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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
ANGELA STEFFENINI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTA CP_1 C.F._2
PAVESI
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Le parti hanno concluso congiuntamente domandando:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Le parti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
pagina 1 di 4 3) I figli minori e vengono affidati in maniera Persona_1 Controparte_2
condivisa ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la IGnora e Parte_1 conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Sant'AN IG (Lo),
Via Cap Giovanni Atoninetti n. 23;
4) Disporre a carico del IG. il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento CP_1
ordinario dei figli, della somma complessiva di euro 1.000,00 mensili, pari ad euro 500,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre IG.ra
entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
5) Disporre che il IG. possa tenere con sé i figli minori ogniqualvolta lo desiderino CP_1
compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici e lavorativi ed, in ogni caso, per almeno un pomeriggio la settimana, riaccompagnandoli a casa della madre dopo cena alle ore 21.00. I bambini staranno altresì con il padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica pomeriggio e rientreranno dalla madre prima dell'orario di cena;
6) Disporre che i figli trascorreranno le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno una settimana con il padre e potranno trascorrere il resto delle vacanze estive presso i nonni materni in Romania dove la mamma li raggiungerà in concomitanza con le proprie ferie;
7) I coniugi danno il proprio assenso a che l'assegno unico, e/o altro sussidio per i figli venga percepito interamente dalla madre IG.ra ; Parte_1
8) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per sé e per i figli minori.
9) Le spese di giudizio verranno interamente compensate”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2025 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la separazione da con addebito a quest'ultimo, nonché la CP_1
regolamentazione in ordine ai figli minori e . Persona_1 CP_2
La ricorrente ha altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e
473-bis.51 c.p.c.
pagina 2 di 4 Con comparsa depositata in data 9.5.2025 si è costituito , il quale ha dato atto di aver CP_1
raggiunto un accordo con la ricorrente sulle condizioni di separazione e divorzio e chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate. Tale circostanza è stata poi confermata dalla ricorrente con la prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 10.6.2025 le parti sono comparse personalmente e hanno confermato di aver trovato un accordo a tal fine richiamando le conclusioni congiunte depositate.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Romania in data Parte_1 CP_1
12.9.2015 (matrimonio non trascritto in Italia) e dalla loro unione sono nati due figli: Per_1
il 26.12.2017 e l'8.11.2021.
[...] CP_2
3. La domanda di separazione personale, domandata da entrambe le parti, è meritevole di accoglimento, tenuto conto del fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse dei minori.
4. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso l'anno di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
5. Le spese di lite devono essere interamente compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali si sono Parte_1 CP_1
sposati con matrimonio civile in Romania il 12/09/2015 (matrimonio non trascritto in Italia);
pagina 3 di 4 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Sant'AN IG (in quanto Comune di residenza di entrambe le parti) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 CP_2
collocazione prevalente presso la madre;
4) assegna ad la casa coniugale sita in Sant'AN IG, via Cap Giovanni Parte_1
Atoninetti n. 23;
5) prende atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla pretendono a titolo di contributo per il mantenimento personale;
6) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori ogniqualvolta lo desiderino compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici e lavorativi ed, in ogni caso, per almeno un pomeriggio la settimana, riaccompagnandoli a casa della madre dopo cena alle ore 21.00. I bambini staranno altresì con il padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica pomeriggio e rientreranno dalla madre prima dell'orario di cena;
i figli trascorreranno le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno una settimana con il padre e potranno trascorrere il resto delle vacanze estive presso i nonni materni in Romania dove la mamma li raggiungerà in concomitanza con le proprie ferie;
7) dispone che versi ad , a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 Parte_1
dei figli, la somma mensile di € 1.000,00 (pari ad € 500,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
8) prende atto che l'assegno unico verrà percepito interamente da;
Parte_1
9) prende atto che e si danno reciproco assenso al rilascio dei Parte_1 CP_1
rispettivi passaporti e carte di identità, anche per i figli minori, impegnandosi a tutte le necessarie procedure amministrative;
10) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
11) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
ANGELA STEFFENINI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTA CP_1 C.F._2
PAVESI
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Le parti hanno concluso congiuntamente domandando:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Le parti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
pagina 1 di 4 3) I figli minori e vengono affidati in maniera Persona_1 Controparte_2
condivisa ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la IGnora e Parte_1 conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Sant'AN IG (Lo),
Via Cap Giovanni Atoninetti n. 23;
4) Disporre a carico del IG. il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento CP_1
ordinario dei figli, della somma complessiva di euro 1.000,00 mensili, pari ad euro 500,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre IG.ra
entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
5) Disporre che il IG. possa tenere con sé i figli minori ogniqualvolta lo desiderino CP_1
compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici e lavorativi ed, in ogni caso, per almeno un pomeriggio la settimana, riaccompagnandoli a casa della madre dopo cena alle ore 21.00. I bambini staranno altresì con il padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica pomeriggio e rientreranno dalla madre prima dell'orario di cena;
6) Disporre che i figli trascorreranno le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno una settimana con il padre e potranno trascorrere il resto delle vacanze estive presso i nonni materni in Romania dove la mamma li raggiungerà in concomitanza con le proprie ferie;
7) I coniugi danno il proprio assenso a che l'assegno unico, e/o altro sussidio per i figli venga percepito interamente dalla madre IG.ra ; Parte_1
8) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per sé e per i figli minori.
9) Le spese di giudizio verranno interamente compensate”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2025 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la separazione da con addebito a quest'ultimo, nonché la CP_1
regolamentazione in ordine ai figli minori e . Persona_1 CP_2
La ricorrente ha altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e
473-bis.51 c.p.c.
pagina 2 di 4 Con comparsa depositata in data 9.5.2025 si è costituito , il quale ha dato atto di aver CP_1
raggiunto un accordo con la ricorrente sulle condizioni di separazione e divorzio e chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate. Tale circostanza è stata poi confermata dalla ricorrente con la prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 10.6.2025 le parti sono comparse personalmente e hanno confermato di aver trovato un accordo a tal fine richiamando le conclusioni congiunte depositate.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Romania in data Parte_1 CP_1
12.9.2015 (matrimonio non trascritto in Italia) e dalla loro unione sono nati due figli: Per_1
il 26.12.2017 e l'8.11.2021.
[...] CP_2
3. La domanda di separazione personale, domandata da entrambe le parti, è meritevole di accoglimento, tenuto conto del fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse dei minori.
4. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso l'anno di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
5. Le spese di lite devono essere interamente compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali si sono Parte_1 CP_1
sposati con matrimonio civile in Romania il 12/09/2015 (matrimonio non trascritto in Italia);
pagina 3 di 4 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Sant'AN IG (in quanto Comune di residenza di entrambe le parti) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 CP_2
collocazione prevalente presso la madre;
4) assegna ad la casa coniugale sita in Sant'AN IG, via Cap Giovanni Parte_1
Atoninetti n. 23;
5) prende atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla pretendono a titolo di contributo per il mantenimento personale;
6) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori ogniqualvolta lo desiderino compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici e lavorativi ed, in ogni caso, per almeno un pomeriggio la settimana, riaccompagnandoli a casa della madre dopo cena alle ore 21.00. I bambini staranno altresì con il padre a week end alternati dal sabato mattina alla domenica pomeriggio e rientreranno dalla madre prima dell'orario di cena;
i figli trascorreranno le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno una settimana con il padre e potranno trascorrere il resto delle vacanze estive presso i nonni materni in Romania dove la mamma li raggiungerà in concomitanza con le proprie ferie;
7) dispone che versi ad , a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 Parte_1
dei figli, la somma mensile di € 1.000,00 (pari ad € 500,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
8) prende atto che l'assegno unico verrà percepito interamente da;
Parte_1
9) prende atto che e si danno reciproco assenso al rilascio dei Parte_1 CP_1
rispettivi passaporti e carte di identità, anche per i figli minori, impegnandosi a tutte le necessarie procedure amministrative;
10) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
11) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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