Sentenza 2 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 6 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2022, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00190/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2019, proposto da
CO NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta 19;
contro
Comune di Morciano di Leuca, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
ON ZE, Trattoria "Torre Antigua" di LE TI & C. Sas, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
e/o la dichiarazione di nullità, nei limiti dell'interesse, dei seguenti atti:
1. nota del Comune di Morciano di Leuca (LE) prot. n. 2062 del 12.3.2019 (successivamente conosciuta) avente a oggetto « Richiesta di Permesso di Costruire: Diniego Definitivo Pratica edilizia n. 16/2019 ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380 del 2001 »;
2. nota del Comune di Morciano di Leuca (LE) prot. n. 1654 del 27.2.2019 (successivamente conosciuta) avente a oggetto « Richiesta di Permesso di Costruire: Preavviso di diniego Pratica edilizia n. 16/2019. Articolo 10-bis, legge n. 241 del 1990 »;
3. di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi, ed in parte qua ove occorra: a) Programma di Fabbricazione del Comune di Morciano di Leuca (LE) approvato con decreto di G.R. n. 1785 del 25.6.1974 (con relativi allegati, relazioni, progetti, grafici, tavole e atti comunque denominati e connessi, tra cui le Norme tecniche di attuazione, gli atti di adozione e approvazione, ivi incluso il D.R. n. 1970 del 29.7.1977, il regolamento edilizio, la relazione n. 525 del 27.5.1974 e la relazione dell'Ufficio urbanistico regionale che ha subordinato l'edificazione delle Zone B3 alla redazione del Piano Quadro); b) il Piano Quadro (con relativi allegati, relazione tecnica e altre relazioni, progetti, grafici e atti comunque denominati e connessi, tra cui le Norme tecniche di attuazione, gli atti di adozione e approvazione, la Tav. nn. 1, 2, 3, 4, 5, lo schema di convenzione-tipo e relativo parere preventivo regionale, il decreto del Presidente della Giunta regionale pugliese n. 456 del 30.3.1979 e allegato atto del 18.11.1978; delibera di G.R. Puglia n. 7572 del 24.11.1978 e visto di esecutività del Commissario di Governo del 19.1.1979; Relazione Settore urbanistico regionale pugliese - Ufficio urbanistico operativo n. 2426 del 18.11.1978 e conseguente delibera di adeguamento alla Relazione medesima adottata dal Comune di Morciano di Leuca; delibera del Consiglio comunale di Morciano di Leuca n. 31 del 22.6.1978; provvedimento della Sezione provinciale controllo di Lecce n. 44934 del 20.9.1978); eventuale certificato di destinazione urbanistica dell'area di proprietà NO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. CO NO ha impugnato la nota prot. n. 2062 del 12.3.2019, con cui il Comune di Morciano di Leuca ha denegato il p.d.c. per la realizzazione di una trattoria nella Zona B3 del P.d.F., nonché gli atti pianificatori presupposti e in particolare il Piano Quadro della detta Zona B3, approvato nel 1979, nella parte in cui di fatto esaurisce l’edificabilità residua del Comparto F (in cui ricade il terreno in questione) con la previsione di un indice di fabbricabilità territoriale di 1mc/mq.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- il sig. CO NO “è proprietario di un lotto di terreno della superficie di 516 mq, sito in Torre Vado, marina di Morciano di Leuca, lungo il centralissimo Corso Venezia e distinto in Catasto come area urbana al Fg. 15, p.lla 1771”;
- il lotto “è parte di un isolato racchiuso da quattro strade lungo le quali sono presenti tutte le opere di urbanizzazione primaria”;
- il lotto di proprietà del ricorrente “coincide con uno dei 13 comparti, il Comparto F, in cui il PQ … approvato nel 1979 … ha suddiviso la suddetta Zona B3” del vigente Programma di Fabbricazione (“ Zona residenziale di completamento edilizio situata nella località costiera Torre Vado ”);
- con istanza del 26.2.2019 “il sig. NO ha chiesto al Comune di Morciano di Leuca il rilascio del Permesso di Costruire … per la realizzazione di «una piccola trattoria» sull’area di sua proprietà”;
- con nota prot. n. 1654 del 27.2.2019 “il Comune di Morciano di Leuca ha inviato al ricorrente il preavviso di diniego dell’istanza di P. di C. da quest’ultimo presentata, adducendo quanto segue: « Visto il progetto e relativa relazione tecnica illustrativa per la realizzazione, con intervento edilizio diretto, di una piccola trattoria in Torre Vado, lungo Corso Venezia […]; Premesso che: - l’area su cui ricade l’intervento è tipizzata dal Programma di Fabbricazione vigente (approvato con D.P.G.R. n. 1785 del 25/06/1974) come Zona B3, di completamento urbano, e normata dall’art. 10 delle NTA, prevedendo, tra l’altro, un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 2 m3/m2 “qualunque sia l’intervento da realizzare”; - l’Ufficio Urbanistico regionale nell’approvare il Programma di Fabbricazione del Comune di Morciano di Leuca, con riferimento alle Zone B3 ubicate nella Marina di Torre Vado ha subordinato il rilascio del Titolo Abilitativo (Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, etc.) alla realizzazione di un Piano di Lottizzazione o di un Piano Quadro; - con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 456 del 30/03/1979 è stato approvato il Piano Quadro, a firma dell’Arch. Sisinni, per le Zone B3 della Marina di Torre Vado; - il Piano Quadro ha suddiviso l’intera fascia di terreno classificata B3 in 13 comparti, e l’area su cui ricade l’intervento proposto dal Sig. NO rientra nel Comparto F; - nel Comparto F la volumetria residua è di appena m3 155,50, poiché dalla volumetria consentita, secondo l’indice di fabbricabilità territoriale di 1 m3/m2 , è stata scomputata la cubatura realizzata attraverso interventi edilizi antecedenti all’approvazione del Programma di Fabbricazione, e segnatamente la volumetria riferita a due complessi immobiliari di rilevanti dimensioni a destinazione turistico-ricettiva (Cala Saracena ed ex Albergo Aurora); Considerato che: - quantunque corrisponda al vero quanto asserito nella relazione tecnica, ossia che dopo l’approvazione del Piano Quadro sono stati assentiti con Concessione Edilizia diretta alcuni interventi nell’ambito del Comparto F, ciò è avvenuto sulla scorta della presenza nella Tavola 4, che correda il Piano Quadro, di alcune sagome di fabbricati qualificati come “volumi di progetto” nella legenda della stessa Tavola; - sebbene il lotto su cui è stato progettato l’intervento è inserito in un comparto dotato delle opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, rete fognaria, pubblica illuminazione, rete telefonica, etc.) il Piano Quadro, allo stato, preclude la edificazione nei lotti liberi del Comparto F per la sostanziale saturazione della volumetria consentita», si è orientata a respingere l’istanza del ricorrente «per contrasto [del progetto, n.d.r.] con le NTA del Piano Quadro delle Zone B/3 nella Marina di Torre Vado, approvato con D.P.G.R. n. 456 del 5 30/03/1979 »;
- con nota prot. n. 2062 del 12.3.2019 “il Comune di Morciano di Leuca ha inviato al sig. NO il diniego definitivo dell’anzidetta istanza di P. di C. del 26.2.2019 per le motivazioni già esposte nel precedente preavviso di rigetto”;
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “gli atti epigrafati (tra cui, il PQ, il P. di F., nella parte in cui prevede il PQ, e il diniego di P. di C., che si fonda sul PQ) sono: − illegittimi (in via diretta e derivata) per violazione del principio di tipicità, nominatività e legalità degli atti e dei procedimenti amministrativi, in generale, e degli strumenti di pianificazione, in particolare, nonché per violazione di tutte le disposizioni rubricate; − nulli (in via diretta e derivata) per difetto assoluto di attribuzione, non sussistendo – si ribadisce – alcuna disposizione che preveda il PQ o conferisca il potere di prevederlo” (motivo sub 1);
- “il PQ ha posto nel nulla la zonizzazione e l’indice di fabbricabilità fondiaria (di 2 mc/mq) previsti dal P. di F. per le Zone B3 e ha degradato aree residenziali «di completamento edilizio» – come quella del ricorrente – a zone assolutamente inedificabili” (motivo sub 2);
- inefficacia delle disposizioni di cui al PQ ai sensi del “combinato disposto degli artt. 16, comma 5, e 17, comma 1, l. n. 1150/1942 (ora anche art. 17, l.r. Puglia 27.7.2001, n. 20)” secondo cui “dopo dieci anni dall’adozione, il piano attuativo perde efficacia e sull’area interessata si “riespande” la disciplina dello strumento generale, il quale, al contrario del piano in argomento, conserva efficacia sine die” (motivo sub 3);
- “il carattere e la vocazione edificatoria dell’area sono stati completamente vanificati, con evidente illegittimità degli atti impugnati (in primis, il diniego opposto al ricorrente, che fa proprie tutte le determinazioni assunte nei su richiamati atti) per eccesso di potere per contraddittorietà interna ed esterna e per sviamento” (motivo sub 4);
- eccesso di potere per disparità di trattamento e per ingiustizia manifesta, dal momento che l’Amministrazione comunale ha, in sostanza, ammesso di aver consentito ad altri proprietari di aree ricadenti nel Comparto F, che si trovano nelle medesime condizioni del ricorrente, ciò che a quest’ultimo ora nega” (motivo sub 5);
- “considerata la completa urbanizzazione (ammessa dalle stesse note comunali impugnate) nonché lo stato di considerevole edificazione dell’area in questione, l’A.c. avrebbe dovuto accogliere l’istanza di edificazione diretta del ricorrente (come peraltro ha fatto nei confronti dei proprietari dei tre edifici realizzati dopo l’avvento del PQ, di cui s’è ampiamente detto)” (motivo sub 6).
4. Nella pubblica udienza del 26.01.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Parte ricorrente lamenta che il Piano Quadro della Zona B3, nella parte in cui stabilisce che nel Comparto F l’edificazione deve avvenire nel rispetto dell’indice di fabbricabilità territoriale di 1mc/mq, non potrebbe trovare concreta applicazione perché adottato in violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi di pianificazione.
La censura non può essere condivisa.
Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato - proprio in riferimento ai piani quadro che ricorrono nella prassi dei comuni pugliesi - si è già espressa, con argomentazioni puntuali da cui non vi è motivo di dissentire, nel senso che il piano quadro approvato dalla regione può essere annoverato tra gli strumenti di pianificazione idonei a regolare l’edificazione nel territorio di riferimento: “ appare condivisibile quanto affermato dall’appellata sentenza, che ha riconosciuto al Piano quadro, anche alla luce del suo procedimento di adozione, che vede la concorrente espressione di volontà del Comune e della Regione, natura di “variante allo strumento urbanistico generale volto a regolare in dettaglio specifiche parti del territorio comunale”, cioè natura di atto di pianificazione equiordinato allo strumento urbanistico (nel caso di specie, programma di fabbricazione). D’altra parte, pur in presenza di una sua riconosciuta atipicità, non appare ragionevole che un atto di pianificazione urbanistica, contenente prescrizioni incidenti sul territorio comunale, e che interviene all’esito di un complesso procedimento al quale partecipano Comune e Regione, venga considerato “tamquam non esset”, ovvero venga “declassato” ad una sorta di “studio”, da rendere efficace attraverso l’adozione di ulteriori strumenti urbanistici attuativi. … Altrettanto infondato è il motivo riportato sub c). Ed infatti, ferma la considerazione che un eventuale superamento del piano quadro per ulteriori atti urbanistici adottati, comporterebbe la necessità di (nuova) pianificazione delle aree considerate, certamente non affidabile direttamente ad uno strumento urbanistico attuativo, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, DPR n. 380/2001, nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici generali come presupposto dell'edificazione, non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici. In tal modo, l'art. 9, comma 2, ha espressamente affermato il principio della indefettibilità del piano attuativo, il quale - quando è prescritto dallo strumento urbanistico generale - non ammette equipollenti, nel senso che in sede amministrativa o in quella giurisdizionale non possono essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni, che ad avviso del legislatore incidono negativamente sul razionale assetto del territorio, vanificando la funzione del piano attuativo (Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2007 n. 3007). Anche nel caso di zone completamente urbanizzate, la pianificazione attuativa, sebbene prevista, può considerarsi superabile soltanto a condizione che l'amministrazione abbia effettuato un'accurata istruttoria destinata a verificare sia la contiguità dell'area interessata a zona edificata, sia l'esistenza in loco di tutte le opere di urbanizzazione primaria, di modo che, in mancanza di tale accertamento, come nel caso in esame, la superfluità del piano attuativo non risulta invocabile (né, peraltro, l’amministrazione – come dimostra l’esistenza stessa delle delibere impugnate in primo grado – aveva ritenuto di poter prescindere dal piano attuativo) ” (Sez. IV, 9.7.2011 n. 4140).
5.2. Non colgono nel segno neanche le doglianze con cui il sig. NO ha lamentato che le prescrizioni del piano quadro sarebbero state adottate in violazione dell’art. 10 delle N.T.A. del P.d.F. (che prevede che nelle zone di espansione non deve essere superata la densità fondiaria di 2 mc/mq) e comunque non varrebbero a conformare la posizione del ricorrente stante la ritenuta scadenza del relativo termine finale di efficacia.
Al riguardo è decisivo osservare che l’Amministrazione comunale non ha fatto riferimento all’indice di densità fondiaria (come indicato nelle NTA del P.d.F.), ma ha fatto specifica applicazione dell’indice di fabbricabilità territoriale (come definito dal piano quadro del 1979) in conformità a quanto stabilito dalla Regione Puglia che, in sede di approvazione del P.d.F., ha imposto l’approvazione del Piano Quadro per l’edificazione nelle Zone B3 di Torre Vado, stabilendo che non si superi “ l’indice di fabbricabilità territoriale il valore di 1 mc/mq ”.
Essendo stato previsto in sede di approvazione del P.d.F., l’indice di fabbricabilità territoriale è destinato a disciplinare l’edificazione nella zona di completamento in questione in via generale - quale parte integrante dello stesso P.d.F. – sicché la relativa previsione, nei termini in cui è stata recepita nel piano quadro, non è soggetta a decadenza e non può essere disattesa dall’Amministrazione in sede di rilascio del titolo edilizio.
5.3. Né vale lamentare la violazione del principio di parità di trattamento rispetto all’edificato specificamente assentito nel piano quadro, trattandosi di scelte urbanistiche rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione comunale, rispetto alle quali non emergono profili di illogicità o irragionevolezza.
5.4. Di qui il rigetto del ricorso.
6. Stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata nulla è dovuto a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
ON Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | ON Pasca |
IL SEGRETARIO