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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ELla SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4368/2023 depositato il 03/10/2023
proposto da
Comune di CE Del LA - Piazza Municipio, 1 98042 CE Del LA ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2865/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 09/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1570 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di CE EL LA, in persona EL Sindaco Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, impugnava la sentenza n. 2865/2022 ELla C.G.T. di Messina sez. 3 pronunciata in data 12.07.2022 e depositata in data 09.12.2022 (RGR 1278/2021), emessa a seguito di ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl, P. IVA P.IVA_1, con sede legale in Indirizzo_1
, CE EL LA (Me) che aveva impugnato l'avviso di accertamento TASI anno d'imposta 2015 n. 1570 EL 19.11.2020.
L'appellante richiede la remissione in termini ai sensi ELl'art. 1 comma 199 ELla L. 197/2022, "per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, ELle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione EL controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore ELla presente legge e il 31 luglio 2023".
Deduce la carenza di motivazione ELla sentenza di primo grado. E' stato ritenuto determinante il fatto che nell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015 vi fosse l'erronea indicazione EL provvedimento di determinazione ELle aliquote TASI (è stato indicato il provvedimento ELle aliquote EL 2014) e che, quindi, impedisce al ricorrente di verificare la correttezza EL calcolo ELl'imposta e dei relativi presupposti applicativi, con violazione EL diritto di difesa.
Tuttavia, il collegio giudicante, ha ignorato il 2° periodo ELl'art. 1, comma 169, ELla legge 27 dicembre
2006, n. 296 che, testualmente, recita:<< In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.>>. Il che sta a significare che se nell'anno d'imposta 2015 non vi è alcuna ELibera di determinazione ELle aliquote, sono automaticamente prorogate quelle ELl'anno precedente;
ed è il nostro caso. Nel 2015 il comune di CE EL LA non ha adottato alcuna ELibera in merito alla fissazione ELle aliquote TASI e, conseguentemente, sono ex lege prorogate quelle ELl'anno precedente, il 2014. Con l'indicazione ELla relativa ELibera nell'atto de quo, l'Ente impositore ha assolto al proprio compito, consentendo al contribuente di essere edotto sulla propria obbligazione tributaria.
Invero nel prospetto riportante l'imposta dovuta sono chiaramente indicate le informazioni circa il foglio, la particella e la rendita catastale dei due immobili che formano la base imponibile ELl'imposta, mentre non ha alcun pregio il riferimento alla superficie catastale in quanto la TASI, come l'IMU, si basa sulla rendita catastale ELl'immobile e NON sulla superficie catastale come per la TARI.
Inoltre priva di alcun pregio è, la pretesa illegittimità ELl'avviso di accertamento per violazione ELl'art. 1, commi 682 e 683, L. 147/2013 per omessa indicazione dei servizi indivisibili nel regolamento sulla IUC approvato dal C.C. con ELibera n. 26 EL 16 luglio 2014 in quanto non incide in alcun modo sull'An et quantum debeatur.
3In riferimento alla presunta “violazione ELl'art. 1, comma 792, lettera a) ELla legge n. 160/2019, fa presente che la sanzione applicata nell'avviso di accertamento è esattamente quella indicata dalla Legge ossia il 30% ELl'imposta evasa;
basta fare un semplice calcolo per verificare che la sanzione EL 30% di € 83,00 per gli altri immobili è di € 24,90 (sia nell'acconto che nel saldo) così come indicato nell'avviso di accertamento;
anche il 30% ELl'imposta sull'abitazione è esattamente pari al 30% di € 7,00 e cioè € 2,10.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
Successivamente con ulteriore memoria il Comune di CE EL LA comunicava l'insediamento ELl'
Organo Straordinario di Liquidazione e che, a seguito ELla ELiberazione consiliare n.26 ELl'I ottobre
2024, esecutiva, con la quale il Comune di CE EL LA ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, con
D.P.R. EL 16 dicembre 2024, ai sensi ELl'art. 252 EL D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato nominato l'
Organo straordinario di liquidazione, per l'amministrazione ELla gestione e ELl'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti ELl'Ente.
La Commissione liquidatoria, si è insediata presso il Comune di CE EL LA in data 3 gennaio 2025, ai sensi EL comma 2 ELl'art. 252 EL D. Lgs. 267/2000, con competenza relativamente ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2023, ai sensi EL comma 4 EL citato articolo.
Chiede di voler dichiarare estinte le procedure esecutive di interesse EL Comune di CE EL LA, pendenti alla data ELla dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte ELl'Ente, o la stessa, benché proposta, è stata rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il colelgio osserva che la manifestazione di volontà ELla Commissione liquidatoria costituisce sostanziale rinunzia alla prosecuzione EL giudizio e, pertanto, va confermata la sentenza di primo grado che ha annullato l'atto impositivo.
Sotto il versante processuale, il giudizio va dichiarato estinto. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinunzia all'appello.Nulla sulle spese.
Palermo 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ELla SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4368/2023 depositato il 03/10/2023
proposto da
Comune di CE Del LA - Piazza Municipio, 1 98042 CE Del LA ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2865/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 09/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1570 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di CE EL LA, in persona EL Sindaco Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, impugnava la sentenza n. 2865/2022 ELla C.G.T. di Messina sez. 3 pronunciata in data 12.07.2022 e depositata in data 09.12.2022 (RGR 1278/2021), emessa a seguito di ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl, P. IVA P.IVA_1, con sede legale in Indirizzo_1
, CE EL LA (Me) che aveva impugnato l'avviso di accertamento TASI anno d'imposta 2015 n. 1570 EL 19.11.2020.
L'appellante richiede la remissione in termini ai sensi ELl'art. 1 comma 199 ELla L. 197/2022, "per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, ELle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione EL controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore ELla presente legge e il 31 luglio 2023".
Deduce la carenza di motivazione ELla sentenza di primo grado. E' stato ritenuto determinante il fatto che nell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015 vi fosse l'erronea indicazione EL provvedimento di determinazione ELle aliquote TASI (è stato indicato il provvedimento ELle aliquote EL 2014) e che, quindi, impedisce al ricorrente di verificare la correttezza EL calcolo ELl'imposta e dei relativi presupposti applicativi, con violazione EL diritto di difesa.
Tuttavia, il collegio giudicante, ha ignorato il 2° periodo ELl'art. 1, comma 169, ELla legge 27 dicembre
2006, n. 296 che, testualmente, recita:<< In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.>>. Il che sta a significare che se nell'anno d'imposta 2015 non vi è alcuna ELibera di determinazione ELle aliquote, sono automaticamente prorogate quelle ELl'anno precedente;
ed è il nostro caso. Nel 2015 il comune di CE EL LA non ha adottato alcuna ELibera in merito alla fissazione ELle aliquote TASI e, conseguentemente, sono ex lege prorogate quelle ELl'anno precedente, il 2014. Con l'indicazione ELla relativa ELibera nell'atto de quo, l'Ente impositore ha assolto al proprio compito, consentendo al contribuente di essere edotto sulla propria obbligazione tributaria.
Invero nel prospetto riportante l'imposta dovuta sono chiaramente indicate le informazioni circa il foglio, la particella e la rendita catastale dei due immobili che formano la base imponibile ELl'imposta, mentre non ha alcun pregio il riferimento alla superficie catastale in quanto la TASI, come l'IMU, si basa sulla rendita catastale ELl'immobile e NON sulla superficie catastale come per la TARI.
Inoltre priva di alcun pregio è, la pretesa illegittimità ELl'avviso di accertamento per violazione ELl'art. 1, commi 682 e 683, L. 147/2013 per omessa indicazione dei servizi indivisibili nel regolamento sulla IUC approvato dal C.C. con ELibera n. 26 EL 16 luglio 2014 in quanto non incide in alcun modo sull'An et quantum debeatur.
3In riferimento alla presunta “violazione ELl'art. 1, comma 792, lettera a) ELla legge n. 160/2019, fa presente che la sanzione applicata nell'avviso di accertamento è esattamente quella indicata dalla Legge ossia il 30% ELl'imposta evasa;
basta fare un semplice calcolo per verificare che la sanzione EL 30% di € 83,00 per gli altri immobili è di € 24,90 (sia nell'acconto che nel saldo) così come indicato nell'avviso di accertamento;
anche il 30% ELl'imposta sull'abitazione è esattamente pari al 30% di € 7,00 e cioè € 2,10.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
Successivamente con ulteriore memoria il Comune di CE EL LA comunicava l'insediamento ELl'
Organo Straordinario di Liquidazione e che, a seguito ELla ELiberazione consiliare n.26 ELl'I ottobre
2024, esecutiva, con la quale il Comune di CE EL LA ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, con
D.P.R. EL 16 dicembre 2024, ai sensi ELl'art. 252 EL D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato nominato l'
Organo straordinario di liquidazione, per l'amministrazione ELla gestione e ELl'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti ELl'Ente.
La Commissione liquidatoria, si è insediata presso il Comune di CE EL LA in data 3 gennaio 2025, ai sensi EL comma 2 ELl'art. 252 EL D. Lgs. 267/2000, con competenza relativamente ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2023, ai sensi EL comma 4 EL citato articolo.
Chiede di voler dichiarare estinte le procedure esecutive di interesse EL Comune di CE EL LA, pendenti alla data ELla dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte ELl'Ente, o la stessa, benché proposta, è stata rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il colelgio osserva che la manifestazione di volontà ELla Commissione liquidatoria costituisce sostanziale rinunzia alla prosecuzione EL giudizio e, pertanto, va confermata la sentenza di primo grado che ha annullato l'atto impositivo.
Sotto il versante processuale, il giudizio va dichiarato estinto. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinunzia all'appello.Nulla sulle spese.
Palermo 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE