Articolo 838 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 838. Ufficiali ((...)) 1. ((Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 627, commi 2 e 3, nonche' le attribuzioni e le competenze stabilite dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate,)) in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita':
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' poste alle loro dipendenze;
b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita' al fine di assicurarne la funzionalita' per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' dei superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento; d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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