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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.66/2025
@-Rig.AO - Opp.Preavviso Fermo(notifica atti presupposti) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. IG SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 14.03.2025, e vertente tra la società (appellante) contro , l' Parte_1 Controparte_1 [...]
e l Controparte_2 Controparte_3
(appellati), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°30/2025 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 11.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, l'appellante società ha impugnato la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe, con cui è stata respinta la sua opposizione avverso la Controparte_4
n°00880202400009168/000 in data 20.09.2024 (sull'autovettura Land Rover
[...]
Range Sport 3.0 V6 Diesel targata EZ258MB), notificato in data 01.10.2024 e relativo a di Pt_2 pagamento n. 008 2022 0007071409/000 notificata il 19.09.2022, relativa a premi anni 2020 e CP_5
2022, e ad avvisi di addebito n.308 2022 0001190560/000, n.308 2022 00012249 32/000 e n.308 2022
1 00013825 27/000, notificati rispettivamente in data 05.10.2022 (i primi due) e 18.10.2022 (il terzo), CP_ relativi a contributi anni 2020, 2021 e 2022.
A fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti Parte_1 motivi: 1) Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. e art. 26 e 86 d.P.R. 602/1973 e 30 d.l. 78/2011
Erronea valutazione e travisamento dei documenti;
2) Violazione e falsa applicazione art. 86 del d.P.R.
602/1973 e art. 7 della legge 212/2000; 3) Violazione e falsa applicazione art. 86 del d.P.R. 602/1973 –
Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c.; 4) Erroneità della sentenza laddove è stata disposta la condanna alle spese del giudizio.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni “In via principale: 2) – ritenere e dichiarare che gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento indicati in punto di fatto ai nn. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, presupposte al preavviso di fermo non sono stati notificati ovvero il loro tentativo di notificazione è invalido e, in via consequenziale: a) ritenere e dichiarare la nullità della procedura di riscossione e, per
l'ulteriore effetto, annullare il preavviso di fermo opposto e gli avvisi di addebito e le cartelle presupposte indicate in punto di fatto al presente ricorso ai nn. 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4; b) ritenere e dichiarare l'inesistenza del carico previdenziale e assistenziale iscritto a ruolo relativo a contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori, per gli anni 2020, 2021 e 2022, di cui agli avvisi di addebito indicati e cartelle indicate in punto di fatto al presente ricorso ai nn. 1.1, 1.2 e 1.3
e 1.4, per l'ulteriore effetto, annullare il preavviso di fermo, la cartella e gli avvisi di addebito presupposti;
2) ritenere e dichiarare la illegittimità del preavviso di fermo poiché disposto su beni strumentali aziendali in violazione di legge e, per l'effetto, dichiarare nullo ovvero annullare il preavviso di fermo e il fermo ove fosse già iscritto;
In via subordinata: 4) ritenere e dichiarare nullo ovvero annullare il preavviso di fermo per difetto di motivazione e/o carenza di presupposti. Con vittoria, di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che rende la dichiarazione di rito”.
Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio.
Constatata la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate - è emersa l'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'appellante, che non ha neanche provveduto al deposito delle note scritte di trattazione, secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c..
Ne consegue che va rilevata la mancata assoluzione degli oneri di impulso gravanti sull'appellante, con la conseguenza che il procedimento non può che essere definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo
(cfr. Cassaz. 21587/2008).
2 Invero, atteso che la notificazione del ricorso alla controparte è condicio sine qua non per l'ulteriore sviluppo del procedimento e, quindi, non solo per la dichiarazione di contumacia, ma anche, e principalmente, per la possibilità stessa di una qualsiasi pronunzia di merito, deve essere dichiarata l' improcedibilità del giudizio.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese in mancanza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°30/2025 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 11.02.2025, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
IG AN
(Atto sottoscritto digitalmente)
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