Decreto cautelare 31 luglio 2025
Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00305/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2025, proposto da
IT AC, in proprio e quale Presidente dell’associazione “Comitato Civico per la Difesa del Presidio Ospedaliero Umberto I di Tagliacozzo”, rappresentata e difesa ai sensi dell’articolo 23 del codice del processo amministrativo oltre che dagli avvocati Giovanni Marcangeli, Paolo Novella e Mario Petrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila n. 1452 del 7 luglio 2025, avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento della spesa”, in relazione alle misure che riguardano il “Dipartimento Emergenza Accettazione” - UOC Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Avezzano, nella parte in cui prevede l’interruzione del “turno notturno medico PPI” dell’Ospedale di Tagliacozzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa AN LI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
La ricorrente, nella doppia qualità di cittadina residente nel Comune di Tagliacozzo e di Presidente dell’associazione “Comitato Civico per la Difesa del Presidio Ospedaliero Umberto I di Tagliacozzo”, ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila (d’ora in avanti solo la ASL) n. 1452 del 7 luglio 2025, nella parte in cui individua, quale misura urgente di contenimento della spesa sanitaria per l’Unità Operativa Complessa (UOC) di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Avezzano, l’interruzione del turno notturno medico del Punto di Primo Intervento (PPI) dell’Ospedale Umberto I di Tagliacozzo. In particolare, la ricorrente deduce che la chiusura notturna del PPI:
1) contrasta con il punto 10.1 dell’allegato 2 alla legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2023, n. 60, e integra l’interruzione di un pubblico servizio (primo e secondo motivo di ricorso);
2) contrasta con gli articoli 5 e 32 della Costituzione e con gli articoli 35 e 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (terzo e quarto motivo di ricorso).
Ha resistito al ricorso la ASL, la quale ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, attesa la natura non provvedimentale dell’atto impugnato.
Con ordinanza n. 197 del 4 settembre 2025 il Tribunale ha fissato l’udienza di discussione del ricorso, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.
Con ordinanza n. 3777 del 17 ottobre 2025 la terza sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto dalla ricorrente avverso la predetta ordinanza per carenza del requisito del periculum in mora .
In vista della trattazione del merito del ricorso, la ricorrente e la ASL hanno depositato memorie difensive e memorie di replica.
Alla pubblica udienza del 28 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla ASL nella memoria del 29 agosto 2025, deve essere accolta.
Come affermato anche dal Consiglio di Stato nella menzionata ordinanza cautelare n. 3777 del 2025, il provvedimento impugnato integra un atto “di mera programmazione finanziaria”, privo di qualsivoglia lesività, concreta ed attuale, per gli interessi della parte ricorrente.
La deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1452 del 7 luglio 2025, avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento della spesa”, ha, infatti, approvato la relazione illustrativa delle “manovre che l’Azienda si propone e prevede di attuare in applicazione delle indicazioni regionali riguardanti la necessità di un ulteriore abbattimento della spesa aziendale…”, la cui cogenza è rimessa all’adozione di futuri atti attuativi.
La ASL si è limitata a predisporre, come richiestole dalla Regione Abruzzo con le note prot. n. 170288 del 23 aprile 2025 e prot. n. 236266 del 6 giugno 2025, la manovra per la riduzione dei costi aziendali nella misura minima del 2% del valore risultante dal bilancio consuntivo del 2024, formulando, a tal fine, una serie di proposte, tra cui l’interruzione del turno medico notturno del Punto di Primo Intervento di Tagliacozzo.
La mera definizione di un obiettivo futuro non è idonea a spiegare effetti lesivi diretti, autonomi e immediati nella sfera giuridica della ricorrente.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, nessun effetto lesivo immediato, diretto e attuale può scaturire dalla immediata esecutività dell’atto programmatico impugnato, dichiarata ai sensi dell’articolo 21 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale è idonea ad incidere esclusivamente sull’efficacia dell’atto, ma non sulla sua concreta attuazione, riservata alla successiva adozione di atti di natura provvedimentale.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse alla sua decisione.
La definizione in rito del ricorso e la natura degli interessi coinvolti giustificano la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e la ASL.
Non sono dovute le spese alla Regione Abruzzo, siccome non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Nulla per le spese alla Regione Abruzzo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI SE, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
AN LI, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN LI | RI SE |
IL SEGRETARIO