TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/04/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2244/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello iscritto al n. r.g. 2244/2018 promossa da:
(C.F. procuratore di sé stesso con studio in Angri alla Parte_1 C.F._1
Parte appellante
contro
CF in p.d.l.r.p.t. con sede in Angri presso la Casa Comunale;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte appellata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 12/05/2016, l'avv. proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art 615 cpc, I comma, così quali provvedimento di fermo amministrativo notificatogli dal per un suo presunto credito pari ad € 347,39 Controparte_1 sul veicolo Alfa Mito tg. DV323SP all'uopo eccependo:
- mancata notifica dell'atto presupposto (preavviso di Fermo Amministrativo ed ingiunzione di pagamento);
- intervenuta decadenza;
- Illegittimità delle maggiorazioni
Chiedeva accogliersi la domanda con vittoria di spese.
Il i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_1
- la valida notifica degli atti sottostanti il fermo amministrativo e, comunque, l'infondatezza delle doglianze ex adverso proposte. Con la sentenza impugnata n. 2291/2018 (RG 1357/17) resa dal Giudice di Pace di Nocera pagina 1 di 4 Inferiore, ritenuta valida la costituzione in giudizio del e provata la notifica degli Controparte_1 atti presupposti del fermo amministrativo, rigettava la
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello, all'uopo Parte_1 proponendo i seguenti m
- appellabilità della sentenza;
- non corretta costituzione in giudizio del Controparte_1
- riproponeva le difese articolate nel primo grado di giudizio;
- con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il on si è costituito nel presente grado di giudizio. Controparte_1
All'udienza del 12.02.2025, trattata in forma scritta telematica, parte appellante ha rassegnato le proprie conclusioni.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per le conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo e non viola il limite previsto dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., che opera nel caso in cui il Giudice di Pace decida secondo equità e trattandosi, nel caso di specie, di pretesa impositiva di natura pubblicistica, per la quale si decide secondo diritto.
Tenuto conto, infatti, che parte appellante ha contestato il diritto del – di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata, con connessa e radicata compete , la presente controversia non può che essere decisa secondo diritto, giacché riferita, a monte, a pretese impositive pubbliche;
infatti, al riguardo va altresì precisato come, a monte, si contesti la pretesa sanzionatoria pubblica per la ritenuta omessa notifica dei verbali presupposti, di talché le considerazioni sopra rese acquisito, al riguardo, ancor più valore, rendendo l'appello proponibile.
Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia del on costituitosi nel Controparte_1 presente grado di giudizio sebbene regolarmente citato come da attestazione dallo stesso rilasciata di avvenuta notifica dell'atto di appello a mezzo pec, versata in atti dall'appellante.
L'appello, nel merito, risulta infondato e va rigettato.
In primo luogo, va dichiarata la correttezza della costituzione in giudizio del er il tramite del Controparte_1 proprio dirigente, ben potendo infatti l'Ente stare in giudizi sonalmente” per pagina 2 di 4 il tramite di soggetto dotato della legittimazione a rappresentarlo ex art. 7 c. VIII del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, nonché ai sensi dell'art. 6 comma IX del medesimo Decreto.
Agli atti di causa, infatti, sono stati prodotti sia la delega del Sindaco che, inoltre, l'ulteriore delega
– giacché autorizzato a farlo – del funzionario inizialmente nominato per la difesa processuale dinanzi al G.D.P.
Avendo, pertanto, il ricorrente svolto un'azione di opposizione “recuperatoria”, deve ritenersi applicabile il rito sopra indicato (sul punto, si veda infra).
D'altronde, quand'anche si ritenesse applicabile il rito ex art.615 c. I c.p.c., trattandosi di giudizio svoltosi dinanzi al G.D.P. per un valore dichiarato di euro 1000,00, al medesimo fine può farsi applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 82 c. I e 317 c.p.c. che, del pari, consente la difesa personale nei giudizi dinanzi al G.D.P. nei limiti del valore di euro 1100,00.
Tanto premesso, parte appellante impugnava fermo amministrativo, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti.
Orbene, in primo luogo va precisato come, secondo la recente giurisprudenza, tale tipo di azione ha effetto “recuperatorio” e va esperita ai sensi della legge 689/1981 nel termine di giorni 30 dalla notifica dell'atto impugnato, termine, peraltro, rispettato dall'odierno attore, il quale riferiva di aver ricevuto la notifica del fermo amministrativo in data 11.05.2016 e di aver provveduto a notificare atto di citazione in data 17.05.2016.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa con atto di opposizione, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, spetta alla competenza per materia del giudice di pace nei limiti di valore di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6790 del 14/03/2024).
Inoltre:
“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza- ingiunzione ("opposizione c.d. recuperatoria"), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ("opposizione c.d. preventiva")”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018);
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione pagina 3 di 4 amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Cass. Sez. U - Sentenza n. 22080 del 22/09/2017; conformi: Sez. 2 - , Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021).
Sennonché costituendosi, Il ha poi documentato la corretta notifica degli atti Controparte_1 sottostanti il fermo ammini iore e relativa censura deve ritenersi infondata.
Per quanto attiene alla legittimità delle maggiorazioni si segnala la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021). Pertanto, anche tale ultima censura risulta infondata.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Per tali motivi, l'appello va rigettato.
Nulla per le spese di giudizio stante la contumacia del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia del Controparte_1
• rigetta l'appello proposto da contro il in persona Parte_1 Controparte_1 del Sindaco pro tempore, per l rte motiv
Nulla sulle spese di lite.
Ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 30.04.2025 Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello iscritto al n. r.g. 2244/2018 promossa da:
(C.F. procuratore di sé stesso con studio in Angri alla Parte_1 C.F._1
Parte appellante
contro
CF in p.d.l.r.p.t. con sede in Angri presso la Casa Comunale;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte appellata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 12/05/2016, l'avv. proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art 615 cpc, I comma, così quali provvedimento di fermo amministrativo notificatogli dal per un suo presunto credito pari ad € 347,39 Controparte_1 sul veicolo Alfa Mito tg. DV323SP all'uopo eccependo:
- mancata notifica dell'atto presupposto (preavviso di Fermo Amministrativo ed ingiunzione di pagamento);
- intervenuta decadenza;
- Illegittimità delle maggiorazioni
Chiedeva accogliersi la domanda con vittoria di spese.
Il i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_1
- la valida notifica degli atti sottostanti il fermo amministrativo e, comunque, l'infondatezza delle doglianze ex adverso proposte. Con la sentenza impugnata n. 2291/2018 (RG 1357/17) resa dal Giudice di Pace di Nocera pagina 1 di 4 Inferiore, ritenuta valida la costituzione in giudizio del e provata la notifica degli Controparte_1 atti presupposti del fermo amministrativo, rigettava la
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello, all'uopo Parte_1 proponendo i seguenti m
- appellabilità della sentenza;
- non corretta costituzione in giudizio del Controparte_1
- riproponeva le difese articolate nel primo grado di giudizio;
- con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il on si è costituito nel presente grado di giudizio. Controparte_1
All'udienza del 12.02.2025, trattata in forma scritta telematica, parte appellante ha rassegnato le proprie conclusioni.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per le conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo e non viola il limite previsto dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., che opera nel caso in cui il Giudice di Pace decida secondo equità e trattandosi, nel caso di specie, di pretesa impositiva di natura pubblicistica, per la quale si decide secondo diritto.
Tenuto conto, infatti, che parte appellante ha contestato il diritto del – di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata, con connessa e radicata compete , la presente controversia non può che essere decisa secondo diritto, giacché riferita, a monte, a pretese impositive pubbliche;
infatti, al riguardo va altresì precisato come, a monte, si contesti la pretesa sanzionatoria pubblica per la ritenuta omessa notifica dei verbali presupposti, di talché le considerazioni sopra rese acquisito, al riguardo, ancor più valore, rendendo l'appello proponibile.
Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia del on costituitosi nel Controparte_1 presente grado di giudizio sebbene regolarmente citato come da attestazione dallo stesso rilasciata di avvenuta notifica dell'atto di appello a mezzo pec, versata in atti dall'appellante.
L'appello, nel merito, risulta infondato e va rigettato.
In primo luogo, va dichiarata la correttezza della costituzione in giudizio del er il tramite del Controparte_1 proprio dirigente, ben potendo infatti l'Ente stare in giudizi sonalmente” per pagina 2 di 4 il tramite di soggetto dotato della legittimazione a rappresentarlo ex art. 7 c. VIII del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, nonché ai sensi dell'art. 6 comma IX del medesimo Decreto.
Agli atti di causa, infatti, sono stati prodotti sia la delega del Sindaco che, inoltre, l'ulteriore delega
– giacché autorizzato a farlo – del funzionario inizialmente nominato per la difesa processuale dinanzi al G.D.P.
Avendo, pertanto, il ricorrente svolto un'azione di opposizione “recuperatoria”, deve ritenersi applicabile il rito sopra indicato (sul punto, si veda infra).
D'altronde, quand'anche si ritenesse applicabile il rito ex art.615 c. I c.p.c., trattandosi di giudizio svoltosi dinanzi al G.D.P. per un valore dichiarato di euro 1000,00, al medesimo fine può farsi applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 82 c. I e 317 c.p.c. che, del pari, consente la difesa personale nei giudizi dinanzi al G.D.P. nei limiti del valore di euro 1100,00.
Tanto premesso, parte appellante impugnava fermo amministrativo, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti.
Orbene, in primo luogo va precisato come, secondo la recente giurisprudenza, tale tipo di azione ha effetto “recuperatorio” e va esperita ai sensi della legge 689/1981 nel termine di giorni 30 dalla notifica dell'atto impugnato, termine, peraltro, rispettato dall'odierno attore, il quale riferiva di aver ricevuto la notifica del fermo amministrativo in data 11.05.2016 e di aver provveduto a notificare atto di citazione in data 17.05.2016.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa con atto di opposizione, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, spetta alla competenza per materia del giudice di pace nei limiti di valore di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6790 del 14/03/2024).
Inoltre:
“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza- ingiunzione ("opposizione c.d. recuperatoria"), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ("opposizione c.d. preventiva")”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018);
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione pagina 3 di 4 amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Cass. Sez. U - Sentenza n. 22080 del 22/09/2017; conformi: Sez. 2 - , Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021).
Sennonché costituendosi, Il ha poi documentato la corretta notifica degli atti Controparte_1 sottostanti il fermo ammini iore e relativa censura deve ritenersi infondata.
Per quanto attiene alla legittimità delle maggiorazioni si segnala la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021). Pertanto, anche tale ultima censura risulta infondata.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Per tali motivi, l'appello va rigettato.
Nulla per le spese di giudizio stante la contumacia del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia del Controparte_1
• rigetta l'appello proposto da contro il in persona Parte_1 Controparte_1 del Sindaco pro tempore, per l rte motiv
Nulla sulle spese di lite.
Ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 30.04.2025 Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 4 di 4