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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 447/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
Avv. CHIARA CASTELLANI (C.F. in proprio ex. art. 86 C.F._1
c.p.c.;
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex. art. 281 decies c.p.c. depositato in data 06/03/2025 la ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 dpr 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Macerata in data 08.02.2025 e notificato via pec in data 20.02.2025, in relazione al procedimento penale n. 171/2021
R.G.N.R. – n. 1223/2023 R.G. TRIB. in forza del quale è stato liquidato in favore della ricorrente l'importo di euro 630,33, oltre spese generali e oneri accessori, per l'attività svolta quale difensore nominato d'ufficio di , di fatto irreperibile. Persona_1
A motivo dell'opposizione la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 D.P.R. 115/2002 in relazione al mancato riconoscimento delle spese sostenute nella fase di recupero del credito (fase monitoria ed atto di precetto), cui sono tenuti i difensori d'ufficio prima di avanzare richiesta di pagamento a carico dello
Stato, che ammonterebbero ad euro 542,00, oltre Rimborso Spese Forfettarie 15%,
IVA e CAP come per legge.
Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Macerata adito, riformare il decreto di liquidazione opposto, emesso in data 08.02.2025 e notificato via pec al difensore d'ufficio in data 20.02.2025 e, conseguentemente, liquidare in favore della ricorrente Avv. Chiara Castellani il compenso per la
[...]
nella misura complessiva di € 542,00 Parte_1
(di cui € 400,00 per la Fase Monitoria ed € 142,00 per l'Atto di Precetto), oltre € 81,30 per Rimborso Spese Forfettario 15% ed € 24,93 per CAP 4% come per Legge, e così
COMPLESSIVAMENTE € 648,23, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento come da nota che segue: € 131,00 FASE INTRODUTTIVA € 131,00 FASE Parte_2
€ 200,00 TOTALE COMPENSI € 462,00 OLTRE Contributo unificato € Parte_3
43,00 Diritti cancelleria € 27,00 TOTALE COMPLESSIVO € 532,00 Oltre Rimborso
Spese Forfettario 15%, CAP ed IVA come per Legge.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 12.03.2025), CP_1
è rimasto contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 21.05.2025 veniva trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale, ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. ***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione, è da ritenersi fondato e va accolto.
L'art. 116 d.p.r. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia – T.U.S.G.) stabilisce che “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.”
Si ritiene che il difensore d'ufficio che richiede la liquidazione debba aver esperito “un vano e non pretestuoso tentativo di recupero”, non essendo invece posto a suo carico l'onere (eccessivo) di dimostrare l'impossidenza dell'assistito (Cass. civ. n.
8359/2020).
È inoltre ormai riconosciuto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto del difensore, nei casi predetti, al rimborso, in sede di liquidazione dei compensi, delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Cass. Civ. n. 31820/2019; Cass. Civ. n. 27854/2011). Sul punto, si
è argomentato che la norma contenuta nell'art. 116 T.U.S.G. condiziona la liquidazione del compenso alla dimostrazione del vano tentativo di recupero, costringendo di fatto il difensore a compiere un'attività onerosa che la legge impone come necessaria e indispensabile per ottenere detta liquidazione, con la conseguenza che il mancato rimborso costituirebbe l'imposizione di un ingiusto sacrificio economico (su tutte, vedasi Cass. Pen. n. 27473/2009). Il riconoscimento del diritto al rimborso suddetto deve ritenersi, pertanto, insito nella previsione legislativa dell'esperimento del tentativo di recupero delle somme e previsto a prescindere dal soggetto che pone in essere la relativa attività.
Con una recente pronuncia, di cui si dà conto in ricorso, la Corte di cassazione ha inoltre espresso il principio di diritto secondo il quale “In caso di applicazione dell'art.
116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo DPR n. 115/2002” (Cass. Civ. n. 3606/2024).
Occorre chiarire che la disposizione dell'art. 106 bis T.U.S.G. prevede che il giudice operi la riduzione di un terzo sugli importi spettanti al difensore;
la norma si fonda sull'esigenza di contemperamento tra il diritto dell'avvocato ad un compenso equo e l'interesse generale al contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia e configura “un moderato sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che
… non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico” giustificando, pertanto, anche una liquidazione inferiore ai valori minimi tabellari (Cass. Civ. n. 4759/2022).
La stessa ratio è posta a fondamento della disposizione dell'art. 82 T.U.S.G. laddove si stabilisce che l'onorario spettante al difensore non possa essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali.
La Corte, nella citata pronuncia, giunge all'affermazione del principio di diritto rilevando che la norma di cui all'art. 106 bis T.U.S.G. è dettata per i soli compensi maturati per la difesa prestata a vantaggio dell'assistito nel processo penale e non anche per la diversa attività professionale compiuta, al di fuori del processo penale, nei confronti dell'assistito e necessaria al professionista per potersi avvalere della liquidazione del compenso ex art. 116 T.U.S.G. Evidenzia inoltre la Corte come l'attività di recupero potrebbe, in concreto, anche essere affidata dal difensore a un professionista terzo, al quale sicuramente non potrebbe essere opposta la decurtazione del compenso (cfr. Cass. Civ. n. 3606/2024 cit.).
Passando a esaminare il caso di specie, deve ritenersi che il Tribunale, per le ragioni sopra richiamate, ha erroneamente omesso di liquidare all'avv. Castellani il compenso per l'infruttuosa attività di recupero del credito.
Pertanto, possono essere riconosciuti all'avv. Castellani, applicati i parametri del d.m.
55/2014 come modificati dal d.m. 147/2022, tenuto altresì conto di quanto liquidato dal Giudice di Pace, per il procedimento monitorio € 400,00 e per l'atto di precetto € 142,00, e quindi complessivi € 542,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito.
In conclusione, il decreto opposto va quindi riformato, riconoscendo all'avv. Castellani la complessiva somma di euro 630,33 per onorari relativi all'attività penale più euro
542,00 per l'attività di recupero del credito, oltre accessori (rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge).
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, considerando che la parte ha già visto riconosciuta parte del compenso (euro 630,30 oltre accessori) ed ha agito unicamente per la differenza, sicché il valore da prendere in considerazione (quale decisum) è compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro, con importi prossimi ai minimi, attesa la semplicità dell'attività difensiva e l'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 447/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto impugnato del 08.02.2025, liquida in favore dell'avv.
CASTELLANI CHIARA per l'opera prestata in favore di , di Persona_1
fatto irreperibile, nell'ambito del procedimento penale avente n. 171/2021
R.G.N.R. – n. 1223/2023 R.G. TRIB., la somma complessiva di € 1.172,33 per compensi (di cui € 630,33 per la fase penale e € 542,00 per le fasi di recupero del credito), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 70,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi. Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 19/06/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 447/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
Avv. CHIARA CASTELLANI (C.F. in proprio ex. art. 86 C.F._1
c.p.c.;
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex. art. 281 decies c.p.c. depositato in data 06/03/2025 la ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 dpr 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Macerata in data 08.02.2025 e notificato via pec in data 20.02.2025, in relazione al procedimento penale n. 171/2021
R.G.N.R. – n. 1223/2023 R.G. TRIB. in forza del quale è stato liquidato in favore della ricorrente l'importo di euro 630,33, oltre spese generali e oneri accessori, per l'attività svolta quale difensore nominato d'ufficio di , di fatto irreperibile. Persona_1
A motivo dell'opposizione la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 D.P.R. 115/2002 in relazione al mancato riconoscimento delle spese sostenute nella fase di recupero del credito (fase monitoria ed atto di precetto), cui sono tenuti i difensori d'ufficio prima di avanzare richiesta di pagamento a carico dello
Stato, che ammonterebbero ad euro 542,00, oltre Rimborso Spese Forfettarie 15%,
IVA e CAP come per legge.
Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Macerata adito, riformare il decreto di liquidazione opposto, emesso in data 08.02.2025 e notificato via pec al difensore d'ufficio in data 20.02.2025 e, conseguentemente, liquidare in favore della ricorrente Avv. Chiara Castellani il compenso per la
[...]
nella misura complessiva di € 542,00 Parte_1
(di cui € 400,00 per la Fase Monitoria ed € 142,00 per l'Atto di Precetto), oltre € 81,30 per Rimborso Spese Forfettario 15% ed € 24,93 per CAP 4% come per Legge, e così
COMPLESSIVAMENTE € 648,23, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento come da nota che segue: € 131,00 FASE INTRODUTTIVA € 131,00 FASE Parte_2
€ 200,00 TOTALE COMPENSI € 462,00 OLTRE Contributo unificato € Parte_3
43,00 Diritti cancelleria € 27,00 TOTALE COMPLESSIVO € 532,00 Oltre Rimborso
Spese Forfettario 15%, CAP ed IVA come per Legge.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 12.03.2025), CP_1
è rimasto contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 21.05.2025 veniva trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale, ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. ***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione, è da ritenersi fondato e va accolto.
L'art. 116 d.p.r. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia – T.U.S.G.) stabilisce che “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.”
Si ritiene che il difensore d'ufficio che richiede la liquidazione debba aver esperito “un vano e non pretestuoso tentativo di recupero”, non essendo invece posto a suo carico l'onere (eccessivo) di dimostrare l'impossidenza dell'assistito (Cass. civ. n.
8359/2020).
È inoltre ormai riconosciuto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto del difensore, nei casi predetti, al rimborso, in sede di liquidazione dei compensi, delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Cass. Civ. n. 31820/2019; Cass. Civ. n. 27854/2011). Sul punto, si
è argomentato che la norma contenuta nell'art. 116 T.U.S.G. condiziona la liquidazione del compenso alla dimostrazione del vano tentativo di recupero, costringendo di fatto il difensore a compiere un'attività onerosa che la legge impone come necessaria e indispensabile per ottenere detta liquidazione, con la conseguenza che il mancato rimborso costituirebbe l'imposizione di un ingiusto sacrificio economico (su tutte, vedasi Cass. Pen. n. 27473/2009). Il riconoscimento del diritto al rimborso suddetto deve ritenersi, pertanto, insito nella previsione legislativa dell'esperimento del tentativo di recupero delle somme e previsto a prescindere dal soggetto che pone in essere la relativa attività.
Con una recente pronuncia, di cui si dà conto in ricorso, la Corte di cassazione ha inoltre espresso il principio di diritto secondo il quale “In caso di applicazione dell'art.
116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo DPR n. 115/2002” (Cass. Civ. n. 3606/2024).
Occorre chiarire che la disposizione dell'art. 106 bis T.U.S.G. prevede che il giudice operi la riduzione di un terzo sugli importi spettanti al difensore;
la norma si fonda sull'esigenza di contemperamento tra il diritto dell'avvocato ad un compenso equo e l'interesse generale al contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia e configura “un moderato sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che
… non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico” giustificando, pertanto, anche una liquidazione inferiore ai valori minimi tabellari (Cass. Civ. n. 4759/2022).
La stessa ratio è posta a fondamento della disposizione dell'art. 82 T.U.S.G. laddove si stabilisce che l'onorario spettante al difensore non possa essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali.
La Corte, nella citata pronuncia, giunge all'affermazione del principio di diritto rilevando che la norma di cui all'art. 106 bis T.U.S.G. è dettata per i soli compensi maturati per la difesa prestata a vantaggio dell'assistito nel processo penale e non anche per la diversa attività professionale compiuta, al di fuori del processo penale, nei confronti dell'assistito e necessaria al professionista per potersi avvalere della liquidazione del compenso ex art. 116 T.U.S.G. Evidenzia inoltre la Corte come l'attività di recupero potrebbe, in concreto, anche essere affidata dal difensore a un professionista terzo, al quale sicuramente non potrebbe essere opposta la decurtazione del compenso (cfr. Cass. Civ. n. 3606/2024 cit.).
Passando a esaminare il caso di specie, deve ritenersi che il Tribunale, per le ragioni sopra richiamate, ha erroneamente omesso di liquidare all'avv. Castellani il compenso per l'infruttuosa attività di recupero del credito.
Pertanto, possono essere riconosciuti all'avv. Castellani, applicati i parametri del d.m.
55/2014 come modificati dal d.m. 147/2022, tenuto altresì conto di quanto liquidato dal Giudice di Pace, per il procedimento monitorio € 400,00 e per l'atto di precetto € 142,00, e quindi complessivi € 542,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito.
In conclusione, il decreto opposto va quindi riformato, riconoscendo all'avv. Castellani la complessiva somma di euro 630,33 per onorari relativi all'attività penale più euro
542,00 per l'attività di recupero del credito, oltre accessori (rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge).
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, considerando che la parte ha già visto riconosciuta parte del compenso (euro 630,30 oltre accessori) ed ha agito unicamente per la differenza, sicché il valore da prendere in considerazione (quale decisum) è compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro, con importi prossimi ai minimi, attesa la semplicità dell'attività difensiva e l'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 447/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto impugnato del 08.02.2025, liquida in favore dell'avv.
CASTELLANI CHIARA per l'opera prestata in favore di , di Persona_1
fatto irreperibile, nell'ambito del procedimento penale avente n. 171/2021
R.G.N.R. – n. 1223/2023 R.G. TRIB., la somma complessiva di € 1.172,33 per compensi (di cui € 630,33 per la fase penale e € 542,00 per le fasi di recupero del credito), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 70,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi. Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 19/06/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'