Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/03/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05613/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5613 del 2024, proposto da
RI IG, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio La Rosa, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza nr. 874/2019 pubblicata dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza il 19/02/2019, nell’ambito del procedimento avente R.G. 12589/2019 con la quale veniva condannato il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nella persona del Ministro pt, al pagamento in favore della Sig.ra RI IG della somma pari a € 6450,76, per le causali in motivazione ed € 2200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per spese di lite con distrazione in favore degli Avv.ti Bartolo G. Senatore e Claudio La Rosa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO che, all’udienza del 25 febbraio 2025, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso;
RILEVATO che l'atto di rinuncia non è stato notificato alla intimata amministrazione, e dunque che - nel caso di specie - difettano i requisiti formali, richiesti dagli artt. 35, co. 2 lett. c) e 84, co. 3, del c.p.a., per dichiarare l'estinzione del giudizio;
CONSIDERATO, tuttavia, che è agevole ricavare dall'univoca dichiarazione in atti l'idoneo argomento di prova per pervenire, ex art. 84, co. 4, del cod. proc. amm., alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
RITENUTO che nulla vada disposto per le spese, attesa la costituzione di mero stile dell'amministrazione resistente nell'ambito del giudizio di ottemperanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), lo dichiara improcedibile;
nulla per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO