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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14040/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14040/2024 R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI Pt_1
LUCA, VERRENGIA IDA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE E FUMO NICOLA come da procura in atti.
RICORRENTE
E
n. a MADDALONI il 28.10.1964 ed n. a SAN Controparte_1 Controparte_2
FELICE A CANCELLO il 02.01.1967 n.q. di eredi di n. a MADDALONI Persona_1 il 03.12.1965 e deceduto ad AVERSA il 23.06.2024, rappresentati e difesi dall'avv. SAGLIOCCO
BIAGIO come da procura in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 11/11/2024, parte ricorrente in epigrafe ha esposto che il de cuius
aveva proposto ricorso per ATP all'esito del quale il CTU nominato aveva riconosciuto CP_1 sussistenti i requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere
1 dalla domanda amministrativa e fino al decesso;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
A sostegno della propria posizione ha dedotto la carenza di interesse dell'odierna parte convenuta,
l'inammissibilità dell'accertamento tecnico nonché l'erroneità della consulenza peritale.
Tanto premesso, ha chiesto il disconoscimento in capo al defunto dei requisiti sanitari utili CP_1 alla fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma delle risultanze peritali condotte nel giudizio per ATP.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato.
Al riguardo va, preliminarmente, delimitato l'oggetto della presente controversia.
Ebbene, si ritiene che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente, sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Ed ancora, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudizio ex art. 445 bis riguarda solo
l'accertamento del requisito sanitario;
(ii) in altre parole, al giudice adito ai sensi del co. 6 dell'art.
445 bis c.p.c. (per il cd. «giudizio di opposizione ad ATP»), l'unica verifica consentita – al di fuori dell'accertamento del requisito sanitario – è quella della manifesta carenza dei presupposti processuali e/o delle altre condizioni dell'azione e/o degli ulteriori requisiti costitutivi della prestazione previdenziale e/o assistenziale cui l'accertamento stesso è finalizzato”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto la carenza di interesse ad agire considerato che, come già eccepito in fase di ATP, il de cuius era risultato assente ad entrambe le visite fissate dalla CP_1
commissione medico-legale e non aveva adeguatamente compilato ed integrato il “modello D” per la richiesta della visita domiciliare.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti, diversamente da quanto dedotto dall'istante, il defunto in data 16.01.2024 aveva CP_1 già inoltrato a mezzo pec la richiesta di visita domiciliare, compilando il modello D e specificando sia le patologie sofferte sia di essere ricoverato presso la struttura ospedaliera “Dei Colli” per un periodo di degenza di lunga durata (cfr. allegati in atti).
2 Ed ancora, dalla documentazione in atti risulta che, nonostante la suddetta richiesta, l' aveva CP_3 comunicato una seconda convocazione a visita seguito da un ulteriore sollecito, inviato dal , CP_1 per la visita domiciliare.
Dunque, l'odierna parte resistente non ha in alcun modo impedito l'accertamento del requisito sanitario in fase amministrativa.
Con riguardo, poi, all'eccezione relativa alla erroneità della perizia, si evidenzia quanto segue.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_2
adeguatamente l'intero quadro morboso sofferto.
Ed in particolare, il consulente ha considerato il defunto affetto da “IRC in terapia dialitica CP_1
-Mieloma multiplo;
Anemia secondaria;
Vescica neurogena con cateterismo ad intermittenza ;
Pregressa meningoencefalite da Hemofilus;
IPB; Eccesso ponderale” ed ha concluso riconoscendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa e fino al decesso.
Non si riscontrano, poi, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli
3 accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conferma delle risultanze peritali condotte nel giudizio per ATP.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 3661/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la sussistenza in capo al de cuius dei Persona_1 requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.12.2023 e fino al decesso (23.06.2024);
3) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t al pagamento in favore di parte resistente CP_3 delle spese di lite che si liquidano in €1.800,00 oltre IVA, C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 19/03/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14040/2024 R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI Pt_1
LUCA, VERRENGIA IDA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE E FUMO NICOLA come da procura in atti.
RICORRENTE
E
n. a MADDALONI il 28.10.1964 ed n. a SAN Controparte_1 Controparte_2
FELICE A CANCELLO il 02.01.1967 n.q. di eredi di n. a MADDALONI Persona_1 il 03.12.1965 e deceduto ad AVERSA il 23.06.2024, rappresentati e difesi dall'avv. SAGLIOCCO
BIAGIO come da procura in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 11/11/2024, parte ricorrente in epigrafe ha esposto che il de cuius
aveva proposto ricorso per ATP all'esito del quale il CTU nominato aveva riconosciuto CP_1 sussistenti i requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere
1 dalla domanda amministrativa e fino al decesso;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
A sostegno della propria posizione ha dedotto la carenza di interesse dell'odierna parte convenuta,
l'inammissibilità dell'accertamento tecnico nonché l'erroneità della consulenza peritale.
Tanto premesso, ha chiesto il disconoscimento in capo al defunto dei requisiti sanitari utili CP_1 alla fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma delle risultanze peritali condotte nel giudizio per ATP.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato.
Al riguardo va, preliminarmente, delimitato l'oggetto della presente controversia.
Ebbene, si ritiene che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente, sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Ed ancora, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudizio ex art. 445 bis riguarda solo
l'accertamento del requisito sanitario;
(ii) in altre parole, al giudice adito ai sensi del co. 6 dell'art.
445 bis c.p.c. (per il cd. «giudizio di opposizione ad ATP»), l'unica verifica consentita – al di fuori dell'accertamento del requisito sanitario – è quella della manifesta carenza dei presupposti processuali e/o delle altre condizioni dell'azione e/o degli ulteriori requisiti costitutivi della prestazione previdenziale e/o assistenziale cui l'accertamento stesso è finalizzato”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto la carenza di interesse ad agire considerato che, come già eccepito in fase di ATP, il de cuius era risultato assente ad entrambe le visite fissate dalla CP_1
commissione medico-legale e non aveva adeguatamente compilato ed integrato il “modello D” per la richiesta della visita domiciliare.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti, diversamente da quanto dedotto dall'istante, il defunto in data 16.01.2024 aveva CP_1 già inoltrato a mezzo pec la richiesta di visita domiciliare, compilando il modello D e specificando sia le patologie sofferte sia di essere ricoverato presso la struttura ospedaliera “Dei Colli” per un periodo di degenza di lunga durata (cfr. allegati in atti).
2 Ed ancora, dalla documentazione in atti risulta che, nonostante la suddetta richiesta, l' aveva CP_3 comunicato una seconda convocazione a visita seguito da un ulteriore sollecito, inviato dal , CP_1 per la visita domiciliare.
Dunque, l'odierna parte resistente non ha in alcun modo impedito l'accertamento del requisito sanitario in fase amministrativa.
Con riguardo, poi, all'eccezione relativa alla erroneità della perizia, si evidenzia quanto segue.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_2
adeguatamente l'intero quadro morboso sofferto.
Ed in particolare, il consulente ha considerato il defunto affetto da “IRC in terapia dialitica CP_1
-Mieloma multiplo;
Anemia secondaria;
Vescica neurogena con cateterismo ad intermittenza ;
Pregressa meningoencefalite da Hemofilus;
IPB; Eccesso ponderale” ed ha concluso riconoscendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa e fino al decesso.
Non si riscontrano, poi, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli
3 accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conferma delle risultanze peritali condotte nel giudizio per ATP.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 3661/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la sussistenza in capo al de cuius dei Persona_1 requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 28.12.2023 e fino al decesso (23.06.2024);
3) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t al pagamento in favore di parte resistente CP_3 delle spese di lite che si liquidano in €1.800,00 oltre IVA, C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 19/03/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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