giudice, in via provvisoria e urgente, ha disposto che, a far data dal mese di gennaio 2025, il sig. versasse alla sig.ra per il mantenimento indiretto della figlia, la CP_1 Parte_1
somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
All'udienza del 4.02.2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***** ha adito il Tribunale di PA per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio concordatario contratto con in data 27.06.1998 (atto trascritto nei Controparte_1
Registri dello Stato civile del comune di PA, anno 1998, n. 195, P.2, S. A).
pagina 3 di 6 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art.3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. Ed infatti, con decreto pubblicato in data 15.3.2023, il
Tribunale di PA ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e da quel momento non è intervenuta alcuna riconciliazione, come da loro stessi confermato all'udienza di comparizione.
Come accennato, all'udienza del 10.12.2024, in via provvisoria ed urgente, è stato disposto che il sig. fosse tenuto a versare, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia, la somma CP_1
mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
PA.
Ritiene il Collegio che la quantificazione del contributo economico citato risulta idoneo, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, cosicché deve essere confermato.
Del pari, merita accoglimento anche la pretesa della ricorrente di vedersi assegnata la casa familiare, tenuto conto che ella vi abita con la quale, pur avendo raggiunto la maggiore età, non è Per_1
ancora economicamente autosufficiente, essendo impegnata nel proprio percorso di studi universitario.
Stante la contumacia del convenuto e la omessa formale contestazione, le spese di lite tra le parti devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n. 2407/2024 promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 27.06.1998 in PA (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del comune di
PA, anno 1998, n. 195, P.2, S. A);
2) Assegna la casa coniugale sita in PA (PR), via Montanara, 499, a Parte_1
3) Pone, a far data dal mese di gennaio 2025, in capo a l'obbligo di versare a Controparte_1
la somma mensile di euro 300,00, somma rivalutabile secondo indici Parte_1
ISTAT, quale concorso nel mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, così elencate: spese straordinarie extra assegno, da non concordare preventivamente:
pagina 4 di 6 SPESE MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva
(lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal
SSN; interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN; cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o pagina 5 di 6 dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
4) Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in data 04.02.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale di PA.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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