Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2021
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado iscritta al n. r.g. 457/2021
promossa da:
Parte 1 Partita IVA P.IVA 1 ), con l'avv. FREZZA NICOLA
PARTE RICORRENTE
contro
(Cod. Fisc. P.IVA 2 ), con l'avv. ON_1
FALSO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
nonché contro
ON 2
P.IVA 3 ), con gli avv.ti BARSANTINI ANGELA e GRIECO GIACINTO
[...] (Cod. Fisc.
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito con ricorso in riassunzione l'intestato Tribunale deducendo di aver proposto originariamente dinanzi il Tribunale di Arezzo dichiaratosi territorialmente incompetente in data 3.8.2021
-
- ricorso in accertamento negativo avverso le pretese contributive di CP 3 ed CP 4 contenute nel Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione congiunto Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia,
CP 3 di Pistoia e CP 4 di Pistoia n. PT00000/2020-119-02 del 9.6.2020, nonché nei conseguenti 3
2) in ogni caso, il potere di pretendere il pagamento di contributi e premi sarebbe spettato in via esclusiva all'ufficio CP 3 ed all'ufficio CP 4 di Arezzo;
3) gli enti previdenziali ed assistenziali potrebbero agire con la richiesta di pagamento dei contributi, premi e somme aggiuntive per appalto non genuino solo “a ruota” del lavoratore illegittimamente somministrato ed agente giudizialmente contro il datore di lavoro sostanziale;
4) in ogni caso, rileverebbe anche un profilo prescrizionale quinquennale, quanto ai contributi previdenziali ed assistenziali richiesti per la prima volta con il Verbale Unico n. PT00000/2020-119-02 e con i conseguenti provvedimenti dell' CP 4 di Pistoia. Conseguentemente, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: "Voglia il Giudice del Lavoro adito, in accoglimento delle eccezioni preliminari formulate, dichiarare e accertare che la ricorrente non è debitrice e che nulla deve all CP 3 e all CP 4 a titolo di contributi e premi e somme aggiuntive e quindi che non son dovute le somme richieste con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione congiunto
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia, CP 3 di Pistoia e CP 4 di Pistoia n. PT00000/2020 -119-02
DEL 9.6.2020 e i conseguenti provvedimenti dell CP_4 di Pistoia 21.1.2021, con ogni pregiudiziale e consequenziale provvedimento di legge. Voglia accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare illegittimo in tutto o in parte il
CP 3 di Verbale Unico di Accertamento e Notificazione congiunto ON_7 و
Pistoia e CP 4 di Pistoia n. PT00000/2020-119-02 DEL 9.6.2020 e i conseguenti provvedimenti dell CP_4 di
Pistoia 2 1.1.2021 con ogni pregiudiziale e consequenziale provvedimento di legge. Nel merito Voglia il Giudice del Lavoro adito dichiarare e accertare che nulla deve la Parte 1 all CP_3e all CP_4 a titolo di contributi e premi e somme aggiuntive e quindi che non son dovute le somme richieste con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione congiunto
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia, CP 3 di Pistoia e CP 4 di Pistoia n. PT00000/2020 -119-02
DEL 9.6.2020 e i conseguenti provvedimenti dell CP_4 di Pistoia 21.1.2021, con ogni pregiudiziale e consequenziale provvedimento di legge. In denegata e non creduta ipotesi Voglia il Giudice del Lavoro rideterminare gli importi dei contributi, previdenziali e assistenziali, e dei premi dovuti (nonché delle somme aggiuntive), per i motivi e nei termini di cui al presente ricorso. In particolare Voglia il Giudice del Lavoro rideterminare l'importo dei contributi e premi dovuti (nonché delle e dal la somme aggiuntive), una volta detratti i contributi e premi prescritti e quelli versati dal la ON_8
e considerando la retribuzione dovuta ai lavoratori sulla base delle mansioni ON_9 effettivamente svolte e dell'inquadramento loro spettante e delle ore effettive di lavoro, applicando ai relativi rapporti di lavoro il CCNL Recapito telegrammi ed espressi del 8.2.2011. Voglia inoltre rideterminare gli importi del le sanzioni nella misura inferiore prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a) L. 388/20 00. Vinte le spese del giudizio".
Si è costituito in giudizio l' CP_3 contestando la ricostruzione fattuale e giuridica avversaria, deducendo che la ricorrente avrebbe impiegato il personale fornito dalla e la [...] ON_5
ON_6 sulla base di contratti di appalto di mera manodopera, aventi ad oggetto il servizio di gestione della corrispondenza, rivelatisi non genuini, con conseguente responsabilità della ricorrente medesima rispetto alla obbligazione contributiva esistente a titolo proprio, ovvero, nel caso di ritenuta genuinità dei contratti, ex art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003, nella misura quantificata in sede di verbale di accertamento;
l' CP_1 ha, quindi, concluso chiedendo: "IN TESI respingere integralmente il ricorso di controparte in relazione alle pretese contributive dell CP_3 siccome palesemente infondato;
IN IPOTESI e salvo gravame accertare il minor credito dell' CP_1 per i titoli di cui al verbale di accertamento opposto, ove il giudicante dovesse comunque ritenere l'opposizione fondata in relazione a una parte delle somme pretese dall' CP_1; spese, competenze ed onorari come per legge".
Si è costituito in giudizio l' CP_4 contestando la fondatezza in fatto ed in diritto del ricorso avversario, di cui ha chiesto il rigetto con condanna della parte ricorrente al pagamento di spese e competenze, e deducendo la non genuinità dei contratti di appalto stipulati dalla Parte 1 con la [...] con la conseguente considerazione dei lavoratori allaCP_5 e la ON_6
stregua di dipendenti della ricorrente medesima, la legittimità dell'assicurabilità dal 1.3.2016 del sig. CP_10
[...] , quale amministratore unico, e della classificazione delle attività svolte dallo stesso e dal personale, nonché la corretta applicazione delle sanzioni civili per l'evasione contributiva.
La causa, istruita in via documentale ed a mezzo di prova testimoniale, è stata discussa all'udienza del
15.02.2024, essendosi riportate le parti alle rispettive note conclusive depositate.
***
1. La società ricorrente agisce in accertamento negativo, in tesi, affinché sia dichiarato che non sono dovute le somme per contributi, premi e somme aggiuntive richieste da CP 3 e CP 4 con il Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. PT00000/2020-119-02 del 9.6.2020 e i conseguenti provvedimenti
CP 4 del 21.1.2021; in ipotesi, affinché sia rideterminato l'importo dei contributi e premi dovuti (nonché delle somme aggiuntive), “una volta detratti i contributi e premi prescritti e quelli versati dalla [...]
ON_8 e dalla e considerando la retribuzione dovuta aiON 9
lavoratori sulla base delle mansioni effettivamente svolte e dell'inquadramento loro spettante e delle ore effettive di lavoro, applicando ai relativi rapporti di lavoro il CCNL Recapito telegrammi ed espressi del
8.2.2011. Voglia inoltre rideterminare gli importi delle sanzioni nella misura inferiore prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a) L. 388/2000".
Preliminarmente occorre individuare l'oggetto della domanda di accertamento negativo proposta dalla parte ricorrente. Orbene, non vi è dubbio che alla luce del tenore letterale della domanda proposta nonché delle allegazioni contenute nelle memorie difensive degli enti convenuti, oggetto del presente giudizio sia l'accertamento delle somme dovute per contributi e premi, oltre somme aggiuntive, richieste da CP_3 con il verbale di accertamento limitatamente al periodo dal 1.1.2015 al 18.5.2020 (cfr. verbale di accertamento pag. 13) e da
CP 4 con i provvedimenti suindicati, in relazione ai lavoratori impiegati nei contratto di appalto stipulati dalla Parte 1 prima con la ON 11 (di seguito, breviter, CP_5
[...]) per il periodo dal 1.3.2015 al 30.6.2015 e dal 19.1.2016 al 31.3.2016, e poi, senza soluzione di continuità, con la società CP_6 per il periodo dal 1.4.2016 al 31.10.2017.
Nella specie, a sostegno delle rispettive pretese, CP_3e CP_4 assumono che nel periodo oggetto di causa edla società ricorrente ha impiegato direttamente il personale fornito da ON_5 ulla base di contratti di appalto di mera manodopera aventi ON 12
ad oggetto il servizio di gestione della corrispondenza, ritenuti illeciti perché privi dei requisiti legali di cui all'art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 276/03 e all'art. 1655 c.c.
Come noto, l'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 276 del 2003 dispone: "Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La mancanza di tali presupposti determina l'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appaltante/utilizzatore (cfr. art. 29 comma 3bis D. lgs. 276/2003).
Sul punto la Suprema Corte ha pronunciato i seguenti principi:
- l'appalto è illecito ogni volta che sia l'appaltante e non l'appaltatore a gestire il rapporto di lavoro;
peraltro, con riferimento agli appalti c.d. endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di alcune attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente,
l'illiceità sussiste "tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (ex multis Cass. sez. L n. 27213 del 26.10.2018; Cass. sez. L n. 7898 del 6.4.2011;
Cass. sez. lav. n. 16016 del 19/07/2007);
-al fine di verificare che la prestazione lavorativa sia stata resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, non è sufficiente l'esistenza di un'effettiva organizzazione imprenditoriale ma è anche necessario accertare che la specifica prestazione lavorativa sia stata resa nell'ambito di una struttura dotata di autonomia gestionale e volta a creare un autonomo risultato produttivo (cfr. Cass. sez. L n. 11120 del 15.5.2006; Cass. sez. L. n. 5087 del 21.5.1998); ai fini della sussistenza del requisito dell'autonomia gestionale, che presuppone l'indipendente e diretta conduzione aziendale, l'autonoma direzione del personale e la scelta delle modalità e dei tempi di lavoro, la liceità dell'appalto è stata esclusa ogni qual volta gli interventi dell'appaltante non si siano limitati ad un mero coordinamento tecnico e funzionale del servizio assunto dalla società appaltatrice, ma siano sfociati in una vera e propria direzione del servizio, intesa come ingerenza nella prestazione lavorativa (cfr. Cass. sez.
L n. 5648 del 9.03.2009); in buona sostanza i lavoratori si ritrovano alle dipendenze del committente fittizio, il quale esercita i relativi poteri datoriali.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, dunque, ha individuato gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nella richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
nell'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
nell'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
nella proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; nell'organizzazione da parte del committente dell'attività.
Ciò premesso, giova rammentare che nell'azione di accertamento negativo ha rilievo, conformemente alle regole di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il criterio di natura sostanziale della posizione delle parti rispetto ai diritti oggetto del giudizio. Sul punto insigne giurisprudenza ha statuito che
"In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' CP 3 preteso sulla base del verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria" (cfr. Cass. civ. n.
22862/2010 e Cass. civ. n. 12108/2010).
Spetta, pertanto, agli enti convenuti in giudizio l'onere di dimostrare il fatto costitutivo delle pretese per contributi, premi e somme aggiuntive che scaturiscono dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n. PT00000/2020-119-02 del 9.6.2020, nonché nei conseguenti 3 provvedimenti CP_4 del 21.1.2021.
Nel caso di specie, gli enti convenuti hanno solo in parte assolto l'onere probatorio sugli stessi ricadente.
Costituisce circostanza pacifica che la società Parte 1 ha esternalizzato parzialmente il servizio di
ON_13 in due momenti differenti: a) ungestione della corrispondenza alla primo periodo dal 27.3.2015 al 27.6.2015, durante il quale per l'esecuzione dell'appalto era stata occupata la lavoratrice con contratto di lavoro a tempo parziale, dal 27.3.2015 al 27.6.2015, Parte 2
mansioni di postino, liv. 7 CCNL distribuzione merci, logistica, servizi privati Conflavoro;
b) un secondo periodo dal 15.1.2016 al 31.3.2016, durante il quale per l'esecuzione dell'appalto erano stati occupati due lavoratori: con contratto di lavoro parziale, dal 19.1.2016 al 31.3.2016, mansioni diTestimone_1
,postino, livello 7 CCNL distribuzione merci, logistica, servizi privati Conflavoro;
Testimone 2 con
contratto di lavoro a tempo parziale, dal 15.1.2016 al 31.3.2016, mansioni di postino, livello 7 CCNL distribuzione merci, logistica, servizi privati Conflavoro. Nel frattempo, la Parte 2 era stata assunta direttamente dalla Parte 1 con contratto di lavoro a tempo parziale, dal 8.7.2015 al 31.3.2017, mansioni di postino, livello 5 CCNL distribuzione merci, logistica, servizi privati Conflavoro.
È documentale, e comunque incontroverso, che Parte 1 senza soluzione di continuità, per il periodo dal 1.4.2016 ad ottobre 2017, ha continuato ad esternalizzare lo stesso servizio di gestione della corrispondenza, in virtù di contratto di appalto per servizi stipulato in data 1.4.2016 con la società M & G
C Coop Multiservizi Italia - Soc. Coop. a. (cfr. doc. 2 fasc. CP_3.
Parte 2Nell'ambito di questo secondo appalto, venivano occupati, oltre ad (dal 1.4.2017 al
31.10.2017), Testimone 1 (dal 1.4.2016 al 31.10.2017) e Testimone 2 (dal 1.4.2016 al 31.10.2017), anche i lavoratori Parte_3 (dal 1.4.2017 al 31.10.2017), ON 15 (dal 1.4.2017 al 31.10.2017),
(dal 21.4.2017 al 31.10.2017), Parte_4 (dal 17.8.2016 al 31.10.2017), Parte 5 Parte 6
(dal 1.4.2017 al 31.10.2017).
Tutti i sopra menzionati lavoratori sono stati riassunti dalla Parte 1 alla fine del contratto di appalto in questione e, precisamente, dal 2.11.2017.
Ritiene il Tribunale che, in sede di accertamento ispettivo, così come all'esito dell'istruttoria processuale, siano emersi plurimi elementi che inducono a ritenere l'illegittimità e non genuinità di entrambi i rapporti di appalto intercorsi tra la Pt 1 e CP 5 e CP 6 In primo luogo, sotto il profilo della idoneità tecnico-professionale ed economica della appaltatrice CP_5
[...], si osserva che la carenza di detto requisito emerge ictu oculi dalla semplice lettura della relativa visura camerale prodotta (Cfr. doc. b fasc. CP_3, laddove tra le attività previste nell'oggetto sociale non vi è traccia alcuna dei servizi di gestione della corrispondenza e smistamento pacchi postali di cui all'appalto inter partes.
Si aggiunga che la CP_5 così come CP 6 per eseguire l'appalto non ha impiegato dipendenti già in forza ma ha dovuto assumere i suddetti lavoratori su indicazione della Parte 1 a dimostrazione della carenza di personale proprio in grado di svolgere il servizio appaltato.
Quanto alle modalità di costituzione del rapporto di lavoro, dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva ed assunte nel corso dell'istruttoria processuale, è emerso che tutti i lavoratori sopra individuati, ai fini dell'assunzione con entrambe le appaltatrici, hanno preso accordi direttamente con la Parte 1 senza aver mai conosciuto o avuto contatti con responsabili o referenti della CP_5
È altresì emerso che il servizio appaltato coincideva con mere mansioni lavorative che di fatto erano state svolte dai lavoratori appositamente assunti dalla società pseudo appaltatrice ON_16 successivamente inseriti all'interno dell'organizzazione imprenditoriale della pseudo committente Pt 1
[...] quest'ultima esercitava sui dipendenti dell'appaltatrice i poteri tipici del datore di lavoro, utilizzando le prestazioni lavorative secondo le proprie necessità ed adattandole al proprio sistema organizzativo, stabilendo i turni, i riposi e le ferie dei lavoratori ed utilizzando le proprie attrezzature;
nei fatti, dunque,
l'autonomia gestionale dell'appaltatrice non sussisteva, essendosi questa limitata al mero invio dei contratti di lavoro (poi sottoscritti dai lavoratori presso Pt_1 e le buste paga che la ricorrente faceva sottoscrivere e consegnava ai dipendenti.
In tal senso si richiamano le deposizioni rese dai lavoratori escussi come testimoni, i quali hanno integralmente confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva: deposizione teste Parte_2 (cfr. verbale udienza 24.5.2022), la quale ha integralmente confermato il contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva in data 4.1.2020, che di seguito si trascrivono: "Posso dichiarare che non ho mai conosciuto nessuno di MG;
sono stata indirizzata due volte presso la cooperativa, la prima volta nel 2015 poi la seconda volta quando il CP_10 ci Contr disse che 1 situazione era difficile per la ditta e per questo ho scelto di tornare a (..) Ricordo che all'inizio, sapevo che la Pt 1 cercava personale perché ci aveva lavorato un mio amico e io mi sono presentata e ho parlato con il signor ON 17 che mi ha detto che mi avrebbero assunta con la cooperativa. Mi sono stati consegnati i prospetti del contratto e ho firmato negli uffici di via Cesare Battisti dove si trovava Parte 1 Preciso che non ho mai avuto contatti con nessuno di questa cooperativa MG di OM e per le attività da svolgere mi riferivo a [...]
CP_17 Nel secondo periodo della cooperativa (dal 1.4.2007 al 31.10.2007) il referente era Parte 3 ed era a lui che ci dovevamo riferire. (..) il 2 novembre 2017 sono ritornata a lavorare con orario identico. Non è cambiato niente nel lavoro quando sono passata dalla cooperativa alla
Parte 1 (cfr. verbale ispettivo 4.1.2020). deposizione teste Testimone 2 (cfr. verbale udienza 24.5.2022), il quale ha integralmente confermato il contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva in data 4.1.2020, che di seguito si trascrivono: "per questo lavoro mi sono recato io stesso nell'ufficio dell'Arca di via Cesare Battisti dove ho parlato con Parte_3 che mi ha detto di mettermi in contato con la CP 11
Mi fu dato il numero di telefono della Cooperativa di OM dal Pt 3 ed io telefonai ma non ricordo il nome della persona con cui ho parlato. Mi fu chiesto per email il curriculum ed i miei documenti per fare l'iscrizione alla cooperativa mi fu detto per telefono di andare presso l' Pt_1
Il contratto mi fu mandato per email presso l'omnia e il Pt 3 me lo fece firmare era lui la persona a cui arrivava la busta paga e ce le consegnava e a cui noi postini consegnavamo il prospetto con l'orario fatto poiché con la cooperativa non ho più avuto rapporti a parte la prima telefonata per Parte 3 ho smesso di lavorare iscrivermi alla cooperativa. il mio referente e interlocutore era il
Pt 1 e ci lavoro per la cooperativa a ottobre 2017 (..) Dal 21.11.2017 sono stato assunto all tuttora. Il rapporto di lavoro non è cambiato anche l'orario è lo stesso e ora faccio riposo il mercoledì sabato e domenica. Il mio interlocutore è sempre Parte_3 anche perché CP_10, con l'orario che faccio, lo vedo poco ma è lui che dirige e organizza l'ufficio" (cfr. verbale ispettivo del
4.1.2020). deposizione teste Testimone_1 ON_5 dal 19.1.2016, il mio : "Ho lavorato per la
contratto era a part-time a quattro ore giornaliere per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì.
Ricordo che a suo tempo lessi un articolo sul giornale in cui si cercava personale, l'articolo era della
CP 18 e il riferimento era sulla zona della Arca in via Fiorentina a Pistoia. Mi sono presentato in ufficio e ho lasciato i miei dati. Sono stato richiamato e ho effettuato qualche giorno di prova,
ricordo che parlai con un dipendente della ditta ON_17 che mi disse che mi "
avrebbero assunto con la cooperativa e con lui fissai i termini del rapporto di lavoro. ricordo che il contratto mi è stato inviato a casa, lo firmai e lo restituii in ufficio. non ho mai conosciuto nessuno
Contr della cooperativa di OM, le buste paga mi venivano inviate per posta e lo stipendio mi veniva accreditato sul conto corrente bancario (..) le ore di lavoro che io facevo le segnavo in un prospetto che restituivo all'ufficio di Pistoia lasciandolo in una busta. ricordo che io facevo il postino e che essendo di Pieve a Nievole scelsi la mia zona per consegnare la posta;
questo lo concordai con CP 10 e/o CP 17 Ho lavorato per la cooperativa di OM fino al 31.10.2017 dopodiché sono stato assunto da Parte 1 (..) il 2 novembre 2017 ho iniziato a lavorare per la omnia con un orario leggermente ridotto. Ero stato avvertito da ON_10 che cessava il rapporto di lavoro con la cooperativa e che sarei stato assunto con la omnia dove mi hanno fatto firmare il contratto. Non è cambiato niente nel lavoro quando sono passato dalla cooperativa alla
Parte 1 solo che lavoravo qualche ora in meno, è cambiato questo detto che mi pagava (..)" (cfr. verbale ispettivo del 4.1.2020). dichiarazione resa da Parte 4 in sede ispettiva (cfr. verbale del 4.1.2020): "Ho lavorato del 17.8.2016 fino al 31.10.2017, il mio contratto era part-time a quattro per la ON_5
ore giornaliere per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì. ricordo che a suo tempo, per cercare lavoro, ho fatto un giro nei luoghi adiacenti a viale adua e ho lasciato il curriculum in ufficio alla Pa omnia sono stata richiamata ricordo che parlai con un dipendente della ditta, mi sembra il
ON_17 . ricordo che mi disse che avevano bisogno di una persona per la gestione dei dipendenti e, forte del mio curriculum (avevo lavorato da giusti per l'edilizia in amministrazione), mi hanno assunto per occuparmi di orari di lavoro e buste paga del personale. mi dissero che sarei entrata socia di una cooperativa di OM e quindi firmai un contratto negli uffici della Parte 1 ma non ho mai avuto contatti con nessuno di questa cooperativa. Per eventuali mie necessità, assenze permessi ecc. mi rivolgevo alla signora Tes 3 che è una dipendente dell'ufficio. era lei che mi dava disposizioni su quello che c'era da fare. ricordo che ho poi conosciuto il signor CP_10 ma lo vedevo poche volte in quanto abita verso Pt 3 e si vedeva poco in ufficio (..) le ore di lavoro che io facevo ogni giorno (quattro ) le segnavo in un prospetto che inviavo tramite mail a OM . ricordo che inizialmente c'erano tre o quattro postini oltre alla sottoscritta poi nel 2017 sono aumentati (..) il 2 novembre 2017 ho iniziato a lavorare per la Parte 1 con un orario identico ma con la qualifica di apprendista ero stata avvertita da ON 10 che cessava il rapporto di lavoro con la cooperativa che sarei stata assunta con la omnia sml non è cambiato niente nel lavoro quando sono passato dalla cooperativa alla Parte 1 solo che dopo registravo anche la posta della omnia oltre gli orari di lavoro. ricordo che quando sono entrati i postini (marzo aprile 2017) inMG, Parte 3 era il preposto della cooperativa e dovevamo interfacciarci con lui per ogni necessità e così è stato (..)"
deposizione teste ON 15 (cfr. verbale udienza 13.12.2022) che ha confermato il contenuto della denuncia presentata all' CP_3 in data 18.3.2019, di seguito trascritta: “Lavoro presso la ditta Parte 1 in qualità di postino addetto alla consegna della corrispondenza . Dal 1.4.2017 al
31.10.2017 l'azienda in persona del legale rappresentante ON 10 fece dimettere tutti il personale per poi farci riassumere dalla ditta ON_6 di OM. Dall'esame del mio estratto conto ho potuto verificare che mancano i contributi del periodo predetto lavorato Parte per conto di durante il periodo predetto inoltre posso dichiarare che non sono cambiate le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro nei riferimenti aziendali riguardanti le mansioni da Contr svolgere. ricordo che la Parte 1 ci sottopose ai contratti da firmare per conto di dopodiché tutto è rimasto identico. (..) poi siamo tornati a Parte_1 con un nuovo contratto stipulato il
31/10/2017 sempre con le stesse mansioni le stesse condizioni. posso confermare che tutto il personale della omnia ha seguito il mio stesso iter anzi qualcuno era già in MG da prima . non ho mai conosciuto nessuno di MG anche se a volte ho parlato con un certo Per 1 di Roma (..). il mio lavoro consiste nel consegnare la corrispondenza per conto di Parte 8 (..)." deposizione teste Parte 5 (cfr. verbale udienza 29.9.2022): "Sto lavorando ancora per CP 5omnia e mi pare ho iniziato nel 2017 anche se omnia è arrivata dopo. Prima vi era la di OM per la quale ho lavorato qualche mese da maggio 2017 fino a che non è poi subentrata Contr omnia. ho iniziato a fare il portalettere per e poi per omnia all'inizio ho fatto il portalettere da adesso sono messo notificatore al Parte_9 già da tre anni circa. nel 2017 cercavo Contr sul viale adua ed io ho parlato solo lavoro e tramite persone mi indirizzarono alla sede della telefonicamente con un signore di cui ricordo solo il nome di Per 1 e poi mi relazionavo con Parte_3 che mi preparava la posta da consegnare perché io ho sempre un collega di nome
à per ogni questione lavorativa come orari turni ed altro io mi interfaccio lavorato su Pt 9
.Parte_3 io non ho fatto alcuna richiesta di socio della cooperativa. avevo un sempre con
ON 10 è il mio datore di lavoro attuale. io lo contratto all'inizio a tempo determinato per tutto colloco con l'inizio della fase di omnia: per cui prima il mio referente era Parte 3
Contr compreso ferie e permessi e qualsiasi altra cosa e poi è subentrato CP 10 Con avevo un
.
contratto per 3-4 ore, Part time e ricordo che segnavo le ore su un foglio. Poi credo che [...]
Pt 3 le mandasse a chi di dovere anche se è una questione di cui non mi sono mai interessato. venivo pagato con bonifico bancario. Io ho sempre lavorato con continuità prima con MG per pochi mesi e poi con omnia al suo subentro . in viale adua vi era la sede di entrambe le società, della cooperativa Mg e poi anche della omnia . non mi ricordo se vi era un'insegna o altro. la sede ancora oggi è rimasta sempre quella. il Pt 3 è ancora lì e lavora in omnia. mi dava una borsa e un gilet che avevo sempre in viale adua. aveva a disposizione anche un mezzo tipo scooter e non sempre era il solito: prendevo quello che trovavo a disposizione. quando è arrivata omnia abbiamo cambiato anche i mezzi a disposizione anzi credo che alcuni erano quelli di prima ed altri erano diversi non ho fatto molto a caso a tale questione (..)";
deposizione teste Parte_6 (cfr. verbale udienza 29.9.2022): "Ad oggi lavoro per omnia da qualche anno ma non mi ricordo quando ho iniziato faccio il postino ho lavorato anche per la CP 5 mi sembra per qualche mese facevo sempre il postino. Prima vi era MG e poi ho
,
Contr omnia e con il passaggio ho smesso di lavorare solo qualche giorno. Per la io ho parlato con un signore che aveva un nome strano mi pare Per_1 e l'ho fatto per telefono. sul territorio il mio referente per ogni questione pratica del lavoro era Parte 3 anche se non ho mai avuto Contr e non so se vi fosse un ufficio bisogno di cose particolari. non so dove fosse la sede di anche perché io ero distaccato e lavoravo sul Per_2 e quindi non avevo contatti con quasi nessuno e tanti colleghi non li conosco (..) ON 10 è il mio attuale titolare: lui l'ho incontrato quando è subentrata Pt 1 Adesso è lui il mio titolare. La sede della società è Sailpost in viale
Adua";
deposizione ON_17 (cfr. verbale udienza 29.9.2022): "Lavoro in omnia dalla fine del 2015 e faccio impiegato amministrativo. il mio ufficio è presso la sede di viale adua 368. io non ho mai lavorato per la CP_5 per la quale non conosco nessuno per quanto a mia
.
conoscenza la CP_5 era quella che prestava i lavoratori alla omnia questo lo so perché
.
Contr tenevo la contabilità della omnia ed era un nostro fornitore . aveva i su il suo laboratori che faceva i postini in zona di Pistoia e provincia. questi lavoratori erano gestiti dalla MG che aveva nominato un responsabile che era il susini Pt 3 : lui lui gestiva tutte le direttive del personale l'operatività del personale della mG. i lavoratori dellaParte Contr venivano pagati dalla non so dire in che modo venissero pagati, penso per bonifico dietro busta paga che non so dire come gli io della Mg vedevo solo le fatture di acquisto e per cui se ho avutovenisse consegnata. Parte occasione di sentire la era per questioni contabili e amministrative per questo telefonavo in Contr Mg parlavo con una segretaria genericamente. la non aveva una sedia in Pistoia e di
Parte postine lavoratori della si appoggiavano agli uffici dalla sede della omnia. i postini avevano
Contr degli scooter e penso che vi fosse un rapporto di comodato tra e omnia perché penso che i mezzi fossero intestati ad omnia anche se io non mi sono mai occupato dei mezzi (..); Parte Deposizione Parte_3 (cfr. verbale udienza 13.12.2022): "Il passaggio della omnia la ci fu proposto da ON 10 perché aveva ricevuto notizie che avrebbero potuto averci dei vantaggi dalla direzione centrale che aveva comunicato che altre filiali le avevano fatto e visto poi che l'azienda non andava bene e a coprire costi e ricavi e per cui ci chiese se gli facevamo il favore qualcuno di passare alla Mg. Non tutti si accettò tale proposta io personalmente invece aderii. Per
Contr passare alla ci arrivò dei contratti in ditta da OM che io firmai ma non mi ricordo i
Contr particolari esatti. Io venivo pagato con bonifico direttamente sul c/C da e ricevevo le buste per email (..) Io della MGn non ho mai conosciuto personalmente nessuno. Uno mi pare si chiamasse Per 1 ma non l'ho mai visto. Io ho sempre fatto lo stesso lavoro e con le stesse modalità anche perché la posta era dell'omnia per cui non è mai cambiata. l'orario era rimasto lo stesso con orario flessibile,a bastava che si facesse le ore di cui al contratto. si lavorava dal lunedì al venerdì sempre. Anche lo stipendio era simile. La sede di lavoro è rimasta quella di Pistoia, viale
Contr adua. il passaggio dalla alla omnia ci fu proposto di nuovo da ON_10 perché venne a sapere che questa azienda aveva dei problemi (..)". Il teste Pt 3 ha poi confermato il contenuto della denuncia presentata all' CP_3 in data 18.3.2019 che di seguito si trascrive: “Lavoro presso la
Pa ditta omnia (..) in qualità di postino addetto alla consegna della corrispondenza. Dal 1.4.2017 al
31.10.2017 l'azienda in persona del legale rappresentante AU SS fece dimettere tutti il personale per poi farci riassumere dalla ditta ON_6 di OM. Dall'esame del mio estratto conto ho potuto verificare che mancano i contributi del periodo predetto lavorato
Contr per conto di durante il periodo predetto inoltre il posto dichiarare che non sono cambiate le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro nei riferimenti aziendali riguardanti le mansioni da svolgere ricordo che la omnia ci sottopose ai contratti da firmare per conto di Mg dopodiché tutto è rimasto identico . (..) poi siamo tornati a Parte 1 con un nuovo contratto stipulato il
31/10/2017 sempre con le stesse mansioni alle stesse condizioni. posso confermare che tutto il personale della omnia ha seguito il mio stesso iter, anzi qualcuno era già in Mg da prima. non ho mai conosciuto nessuno di Mg il mio lavoro consiste nel coordinare i portalettere che lavoravano per omnia più o -10 12 persone in tutto".
Sulla scorta delle richiamate evidenze deve concludersi che il caso di specie configura un'ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera che comporta l'esistenza dell'obbligo contributivo a carico della impresa utilizzatrice, che si configura quale datore di lavoro di fatto, in relazione ai lavoratori pacificamente impiegati all'interno degli appalti di cui si discute.
Sotto il profilo del quantum debeatur, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare le somme dovute per contributi, premi e somme aggiuntive, con applicazione ai fini del calcolo degli imponibili per ciascun lavoratore di cui è causa - il CCNL UZ Merci NT CO IC
(applicato dalla committente) sulla base dell'inquadramento e dell'orario di lavoro dedotti in ricorso (non avendo gli enti convenuti specificamente contestato siffatta allegazione né tantomeno fornito prova in questo giudizio del superiore inquadramento e del maggiore orario di lavoro riportati nel verbale di accertamento), tenuto conto dei versamenti parziali effettuati dalle società Parte 10
[...] e ON_9
Il CTU, sulla base dei conteggi effettuati in conformità a tali criteri, ha calcolato in euro 17.603,87 la somma dovuta all' CP_3 per contributi omessi e in euro 836,48 la somma dovuta ad CP_4 per premi assicurativi, in relazione ai citati lavoratori.
Quanto alle sanzioni civili, questo giudice reputa corretto il criterio di calcolo delle sanzioni utilizzato dagli enti convenuti, che hanno qualificato la fattispecie come di evasione contributiva.
Secondo consolidato principio della Suprema Corte, perché ricorra l'ipotesi dell'evasione contributiva, secondo la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), è necessario che vi sia a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (cfr. Cass. 24364/2019; Corte appello Firenze sez. lav., 14/08/2023,
n.254).
In tali casi, "grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione” (cfr. Cass. 6405/2017).
Tenuto conto di tali principi, nella fattispecie è stato accertato solo attraverso l'intervento indispensabile
, degli ispettori, il versamento di contributi in misura inferiore a quella dovuta;
in difetto di significative allegazioni in senso contrario della parte ricorrente, ricorrono pertanto, ad avviso del Tribunale, gli estremi dell'evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Pertanto, agli importi dovuti ad CP 3 e CP_4 per contributi e premi omessi devono aggiungersi le sanzioni civili di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000 da calcolarsi in ragione d'anno, a cura degli enti convenuti, per i soli giorni di ritardo del versamento eseguito e per la residua parte di contribuzione dovuta la sanzione per l'intero periodo.
Va peraltro respinta, siccome infondata, l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali richiesti per la prima volta con il Verbale Unico di accertamento e di quelli assistenziali richiesti per la prima volta con i provvedimenti CP_4 21.1.2021.
Tali crediti risultano maturati per il periodo da marzo 2015 ad ottobre 2017 e, dunque, rispetto ad essi non
è intercorsa l'eccepita prescrizione quinquennale, tenuto conto dei periodi di sospensione del termine di prescrizione stabiliti dalla normativa emergenziale COVID-19, pari a complessivi 311 giorni (129 giorni dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ex art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, nonché
182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ex art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21), nonché avuto riguardo agli effetti interruttivi prodotti dalla notifica del verbale di accertamento in data 9.6.2020 e dei provvedimenti CP 4 del 21.1.2021.
3. Quanto alla posizione assicurativa del signor ON 10 , si ritengono, invece, non provate le circostanze dedotte dall' CP_4 a sostegno della affermata sussistenza dell'obbligo assicurativo del predetto a far data dal 1.3.2016 con classificazione alla voce 0722 tariffa DM 12.12.00.
Invero, l' CP 4 sul punto ha articolato capitoli di prova testimoniale valutativi e generici, e come tali non ammissibili (cfr. capo 7. "avete accertato che il socio amministratore unico ON_10 ha svolto attività lavorativa per la realizzazione dello scopo sociale a partire dal marzo 2016"); né tale prova può ritenersi fornita in via documentale sulla base delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle dipendenti
Per 3 e Parte 11 e dallo stesso CP_10, stante la loro genericità, anche sotto il profilo della contestualizzazione temporale, per come richiamate in memoria CP_4 a pagina 13 (laddove si riporta che il CP_10 "prendeva contatti con la clientela e faceva uso di attrezzatture informatiche fin dal 2016” e che
"il CP_10 frequentava abitualmente anche l'ambiente di lavoro in quanto 'organizza il lavoro e passa spesso a controllare').
4. In conclusione, va dichiarata la sussistenza del diritto di CP 3 alla corresponsione in suo favore dei contributi omessi in misura pari alla somma di euro 17.603,87 oltre le sanzioni civili di cui all'art. 116 co.
, euro 836,48 per premi assicurativi, oltre le sanzioni civili di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000, da determinarsi a cura dell'Istituto, in ragione d'anno, per i soli giorni di ritardo del versamento eseguito e per la residua parte di contribuzione dovuta la sanzione per l'intero periodo.
CP 10 Va infine dichiarata l'insussistenza dell'obbligo assicurativo del socio amministratore unico con decorrenza dal 2016 e dell'obbligo di pagamento del premio assicurativo pari a € 603,96
[...]
vantato dall' CP 4.
Per il resto il ricorso va respinto.
5. Considerata la parziale reciproca soccombenza nonché la peculiarità della vicenda di cui è causa, le spese di lite possono essere dichiarate integralmente compensate tra tutte le parti. Per le stesse ragioni le spese di
CTU, liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico di tutte le parte e in misura eguale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni alta istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del diritto di CP_3 alla corresponsione in suo favore dei contributi omessi per la somma di euro 17.603,87, oltre le sanzioni civili di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000, da determinarsi a cura dell' CP 1 secondo i criteri indicati in parte motiva;
-dichiara la sussistenza del diritto di CP_4 alla corresponsione in suo favore della somma di euro 836,48 per premi assicurativi, oltre le sanzioni civili di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000, da determinarsi a cura dell'Istituto secondo i criteri indicati in parte motiva;
- dichiara l'insussistenza dell'obbligo assicurativo del socio amministratore unico ON_10 con decorrenza dal 2016 e dell'obbligo di pagamento del premio assicurativo pari a € 603,96 vantato dall' CP 4.
-rigetta per il resto le domande contenute in ricorso;
-compensa le spese tra tutte le parti;
-pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di tutte le parte e in misura eguale tra loro.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 28 maggio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 lett. b) L. 388/2000, da determinarsi a cura dell'Istituto, in ragione d'anno, per i soli giorni di ritardo del versamento eseguito e per la residua parte di contribuzione dovuta la sanzione per l'intero periodo.
Va altresì dichiarata la sussistenza del diritto dell' CP_4 alla corresponsione in suo favore della somma di