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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/08/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 341/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Ezio Bonanni appellante contro
Controparte_1
[...] appellati contumaci avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1167/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata in data
28.12.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27 maggio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA aveva svolto il servizio militare dall'ottobre 1974 al novembre 1975 e più Parte_1 precisamente:
-dall'ottobre 1974 al febbraio 1975, presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano per conseguire la qualifica di graduato Capo Squadra
-dal marzo 1975 all'ottobre 1975, presso la Caserma di Portogruaro, dove aveva effettuato il normale servizio di leva
-dall'ottobre 1975 sino alla fine presso il 13° RRR
1 Nel ricorso di primo grado aveva dedotto di essere affetto da mesiotelioma alla tunica vaginale del testicolo sinistro, patologia per la quale aveva subito un intervento chirurgico;
aveva quindi chiesto al Tribunale di Firenze che fosse riconosciuta la causa di servizio e la relativa indennità nonché lo status di vittima del dovere ai sensi dei commi 563 e 564 dell'art 1 della L. 266/2005, con le relative provvidenze.
Il aveva assunto di essere stato esposto a fibre di amianto nonché ad altre sostanze Pt_1 cancerogene, quali: tricloroetilene, tetracloroetilene ad altri agenti clorurati;
fumi di scarico di motori endotermici funzionanti a gasolio e a benzine;
campi elettromagnetici generati da apparecchiature di telecomunicazione, radars, sistemi di mira, motori elettrici, correnti elettriche;
radiazioni ionizzanti almeno emesse da “trizio” e da uranio impoverito almeno presente in siti contaminati da eventi bellici all'estero; piombo e suoi composti organici ed inorganici;
idrocarburi policiclici aromatici (IPA); idrocarburi aromatici non policiclici;
benzene; fibre artificiali isolanti (fibre di vetro, di roccia, di ceramica, ecc).
In particolare, aveva dedotto di essere stato adibito alla preparazione al lancio del razzo tattico
”Honest John” montato su autoveicolo, con esposizione a “polveri e fibre di amianto, in modo ubiquitario, anche per l'utilizzo del minerale nei ferodi dei freni e delle frizioni in amianto (con ulteriori condizioni di rischio dovuta alla aerodispersione di polveri e fibre di amianto per tutte le attività ivi comprese quelle di manutenzione dei ceppi freno e delle frizioni) oltre alla presenza del minerale nelle guarnizioni e nella componentistica tutta dei razzi tattici”; di avere effettuato esercitazioni dei razzi tattici “Honest John” presso i poligoni in Sardegna o presso il poligono di
Asiago/Vezzana/Settecomuni o di , che “aveva componentistica in amianto e e/o Persona_1 contenenti amianto ed altri agenti patogeni, tossici e cancerogeni quali propellenti e combustibili solidi preposti al lancio dello stesso” ed era montato su autocarro americano “ con una robusta rampa elevabile, autocarro con coibentazioni in amianto friabile, per impedire il rischio incendio e fuoco e quale isolante. L'utilizzo di amianto proteggeva la struttura, messa a dura prova dalla vampa dovuta all'innesco e lancio del razzo”; “durante il lancio dei razzi tattici nei vari poligoni veneti, è stato esposto per motivi di servizio ad elevate concentrazioni di polveri e fibre di amianto che si aerodisperdevano, in seguito alla riduzione allo stato pulverulento dei materiali in amianto e contenenti amianto, per lo stress termico, meccanico e chimico dovuto in primis alle altissime temperature sviluppate dalla combustione dei combustibili e propellenti contenenti nei razzi tattici stessi per la loro autopropulsione “. Una ulteriore esposizione era derivata dal fatto che “tutti i sistemi d'arma prevedevano l'utilizzo di amianto e di materiali contenenti amianto”, “tutti i mezzi meccanici, corazzati, e blindati, costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto di cui alla L. 257/92
(01.04.1993), erano composti con amianto e con materiali di amianto. In amianto erano sempre le
2 coibentazioni, la cui friabilità determinava, perciò stesso, una più elevata riduzione allo stato pulverulento. Il tutto con aerodispersione di polveri e fibre di amianto, e contaminazione anche dell'abitacolo, e conseguente esposizione del Sig. ad elevate concentrazioni di Parte_1 polveri e fibre di amianto. Ulteriore fonte di esposizione era l'innesco dei razzi e dei cannoni, e delle altre armi. L'utilizzo di questi sistemi di arma, scatenava altissime temperature e vibrazioni, tali da ridurre allo stato pulverulento i materiali di amianto e da imporre l'utilizzo di coperte di amianto CP_ per evitare il rischio di incendio e/o di scoppio”, inoltre dal fatto che i “mezzi ruotati dell compresi quelli in dotazione alla caserma presso la quale ha svolto servizio il ricorrente, erano dotati di dispositivi antincendio e/o necessitavano di materiali isolanti antincendio, e nel loro interno erano necessariamente in dotazione e posizionati dei dispositivi individuali di protezione (guanti, cappotti, coperte, etc.) in amianto, che determinavano ulteriore aerodispersione di polveri e fibre”, “il razzo stesso doveva necessariamente essere dotato di coperte termiche in amianto e munite di resistenze elettriche collegate con un apposito generatore elettrogeno con motore a benzina per mantenere la temperatura ottimale di combustibili – propellenti “, “la manutenzione e le operazioni di "prove motore" dei diversi mezzi corazzati e ruotati provocavano fumi ed esalazioni dovuti alla combustione del carburante e propellente, contenenti anche IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), notoriamente cancerogeni per tutti gli organi del corpo umano”, “l'amianto era presente, tra l'altro, anche nelle
“cucine rotabili da campo”, sicuramente anche nei ferodi dei sistemi frenanti, nelle guarnizioni dei coperchi delle pentole (lui stesso si occupò di togliere dette guarnizioni) e nei bruciatori.
Probabilmente anche la vernice su di loro utilizzata era con una formulazione a base di amianto, dovendo resistere alle alte temperature”, l'amianto era presente anche in “edifici, in alloggi, nelle mese e nei “luoghi comuni” come ad esempio nei serbatoi per raccolta acqua, sostituiti negli anni
2000”, “ha utilizzato e/o è stato esposto ad amianto presente nella componentistica degli autocarri per trasporto persone e cose Fiat ACM-52, Lancia ACL-51, OM ACL-51, e nei veicoli leggeri da ricognizione tipo Fiat AR-59”, è stato “costantemente a contatto anche con missili ed esplosivi, e quindi con sistemi di antincendio che prevedevano l'utilizzo di amianto, come coibente con conseguente aerodispersione di polveri e fumi “, “ ha avuto in dotazione e/o ha utilizzato, durante l'addestramento e nelle esercitazioni, anche la mitragliatrice leggera bivalente MG 42/59 normalmente in servizio in tutti i reparti dell'Esercito, quindi anche presso il III Regimento
Artiglieria Missili;
nella dotazione tra gli accessori era compresa anche 'una pezza di amianto per afferrare la canna calda al momento del cambio', “, “ ha prestato servizio e/o trascorso i periodi di pausa, tra un'esercitazione e l'altra, in strutture fatiscenti in alcuni casi contaminati da polveri e fibre di amianto e altri materiali e agenti tossico nocivi e cancerogeni”, “l'amianto era presente nelle cucine da campo, nei carri blindati, nei carri armati, nei capannoni dove il ricorrente ha alloggiato,
3 nelle strutture in loco, che spesso sono state finanche polverizzate dai proiettili con uranio impoverito, capace di disintegrare anche un carro armato e di polverizzarne i componenti, tra i quali metalli pesanti ed amianto. La Scuola di Artiglieria di Bracciano nonché la base di Portogruaro erano caratterizzate da strutture e capannoni in amianto successivamente oggetto di bonifica”).
Il Tribunale di Firenze - escussi i testimoni (nelle persone di , ufficiale di P.G., e Testimone_1 dell'ing del Comitato tecnico della Fondazione ONA dell'avv. Ezio Bonanni) - Testimone_2 effettuava una consulenza tecnica, con nomina del CT . All'esito dell'istruttoria Persona_2 svolta, il ricorso veniva respinto sulla base degli esiti della consulenza tecnica, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite per € 7.792,00 in favore dei oltre le spese di CP_3 consulenza tecnica poste sempre a suo carico.
In estrema sintesi, la sentenza di primo grado - superate le eccezioni preliminari (in questo grado non riproposte) - richiamava il tenore condivisibile della consulenza tecnica in merito agli accertamenti effettuati dal CT sulle caratteristiche della malattia denunciata e sulla sua assenza nel caso di specie;
affermando altresì che, oltre all'esposizione ad amianto, il ricorrente aveva denunciato di essere stato esposto a decine di sostanze diverse tra loro, senza tuttavia alcun riferimento concreto all'attività svolta, ai luoghi e alle modalità di suo svolgimento, essendo la relativa domanda sprovvista di qualsiasi argomentazione in ordine alla specifica incidenza sulla patogenesi del mesiotelioma denunciato.
L'odierno appellante impugna la sentenza, concludendo (oltre che in via istruttoria), affinchè: “previa declaratoria di nullità, ovvero illegittimità della sentenza impugnata, in accoglimento del gravame e riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1167/2023 pubblicata in data
28.12.2023 con cui è stato definito in primo grado il giudizio n. 1019/2019 R.G., non notificata (doc.
1): per il riconoscimento dello status di vittima del dovere: accogliere le domande tutte, come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio (doc. 2), e già in sede amministrativa, che si intendono qui integralmente riportate, reiterate e riscritte, e per gli effetti condannare il appellato a CP_1 riconoscere al Sig. , lo status di vittima del dovere, in relazione agli artt. 1078 e Parte_1
1079 del DPR 90/2010 e art. 603 del D.Lgs 66/2010, e dunque con la presunzione di causa di servizio,
e/o in ogni caso con equiparazione a vittima del dovere in relazione all'art. 1, co. 563, L. 266/05, ovvero di equiparato a vittima del dovere, ex art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006,
e Cassazione, Sez. lavoro, Ord., (data ud. 03/11/2020) 19/01/2021, n. 823, ed ex multis (come da ricorso di primo grado, e Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 19/01/2023) 03/03/2023, n. 6497 - doc. 7), e per gli effetti con la liquidazione della speciale elargizione, dello speciale assegno vitalizio mensile e dell'assegno vitalizio mensile e ai sensi dell'art. 2, comma 105, L. 24 dicembre 2007, n.
4 244, con decorrenza dall'infermità, ovvero in subordine dalla domanda amministrativa, depositata in data 06.06.2015, e quindi con l'accoglimento di tutto quanto già richiesto in sede amministrativa nel ricorso introduttivo del giudizio (doc. 2), e perciò stesso con la liquidazione della speciale elargizione, e allo stesso tempo lo speciale assegno vitalizio mensile, e dell'assegno vitalizio mensile, con tutti i ratei arretrati medio tempore maturati, dal dì del decesso al dì della costituzione delle prestazioni e in ogni caso con l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, come da sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 434/2021 (doc. 33), e ogni altra spettanza, di cui allo “Specchio Riassuntivo” (doc. 11 del doc. 2);
e condannare, altresì, il , in persona del p.t., all'aggiornamento della Controparte_1 CP_4 graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del Sig.
[...]
, nella sua qualità di vittima del dovere, con accoglimento di tutte le domande di accogliere Parte_1 le domande tutte così come già formulate dagli appellanti in sede amministrativa, e con il ricorso introduttivo del giudizio (doc. 2), che si intendono riportate reiterate e riscritte al presente atto di appello e parti integranti delle presenti conclusioni;
Il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. Nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, si chiede la compensazione delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c..”.
In estrema sintesi, l'appellante ha censurato:
1) il fatto che il Tribunale non aveva ammesso per ritenuta tardività la consulenza ambientale dell'ing.
(depositata il 20.9.2022; insistendo in questo grado per la sua ammissione) nonché la Persona_3 consulenza della dott.ssa per asserita irrilevanza Per_4
2) il fatto che non erano state considerate le deposizioni dei testi e e tutta la Tes_1 Tes_2 documentazione in atti;
ugualmente, non erano state valutate le conclusioni della Ctp dott.ssa Per_5
(anche sottoforma di critica alle conclusioni del CT) né era stato considerata la circostanza che il calcolo effettuato dal CT ambientale dott. sull'esposizione (156 ff/ll) non era stato Persona_6 contestato dai CP_3
3) il fatto che il Tribunale aveva omesso di decidere in merito alla circostanza del contatto del ricorrente con i proiettili all'uranio impoverito
4) il fatto che era stata decisa la causa secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, mentre la regola era quella della presunzione di esposizione, con onere probatorio a carico della controparte
5) il fatto che le spese dovevano essere compensate, dal momento che - non avendo ottenuto il riconoscimento Inail della malattia - si doveva escludere il nesso eziologico con l'attività lavorativa, dipendendo esclusivamente la malattia dalle attività svolte durante il servizio militare.
5 Nonostante regolare notifica dell'appello, nessuno si è costituito per i appellati rimasti CP_3 contumaci.
*******
I motivi di appello sub. nn. 1,2,3,4 possono essere esaminati congiuntamente, apparendo effettivamente superati dalle conclusioni e dalle argomentazioni della consulenza tecnica in relazione alla malattia denunciata.
E' decisivo riportare le deduzioni del CT sui punti salienti dallo stesso esaminati, ovverosia:
1) innanzitutto, sulla carenza di letteratura scientifica sulle cause del mesiotelioma al testicolo, anche per la rarità della patologia: “…. mentre il mesotelioma della pleura è stato ben caratterizzato in letteratura e diverse revisioni recenti hanno discusso pure il mesotelioma del peritoneo, al contrario, il mesotelioma pericardico ed il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo sono molto meno studiati, probabilmente anche per l‟estrema rarità di tale lesione……. il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo rappresentano complessivamente meno dell'1% dei mesoteliomi maligni
……mesotelioma della tunica vaginale hanno costituito ciascuno fino allo 0,3% di tutti i mesoteliomi maligni tra il 1993 e il 2008, con tassi di incidenza standardizzati stimati di circa 0,1-0,2 per milioni
(in relazione alla popolazione italiana) ( A, , , , Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Per_11
D, , et al. mesothelioma due to non-occupational asbestos exposure from the
[...] Per_12 Per_13
Italian national surveillance system (ReNaM): epidemiology and public health issues.
[...]
2015;72(9):648-55). In confronto, i tassi di incidenza standardizzati Controparte_5 per il mesotelioma pleurico, che rappresentavano il 92,9% dei mesoteliomi identificati, sono stati riportati come 3,49 per 100.000 (CI A, A, , , , Per_8 Per_11 Per_12 Per_14
, et al. Pleural malignant mesothelioma epidemic: incidence, modalities of asbestos Per_15 exposure and occupations involved from the Italian National Register. International CP_6
Journal international du cancer. 2012;130(9):2146-54). Del resto, dal primo caso di
[...] mesotelioma della tunica vaginale del testicolo diagnosticato nel 1957, risultano infatti pubblicati solo case report ed una serie di casi, con meno di 300 pazienti in tutto il mondo ad oggi ( , Per_16
Per_
, mesothelioma of the tunica vaginalis testis: a case report and Per_18 Persona_19 literature review. 2017;7(6):1053–6. , Hsu mesothelioma Controparte_7 Per_20 Persona_21 of the tunica vaginalis testis: a case report and literature review. Kaohsiung J Med Sci.
2009;25(2):77–81)…..
Proprio a causa della rarità di questa malattia, l‟epidemiologia e i fattori di rischio non sono ancora chiari, e non è noto se l‟esposizione all‟amianto abbia effettivamente un ruolo nell‟eziologia del mesotelioma testicolare, o, se lo ha, se è l‟unico possibile (Brimo F, Illei PB, Epstein JI.
6 Mesothelioma of the tunica vaginalis: a series of eight cases with uncertain malignant potential. Mod
Pathol Off J U S Can Acad Pathol Inc. 2010;23(8):1165–72).
Infatti, in letteratura si ritrovano, in alcuni lavori, potenziali fattori di rischio diversi dall'amianto, quali idrocele cronico, traumi, epididimite ricorrente ed erniaorrafia,associati al mesotelioma maligno dei testicoli ………..”
Ad avviso del CT, quindi, si trattava di una malattia rara;
rarità che aveva determinato una scarsa letteratura scientifica sulle possibili cause scatenanti che sembravano peraltro imputabili ad altri fattori diversi dall'aminato
2) il CT ha poi rilevato in punto di prognosi “…… come nel caso dei mesoteliomi pleurici e peritoneali, il decorso clinico del mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (così come quello del mesotelioma pericardico) è quanto mai aggressivo. In particolare, il mesotelioma pericardico è associato ad una durata di sopravvivenza ancora più breve rispetto ai mesoteliomi pleurici e peritoneali, con una sopravvivenza mediana di circa 5-7 mesi (CI A et al: Incidence of extrapleural malignant mesothelioma and asbestos exposure, from the Italian national register.
2010;67(11):760-5), sebbene sia stata riportata anche Controparte_5 una sopravvivenza per un anno o più (IA CA et al: Primary pericardial mesothelioma: one- year event-free survival. 1992;124(3):802-3); mentre la sopravvivenza con Controparte_8 mesotelioma della tunica vaginale del testicolo sembra essere leggermente più lunga, con una sopravvivenza mediana di circa 24 mesi. I pazienti diagnosticati in giovane età tendono ad avere una prognosi migliore;
tuttavia, nel caso del mesotelioma della tunica vaginale del testicolo la malattia tende a ripresentarsi nella maggior parte dei pazienti (SC M, Dor DB, RO I, RO M,
QU G. Paratesticular mesothelioma. Report of a case with comprehensive review of literature. Advances in anatomic pathology. 2010;17(1):53-70). ha riportato un tasso di Pt_2 mortalità dovuto al mesotelioma testicolare del 53% in un periodo medio di follow-up di due anni…..”.
Dunque, secondo il CT si trattava di una malattia aggressiva con prognosi infausta, con progressione comunque alquanto veloce.
3) ma ciò che appare maggiormente significativo è quanto dedotto dal CT sulla malattia denunciata dall'appellante: “Relativamente al caso in oggetto, risulta che il Sig. nell‟Aprile del 2008 Pt_1 era sottoposto ad intervento di “inguinotomia esplorativa” nel corso del quale veniva eseguita
“biopsia di nodulo”. Una prima valutazione istologica del frammento bioptico deponeva per diagnosi di lesione benigna ovvero di “tumore adenomatoide”, salvo poi una successiva revisione degli stessi preparati istologici effettuata in data 12.08.2008 presso il Dipartimento di Patologia dell‟Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (Dr. ), con la quale, modificando la diagnosi Per_22
7 iniziale, veniva refertata una “neoplasia del mesotelio a comportamento aggressivo (mesotelioma)”.
A seguito di tale diversa diagnosi, il ricorrente veniva ricoverato in data 27.10.2008, presso l‟Ospedale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, ed in quella sede, sottoposto ad intervento chirurgico di “orchifunicolectomia sinistra in blocco con emiscroto sinistro e setto interscrotale”. L‟esame istologico del pezzo operatorio, comprendente la lesione sopra richiamata, eseguito dallo stesso Dott. , risultava però negativo per presenza di neoplasia. …… giova Per_22 riportare la descrizione macroscopica del „campione operatorio‟ annotata dal Dott. sul Per_22 proprio referto, ovvero: “losanga di cute dello scroto di cm 5x3.5x1 e annesso testicolo costituito da funicolo spermatico di cm 6 di lunghezza e didimo di cm 4x3x3. Al taglio in corrispondenza dell‟albuginea ed in prossimità dell‟epididimo si reperta nodulo biancastro a margini arrotondati infiltrante il parenchima testicolare di circa cm 0.9 di diametro”; macroscopicamente, dunque, risultava individuata la lesione, per di più descritta come „infiltrante il parenchima testicolare” che veniva “campionata in toto”; orbene, la „lesione della vaginale‟, così come indicata nel campionamento riportato nel referto, non risultava però al microscopio di natura neoplastica. Infatti, lo stesso patologo, riguardo alla „lesione della vaginale‟ (prelievi da 1-1 a 1-3), diagnosticava “… fibrosi, flogosi granulomatosa a cellule giganti plurinucleati e focolai di necrosi”, ovvero assenza di elementi istologici riferibili a natura neoplastica;
per cui, tale quadro descrittivo, veniva ascritto ad
“esiti metachirurgici … in sede di precedente exeresi chirurgica”, fatto riferire al pregresso intervento, il quale, si sottolinea, aveva riguardato solo l‟esecuzione di una biopsia a scopo diagnostico (e non l‟escissione della lesione asportata poi nel corso del successivo intervento di orchiectomia così come descritta dal patologo al momento del campionamento del relativo pezzo operatorio).
Considerazioni che portavano il CT a concludere: “Pertanto, da tale successione di eventi, si può trarre la più che plausibile considerazione che nella lesione escissa chirurgicamente attraverso l‟asportazione del testicolo sinistro in blocco con emiscroto, funicolo spermatico e didimo, non vi erano elementi istologici indicativi di mesotelioma maligno, né tanto meno di eventuale altra diversa neoplasia. Per altro, risultavano negativi anche tutti gli altri prelievi eseguiti sullo stesso pezzo operatorio, diagnosticati come reperti „normali‟ (area testicolare adiacente alla lesione, parenchima testicolare, rete testis, epididimo, base del funicolo, terzo medio funicolo, margine funicolo, scroto). Dunque l‟esame istologico della lesione escissa con l‟asportazione del testicolo sinistro, non confermava la diagnosi posta, invece, a seguito di revisione istologica della biopsia prelevata in corso di iniziale inguinotomia esplorativa effettuata appena qualche mese prima, e che era risultata negativa da parte dei patologici dell‟Ospedale di S. Maria Annunziata.
8 Del resto, anche dalla relazione di dimissione definitiva dal ricovero dell‟Ottobre 2008, risulta evidente come le risultanze istologiche del pezzo operatorio consentivano ai sanitari, già in quella sede, “di formulare una prognosi favorevole”, data “l‟assenza di malattia residua associata alla completa negatività degli esami pre-operatori”. A questo proposito, giova ricordare, come al contrario, in presenza di mesotelioma, l‟andamento clinico risulti quanto mai incerto, anche in presenza di neoplasia localizzata, e che dunque l‟aver sostanzialmente sciolto la prognosi già in sede di dimissione post-intervento, fa ipotizzare, in maniera più che plausibile, come gli stessi sanitari avessero probabilmente acquisito la consapevolezza di una lesione da doversi ritenersi del tutto
„tranquilla‟ al punto da poter rassicurare, già in quella sede, il paziente in tal senso. Per altro, anche con riguardo alla definizione di „assenza di malattia residua‟, si precisa come prima dell‟intervento del 28.10.2008, fosse stata eseguita solo una biopsia della medesima lesione, e che la stessa lesione risultava descritta, successivamente, sia in sede del medesimo intervento che nell‟ambito del campionamento del pezzo operatorio. Riguardo, poi, alla relazione di dimissione provvisoria consegnata al paziente prima del risultato definitivo dell‟esame istologico, ed allegata in atti, nella quale viene indicata, nella diagnosi di ricovero, il riferimento a “paziente pretrattato con chirurgia, radioterapia e chemioterapia per neoplasia del testicolo sinistro metastatica”, si precisa come dalla documentazione medica esaminata, presente nei fascicoli delle parti, non risulti eseguito sul alcun pretrattamento chemio e/o radioterapico, né che si fosse in presenza di Pt_1 malattia metastatica: per altro, gli unici esami che risultavano eseguiti sul paziente prima del ricovero presso l‟Istituto Tumori di Milano, consistevano in una ecografia ed in una TC che evidenziavano, tra l‟altro, a livello del testicolo sinistro “un area nodulare, sede del pregresso intervento”, per di più, “in regressione”, così come si evince dalla sezione della cartella clinica dedicata all‟anamnesi patologica recente relativa al ricovero presso l‟Istituto. Né alcun altro riferimento ad eventuali trattamenti neoadiuvanti, è riportato nella medesima cartella clinica. Per cui, non vi era alcun elemento né clinico né strumentale, né anamnestico indicativo dell‟eventuale presenza di una lesione già metastatica al momento del ricovero presso l‟Istituto dei Tumori dell‟Ottobre 2008, né tanto meno risulta che il paziente fosse stato sottoposto, prima dell‟intervento eseguito nel corso di quella degenza, a trattamenti chemio e/o radioterapici che, per altro, stante il quadro clinico presente, non avrebbero avuto nemmeno alcuna indicazione.
Del resto, anche dal punto di vista del successivo andamento clinico, risulta agli atti di un'unica visita di controllo post-intervento eseguita in data 03.03.2009 presso l‟Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove si confermava lo stato del paziente libero di malattia, restando “a disposizione per eventuali necessità”. Previsione del tutto coerente, stante oramai il tempo trascorso dall‟intervento.
Non vi sono agli atti altre certificazioni relative ad eventuali ulteriori visite e/o accertamenti in
9 relazione al follow-up e decorso del quadro clinico. Per cui, sotto questo profilo, il caso del Sig. presenta in effetti alcuni aspetti del tutto peculiari e non proprio coerenti in relazione al Pt_1 decorso normalmente atteso nei casi di accertato mesotelioma maligno (compreso quello del testicolo), essendo tale neoplasia estremamente aggressiva (così come del resto definita dagli stessi patologici che effettuarono la revisione istologica della biopsia) e che dunque richiede ragionevolmente uno stretto follow-up negli anni anche nei casi di eventuale lesione neoplastica confinata al testicolo (senza tener conto dell‟elevata percentuale di recidive nei casi di specie)…..”
Nello specifico, il CT aveva dunque evidenziato come si fossero susseguiti due valutazioni istologiche a seguito di inguinotomia esplorativa: una, per tumore benigno;
l'altra, per neoplasia. A seguito di ciò, era stato eseguito un intervento chirurgico e la biopsia del pezzo estratto chirurgicamente aveva dato risultato negativo per neoplasia. Il era stato poi dimesso, senza Pt_1 particolari prescrizioni;
in concreto non risultavano posti in essere trattamenti chemioterapici o di radioterapia (seppur nella diagnosi di ricovero si facesse riferimento ad un paziente trattato in quel senso); parimenti, erano assenti metastasi.
Le considerazioni del CT erano state sottoposte a critiche della Ctp dell'appellante (dott.ssa , Per_5 nelle cui osservazioni si lamentava che il CT aveva esorbitato dal quesito assegnatogli, nel quale gli era stato chiesto soltanto di accertare il nesso di causalità tra attività svolte durante il servizio militare e la malattia;
malattia, quindi, che doveva darsi per scontata senza necessità di ulteriori accertamenti, altrimenti dovendosi ipotizzare un ulteriore danno da cattiva pratica sanitaria.
Sul punto, è condivisibile la risposta data dal CT, per il quale la valutazione sulla malattia si imponeva anche per esaminare il merito del quesito in punto di causalità: ed infatti l'accertamento di un nesso di causalità tra patologia e attività del servizio militare presuppone necessariamente di affrontare lo studio delle caratteristiche della malattia sia in astratto che in concreto e di accertarne l'effettiva sussistenza;
sussistenza smentita dal CT, secondo cui non si poteva concludere per la ricorrenza di una neoplasia.
Sebbene nella sentenza del Tribunale si fosse affermato che non vi era certezza che il ricorrente fosse affetto da mesiotelioma al testicolo e che tale conclusione era idonea a definire da sola la causa con rigetto di tutte le domande, nell'atto di impugnazione nulla è stato dedotto da come motivo di Pt_1 appello sulla asserita assenza della malattia, salvo affermare in generale che il Tribunale non aveva considerato le osservazioni della Ctp alla consulenza.
In definitiva, è condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui, escludendosi la malattia, viene meno l'esigenza di esaminare ogni altra questione anche in termini di esposizione a sostanze di amianto o alle altre sostanze indicate: questione comunque valutata dal giudice di primo grado, il
10 quale aveva ritenuto di condividere le argomentazioni del CT, inerenti alla inidoneità della esposizione per come prospettata a livello di ricorso.
Per tali considerazioni, i motivi di appello sub nn. 1), 2), 3), 4) appaiono infondati, sia sotto il profilo della mancata idonea valutazione del materiale istruttorio orale e documentale, sia sotto il profilo della esposizione ad amianto (o ad altre sostanze), sia con riferimento alla asserita omessa valutazione da parte del Tribunale della esposizione ad uranio impoverito.
Ugualmente infondato è anche il motivo sub n. 5), in cui si argomenta sulla mancata compensazione delle spese di lite, dal momento che anche tale motivo appare superato dall'infondatezza della domanda del ricorrente, non ravvedendosi ragioni per una loro compensazione ex art 92 cpc (sent.
Corte Cost. n. 77/2018).
L'inciso del motivo di appello “tanto più che l'importo liquidato nella somma esorbitante di €
7.792,00….” e che segue l'affermazione secondo cui “si impugna la sentenza di primo grado anche in ordine alla condanna alle spese legali, per violazione degli art. 91 e 92 cpc”, è un inciso a corredo del vero motivo di impugnazione sulla necessità di compensazione delle spese di lite, non potendosi considerare una ammissibile contestazione del quantum delle spese liquidate, in assoluta assenza di censure specifiche in merito.
In conclusione, l'appello deve essere interamente respinto.
Nulla è dovuto per le spese del grado, stante l'omessa costituzione di parte appellata.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-nulla per spese del grado;
-dichiara che a carico di parte appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 27 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
11 12
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 341/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Ezio Bonanni appellante contro
Controparte_1
[...] appellati contumaci avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1167/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata in data
28.12.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27 maggio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA aveva svolto il servizio militare dall'ottobre 1974 al novembre 1975 e più Parte_1 precisamente:
-dall'ottobre 1974 al febbraio 1975, presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano per conseguire la qualifica di graduato Capo Squadra
-dal marzo 1975 all'ottobre 1975, presso la Caserma di Portogruaro, dove aveva effettuato il normale servizio di leva
-dall'ottobre 1975 sino alla fine presso il 13° RRR
1 Nel ricorso di primo grado aveva dedotto di essere affetto da mesiotelioma alla tunica vaginale del testicolo sinistro, patologia per la quale aveva subito un intervento chirurgico;
aveva quindi chiesto al Tribunale di Firenze che fosse riconosciuta la causa di servizio e la relativa indennità nonché lo status di vittima del dovere ai sensi dei commi 563 e 564 dell'art 1 della L. 266/2005, con le relative provvidenze.
Il aveva assunto di essere stato esposto a fibre di amianto nonché ad altre sostanze Pt_1 cancerogene, quali: tricloroetilene, tetracloroetilene ad altri agenti clorurati;
fumi di scarico di motori endotermici funzionanti a gasolio e a benzine;
campi elettromagnetici generati da apparecchiature di telecomunicazione, radars, sistemi di mira, motori elettrici, correnti elettriche;
radiazioni ionizzanti almeno emesse da “trizio” e da uranio impoverito almeno presente in siti contaminati da eventi bellici all'estero; piombo e suoi composti organici ed inorganici;
idrocarburi policiclici aromatici (IPA); idrocarburi aromatici non policiclici;
benzene; fibre artificiali isolanti (fibre di vetro, di roccia, di ceramica, ecc).
In particolare, aveva dedotto di essere stato adibito alla preparazione al lancio del razzo tattico
”Honest John” montato su autoveicolo, con esposizione a “polveri e fibre di amianto, in modo ubiquitario, anche per l'utilizzo del minerale nei ferodi dei freni e delle frizioni in amianto (con ulteriori condizioni di rischio dovuta alla aerodispersione di polveri e fibre di amianto per tutte le attività ivi comprese quelle di manutenzione dei ceppi freno e delle frizioni) oltre alla presenza del minerale nelle guarnizioni e nella componentistica tutta dei razzi tattici”; di avere effettuato esercitazioni dei razzi tattici “Honest John” presso i poligoni in Sardegna o presso il poligono di
Asiago/Vezzana/Settecomuni o di , che “aveva componentistica in amianto e e/o Persona_1 contenenti amianto ed altri agenti patogeni, tossici e cancerogeni quali propellenti e combustibili solidi preposti al lancio dello stesso” ed era montato su autocarro americano “ con una robusta rampa elevabile, autocarro con coibentazioni in amianto friabile, per impedire il rischio incendio e fuoco e quale isolante. L'utilizzo di amianto proteggeva la struttura, messa a dura prova dalla vampa dovuta all'innesco e lancio del razzo”; “durante il lancio dei razzi tattici nei vari poligoni veneti, è stato esposto per motivi di servizio ad elevate concentrazioni di polveri e fibre di amianto che si aerodisperdevano, in seguito alla riduzione allo stato pulverulento dei materiali in amianto e contenenti amianto, per lo stress termico, meccanico e chimico dovuto in primis alle altissime temperature sviluppate dalla combustione dei combustibili e propellenti contenenti nei razzi tattici stessi per la loro autopropulsione “. Una ulteriore esposizione era derivata dal fatto che “tutti i sistemi d'arma prevedevano l'utilizzo di amianto e di materiali contenenti amianto”, “tutti i mezzi meccanici, corazzati, e blindati, costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto di cui alla L. 257/92
(01.04.1993), erano composti con amianto e con materiali di amianto. In amianto erano sempre le
2 coibentazioni, la cui friabilità determinava, perciò stesso, una più elevata riduzione allo stato pulverulento. Il tutto con aerodispersione di polveri e fibre di amianto, e contaminazione anche dell'abitacolo, e conseguente esposizione del Sig. ad elevate concentrazioni di Parte_1 polveri e fibre di amianto. Ulteriore fonte di esposizione era l'innesco dei razzi e dei cannoni, e delle altre armi. L'utilizzo di questi sistemi di arma, scatenava altissime temperature e vibrazioni, tali da ridurre allo stato pulverulento i materiali di amianto e da imporre l'utilizzo di coperte di amianto CP_ per evitare il rischio di incendio e/o di scoppio”, inoltre dal fatto che i “mezzi ruotati dell compresi quelli in dotazione alla caserma presso la quale ha svolto servizio il ricorrente, erano dotati di dispositivi antincendio e/o necessitavano di materiali isolanti antincendio, e nel loro interno erano necessariamente in dotazione e posizionati dei dispositivi individuali di protezione (guanti, cappotti, coperte, etc.) in amianto, che determinavano ulteriore aerodispersione di polveri e fibre”, “il razzo stesso doveva necessariamente essere dotato di coperte termiche in amianto e munite di resistenze elettriche collegate con un apposito generatore elettrogeno con motore a benzina per mantenere la temperatura ottimale di combustibili – propellenti “, “la manutenzione e le operazioni di "prove motore" dei diversi mezzi corazzati e ruotati provocavano fumi ed esalazioni dovuti alla combustione del carburante e propellente, contenenti anche IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), notoriamente cancerogeni per tutti gli organi del corpo umano”, “l'amianto era presente, tra l'altro, anche nelle
“cucine rotabili da campo”, sicuramente anche nei ferodi dei sistemi frenanti, nelle guarnizioni dei coperchi delle pentole (lui stesso si occupò di togliere dette guarnizioni) e nei bruciatori.
Probabilmente anche la vernice su di loro utilizzata era con una formulazione a base di amianto, dovendo resistere alle alte temperature”, l'amianto era presente anche in “edifici, in alloggi, nelle mese e nei “luoghi comuni” come ad esempio nei serbatoi per raccolta acqua, sostituiti negli anni
2000”, “ha utilizzato e/o è stato esposto ad amianto presente nella componentistica degli autocarri per trasporto persone e cose Fiat ACM-52, Lancia ACL-51, OM ACL-51, e nei veicoli leggeri da ricognizione tipo Fiat AR-59”, è stato “costantemente a contatto anche con missili ed esplosivi, e quindi con sistemi di antincendio che prevedevano l'utilizzo di amianto, come coibente con conseguente aerodispersione di polveri e fumi “, “ ha avuto in dotazione e/o ha utilizzato, durante l'addestramento e nelle esercitazioni, anche la mitragliatrice leggera bivalente MG 42/59 normalmente in servizio in tutti i reparti dell'Esercito, quindi anche presso il III Regimento
Artiglieria Missili;
nella dotazione tra gli accessori era compresa anche 'una pezza di amianto per afferrare la canna calda al momento del cambio', “, “ ha prestato servizio e/o trascorso i periodi di pausa, tra un'esercitazione e l'altra, in strutture fatiscenti in alcuni casi contaminati da polveri e fibre di amianto e altri materiali e agenti tossico nocivi e cancerogeni”, “l'amianto era presente nelle cucine da campo, nei carri blindati, nei carri armati, nei capannoni dove il ricorrente ha alloggiato,
3 nelle strutture in loco, che spesso sono state finanche polverizzate dai proiettili con uranio impoverito, capace di disintegrare anche un carro armato e di polverizzarne i componenti, tra i quali metalli pesanti ed amianto. La Scuola di Artiglieria di Bracciano nonché la base di Portogruaro erano caratterizzate da strutture e capannoni in amianto successivamente oggetto di bonifica”).
Il Tribunale di Firenze - escussi i testimoni (nelle persone di , ufficiale di P.G., e Testimone_1 dell'ing del Comitato tecnico della Fondazione ONA dell'avv. Ezio Bonanni) - Testimone_2 effettuava una consulenza tecnica, con nomina del CT . All'esito dell'istruttoria Persona_2 svolta, il ricorso veniva respinto sulla base degli esiti della consulenza tecnica, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite per € 7.792,00 in favore dei oltre le spese di CP_3 consulenza tecnica poste sempre a suo carico.
In estrema sintesi, la sentenza di primo grado - superate le eccezioni preliminari (in questo grado non riproposte) - richiamava il tenore condivisibile della consulenza tecnica in merito agli accertamenti effettuati dal CT sulle caratteristiche della malattia denunciata e sulla sua assenza nel caso di specie;
affermando altresì che, oltre all'esposizione ad amianto, il ricorrente aveva denunciato di essere stato esposto a decine di sostanze diverse tra loro, senza tuttavia alcun riferimento concreto all'attività svolta, ai luoghi e alle modalità di suo svolgimento, essendo la relativa domanda sprovvista di qualsiasi argomentazione in ordine alla specifica incidenza sulla patogenesi del mesiotelioma denunciato.
L'odierno appellante impugna la sentenza, concludendo (oltre che in via istruttoria), affinchè: “previa declaratoria di nullità, ovvero illegittimità della sentenza impugnata, in accoglimento del gravame e riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1167/2023 pubblicata in data
28.12.2023 con cui è stato definito in primo grado il giudizio n. 1019/2019 R.G., non notificata (doc.
1): per il riconoscimento dello status di vittima del dovere: accogliere le domande tutte, come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio (doc. 2), e già in sede amministrativa, che si intendono qui integralmente riportate, reiterate e riscritte, e per gli effetti condannare il appellato a CP_1 riconoscere al Sig. , lo status di vittima del dovere, in relazione agli artt. 1078 e Parte_1
1079 del DPR 90/2010 e art. 603 del D.Lgs 66/2010, e dunque con la presunzione di causa di servizio,
e/o in ogni caso con equiparazione a vittima del dovere in relazione all'art. 1, co. 563, L. 266/05, ovvero di equiparato a vittima del dovere, ex art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006,
e Cassazione, Sez. lavoro, Ord., (data ud. 03/11/2020) 19/01/2021, n. 823, ed ex multis (come da ricorso di primo grado, e Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 19/01/2023) 03/03/2023, n. 6497 - doc. 7), e per gli effetti con la liquidazione della speciale elargizione, dello speciale assegno vitalizio mensile e dell'assegno vitalizio mensile e ai sensi dell'art. 2, comma 105, L. 24 dicembre 2007, n.
4 244, con decorrenza dall'infermità, ovvero in subordine dalla domanda amministrativa, depositata in data 06.06.2015, e quindi con l'accoglimento di tutto quanto già richiesto in sede amministrativa nel ricorso introduttivo del giudizio (doc. 2), e perciò stesso con la liquidazione della speciale elargizione, e allo stesso tempo lo speciale assegno vitalizio mensile, e dell'assegno vitalizio mensile, con tutti i ratei arretrati medio tempore maturati, dal dì del decesso al dì della costituzione delle prestazioni e in ogni caso con l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, come da sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 434/2021 (doc. 33), e ogni altra spettanza, di cui allo “Specchio Riassuntivo” (doc. 11 del doc. 2);
e condannare, altresì, il , in persona del p.t., all'aggiornamento della Controparte_1 CP_4 graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del Sig.
[...]
, nella sua qualità di vittima del dovere, con accoglimento di tutte le domande di accogliere Parte_1 le domande tutte così come già formulate dagli appellanti in sede amministrativa, e con il ricorso introduttivo del giudizio (doc. 2), che si intendono riportate reiterate e riscritte al presente atto di appello e parti integranti delle presenti conclusioni;
Il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. Nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, si chiede la compensazione delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c..”.
In estrema sintesi, l'appellante ha censurato:
1) il fatto che il Tribunale non aveva ammesso per ritenuta tardività la consulenza ambientale dell'ing.
(depositata il 20.9.2022; insistendo in questo grado per la sua ammissione) nonché la Persona_3 consulenza della dott.ssa per asserita irrilevanza Per_4
2) il fatto che non erano state considerate le deposizioni dei testi e e tutta la Tes_1 Tes_2 documentazione in atti;
ugualmente, non erano state valutate le conclusioni della Ctp dott.ssa Per_5
(anche sottoforma di critica alle conclusioni del CT) né era stato considerata la circostanza che il calcolo effettuato dal CT ambientale dott. sull'esposizione (156 ff/ll) non era stato Persona_6 contestato dai CP_3
3) il fatto che il Tribunale aveva omesso di decidere in merito alla circostanza del contatto del ricorrente con i proiettili all'uranio impoverito
4) il fatto che era stata decisa la causa secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, mentre la regola era quella della presunzione di esposizione, con onere probatorio a carico della controparte
5) il fatto che le spese dovevano essere compensate, dal momento che - non avendo ottenuto il riconoscimento Inail della malattia - si doveva escludere il nesso eziologico con l'attività lavorativa, dipendendo esclusivamente la malattia dalle attività svolte durante il servizio militare.
5 Nonostante regolare notifica dell'appello, nessuno si è costituito per i appellati rimasti CP_3 contumaci.
*******
I motivi di appello sub. nn. 1,2,3,4 possono essere esaminati congiuntamente, apparendo effettivamente superati dalle conclusioni e dalle argomentazioni della consulenza tecnica in relazione alla malattia denunciata.
E' decisivo riportare le deduzioni del CT sui punti salienti dallo stesso esaminati, ovverosia:
1) innanzitutto, sulla carenza di letteratura scientifica sulle cause del mesiotelioma al testicolo, anche per la rarità della patologia: “…. mentre il mesotelioma della pleura è stato ben caratterizzato in letteratura e diverse revisioni recenti hanno discusso pure il mesotelioma del peritoneo, al contrario, il mesotelioma pericardico ed il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo sono molto meno studiati, probabilmente anche per l‟estrema rarità di tale lesione……. il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo rappresentano complessivamente meno dell'1% dei mesoteliomi maligni
……mesotelioma della tunica vaginale hanno costituito ciascuno fino allo 0,3% di tutti i mesoteliomi maligni tra il 1993 e il 2008, con tassi di incidenza standardizzati stimati di circa 0,1-0,2 per milioni
(in relazione alla popolazione italiana) ( A, , , , Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Per_11
D, , et al. mesothelioma due to non-occupational asbestos exposure from the
[...] Per_12 Per_13
Italian national surveillance system (ReNaM): epidemiology and public health issues.
[...]
2015;72(9):648-55). In confronto, i tassi di incidenza standardizzati Controparte_5 per il mesotelioma pleurico, che rappresentavano il 92,9% dei mesoteliomi identificati, sono stati riportati come 3,49 per 100.000 (CI A, A, , , , Per_8 Per_11 Per_12 Per_14
, et al. Pleural malignant mesothelioma epidemic: incidence, modalities of asbestos Per_15 exposure and occupations involved from the Italian National Register. International CP_6
Journal international du cancer. 2012;130(9):2146-54). Del resto, dal primo caso di
[...] mesotelioma della tunica vaginale del testicolo diagnosticato nel 1957, risultano infatti pubblicati solo case report ed una serie di casi, con meno di 300 pazienti in tutto il mondo ad oggi ( , Per_16
Per_
, mesothelioma of the tunica vaginalis testis: a case report and Per_18 Persona_19 literature review. 2017;7(6):1053–6. , Hsu mesothelioma Controparte_7 Per_20 Persona_21 of the tunica vaginalis testis: a case report and literature review. Kaohsiung J Med Sci.
2009;25(2):77–81)…..
Proprio a causa della rarità di questa malattia, l‟epidemiologia e i fattori di rischio non sono ancora chiari, e non è noto se l‟esposizione all‟amianto abbia effettivamente un ruolo nell‟eziologia del mesotelioma testicolare, o, se lo ha, se è l‟unico possibile (Brimo F, Illei PB, Epstein JI.
6 Mesothelioma of the tunica vaginalis: a series of eight cases with uncertain malignant potential. Mod
Pathol Off J U S Can Acad Pathol Inc. 2010;23(8):1165–72).
Infatti, in letteratura si ritrovano, in alcuni lavori, potenziali fattori di rischio diversi dall'amianto, quali idrocele cronico, traumi, epididimite ricorrente ed erniaorrafia,associati al mesotelioma maligno dei testicoli ………..”
Ad avviso del CT, quindi, si trattava di una malattia rara;
rarità che aveva determinato una scarsa letteratura scientifica sulle possibili cause scatenanti che sembravano peraltro imputabili ad altri fattori diversi dall'aminato
2) il CT ha poi rilevato in punto di prognosi “…… come nel caso dei mesoteliomi pleurici e peritoneali, il decorso clinico del mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (così come quello del mesotelioma pericardico) è quanto mai aggressivo. In particolare, il mesotelioma pericardico è associato ad una durata di sopravvivenza ancora più breve rispetto ai mesoteliomi pleurici e peritoneali, con una sopravvivenza mediana di circa 5-7 mesi (CI A et al: Incidence of extrapleural malignant mesothelioma and asbestos exposure, from the Italian national register.
2010;67(11):760-5), sebbene sia stata riportata anche Controparte_5 una sopravvivenza per un anno o più (IA CA et al: Primary pericardial mesothelioma: one- year event-free survival. 1992;124(3):802-3); mentre la sopravvivenza con Controparte_8 mesotelioma della tunica vaginale del testicolo sembra essere leggermente più lunga, con una sopravvivenza mediana di circa 24 mesi. I pazienti diagnosticati in giovane età tendono ad avere una prognosi migliore;
tuttavia, nel caso del mesotelioma della tunica vaginale del testicolo la malattia tende a ripresentarsi nella maggior parte dei pazienti (SC M, Dor DB, RO I, RO M,
QU G. Paratesticular mesothelioma. Report of a case with comprehensive review of literature. Advances in anatomic pathology. 2010;17(1):53-70). ha riportato un tasso di Pt_2 mortalità dovuto al mesotelioma testicolare del 53% in un periodo medio di follow-up di due anni…..”.
Dunque, secondo il CT si trattava di una malattia aggressiva con prognosi infausta, con progressione comunque alquanto veloce.
3) ma ciò che appare maggiormente significativo è quanto dedotto dal CT sulla malattia denunciata dall'appellante: “Relativamente al caso in oggetto, risulta che il Sig. nell‟Aprile del 2008 Pt_1 era sottoposto ad intervento di “inguinotomia esplorativa” nel corso del quale veniva eseguita
“biopsia di nodulo”. Una prima valutazione istologica del frammento bioptico deponeva per diagnosi di lesione benigna ovvero di “tumore adenomatoide”, salvo poi una successiva revisione degli stessi preparati istologici effettuata in data 12.08.2008 presso il Dipartimento di Patologia dell‟Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (Dr. ), con la quale, modificando la diagnosi Per_22
7 iniziale, veniva refertata una “neoplasia del mesotelio a comportamento aggressivo (mesotelioma)”.
A seguito di tale diversa diagnosi, il ricorrente veniva ricoverato in data 27.10.2008, presso l‟Ospedale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, ed in quella sede, sottoposto ad intervento chirurgico di “orchifunicolectomia sinistra in blocco con emiscroto sinistro e setto interscrotale”. L‟esame istologico del pezzo operatorio, comprendente la lesione sopra richiamata, eseguito dallo stesso Dott. , risultava però negativo per presenza di neoplasia. …… giova Per_22 riportare la descrizione macroscopica del „campione operatorio‟ annotata dal Dott. sul Per_22 proprio referto, ovvero: “losanga di cute dello scroto di cm 5x3.5x1 e annesso testicolo costituito da funicolo spermatico di cm 6 di lunghezza e didimo di cm 4x3x3. Al taglio in corrispondenza dell‟albuginea ed in prossimità dell‟epididimo si reperta nodulo biancastro a margini arrotondati infiltrante il parenchima testicolare di circa cm 0.9 di diametro”; macroscopicamente, dunque, risultava individuata la lesione, per di più descritta come „infiltrante il parenchima testicolare” che veniva “campionata in toto”; orbene, la „lesione della vaginale‟, così come indicata nel campionamento riportato nel referto, non risultava però al microscopio di natura neoplastica. Infatti, lo stesso patologo, riguardo alla „lesione della vaginale‟ (prelievi da 1-1 a 1-3), diagnosticava “… fibrosi, flogosi granulomatosa a cellule giganti plurinucleati e focolai di necrosi”, ovvero assenza di elementi istologici riferibili a natura neoplastica;
per cui, tale quadro descrittivo, veniva ascritto ad
“esiti metachirurgici … in sede di precedente exeresi chirurgica”, fatto riferire al pregresso intervento, il quale, si sottolinea, aveva riguardato solo l‟esecuzione di una biopsia a scopo diagnostico (e non l‟escissione della lesione asportata poi nel corso del successivo intervento di orchiectomia così come descritta dal patologo al momento del campionamento del relativo pezzo operatorio).
Considerazioni che portavano il CT a concludere: “Pertanto, da tale successione di eventi, si può trarre la più che plausibile considerazione che nella lesione escissa chirurgicamente attraverso l‟asportazione del testicolo sinistro in blocco con emiscroto, funicolo spermatico e didimo, non vi erano elementi istologici indicativi di mesotelioma maligno, né tanto meno di eventuale altra diversa neoplasia. Per altro, risultavano negativi anche tutti gli altri prelievi eseguiti sullo stesso pezzo operatorio, diagnosticati come reperti „normali‟ (area testicolare adiacente alla lesione, parenchima testicolare, rete testis, epididimo, base del funicolo, terzo medio funicolo, margine funicolo, scroto). Dunque l‟esame istologico della lesione escissa con l‟asportazione del testicolo sinistro, non confermava la diagnosi posta, invece, a seguito di revisione istologica della biopsia prelevata in corso di iniziale inguinotomia esplorativa effettuata appena qualche mese prima, e che era risultata negativa da parte dei patologici dell‟Ospedale di S. Maria Annunziata.
8 Del resto, anche dalla relazione di dimissione definitiva dal ricovero dell‟Ottobre 2008, risulta evidente come le risultanze istologiche del pezzo operatorio consentivano ai sanitari, già in quella sede, “di formulare una prognosi favorevole”, data “l‟assenza di malattia residua associata alla completa negatività degli esami pre-operatori”. A questo proposito, giova ricordare, come al contrario, in presenza di mesotelioma, l‟andamento clinico risulti quanto mai incerto, anche in presenza di neoplasia localizzata, e che dunque l‟aver sostanzialmente sciolto la prognosi già in sede di dimissione post-intervento, fa ipotizzare, in maniera più che plausibile, come gli stessi sanitari avessero probabilmente acquisito la consapevolezza di una lesione da doversi ritenersi del tutto
„tranquilla‟ al punto da poter rassicurare, già in quella sede, il paziente in tal senso. Per altro, anche con riguardo alla definizione di „assenza di malattia residua‟, si precisa come prima dell‟intervento del 28.10.2008, fosse stata eseguita solo una biopsia della medesima lesione, e che la stessa lesione risultava descritta, successivamente, sia in sede del medesimo intervento che nell‟ambito del campionamento del pezzo operatorio. Riguardo, poi, alla relazione di dimissione provvisoria consegnata al paziente prima del risultato definitivo dell‟esame istologico, ed allegata in atti, nella quale viene indicata, nella diagnosi di ricovero, il riferimento a “paziente pretrattato con chirurgia, radioterapia e chemioterapia per neoplasia del testicolo sinistro metastatica”, si precisa come dalla documentazione medica esaminata, presente nei fascicoli delle parti, non risulti eseguito sul alcun pretrattamento chemio e/o radioterapico, né che si fosse in presenza di Pt_1 malattia metastatica: per altro, gli unici esami che risultavano eseguiti sul paziente prima del ricovero presso l‟Istituto Tumori di Milano, consistevano in una ecografia ed in una TC che evidenziavano, tra l‟altro, a livello del testicolo sinistro “un area nodulare, sede del pregresso intervento”, per di più, “in regressione”, così come si evince dalla sezione della cartella clinica dedicata all‟anamnesi patologica recente relativa al ricovero presso l‟Istituto. Né alcun altro riferimento ad eventuali trattamenti neoadiuvanti, è riportato nella medesima cartella clinica. Per cui, non vi era alcun elemento né clinico né strumentale, né anamnestico indicativo dell‟eventuale presenza di una lesione già metastatica al momento del ricovero presso l‟Istituto dei Tumori dell‟Ottobre 2008, né tanto meno risulta che il paziente fosse stato sottoposto, prima dell‟intervento eseguito nel corso di quella degenza, a trattamenti chemio e/o radioterapici che, per altro, stante il quadro clinico presente, non avrebbero avuto nemmeno alcuna indicazione.
Del resto, anche dal punto di vista del successivo andamento clinico, risulta agli atti di un'unica visita di controllo post-intervento eseguita in data 03.03.2009 presso l‟Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove si confermava lo stato del paziente libero di malattia, restando “a disposizione per eventuali necessità”. Previsione del tutto coerente, stante oramai il tempo trascorso dall‟intervento.
Non vi sono agli atti altre certificazioni relative ad eventuali ulteriori visite e/o accertamenti in
9 relazione al follow-up e decorso del quadro clinico. Per cui, sotto questo profilo, il caso del Sig. presenta in effetti alcuni aspetti del tutto peculiari e non proprio coerenti in relazione al Pt_1 decorso normalmente atteso nei casi di accertato mesotelioma maligno (compreso quello del testicolo), essendo tale neoplasia estremamente aggressiva (così come del resto definita dagli stessi patologici che effettuarono la revisione istologica della biopsia) e che dunque richiede ragionevolmente uno stretto follow-up negli anni anche nei casi di eventuale lesione neoplastica confinata al testicolo (senza tener conto dell‟elevata percentuale di recidive nei casi di specie)…..”
Nello specifico, il CT aveva dunque evidenziato come si fossero susseguiti due valutazioni istologiche a seguito di inguinotomia esplorativa: una, per tumore benigno;
l'altra, per neoplasia. A seguito di ciò, era stato eseguito un intervento chirurgico e la biopsia del pezzo estratto chirurgicamente aveva dato risultato negativo per neoplasia. Il era stato poi dimesso, senza Pt_1 particolari prescrizioni;
in concreto non risultavano posti in essere trattamenti chemioterapici o di radioterapia (seppur nella diagnosi di ricovero si facesse riferimento ad un paziente trattato in quel senso); parimenti, erano assenti metastasi.
Le considerazioni del CT erano state sottoposte a critiche della Ctp dell'appellante (dott.ssa , Per_5 nelle cui osservazioni si lamentava che il CT aveva esorbitato dal quesito assegnatogli, nel quale gli era stato chiesto soltanto di accertare il nesso di causalità tra attività svolte durante il servizio militare e la malattia;
malattia, quindi, che doveva darsi per scontata senza necessità di ulteriori accertamenti, altrimenti dovendosi ipotizzare un ulteriore danno da cattiva pratica sanitaria.
Sul punto, è condivisibile la risposta data dal CT, per il quale la valutazione sulla malattia si imponeva anche per esaminare il merito del quesito in punto di causalità: ed infatti l'accertamento di un nesso di causalità tra patologia e attività del servizio militare presuppone necessariamente di affrontare lo studio delle caratteristiche della malattia sia in astratto che in concreto e di accertarne l'effettiva sussistenza;
sussistenza smentita dal CT, secondo cui non si poteva concludere per la ricorrenza di una neoplasia.
Sebbene nella sentenza del Tribunale si fosse affermato che non vi era certezza che il ricorrente fosse affetto da mesiotelioma al testicolo e che tale conclusione era idonea a definire da sola la causa con rigetto di tutte le domande, nell'atto di impugnazione nulla è stato dedotto da come motivo di Pt_1 appello sulla asserita assenza della malattia, salvo affermare in generale che il Tribunale non aveva considerato le osservazioni della Ctp alla consulenza.
In definitiva, è condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui, escludendosi la malattia, viene meno l'esigenza di esaminare ogni altra questione anche in termini di esposizione a sostanze di amianto o alle altre sostanze indicate: questione comunque valutata dal giudice di primo grado, il
10 quale aveva ritenuto di condividere le argomentazioni del CT, inerenti alla inidoneità della esposizione per come prospettata a livello di ricorso.
Per tali considerazioni, i motivi di appello sub nn. 1), 2), 3), 4) appaiono infondati, sia sotto il profilo della mancata idonea valutazione del materiale istruttorio orale e documentale, sia sotto il profilo della esposizione ad amianto (o ad altre sostanze), sia con riferimento alla asserita omessa valutazione da parte del Tribunale della esposizione ad uranio impoverito.
Ugualmente infondato è anche il motivo sub n. 5), in cui si argomenta sulla mancata compensazione delle spese di lite, dal momento che anche tale motivo appare superato dall'infondatezza della domanda del ricorrente, non ravvedendosi ragioni per una loro compensazione ex art 92 cpc (sent.
Corte Cost. n. 77/2018).
L'inciso del motivo di appello “tanto più che l'importo liquidato nella somma esorbitante di €
7.792,00….” e che segue l'affermazione secondo cui “si impugna la sentenza di primo grado anche in ordine alla condanna alle spese legali, per violazione degli art. 91 e 92 cpc”, è un inciso a corredo del vero motivo di impugnazione sulla necessità di compensazione delle spese di lite, non potendosi considerare una ammissibile contestazione del quantum delle spese liquidate, in assoluta assenza di censure specifiche in merito.
In conclusione, l'appello deve essere interamente respinto.
Nulla è dovuto per le spese del grado, stante l'omessa costituzione di parte appellata.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-nulla per spese del grado;
-dichiara che a carico di parte appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 27 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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