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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Luca BOSCO
- Ricorrente -
contro
« (già “ Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappr. pro tempore,con l'avv. Magistro
[...]
- Convenuta -
e nei confronti di
«”PREVIAMBIENTE” - A FAVORE Controparte_3 [...]
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
- Convenuto contumace -
OGGETTO: “VERSAMENTI A FONDO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 7.2.25 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di accertare e dichiarare l'inadempimento di consistito nel Controparte_5
ritardato e/o omesso versamento delle quote di contribuzione maturate e trattenute dalla sua retribuzione (100% delle quote di TFR maturate mensilmente, quota di contribuzione a carico del datore, quota di contribuzione opzionale posta a carico del dipendente e ulteriore contributo fisso mensile), in quanto destinate al FONDO di previdenza complementare denominato
“PREVIAMBIENTE” ex art. 65, commi 7 e 8 CCNL UTILITALIA, per i periodi dettagliati in ricorso;
per l'effetto, condannare la (ex-AMIU) al versamento in favore del FONDO CP_1 CP_1
“PREVIAMBIENTE” della complessiva somma dovuta a titolo di quote di contribuzione omesse a far data dal 1.10.23, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge. Si è costituita la chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per aver pagato il CP_1
dovuto prima della notifica del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
***********************
Effettivamente può essere dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento del dovuto.
Quanto alle spese le stesse possono essere compensate per metà, tenuto conto che il pagamento è avvenuto nelle more tra il deposito del ricorso e la notifica dello stesso alla CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2 condanna al pagamento della metà delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida CP_1 in complessivi € 1000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 26.5.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Luca BOSCO
- Ricorrente -
contro
« (già “ Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappr. pro tempore,con l'avv. Magistro
[...]
- Convenuta -
e nei confronti di
«”PREVIAMBIENTE” - A FAVORE Controparte_3 [...]
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
- Convenuto contumace -
OGGETTO: “VERSAMENTI A FONDO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 7.2.25 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di accertare e dichiarare l'inadempimento di consistito nel Controparte_5
ritardato e/o omesso versamento delle quote di contribuzione maturate e trattenute dalla sua retribuzione (100% delle quote di TFR maturate mensilmente, quota di contribuzione a carico del datore, quota di contribuzione opzionale posta a carico del dipendente e ulteriore contributo fisso mensile), in quanto destinate al FONDO di previdenza complementare denominato
“PREVIAMBIENTE” ex art. 65, commi 7 e 8 CCNL UTILITALIA, per i periodi dettagliati in ricorso;
per l'effetto, condannare la (ex-AMIU) al versamento in favore del FONDO CP_1 CP_1
“PREVIAMBIENTE” della complessiva somma dovuta a titolo di quote di contribuzione omesse a far data dal 1.10.23, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge. Si è costituita la chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per aver pagato il CP_1
dovuto prima della notifica del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
***********************
Effettivamente può essere dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento del dovuto.
Quanto alle spese le stesse possono essere compensate per metà, tenuto conto che il pagamento è avvenuto nelle more tra il deposito del ricorso e la notifica dello stesso alla CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2 condanna al pagamento della metà delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida CP_1 in complessivi € 1000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 26.5.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)