Sentenza 14 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2020, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VI RT, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2018 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RT Aniello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato Giangregorio De Pascalis, che si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. VI RT, per mezzo del difensore di fiducia avvocato Giangregorio De Pascalis, propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Trani che lo aveva ritenuto responsabile per i reati di cui agli artt. 56 e 610 (capo A) e 337 (capo C) cod. pen. per avere in concorso con altri, in numero superiore a dieci, minacciato di gravi ed ingiusti dannicícommercianti di Viale Istria al fine di indurli a chiudere le proprie attività commerciali (capo A); per avere, in occasione del reato di cui al capo A), opposto resistenza ai pubblici ufficiali, dandosi alla fuga per mezzo di un ciclomotore ed ingaggiando un inseguimento per le vie cittadine con gli agenti operanti di cui veniva posto in pericolo l'incolumità unitamer‘- a quella dei passanti (capo B).
2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.
2.1. Vizi cumulativi di motivazione e violazione dell'art. 610 cod. pen. con rifermento all'idoneità della minaccia a produrre l'evento contemplato dalla fattispecie incriminatrice, tenuto conto della omessa valutazione da parte dei Giudici di merito della i;
l capacità di intimidazione delle frasi pronunciate nei t confronti delle vittime, tra l'altro non identificate. Non vi sarebbe certezza che gli esercenti avessero avuto percezione delle frasi loro rivolte e che il VI, sopraggiunto sul posto, si fosse reso responsabile delle condotte contestate.
2.2. Vizi di motivazione con riferimento alla responsabilità a titolo di violenza privata ex art. 610 cod. pen. L'indeterminatezza della espressione utilizzata non consentirebbe di sussumere la condotta dell'agente nel novero dell'art. 610 cod. pen., dovendosi invece ritenere al più integrata una minaccia generica non finalizzata alla costrizione del soggetto passivo ad un fare, omettere o tollerare qualcosa.
2.3. Vizi cumulativi di motivazione e violazione dell'art. 337 cod. pen. attesa l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie. Pur avendo la Corte di merito evidenziato il pericolo causato all'incolumità degli operanti e dei passanti tramite la fuga, l'istruttoria dibattimentale non avrebbe fatto emergere la presenza di passanti in occasione dell'inseguimento ovvero che i militari avessero temuto per la propria incolumità, evenienza improbabile tenuto conto che, durante la corsa del ricorrente su un motociclo, i militari si trovavano a bordo di un automezzo.
2.4. Contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in ordine ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata in violazione dell'art. 597 cod. pen. La Corte territoriale, partendo dal presupposto che la recidiva fosse stata ritenuta sussistente da parte del Tribunale che invece la aveva esclusa, seppure valutata subvalente rispetto alle riconosciute circostanze generiche, è incorsa nella violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto intempestivo. Dall'esame degli atti si rileva che la decisione impugnata è stata emessa in data 24 settembre 2018, senza alcuna indicazione dei termini di deposito, avvenuto, quindi, entro i quindici giorni ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., il 5 ottobre 2018. La decorrenza dei termini per impugnazione a partire dal 9 ottobre 2018, fa sì che il ricorso presentato in data 24 gennaio 2019 presso il Tribunale di Trani, decorsi i trenta giorni ex art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., risulti intempestivo. 2 uki Non incide sulla rilevata decorrenza dei termini, inoltre, l'avvenuta notifica il 12 novembre 2018 della decisione, che non era necessitata alla luce della rilevata assenza dell'imputato, dovendosi nondimeno rilevare che il ricorso sarebbe intempestivo anche qualora si prendesse in esame tale differente data.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Antoni