Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/1981, n. 4788
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Sentenza 24 luglio 1981

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La deduzione, da parte del ricorrente, dell'esistenza di una valida procura ad litem, negata dai giudici del merito, costituisce denuncia di un error in procedendo e, pertanto, la Corte di Cassazione, al fine di verificare la sussistenza o meno di esso, e abilitata al compimento di indagini di fatto. ( V 1723/71, mass n 352193).*

La procura ad litem (la cui Forma scritta e richiesta dalla legge ad substantiam) rilasciata a procuratore esercente attivita professionale puo considerarsi idonea a conferire rappresentanza processuale anche ad altro procuratore legale, nominato dal primo, se, attraverso l'interpretazione - anche per fatti presuntivi - del contenuto della volonta della parte, sia possibile far risalire la nomina del secondo alla volonta della parte stessa.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/1981, n. 4788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4788
    Data del deposito : 24 luglio 1981

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