Decreto cautelare 12 agosto 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01710/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2025, proposto da
LI TI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore del Comitato Ciarciolo Portosalvo Marina di Modica, e Modicaltra Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Paolo Vigneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione SIna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Contea Vacanze s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Trimboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
NT SI Aps-Ets, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Paolo Vigneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione SIna - Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa e Siracusa n. 925/2025, pubblicato il 2.07.2025 sul sito della Regione SIna, con cui è stato disposto, in applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del D.L. n. 131/2024, convertito in L. n. 166/2024 e dell'art. 3 della L. 5 agosto 2022, n. 118, che “ è regolarizzata amministrativamente la Concessione Demaniale Marittima n° 543/2014 del 31/12/2014, ed è rilasciata, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, alla ditta Contea Vacanze S.R.L [...] per la modifica dell’area già in concessione, giusta C.D.M. n. 543/2014, allo scopo di realizzare una diversa configurazione planimetrica delle attività previste e degli spazi funzionali con diversa configurazione del punto ristoro all’interno dell’area, senza modifiche della superficie già assentita di mq. 3.000,00, a carattere annuale, in località c.da Ciarciolo del Comune di Modica (RG), area individuata catastalmente al F.M. 19 p.lla 200, con validità estesa al 30/09/2027 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione SIna e di Contea Vacanze s.r.l.;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di NT SI Aps-Ets;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ES RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Contea Vacanze s.r.l. ha ottenuto, in data 31.12.2014, il rilascio, da parte Dipartimento regionale dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, della concessione demaniale marittima n. 543/2014, avente ad oggetto l’occupazione della “(...) area demaniale marittima della superficie di mq 3000 per la realizzazione di uno stabilimento balneare con punto di ristoro ed area per noleggio di attrezzature sportive presso la c.da Ciarciolo a Marina di Modica del Comune di Modica – foglio 19 part. 200, per un utilizzo annuale (dal 1° Gennaio al 31 Dicembre) (...)”, con scadenza al 31.10.2020.
Con istanza presentata in data 9.10.2015 ed acquisita al prot. n. 3485 del 20.10.2015 la società ha richiesto il rilascio di una variante non sostanziale ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione avente ad oggetto talune “... modifiche alla configurazione planimetrica delle attività previste e degli spazi funzionali con diversa consistenza distributiva dei manufatti all’interno dell’area senza modifiche della superficie già assentita in concessione di mq. 3.000,00 …”, finalizzata a realizzare una diversa configurazione planimetrica delle attività previste e degli spazi funzionali con diversa consistenza distributiva del punto ristoro all’interno dell’area senza modifiche della superficie già assentita.
L’istanza è stata accolta con Decreto n. 221 del 16.12.2017, con il quale si è altresì prorogato il termine dell’originaria concessione sino al 31.12.2020.
Con istanza al portale demanio marittimo prot. 3257 del 26.02.2021 Contea Vacanze ha richiesto l’estensione della validità della suddetta concessione sino al 31.12.2033 e, in data 28.06.2021, ha presentato una nuova richiesta di variante, chiedendo di apportare modifiche alla superficie oggetto dell’originario titolo concessorio.
L’Amministrazione regionale, tenuto conto delle sentenze n. 17 e 18 del 9.11.2021, con le quali l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato l’inapplicabilità delle norme concernenti le proroghe delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2033, con nota prot. n. 38503 del 26.05.2022 ha disposto la proroga della concessione sino al 31.12.2023 e, con successiva nota prot. n. 71264 del 3.10.2022, ha chiesto a Contea Vacanze s.r.l. di confermare l’attualità del proprio interesse alla richiesta di variante ex art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione presentata il 28.06.2021, tenuto conto proprio di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria con le due pronunce citate.
Non ricevendo alcun riscontro da parte della società in merito a tale conferma di interesse, l’Ente ha attivato il procedimento di rigetto dell'istanza di variante con nota prot. n. 93084 del 28.12.2022.
Con successivo Decreto Assessoriale della Regione SIna n. 1784 del 30.12.2023 il termine di validità della C.D.M. è stato differito ope legis al 31.12.2024.
In data 20.03.2025 Contea Vacanze s.r.l. ha fatto pervenire la propria conferma dell’interesse all’istanza ex art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione.
Infine, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione SIna - Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa e Siracusa n. 925/2025, pubblicato il 2.07.2025 sul sito della Regione SIna si è disposto, in applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del D.L. n. 131/2024, convertito in L. n. 166/2024 e dell'art. 3 della L. 5 agosto 2022, n. 118, che “ è regolarizzata amministrativamente la Concessione Demaniale Marittima n° 543/2014 del 31/12/2014, ed è rilasciata, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, alla ditta Contea Vacanze S.R.L [...] per la modifica dell’area già in concessione, giusta C.D.M. n. 543/2014, allo scopo di realizzare una diversa configurazione planimetrica delle attività previste e degli spazi funzionali con diversa configurazione del punto ristoro all’interno dell’area, senza modifiche della superficie già assentita di mq. 3.000,00, a carattere annuale, in località c.da Ciarciolo del Comune di Modica (RG), area individuata catastalmente al F.M. 19 p.lla 200, con validità estesa al 30/09/2027 ”.
2. Con ricorso notificato in data 6.08.2025 e depositato in pari data il sig. LI TI, in proprio nonché nella qualità di legale rappresentante pro tempore del “Comitato Ciarciolo Portosalvo Marina di Modica” e l’Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) “Modicaltra” hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, il suddetto Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione SIna - Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa e Siracusa n. 925/2025, pubblicato il 2.07.2025 sul sito della Regione SIna.
Il ricorso è stato presentato per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Bolkestein") e dell'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e travisamento dei presupposti di diritto e di fatto; dovere della P.A. di disapplicare l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del D.L. n. 131/2024, convertito in L. n. 166/2024 e l'art. 3 della L. 5 agosto 2022, n. 118 ; 2) In subordine: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), D.L. n. 131/2024, convertito in L. n. 166/2024 e dell'art. 3 della L. 5 agosto 2022, n. 118; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione ; 3) Eccesso di potere per sviamento di potere, illogicità manifesta e difetto di istruttoria ; 4) Violazione di legge, eccesso di potere e difetto di istruttoria per contrasto fra la concessione in variante e il P.U.D.M. del Comune di Modica ; 5) Illegittimità derivata del provvedimento impugnato per inesistenza di un presupposto giuridico; violazione dell’art. 47, lett. b), del Codice della Navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Difetto di istruttoria; i lavori gennaio 2025 ; 6) Illegittimità derivata del provvedimento impugnato per inesistenza di un presupposto giuridico; violazione dell’art. 47, lett. b), del Codice della Navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n. 327; difetto di istruttoria; i lavori di maggio 2025 ; 7) Illegittimità derivata del provvedimento impugnato per inesistenza di un presupposto necessario; violazione dell’art. 47, lett. a), del Codice della Navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n. 327; difetto di istruttoria; mancata messa in esercizio dell'attività oggetto della concessione entro i termini previsti.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente rileva che il provvedimento impugnato, nell'estendere la validità della concessione demaniale marittima n. 543/2014 sino al 30.09.2027, abbia dato applicazione a una normativa nazionale in contrasto con i principi cogenti del diritto dell'Unione Europea (art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e l'art. 49 del TFUE).
Si evidenzia, in particolare, la condotta illogica nella quale sarebbe incorso l’Assessorato procedente, il quale, pur disponendo la proroga del titolo concessorio sulla base del D.L. 131/2024, richiamerebbe contraddittoriamente, a fondamento della propria determinazione amministrativa, le sentenze n. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le quali è stata statuita l’inefficacia delle proroghe concesse sino al 31.12.2033 perché in contrasto con il diritto unionale.
L'Amministrazione regionale, continua la parte, avrebbe violato l'obbligo giuridico di disapplicare il predetto D.L. n. 131/2024 e, dovendo prendere atto della scadenza della concessione al 31.12.2023, avrebbe dovuto rigettare l'istanza della società Contea Vacanze s.r.l., avviando le procedure per una nuova assegnazione tramite gara.
2.2. Con la seconda doglianza, prospettata in via subordinata, viene dedotta la falsa applicazione della normativa nazionale richiamata nel provvedimento impugnato, la quale non opererebbe, in ogni caso, nel caso di specie, in quanto la società Contea Vacanze s.r.l. non avrebbe mai avviato l'attività economica prevista dal titolo concessorio, atteso che l’area interessata sarebbe rimasta in uno stato di sostanziale abbandono per circa un decennio. Ne discende, continua la parte, che la ratio della normativa posta a presupposto dell’atto avversato, da individuarsi nella necessità di tutelare le attività economiche in essere, non operi nella fattispecie contestata, la quale non rientrerebbe, quindi, nel campo di applicazione della relativa disciplina, che presuppone una continuità aziendale assente nel caso di specie.
2.3. Con la terza censura si lamenta che il provvedimento impugnato sia viziato anche da eccesso di potere sotto il profilo sintomatico dello sviamento, in quanto l’Amministrazione regionale avrebbe dato riscontro a due istanze della società Contea Vacanze s.r.l. risalenti nel tempo e già definite, evidenziandosi, nello specifico, che l’istanza di proroga fosse già stata sostanzialmente rigettata con la nota del 26.05.2022, che ne limitava l'efficacia al 31.12.2023 in ossequio alle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 2021, e che l'istanza di concessione in variante fosse stata seguita dall’adozione di un preavviso di rigetto con nota del 28.12.2022.
Ne consegue, continua la parte, che l’Ente regionale sia incorso in una condotta illogica, modificando le proprie determinazioni assunte in precedenza senza dare contezza, sotto il profilo motivazionale, delle ragioni di pubblico interesse sottese all’adozione dell’atto impugnato.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotto che la “... diversa configurazione planimetrica delle attività previste e degli spazi funzionali con diversa consistenza distributiva del punto ristoro all’interno dell’area senza modifiche della superficie già assentita ” sarebbe incompatibile con il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (P.U.D.M.) pre-approvato dal Consiglio Comunale di Modica giusta delibera n. 35 del 29.07.2023, il quale prevedrebbe una conformazione differente da quella autorizzata con l’atto impugnato, con conseguente violazione dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 32 del 2020, sulla base del quale il rilascio di nuove concessioni demaniali è consentito “... purché coerenti con le previsioni del piano di utilizzo già adottato in via preliminare dal Consiglio comunale ed in corso di approvazione ”.
L’Assessorato procedente, inoltre, non avrebbe dato atto di aver condotto alcuna istruttoria sulla conformità della variazione con il P.U.D.M., incorrendo, sotto tale profilo, nel vizio di difetto di istruttoria.
2.5. Con la quinta doglianza la parte che ricorre in giudizio rileva che Contea Vacanze s.r.l., fra il 13.01.2025 e il 24.01.2025, abbia svolto dei lavori nell’area interessata, transennando la zona e chiudendola al pubblico, in assenza di un permesso di costruire.
Tale attività abusiva, continua la parte, vizierebbe in via derivata il provvedimento impugnato, da ritenersi illegittimo anche per violazione dell’art. 47, comma 1, lett. f), del Codice della Navigazione, in applicazione del quale l’amministrazione può dichiarare la decadenza del titolo concessorio “... per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione ”, evidenziandosi che l’atto d’obbligo di accettazione delle condizioni e prescrizioni della concessione in variante del 2017 abbia previsto che “ il presente atto d’obbligo è, inoltre, subordinato, oltre che alle discipline doganali di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali […] 2. Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con il decreto che approva il presente atto d’obbligo, se prima non avrà ottenuto: a) la concessione/autorizzazione edilizia comunale, ove richiesta ”, e che “... ogni inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle prescrizioni e condizioni inserite nel presente atto d’obbligo costituisce presupposto per l’instaurazione della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 lett. F del C.N., oltre agli aspetti di natura penale eventualmente ravvisabili ”.
2.6. Con la sesta censura si lamenta che la società Contea Vacanze abbia eseguito opere strumentali – come lo scavo per la posa di un cavidotto – in area demaniale, senza alcuna autorizzazione da parte dell'autorità competente (il Demanio Marittimo), come sarebbe stato contestato dalla stessa Capitaneria di Porto di Pozzallo, integrandosi, anche sotto tale profilo, la violazione del punto 2 dell’atto d’obbligo e la conseguente sanzione della decadenza prevista dal successivo punto 18, risultando integrati i presupposti dell’art. 47, comma 1, lett. f), del Codice della Navigazione.
Anche per tale ragione l’atto impugnato risulterebbe viziato per illegittimità derivata.
2.7. Con il settimo e ultimo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in via derivata anche perché avente per presupposto una concessione da ritenersi comunque decaduta per mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. a), del Codice della Navigazione, così come richiamato dall’atto d’obbligo. Della mancata esecuzione della concessione si darebbe contezza, inoltre, nella relazione tecnica allegata al progetto di P.U.D.M. pre-approvato da parte del Comune di Modica, dove la C.D.M. n. 543/2014 figura tra le concessioni che “... non sono state mai realizzate ”.
3. Con memoria di costituzione del 7.08.2025 la società Contea Vacanze s.r.l., parte controinteressata, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla parte ricorrente per carenza di interesse e legittimazione a ricorrere.
4. Con decreto monocratico n. 270 del 12.08.2025 il Presidente della Sezione ha respinto la domanda cautelare monocratica proposta incidentalmente in seno al ricorso dalla parte ricorrente, non ravvisando i presupposti di legge previsti ai fini del suo accoglimento.
5. L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione SIna si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 13.08.2025 e, con successiva memoria del 30.08.2025, ha controdedotto rispetto alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente, evidenziando, in particolare, di aver agito: 1) in aderenza al disposto di cui al comma 1- bis dell’art. 2 della L.R. 32/2020, introdotto con l’art. 69, comma 2 della L.R. n. 9/2015, secondo cui la coerenza con il P.U.D.M. non è prevista per tutte le istanze già protocollate alla data della dichiarazione di emergenza epidemiologica (31.01.2020); 2) in conformità alle direttive del D.G. prot. n. 55946 del 26.07.2022, emanate in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 5.07.2022 e volte ad uniformare le procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime, secondo cui “... le istanze già protocollate alla data del 30.01.2020 sono procedibili e si potranno avviare i relativi procedimenti amministrativi anche in assenza dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo ”.
L’Amministrazione afferma, altresì, di essersi attenuta al parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione SIna n. 2247 del 10.02.2025, delineante il perimetro del predetto pronunciamento della Corte Costituzionale n. 108/2022.
È anche rilevato che il Comune di Modica, con nota pervenuta al prot. n. 11689 del 23.02.2016, abbia dichiarato la conformità della variante al P.U.D.M. in itinere e che Contea Vacanze s.r.l., con dichiarazione del 12.06.2025, abbia assunto l’impegno, qualora la variante dovesse risultare in contrasto con il P.U.D.M. successivamente approvato, di adeguare la stessa alle previsioni del Piano entro il termine di novanta giorni dalla sua approvazione.
Si evidenzia, inoltre, che all’art. 15 dell’atto d’obbligo allegato al D.D.G. sia stabilito che “ Nel caso in cui i redigendi P.U.D.M. prevedano per l’area oggetto della concessione un utilizzo diverso o non venga inserita in detti piani di utilizzo, la concessione, alla scadenza naturale non potrà in alcun caso essere rinnovata, fatto salvo l’adeguamento agli stessi piani, come disposto dell’art. 4 comma 3 della L.R. 15/2005 ”.
Secondo la prospettazione dell’Ente regionale, infine, non sussisterebbero i presupposti per avviare un procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione, difettandone i relativi presupposti.
6. Con memoria del 5.09.2025 la parte controinteressata ha preliminarmente declinato la propria eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire e di legittimazione a ricorrere formulata con memoria di costituzione del 7.08.2025, rilevando, in particolare, che: 1) non sussisterebbe alcun specifico interesse diretto, concreto ed attuale che qualifichi l’interesse al ricorso in capo al sig. TI, dovendosi ritenere che la circostanza che egli abbia la residenza nel comprensorio di Marina di Modica non lo legittimi sotto il profilo della c.d. vicinitas alla proposizione del ricorso; 2) il Comitato di cui il predetto sig. TI risulta essere il legale rappresentante, così come l’Associazione “Modicaltra”, non avrebbero alcun interesse al ricorso, giacché non subirebbero nessuno specifico pregiudizio, non potendo altresì qualificarsi quali soggetti esponenziali di interessi diffusi. Le due associazioni non risulterebbero iscritte a registri di rilevanza pubblica, sarebbero prive della necessaria rappresentatività (rappresentando un non cospicuo numero di soggetti) e perseguirebbero finalità statutarie non incise dall’atto avversato.
Nel merito, viene osservato:
(i) quanto al primo motivo di gravame, che l’atto impugnato sia stato adottato nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi giurisprudenziali applicabili in materia, evidenziandosi, in particolare, che la L. 166/2024 abbia consentito il ricorso alle c.d. proroghe tecniche delle concessioni demaniali marittime sino al 30.09.2027, in coerenza con il principio già affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021. La proroga al 30.09.2027 sarebbe funzionale alla programmazione delle gare, la quale sarebbe già stata avviata con il D. Ass. n. 34 del 19.2.2025;
(ii) rispetto alla seconda doglianza, che il procedimento per la concessione del permesso di costruire necessario per eseguire le opere contestate sia in corso e che la circostanza che l’avvio delle attività sia in itinere non possa essere ragione per escludere l’applicazione delle disposizioni afferenti l’estensione di validità della concessione demaniale. La parte afferma, inoltre, di aver costantemente confermato all’Assessorato regionale il proprio interesse all’esercizio del titolo;
(iii) in ordine alla terza censura, che il procedimento avente ad oggetto la proroga non sia mai stato definito in senso negativo prima dell’adozione dell’atto avversato;
(iv) riguardo al quarto motivo, che il P.U.D.M. non sia stato ancora approvato dalla Regione e che i ricorrenti ne strumentalizzino le previsioni, sebbene il titolo concessorio sia rispettoso delle valenze paesaggistiche dell’area;
(v) relativamente al quinto, al sesto e al settimo motivo, che non sussisterebbe alcun presunto inadempimento alla C.D.M. e che non vi sia alcun procedimento di decadenza in atto.
7. Alla camera di consiglio del 10.09.2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla propria domanda cautelare; Il Presidente ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle domande cautelari.
8. La parte ricorrente ha versato in atti, nella stessa data del 10.09.2025, una motivata istanza di prelievo e, nella successiva data del 17.10.2025, ha depositato un’istanza di trattazione congiunta del ricorso con il ricorso n. 2003/2025 R.G., proposto da “Sicily Lovely Home”, evidenziandone i profili di connessione soggettiva e oggettiva.
9. È intervenuta ad adiuvandum , in data 13.11.2025, l’associazione NT SI APS-ETS, rilevando che le proprie finalità statutarie coinciderebbero con gli interessi collettivi lesi dal provvedimento impugnato, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e alla corretta gestione del demanio pubblico.
10. Con memoria del 12.12.2025 i soggetti ricorrenti hanno replicato all’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere sollevata dalla parte controinteressata, evidenziando, in particolare, che: i) il sig. TI risieda in via Alvise Da Mosto, immediatamente a ridosso dell'arenile di Contrada Ciarciolo sui cui insiste la concessione demaniale marittima e che, pertanto, sussisterebbe il requisito della vicinitas , risultando direttamente inciso dalla modifica dell’assetto dei luoghi; ii) le finalità statutarie riportate nei rispettivi statuti del “Comitato Ciarciolo Portosalvo Marina di Modica” e dell’A.P.S. “Modicaltra” legittimerebbero la presente azione processuale.
La parte ricorrente ha altresì ulteriormente declinato le proprie doglianze, insistendo per l’accoglimento del proprio gravame.
11. Con memoria del 13.12.2025 Contea Vacanze s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse anche per la mancata impugnazione dei seguenti atti presupposti rispetto all’atto avversato: 1) la C.D.M. n. 543/2014; 2) i nullaosta della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Ragusa; 3) la circolare dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente del 3.04.2025 e il D.A. n. 34 del 19.02.2025 (pubblicata sulla G.U.R.S. n. 11 del 28.02.2025), in quanto aventi ad oggetto la programmazione delle gare che l’Amministrazione regionale avrebbe già avviato e organizzato in virtù di tali disposizioni.
Viene altresì eccepita l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum dell’associazione NT SI APS-ETS per carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere, atteso che quest’ultima non avrebbe chiarito le ragioni della propria adesione all’odierno ricorso e che tale intervento risulterebbe volto ad aggirare i termini di decadenza dell’azione impugnatoria.
12. Con memoria di replica del 23.12.2025 la parte controinteressata ha ulteriormente declinato le proprie eccezioni e controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.
13. Con memoria di replica del 24.12.2025 i ricorrenti hanno ulteriormente declinato le proprie repliche alle eccezioni sollevate dalle altre parti e le doglianze prospettate in sede di ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
14. All’udienza pubblica del 14.01.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la parte controinteressata ha rilevato, con specifico riguardo all’atto di intervento ad adiuvandum di NT SI APS-ETS, che quest’ultima sia intervenuta in giudizio in assenza della previa autorizzazione del Presidente di NT nazionale, così come sarebbe previsto dall’art. 21 dello Statuto di NT nazionale; a seguito di discussione tra le parti, la causa è stata posta in decisione.
15. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire e di legittimazione a ricorrere sollevata dalla parte controinteressata rispetto alla domanda processuale presentata dai ricorrenti, la quale, ad avviso del Collegio, è da ritenersi parzialmente fondata nei termini di seguito illustrati.
15.1. È utile premettere, a fini di inquadramento sistematico, che per consolidata giurisprudenza, alla quale il Collegio accede, la c.d. vicinitas , “... quale criterio di individuazione della legittimazione ad agire, esprime lo stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l'area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato; lo stabile collegamento deve quindi essere valutato - nella prospettiva della legittimazione - in considerazione degli effetti che il provvedimento è suscettibile di produrre nella sfera giuridica del ricorrente e non può essere ristretto al mero confine tra fondi ” (Cons. Stato, sez. VII, 11 luglio 2025, n. 6054; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2024, n. 7433).
Come evidenziato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 9.12.2021, la vicinitas , tuttavia, non è sufficiente, ex se , a fondare la differente condizione dell’azione rappresentata dall’interesse a ricorrere, incombendo, per converso, sul ricorrente - unitamente alla dimostrazione dello stabile collegamento con il luogo inciso dall’atto impugnato - anche la puntuale allegazione e la prova della lesione subita, anche se in termini solamente eventuali o potenziali, al verificarsi dei suoi effetti.
Si rammenta, a tal riguardo, che l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso. Corollari dell'interesse ad agire sono: a) la personalità, nel senso che l'utilità deve essere riconducibile al soggetto che propone il ricorso; b) l'attualità, nel senso che l'interesse deve esistere al momento del ricorso per cui non è sufficiente la mera eventualità della lesione; c) la concretezza, nel senso che il pregiudizio deve essersi effettivamente verificato (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2025, n. 7325).
15.2. Con specifico riguardo alla posizione giuridica del sig. LI TI quale ricorrente che agisce “in proprio”, vi è da ritenere che, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, le due condizioni dell’azione risultino cumulativamente soddisfatte.
Agendo quale cittadino residente, come documentato in atti, nel Comune di Modica e, precisamente, in via Alvise da Moto, n. 9, la cui ubicazione è prossima a quella della contrada Ciarciolo, interessata dalla C.D.M. 543/2014 e dal successivo D.D.G. n. 995/2025 che qui si impugna, il ricorrente dà sufficiente prova dello stabile collegamento con l'area sulla quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato ( vicinitas ), utile a supportare la propria legittimazione ad agire.
Il sig. TI, inoltre, fornisce al Collegio sufficienti elementi da cui trarre il convincimento che quest’ultimo possa subire, anche solamente in termini eventuali o potenziali, una lesione dal provvedimento avversato.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, invero, il sig. TI ha indirizzato in data 10.03.2025 – “ in proprio ”, oltreché nella qualità di legale rappresentante del “Comitato Ciarciolo Portosalvo Marina di Modica” – al Comune di Modica e all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione SIna un’articolata nota, correlata ai fatti di causa, nella quale ha evidenziato, in particolare, le “... rimostranze da parte della cittadinanza ...”, di cui egli fa parte, rispetto all’apertura di un cantiere nel periodo intercorrente tra il 13.01.2025 e il 22.01.2025, da parte della società controinteressata, a ridosso di Piazza Donatello di Marina di Modica, con conseguente chiusura al pubblico, quindi in zona limitrofa alla sua abitazione di residenza.
Il sig. TI, inoltre, ha invitato il Comune di Modica a non rilasciare alcun titolo abilitativo della facoltà di costruire in favore della società odierna controinteressata, invitando, contestualmente, il Demanio Marittimo a non disporre alcuna proroga o nuova concessione in favore della stessa, con l’avvertimento di intraprendere, se del caso, iniziative giudiziarie innanzi alle competenti autorità giurisdizionali. Nelle vesti, quindi, di cittadino residente nei pressi dell’area interessata dal provvedimento censurato e quindi, quale potenziale fruitore del tratto di fascia costiera inciso dai suoi effetti, il ricorrente ha quindi adeguatamente dimostrato di disporre dei requisiti della personalità, dell’attualità e della concretezza che informano, come sopra riportato, l’interesse a ricorrere.
Nel discende, ad avviso del Collegio, l’integrazione anche di tale condizione dell’azione.
15.3. Quanto alla proposizione del ricorso di LI TI quale legale rappresentante del “Comitato Ciarciolo Portosalvo Marina di Modica”, si osserva quanto di seguito riportato.
15.3.1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 maggio 2023, n. 4445; Consiglio di Stato, sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3639; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2018 n. 1838; Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640; T.A.R. Piemonte, sez. II, 27 dicembre 2024, n. 1338; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-ter, 29 ottobre 2024, n. 19012; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 5 gennaio 2024, n. 264; T.A.R. Veneto, sez. II, 4 settembre 2023, n. 1241), a cui questa Sezione ha già aderito (cfr. T.A.R. SI, Catania, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2972), la legittimazione ad agire di soggetti esponenziali sorti in modo spontaneo a tutela di interessi superindividuali, come i comitati, nell’assenza di un'espressa previsione legislativa che direttamente riconosca loro legittimazione processuale, deve essere vagliata alla luce di taluni indici atti a dimostrare, in funzione della legittimazione processuale, l'effettiva rappresentatività di un ente ai fini della tutela giurisdizionale dell'interesse collettivo di cui lo stesso si dichiara portatore.
Tali indici sono stati individuati nei seguenti:
- la finalità di protezione dell'interesse collettivo quale fine a cui è preordinata l'attività dell'ente in base alle finalità statutarie;
- la struttura organizzativa stabile, tale da consentire al soggetto di svolgere con continuità la propria attività a protezione dell'interesse collettivo;
- la c.d. vicinitas , ossia la prossimità tra l'interesse che si assume leso e la finalità statutaria dell'ente;
- un adeguato grado di rappresentatività;
- lo svolgimento di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati;
- occorre, inoltre che l'attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti e provvedimenti.
15.3.2. Parametrando tali indici alle specifiche caratteristiche del “Comitato Ciarciolo Portosalvo Marina di Modica”, odierno ricorrente, emerge – dalla lettura del relativo atto costitutivo dell’1.05.2023 e del verbale dell’assemblea tenutasi il 6.02.2025, versati in atti in data 6.08.2025 – che quest’ultimo:
- è stato costituito in data 1.05.2023 e ha sede in Modica, in via Trapani Rocciola, n. 17/B, presso la sede della società “T. & T. di LI TI & C.”;
- è formato da sei cittadini residenti a [...];
- persegue statutariamente, fin dalla propria costituzione, la finalità di «... promuovere l’adozione, da parte del Comune di Modica, del “Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo” (P.U.D.M.) nel rispetto della normativa di riferimento e in armonia con i principi di tutela ambientale », proponendosi, a tal riguardo, di “... partecipare attivamente al procedimento di adozione del P.U.D.M., proponendo istanze ed osservazioni ai competenti Enti; nonché di agire in giudizio ove gli interessi della collettività risultassero lesi dalle scelte dell’amministrazione ”, organizzando anche “... occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al Comitato ”; la suddetta finalità statutaria è stata integrata in occasione dell’assemblea tenutasi in data 6.02.205, nell’ambito della quale è stata approvata la seguente modifica dell’atto costitutivo in relazione all’oggetto del comitato: “ Il comitato ha come scopo, altresì, la tutela del paesaggio e dell’ambiente della fascia costiera della borgata Marina di Modica, frazione del Comune di Modica, con particolare riferimento alla zona finitima al Piazzale Donatello ed alle concessioni demaniali ivi insistenti, da rilasciarsi od in corso di rinnovo. A tal riguardo il Comitato si propone di partecipare attivamente ai relativi procedimenti amministrativi, onde verificare il rispetto delle norme di legge e regolamento, con primario interesse ai principi di tutela dell’ambiente, proponendo istanze ed osservazioni ai competenti Enti; nonché di promuovere giudizi innanzi le competenti autorità giurisdizionali ove gli interessi della collettività risultassero lesi dalle scelte della P.A. ”.
Ne consegue, ad avviso di questo Collegio, che il Comitato ricorrente disponga dei requisiti necessari per radicarne la legittimazione a ricorrere e l’interesse ad agire rispetto al presente giudizio, in quanto:
(i) la sua costituzione è avvenuta in data 1.05.2023, ossia più di due anni prima alla data di pubblicazione dell’atto qui impugnato, datata 2.07.2025;
(ii) dispone di un adeguato grado di rappresentatività, da vagliarsi non esclusivamente in relazione al numero di cittadini aderenti ma anche in funzione della collettività locale rappresentata, i cui interessi vengono tutelati dall’attività svolta dal Comitato;
(iii) presenta un indubbio collegamento stabile con l’area interessata dall’atto impugnato ( vicinitas ), svolgendo la propria azione anche a “... tutela del paesaggio e dell’ambiente della fascia costiera della borgata Marina di Modica, frazione del Comune di Modica, con particolare riferimento alla zona finitima al Piazzale Donatello ed alle concessioni demaniali ivi insistenti ” e persegue, in virtù dell’integrazione del proprio oggetto sociale deliberata dall’assemblea dell’ente in data 6.02.2025, specifiche finalità di protezione di un interesse collettivo inciso dall’atto impugnato, che riguarda espressamente un tratto di fascia costiera alla cui tutela è rivolto il Comitato;
(iv) viene documentata “ un'azione dotata di apprezzabile consistenza ”, protrattasi per un tempo congruo, volta alla tutela delle proprie finalità statutarie, tenuto conto, in particolare, che in data 10.03.2025 (ossia circa quattro mesi prima della pubblicazione dell’atto impugnato) è stata indirizzata al Comune di Modica e all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione SIna un’articolata nota, correlata ai fatti di causa, nella quale l’ente; a) evidenzia le “... rimostranze da parte della cittadinanza ...” rispetto all’apertura di un cantiere nel periodo intercorrente tra il 13.01.2025 e il 22.01.2025, da parte della società controinteressata, a ridosso di Piazza Donatello di Marina di Modica, con conseguente chiusura al pubblico; b) dà atto di aver formulato tempestiva istanza di accesso relativamente al pertinente fascicolo urbanistico presso il predetto Ente comunale, il quale, dandone positivo riscontro, ne ha consentito la consultazione in data 27.02.2025; c) invita il Comune di Modica a non rilasciare alcun titolo abilitativo della facoltà di costruire in favore della società odierna controinteressata e contestualmente invita il Demanio Marittimo, argomentando al riguardo, a non disporre alcuna proroga o nuova concessione in favore della stessa, con l’avvertimento di intraprendere, se del caso, iniziative giudiziarie innanzi alle competenti autorità giurisdizionali.
Tali elementi costituiscono, pertanto, indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) per poter desumere la sussistenza di una effettiva ed adeguata rappresentatività del Comitato così come degli altri indici qualificanti della legittimazione ad agire.
Parimenti comprovata risulta la correlata condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere, dovendosi ritenere che da quanto allegato dall’Ente nel presente giudizio possa trarsi il convincimento che quest’ultimo possa subire un concreto e attuale pregiudizio dall’adozione dell’atto avversato, suscettibile di meritare tutela in questa sede processuale proprio in considerazione delle finalità statutarie dallo stesso perseguite.
15.4. In ordine, in ultimo, alla posizione dell’APS “Modicaltra”, si osserva quanto segue.
15.4.1. Secondo il consolidato orientamento in materia, “ per la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi si rivela necessario che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; che l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli associati, sì che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all'associazione e che vi sia un interesse concreto ed attuale ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n. 7777).
Lo scopo associativo non è di per sé sufficiente a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, occorrendo, al pari di quanto sopra riportato per i comitati, “... la prova di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio di riferimento e di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 24 ottobre 2024, n. 18581, che cita Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1001/2010; sez. I, n. 1254 del 2020).
Anche per le associazioni, inoltre, deve essere dimostrata, “... al pari di ogni altra condizione dell'azione, anche la presenza dell'interesse ad agire, ovvero la concreta ed attuale lesione della propria posizione soggettiva, che deve sussistere dal momento della proposizione del ricorso e permanere fino al momento della decisione. Tuttavia, proprio perché le associazioni non devono occuparsi di questioni che interessino i singoli associati, la delibazione della concretezza e attualità della lesione della posizione soggettiva corporativa azionata in giudizio deve essere compiuta dal giudice con riferimento ai suoi profili collettivi e dunque necessariamente sul piano morale e astratto, dunque con un criterio più attenuato ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 agosto 2024, n. 7033, che cita Cons. Stato, sez. V, n. 6261/2012, sez. V, n. 3084/2011; Ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10).
15.4.2. Quanto, quindi, all’associazione “Modicaltra” odierna ricorrente, si rileva che:
(i) la sua costituzione è avvenuta in data 9.04.2022, con l’adesione di 11 soci fondatori, tutti residenti nel Comune di Modica;
(ii) l’associazione ha sede presso la residenza del suo Presidente, ossia il sig. Giovanni Modica Scala, residente a [...];
(iii) come documentato nell’art. 2 dello statuto dell’associazione, versato in atti in data 6.08.2025, quest’ultima persegue i seguenti scopi, da non intendersi in via esclusiva: - la tutela dei diritti civili e l’attuazione dei principi costituzionali della Repubblica Italiana; - l’aggregazione sociale in un’ottica di comunità e partecipazione collettiva; - la lotta alle disuguaglianze sociali, etniche, di orientamento sessuale, e alle disuguaglianze in genere; - la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, della città di Modica e non solo, perseguendo la sostenibilità sociale e ambientale; - la lotta alle mafie e ai nazifascismi; la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose/dei beni d’interesse artistico e storico della Città di Modica e non solo; - la promozione della cultura in tutte le sue forme, dell’arte e dei mestieri, dello sport dilettantistico; - la promozione di forme di economia solidale e cooperativa; - l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di mutualismo e solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali; - la realizzazione di percorsi di formazione e autoformazione su temi di rilevanza locale e sovralocale;
(iv) il perseguimento dei suddetti scopi sociali viene svolto, come si legge nell’art. 3 dello statuto, “... attraverso l’inclusione, la tolleranza, il dialogo e la gentilezza. Pertanto si prefigge di creare un clima cooperativo basato sulla ricerca del consenso, ovvero processi che stimolino l’adozione di decisioni senza ricorrere a procedure di voto, valorizzando i punti di convergenza e integrando le posizioni delle minoranze, sempre nel solco della Carta dei Valori dell’Associazione. L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, sia pubblici che privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e gli scopi associativi di cui sopra l’Associazione potrà compiere ogni attività strumentale sia di natura non commerciale che di natura commerciale, potrà ricevere oblazioni, contributi, sovvenzioni, liberalità, lasciti e donazioni di ogni genere da enti pubblici e privati e da persone fisiche o giuridiche, ed enti soci o non soci, e potrà svolgere le attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento delle finalità istituzionali nel rispetto della legislazione vigente. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. Con delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione potrà aderire ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri ”.
Ebbene, pur disponendo della c.d. vicinitas , corroborata dalla contiguità dell'ente al territorio in cui ricade il bene giuridico tutelato dalla propria azione, così come di un adeguato grado di rappresentatività, non può non rilevarsi che:
(i) tra le finalità sociali perseguite dall’associazione ricorrente, l’unica che, in astratto, può genericamente considerarsi incisa dagli effetti dell’atto impugnato è quella di “... tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, della città di Modica e non solo, perseguendo la sostenibilità sociale e ambientale ” (art. 2 dello statuto);
(ii) l’associazione, tuttavia, non documenta alcuna “ azione dotata di apprezzabile consistenza ” volta alla tutela di tale specifica finalità statutaria, né che abbia svolto un’attività “ protratta nel tempo ”, così come di aver intrapreso azioni di sensibilizzazione sociale o di natura procedimentale/processuale con riguardo alla presente vicenda controversa.
Non sussistono, quindi, in questo caso, indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) per poter desumere - mediante un ragionamento presuntivo - che tale ente disponga di tutti i requisiti per radicare, cumulativamente, la propria legittimazione ad agire, così come per ritenere provato il correlato interesse a ricorrere, non emergendo alcuna prova di uno specifico pregiudizio concreto e attuale, da scrutinarsi eventualmente anche in forma più attenuata, correlato all’adozione del provvedimento che qui si censura, avente ad oggetto una variazione ex art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione di una C.D.M. rilasciata a un privato su un tratto della fascia costiera della borgata Marina di Modica nonché la proroga della sua validità.
Ne discende la conseguente estromissione dell’associazione dal presente giudizio per carenza di legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere.
16. L’eccezione di inammissibilità parimenti sollevata dalla parte controinteressata per mancata impugnazione degli atti presupposti è da ritenersi fuori fuoco.
16.1. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi, è da ritenersi inammissibile per carenza d'interesse il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali ove non siano stati impugnati gli atti presupposti che abbiano portata immediatamente lesiva (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 23 dicembre 2024, n. 10356).
Ebbene, nella fattispecie in esame, nessuno degli atti menzionati dalla parte controinteressata risulta concretamente dotato di tale portata lesiva, atteso che:
(i) la C.D.M. n. 543/2014, ove venisse giudizialmente caducato l’atto che ne ha disposto l’estensione di “validità” sino al 30.09.2027, cesserebbe di produrre i propri effetti;
(ii) le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Ragusa costituiscono atti endoprocedimentali privi, per definizione, di portata lesiva;
(iii) la circolare dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente del 3.04.2025 e il D.A. n. 34 del 19.02.2025 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 del 28.02.2025) non hanno parimenti portata lesiva, dovendosi appurare, piuttosto, se mediante l’atto impugnato l’Amministrazione procedente abbia esercitato il proprio potere amministrativo in coerenza con il quadro normativo eurounitario in materia e in che termini, eventualmente, quest’ultima abbia programmato l’avvio di una procedura di affidamento che risulti coerente con le disposizioni nazionali e regionali le quali non si pongano in contrasto con il framework europeo.
17. L’eccezione di inammissibilità dell’intervento in giudizio dell’associazione NT SI APS-ETS sollevata dalla parte controinteressata è fondata.
17.1. Per consolidata giurisprudenza amministrativa, alla quale la Sezione accede, per radicare la legittimazione di un intervento ad adiuvandum non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella di chi ricorre in giudizio, essendo sufficiente che il terzo sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga comunque a differenziarlo dalla generalità dei consociati; di conseguenza, è sufficiente - ai fini dell’intervento in giudizio - che l'interveniente possa vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall’accoglimento del ricorso. Ne segue, specularmente, che deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione l'intervento proposto da chi non abbia invece evidenziato, in alcun modo, un vantaggio, anche indiretto, che trarrebbe dall'eventuale accoglimento del gravame (T.A.R. SI, Catania, sez. III, 17 aprile 2025, n. 1265; T.A.R. SI, Catania, sez. III, 13.11.2023 n. 3393; T.A.R. Umbria, sez. I, 5.07.2023, n. 435; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 5.05.2023, n. 7651).
17.2. Ciò premesso, nel proprio atto di intervento ad adiuvandum NT SI APS-ETS evidenzia di essere un'associazione di promozione sociale costituita nel 1998 al fine di svolgere, tra le altre cose, “ promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale ”, nonché “ interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ” (art. 4, statuto). Sullo sfondo di tali valori e principi, l’associazione “ opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, iniziative d’informazione e formazione, che si sviluppano con le seguenti attività […] promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico ambientale e territoriale, e socio economico, svolgere attività di educazione ambientale, promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del territorio dei beni e delle risorse naturali e culturali, promuovere progetti, programmi e convenzioni per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del territorio regionale ” (art. 5, statuto). In attuazione di quanto previsto dall’art. 5 dello statuto, l’associazione afferma di essere anche associazione di difesa dei consumatori e degli utenti, e che è stata riconosciuta come tale, ai sensi della L.R. n. 7/1994, con Decreto del Presidente della Regione.
L’intervento ad adiuvandum spiegato nel presente giudizio viene giustificato, come asserisce l’associazione, dalla presenza di un “... interesse diretto, concreto ed attuale all'accoglimento del ricorso principale, in quanto le finalità statutarie dell'associazione coincidono con gli interessi collettivi lesi dal provvedimento impugnato, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e alla corretta gestione del demanio pubblico ”.
Il Collegio, tuttavia, ritiene che l’associazione non abbia evidenziato, in modo sufficiente, quale tipologia di vantaggio, anche indiretto, essa trarrebbe dall'eventuale accoglimento del gravame. Invero:
(i) l’atto impugnato ha ad oggetto l’estensione temporale e la variazione di una concessione demaniale marittima (C.D.M. 543/2014) la quale è risalente nel tempo ed ha ad oggetto l’occupazione di un’area demaniale della superficie di mq 3000 per la realizzazione di uno stabilimento balneare con punto di ristoro ed area di noleggio di attrezzature sportive presso la c.da Ciarciolo di Marina di Modica, frazione del Comune di Modica;
(ii) l’associazione che interviene in giudizio non può ritenersi incisa negativamente, alla luce delle proprie finalità statutarie di “... salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ”, da un provvedimento – ossia l’atto che in questa sede si avversa – che fa seguito all’originaria C.D.M. 543/2014, la quale, se del caso, avrebbe dovuto esser ritenuta fin dal principio dalla predetta associazione suscettibile di ledere le proprie finalità statutarie;
(iii) le concessioni demaniali marittime, di per sé, non sono provvedimenti che possono asseritamente esser considerati pregiudizievoli delle condizioni dell’ambiente, in quanto, prima di essere rilasciate, presuppongono un utilizzo “ accorto e razionale di risorse naturali ” (come lo stesso statuto dell’associazione richiama), rammentandosi che, in materia, proprio presupponendosi che il numero di concessioni disponibili per una determinata attività che incide sulle zone demaniali costiere sia limitato per via della scarsità di tali risorse naturali, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 20.04.2023 in C-348/22 (Comune di Ginosa), ha (ri)affermato il principio, già desumibile dal tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 1, della Dir. 2006/123/CE, secondo cui gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali ogni qualvolta intendano consentire l’utilizzo di tale “risorsa scarsa” ai privati.
L’annullamento dell’atto impugnato, peraltro, non determinerebbe la sottrazione di tale “risorsa” alla possibilità di renderla oggetto, nuovamente e in futuro, di ulteriori concessioni demaniali marittime, da adottarsi nel rispetto delle disposizioni di legge all’uopo previste dal legislatore unionale e dalla normativa nazionale; l’accoglimento del gravame, pertanto, non arrecherebbe all’associazione interveniente un beneficio tale da radicarne la propria legittimazione al presente intervento processuale.
17.3. Oltre a difettare della legittimatio ad causam , l’associazione interveniente risulta – in ogni caso – sprovvista anche della c.d. legittimatio ad processum , la quale, attenendo alla legittimazione processuale di chi agisce in giudizio, identificabile nella capacità del soggetto di essere parte in causa e di stare in giudizio compiendo validamente gli atti processuali (cfr. Cons. Stato. Ad. Plen., 6 febbraio 1993 n. 3), costituisce uno sbarramento processuale a monte rispetto alla possibilità giuridica di far valere la propria posizione giuridica soggettiva in un giudizio; essa, infatti, va distinta dalla legittimazione alla causa, la quale, invece, consiste nella titolarità (o nell’affermazione della titolarità, secondo un orientamento della giurisprudenza amministrativa), da parte di chi agisce in giudizio, della posizione sostanziale fatta valere (cfr. T.A.R. SI, Catania, sez. III, 17 aprile 2025, n. 1265).
Ebbene, secondo quanto previsto dall’art. 21 dello statuto di NT nazionale APS, versato in atti dalla parte controinteressata in data 3.12.2025, i Presidenti dei Comitati regionali di NT, tra i quali deve ascriversi l’odierna interveniente, pur disponendo della rappresentanza legale e della legittimazione attiva e passiva in giudizio per questioni attinenti all’ambito regionale, per agire o resistere in giudizio “... debbono essere stati previamente autorizzati dal Presidente della NT Nazionale ”.
In assenza della prova di siffatta autorizzazione, vi è da ritenere, conseguentemente, che NT SI sia intervenuta nel presente giudizio senza il previo conferimento dei necessari poteri di rappresentanza processuale e, conseguentemente, risulta priva legittimatio ad processum .
17.4. Ne consegue, quindi, che, in difetto tanto della legittimatio ad processum quanto della legittimatio ad causam , NT SI debba essere estromessa dal presente giudizio.
18. Il ricorso, nel merito, è da ritenersi fondato alla luce dell’assorbente fondatezza del primo motivo di gravame.
18.1. Il Collegio, in continuità con quanto già statuito con precedenti arresti della Sezione (cfr., ex multis , T.A.R. SI, Catania, sez. III, 2 aprile 2024, n. 1256), rileva quanto segue.
18.1.1. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 17 e 18 del 9.11.2021, dopo aver ricordato che, in ossequio alla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 14.07.2016 (Promoimpresa), " le concessioni di beni demaniali per finalità turistico - ricreative rappresentano autorizzazioni di servizi ai sensi dell'art. 12 della direttiva c.d. servizi, come tali sottoposte all'obbligo di gara " (Ad. Pl. n. 17 del 2021, punto 24), è pervenuta alla conclusione che:
- le disposizioni legislative recanti proroghe automatiche delle concessioni demaniali sono incompatibili con il diritto europeo, per contrasto sia con gli artt. 49 e 56 del T.F.U.E., sia con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE;
- dall'accertato contrasto tra le norme interne recenti proroghe ex lege delle concessioni demaniali ed il diritto europeo discende l'obbligo, sia per il giudice nazionale, sia per gli organi amministrativi, di disapplicare le prime in favore delle disposizioni sovranazionali (e segnatamente dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE), senza che sia all'uopo necessario, come chiarito dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, sollevare una questione di legittimità costituzionale;
- pertanto, quando la proroga “ è direttamente disposta per legge ma la relativa norma che la prevede non poteva e non può essere applicata perché in contrasto con il diritto dell'Unione, ne discende, allora, che l'effetto della proroga deve considerarsi tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto ”;
- “ Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. ”.
I suddetti principi affermati dal Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva, la quale ha affermato che gli atti di proroga delle concessioni demaniali eventualmente adottati da un'amministrazione in violazione del diritto eurounitario, segnatamente in contrasto con l'art. 49 T.F.U.E. e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, non producono alcun effetto giuridico e debbono ritenersi tamquam non essent , specificando, in particolare, che sulla base di quanto affermato dall'Adunanza Plenaria anche la successiva nuova norma contenuta nell'art. 10- quater , comma 3, del D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. in L. 24.2.2023, n. 14 (c.d. Decreto Milleproroghe 2023), che ha previsto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere sino al 31.12.2024, si ponesse in frontale contrasto con il sopra richiamato art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, dovendo essere, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 1.03.2023, n. 2192; Cons. Stato, sez. VI, 28.08.2023, n. 7992).
Quanto statuito in punto di diritto dall’Adunanza Plenaria non è, peraltro, venuto meno a seguito della pronuncia n. 32559 del 23.11.2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la quale il Giudice di Legittimità ha annullato con rinvio la sola Adunanza Plenaria n. 18 del 2021 per ragioni processuali, e segnatamente per avere dichiarato inammissibili gli interventi in giudizio di associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, dando così luogo ad una ipotesi di diniego di giurisdizione rilevante ai sensi dell'art. 111, comma 8, della Costituzione (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 21.02.2024, n. 119).
Il Consiglio di Stato, del resto, si è recentemente espresso nei medesimi termini sopra indicati, ritenendo di “... ribadire, sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia, dell’Adunanza plenaria nella sentenza n. 17 del 2021 e di tutta la menzionata giurisprudenza successiva, che tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata (Cons. St, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679) – sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva ”, precisando, altresì, che “... La Corte di Giustizia nella sentenza del 20 aprile 2023 in C-348/22 (Comune di Ginosa) ha (ri)affermato che risulta dallo stesso tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 1, della Dir. 2006/123/CE che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento ” (Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4481).
Con un ulteriore, recente, arresto, è stato altresì evidenziato che «... la giurisprudenza europea e nazionale ha da tempo chiarito che la direttiva 2006/123/CE “ha effetti diretti, è self-executing ed è immediatamente applicabile” (Corte di Giustizia UE nella sentenza Promoimpresa del 14 luglio 2016, in C-458/14 e in C-67/15 e Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 novembre 2021, n. 17), per cui tutte le proroghe automatiche ex lege delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono illegittime e, in quanto tali, devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, imponendosi l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva a tutela dei valori imposti dal diritto eurounitario, segnatamente dall’art. 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, e costituzionalmente garantiti dall’art. 117, comma 1, Cost. Anche con le recenti sentenze del 20 maggio 2024, nn. 4479, 4480 e 4481 il Consiglio di Stato ha statuito che “Devono, quindi, essere disapplicate perché contrastanti con l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE e comunque con l’art. 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e in particolare: a) le disposizioni di proroga previste in via generalizzata e automatica, e ormai abrogate dall’art. 3, comma 5, della l. n. 118 del 2020 (art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018; art. 182, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020; art. 100, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, conv. in l. n. 126 del 2020); b) le più recenti proroghe introdotte dagli articoli 10-quater, comma 3 e 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198 del 2022, inseriti dalla legge di conversione n. 14 del 2023 e dall’art. 1, comma 8, della stessa l. n. 14 del 2023, che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 4 della l. n. 118 del 2022” (nello stesso senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. VII, 31 luglio 2024, n. 6883). » (Cons. Stato, sez. VII, 8 ottobre 2025, n. 7890).
18.1.2. Ne consegue, ad avviso di questo Collegio, che anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 30.09.2027, introdotta dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 131/2024, convertito in L. n. 166/2024, debba ritenersi coinvolta nel ragionamento sopra esposto e, pertanto, non possa trovare riscontro applicativo.
La disposizione stabilisce che “ Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027 ”.
Tale proroga automatica, anche ove venisse qualificata quale “proroga tecnica”, in quanto finalizzata ad assicurare l’ordinata programmazione delle procedure di gara garantendo al contempo la prosecuzione del servizio reso dal concessionario per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva, potrebbe ritenersi - in astratto - compatibile con i principi europei solo qualora le autorità amministrative competenti abbiano “... già indetto la procedura selettiva o comunque hanno deliberato di indirla in tempi brevissimi, (...) emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4479, par. 25.1.).
Calando tale principio nell’ambito della concreta attività amministrativa degli enti competenti, deve quindi ritenersi che il ricorso a una proroga di una concessione demaniale marittima per ragioni “tecniche” risulti compatibile con il diritto unionale qualora, dal contenuto dell’atto di proroga, emerga che essa sia funzionale allo svolgimento della gara, dovendosi dare contezza, nell’atto di proroga, che l’estensione del termine di efficacia della concessione al 30.09.2027 sia stata resa necessaria al fine di disporre di un congruo arco temporale funzionale alla conclusione della procedura competitiva, alla presenza di ragioni oggettive che ne impediscano la conclusione prima di tale data, le quali possono risultare connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa.
Di contro, un provvedimento amministrativo che disponga, ex se , tale proroga al 30.09.2027 – senza dar conto di aver “ordinatamente” programmato l’avvio di una procedura di affidamento o di dover disporre di un tempo congruo per condurre a conclusione il suo svolgimento già in atto – finisce, inesorabilmente, per imbattersi nel divieto di proroghe automatiche sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
18.1.3. Ciò posto, il provvedimento che viene sottoposto a censura nel presente giudizio, come si evince dal suo contenuto, si limita ad estendere la validità della C.D.M. 543/2014 al 30.09.2027, e, pur richiamando nel suo corpo (per vero contraddittoriamente), le “... sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, con le quali l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha dichiarato l’inefficacia delle proroghe concesse sino al 31/12/2033, per contrasto con il diritto euro unitario, delle concessioni con finalità turistico ricreative e tuttavia, al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino 31/12/2023 ”, dalle quali discende il divieto di proroghe automatiche, non dà minima contezza dell’avvio o della programmazione di una procedura selettiva, così come non vi è traccia di una delibera dell’Ente dalla quale si evinca che la sua indizione sia stata prevista in tempi brevi.
Tale provvedimento, pertanto, si scontra con il divieto di proroghe automatiche sancito dalla giurisprudenza nomofilattica sopra citata, pur riportata nell’atto avversato dall’Amministrazione regionale procedente, e, conseguentemente, è da ritenersi illegittimo per violazione e falsa applicazione della normativa europea in materia, e, nello specifico, dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Bolkestein") e dell'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.).
19. Dalla fondatezza della censura prospettata con il primo motivo di ricorso, la quale à da ritenersi la c.d. ragione più liquida, secondo il paradigma in materia di assorbimento dei motivi sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27.04.2015 (cfr. par. 9.3.4.2. della pronuncia), discende la conseguente caducazione dell’atto avversato.
Sebbene, infatti, quest’ultimo abbia un duplice contenuto dispositivo, disponendosi, oltre alla proroga dell’estensione temporale della C.D.M. n. 534/2014, in accoglimento dell’istanza all’uopo presentata dalla società controinteressata, anche il rilascio della variazione del suo contenuto ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, non può non evidenziarsi che il rilascio di un atto o di una licenza “suppletivi” mediante autorizzazione da parte dell’Ente competente presupponga, come espressamente previsto dalla disposizione regolamentare richiamata, la presenza di un titolo concessorio valido avente precisi “... limiti di spazio e di tempo ”.
Rilevata, conseguentemente, l’illegittimità della proroga temporale del titolo originario disposta sino al 30.09.2027 mediante l’atto impugnato, viene meno, evidentemente, uno dei presupposti necessari affinché possano autorizzarsi, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, “ variazioni al contenuto della concessione ”.
Ne consegue, quindi, che una volta superato il “limite di tempo” di estensione temporale della C.D.M. 534/2014, la cui ultima proroga era stata disposta con D.A. n. 1784 del 30.12.2023, non impugnato, con cui il relativo termine di validità era stato differito ope legis al 31.12.2024, ogni variazione del titolo successiva a tale data deve considerarsi tamquam non esset . In mancanza del presupposto temporale indefettibilmente richiesto dalla disposizione – risultando cassata dal Collegio, per quanto sopra esposto, l’estensione temporale disposta sino al 30.09.2027 – viene quindi meno la possibilità di apportare al titolo qualsivoglia variazione di contenuto, da considerarsi illegittima in via derivata per l’accertata illegittimità della proroga disposta con l’atto impugnato.
La fondatezza del primo motivo di ricorso, suscettibile di evidenziare una “ più radicale illegittimità del provvedimento (o dei provvedimenti) impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all'esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l'annullamento dell'atto gravato, evidenzino profili meno radicali d'illegittimità ” (Ad. Pl. del Consiglio di Stato n. 5/2015, già citata), rende quindi assorbite, sul piano logico, le ulteriori censure prospettate da chi ricorre in giudizio mediante i successivi motivi di ricorso.
20. Previa estromissione dal presente giudizio dell’associazione di promozione sociale (APS) “Modicaltra”, ricorrente, e dell’associazione “NT SI APS-ETS”, interveniente ad adiuvandum , il ricorso, in definitiva, in quanto fondato deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
21. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra i soggetti ricorrenti aventi titolo a stare in giudizio, da una parte, e l’Amministrazione resistente e la società controinteressata, dall’altro, e sono da liquidarsi come da dispositivo.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda controversa e del presente esito processuale, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese tra “Modicaltra” e “NT SI APS-ETS”, estromesse, e le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dell’associazione di promozione sociale (APS) “Modicaltra”, ricorrente, e dell’associazione “NT SI APS-ETS”, interveniente ad adiuvandum , lo accoglie come da motivazione, e per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione SIna, Amministrazione resistente, e la società “Contea Vacanze s.r.l.”, parte controinteressata, al pagamento, in favore di LI TI, in proprio nonché nella qualità di legale rappresentante pro tempore del “Comitato Ciarciolo Portosalvo Marina di Modica”, parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri accessori come per legge, da ripartirsi come segue: 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori così come per legge, a carico dell’Amministrazione resistente; € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori così come per legge, a carico della parte controinteressata.
Compensa le spese tra “Modicaltra” e “NT SI APS-ETS”, estromesse, e le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR LE, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
ES RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RA | UR LE |
IL SEGRETARIO