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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2449/2023 R.G.A.C.
TRA
IN PERSONA Parte_1
DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE – Parte_2 Parte_2
NATO A CANICATTI' IL 01/01/72 – Pt_3
NATA A PALERMO IL 16/09/76
[...]
rapp. e dif. dall'Avv. Vincenzo Avanzato
OPPONENTI
E
RAPPRESENTATA Controparte_1 [...]
Controparte_2
rapp. e dif. dagli Avv.ti Antonio Schiavone e Giulia
Galati
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1
e Parte_4 Parte_2 Pt_3
, con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
convenivano in giudizio la e la sua Controparte_1
procuratrice in tal modo proponendo Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 676/2023 in forza del quale era stato loro ingiunto ad iniziativa della convenuta opposta il pagamento della somma di euro
43.836,77 oltre accessori e spese del procedimento monitorio. Premettevano gli opponenti di avere intrattenuto con la un rapporto Controparte_3
bancario da quest'ultima ceduto all'odierna opposta deducendo svariati motivi di contestazione alla condotta dalla convenuta assunta nel corso del rapporto bancario in argomento. Affermavano quindi a sostegno dell'opposizione e delle conseguenti pretese spiegate la nullità del rapporto intercorso con la convenuta. Pertanto concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Si costituivano in giudizio, con comparsa di risposta del 05/02/2024 la e la sua Controparte_1
procuratrice contestando il Controparte_2
fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto.
Celebrata l'istruzione esclusivamente con produzioni
2 documentali, all'udienza del 28/05/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere
3 con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al
4 desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è:
“Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
5 Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso,
6 ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Giova ancora premettere, al riguardo, che il procedimento di cognizione originato dall'opposizione a decreto ingiuntivo è finalizzato, essenzialmente, all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio:
è evidente, pertanto, che in esso l'onus probandi grava sul convenuto opposto, il quale, a dispetto della sua posizione processuale, è attore in senso sostanziale. La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione. Nel merito infatti in linea con l'excursus argomentativo degli opponenti, questo Giudice non può non osservare che le clausole di preventiva rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. (art. 2) e di pagamento “a prima richiesta” (art. 6), di cui al contratto di fideiussione oggetto di causa, alterano l'equilibrio tra gli interessi dei soggetti coinvolti nel rapporto di garanzia, peggiorando la posizione dei fideiussori. In particolare,
l'art. 6 del contratto di fideiussione, estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore che provengono dall'invalidità del rapporto principale;
l'art. 2 finisce con l'esonerare la banca dal proporre o dal continuare diligentemente le istanze contemplate dall'art. 7 1957 c.c., in deroga alla previsione codicistica. Le cennate clausole cd. “in deroga” implicano un indubbio deterioramento della posizione del fideiussore e la Banca
d'TA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, è intervenuta al fine di vagliare il potenziale contrasto delle clausole “in deroga” con la normativa antitrust. Sul punto recentemente la Corte di Appello di Palermo ha evidenziato magistralmente come l'indagine effettuata sulla scorta di tali premesse ha condotto, come è noto, la
Banca d'TA a verificare la diffusione presso gli istituti di credito di testi contrattuali omogenei riproducenti pedissequamente il modello predisposto dall'ABI (punti
50, 57, 60, 93 del summenzionato provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), nonché a dichiarare che gli artt. 2, 6
e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI con riferimento alla fideiussione omnibus, in quanto “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (punto 96 del citato provvedimento), si pongono in contrasto con l'art. 2 della
L. n. 287/1990 (Cfr. Corte di Appello di Palermo, III
8 Sez. Civ., sent. n. 1969/2020). Obiettivo del provvedimento è quello di evitare, dunque, che negli schemi contrattuali uniformi si predispongano talune clausole che comportano, per il fideiussore, oneri diversi da quelli dettati dalla disciplina ordinaria, fissando uno
«standard negoziale deteriore» per il garante. Ciò si è rilevato, in particolare, con riferimento: alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 dello schema ABI]), nella misura in cui è idonea ad arrecare «un significativo vantaggio» a favore della banca;
alla clausola di reviviscenza (art. 2 dello schema ABI), nella misura in cui produce «conseguenze particolarmente pregiudizievoli» per il garante quando l'obbligo di restituzione della banca sia determinato dalla declaratoria di inefficacia o dalla revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a seguito di fallimento dello stesso;
alla clausola che sancisce l'insensibilità della garanzia ai vizi del titolo dal quale deriva l'obbligazione principale (art. 8 dello schema ABI), nella misura in cui può indurre la banca, in sede di concessione del credito, a «dedicare una minore attenzione» alla validità o all'efficacia del rapporto instaurato con il debitore. Consolidata giurisprudenza di merito, sul punto, ha acclarato l'impossibilità per
9 l'istituto di credito di opporre al fideiussore la clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., siccome clausola in esecuzione di una intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990 (Cfr., in tal senso, ex aliis, Tribunale di Venezia, 6 giugno 2016).
Non è in discussione l'astratta validità della deroga che sia il frutto della libera trattativa tra creditore e garante, bensì il profilo pubblicistico delle ricadute sulla concorrenza della reiterata riproduzione dello schema di fideiussione ABI, in grado di annullare il senso della deroga pattizia che, di contro, si riproduce quasi inavvertitamente fino ad essere percepita come un fatto dovuto dal fideiussore. L'enunciato principio e le conclusioni raggiunte dall'autorità amministrativa riguardo alla diffusione, peraltro già da epoca antecedente alla predisposizione dello schema ABI censurato, con caratteristiche tali da non poter essere ascritte “a un fenomeno spontaneo del mercato” (punto n. 50 del provvedimento n. 55/2005), sono stati avallati dalla Suprema Corte che ha ribadito il carattere anticoncorrenziale di una contrattazione “che non ammette alternative” per l'effetto di una “collusione a monte” con conseguente danno “a valle” del contraente
10 debole, in termini di privazione del suo diritto ad una
“scelta effettiva tra prodotti in concorrenza” (In tal senso,
Cass. 29810/2017). Ne discende l'invalidità, l'inefficacia e la nullità delle clausole, contenute nei contratti intercorsi tra banca e propri clienti, ove siano in contrasto con la libertà di concorrenza e, dunque, con il c.d. ordine pubblico economico (Cfr. Tribunale di Roma,
20 febbraio 1997). Nel caso di specie si evince facilmente,
e peraltro nemmeno è contestata dalla banca, la corrispondenza dell'art. 6 del testo contrattuale in atti, a tenore del quale “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”, con l'art. 6 dello schema predisposto dall'ABI, secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”. Se dunque ricorre
11 dimostrazione della riproduzione nel contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente di clausole negoziali delle quali è stata già acclarata la contrarietà alla normativa antitrust, non può che discenderne come conseguenza la nullità dello stesso contratto di garanzia.
Ed invero, il contratto di fideiussione per cui è causa collide sia con l'art. 2, l. n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) che sanziona con la nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, sia con il disposto dell'art. 10 della Legge 154/1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) che ha riformulato gli artt. 1938 e 1956 c.c. Le cennate disposizioni si configurano quali norme imperative, la cui prerogativa è l'inderogabilità ad opera della contrattazione privata ed alla cui violazione consegue la nullità ex art.1418 c.c. Sul punto la citata sentenza n. 1969/2020 della Corte di Appello di Palermo si esprime in modo chiarissimo, affermando che “non sembra, invero, potersi dubitare della natura imperativa della disciplina antitrust (europea e interna) funzionale
12 alla salvaguardia dell'interesse superindividuale all'ottimizzazione dell'efficienza allocativa del mercato e alla tutela dei consumatori. La leale concorrenza è valore riconosciuto dal Trattato CE: gli articoli 81 (accordi e pratiche concordate tra le imprese), 82 (sfruttamento di posizione dominante sul mercato) e 87 (aiuti e sovvenzioni concessi dagli Stati membri alle imprese che operano sul proprio territorio), interpretati alla stregua degli artt. 2 e 3 del medesimo testo che definiscono i metodi e gli obiettivi dell'Unione Europea, esaltano il meccanismo del libero mercato quale strumento propulsivo del miglioramento della qualità e dei prezzi dei prodotti e servizi offerti dalle imprese che in esso operano, Se dunque la libertà di iniziativa economica sancita anche dall'art. 41 della Costituzione è condizione imprescindibile per l'esistenza stessa di un mercato, le regole comunitarie e nazionali sulla concorrenza sono volte a evitare tra gli altri fenomeni discorsivi che collusioni tra gli operatori del mercato ostacolino il dispiegarsi del processo concorrenziale”. E proprio in quest'ottica che, come sopra illustrato, l'art. 2 della L. n.
287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
13 maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” e le sanziona con la nullità “ad ogni effetto”, annoverando tra i propri destinatari non soltanto gli imprenditori, “ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque ne abbia interesse” (Cass. sent. n. 4175 del 19/02/2020). E nemmeno è possibile trascurare, “al fine della classificazione come imperative delle norme antitrust,
l'incisività del sistema di tutela approntato dal legislatore articolato sul duplice e coordinato piano di public e private enforcement” (Corte di Appello di Palermo, III
Sez. Civ., sent. n. 1969/2020). Alla luce della superiore giurisprudenza, è ben possibile teorizzare una nullità negoziale per violazione di norme imperative e, nel concreto, tale nullità travolge in primo luogo l'art. 2 del regolamento contrattuale della fattispecie de qua.
Essendo nulla la previsione negoziale dell'art. 2,
l'impegno fideiussorio che gli odierni opponenti hanno assunto deve essere ricondotto allo schema codicistico, segnatamente all'art. 1957 comma 1 c.c. a tenore del quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il
14 debitore e le abbia con diligenza continuate”. Si evidenzia al riguardo che il termine di decadenza previsto all'art. 1957 c.c. trova applicazione a prescindere da qualsivoglia stato soggettivo del creditore che possa giustificare la sua inerzia nell'azione contro il debitore principale;
ciò che rileva è il solo oggettivo decorso del termine (sei mesi oppure due, nel caso in cui il fideiussore abbia esplicitamente legato la sua garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), senza che il creditore abbia iniziato una azione giudiziale di recupero contro il debitore principale e l'abbia altresì diligentemente continuata. Ed invero, “L'inerzia del creditore nella proposizione di azioni giudiziarie o esecutive tese al recupero del credito, in tali termini dovendo interpretarsi per consolidato orientamento giurisprudenziale la parola
“istanze”, protratta per un termine superiore a sei mesi determina la liberazione del fideiussore” (Corte di
Appello di Palermo, III Sez. Civ., sent. n. 1969/2020). E' ius receptum che l'istanza del creditore deve essere necessariamente “giudiziale”, e cioè il ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle
15 pretese del creditore (In tal senso, Cass. 2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Ex multis, Cass.
1724/2016). Ed alla luce di tutto quanto sopra illustrato e dell'orientamento giurisprudenziale riportato riguardo allo specifico significato da attribuire alla locuzione
“proposizione di istanze”, l'intimazione di pagamento inoltrata dalla banca al fideiussore non scongiura il prodursi dell'effetto liberatorio, attestando anzi, in contrario, il decorso del termine semestrale in assenza di iniziative giudiziarie. Verificata, pertanto, l'intervenuta liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni di garanzia,
l'opposizione spiegata dalla Parte_1
da e da deve essere accolta Parte_2 Parte_3
e conseguentemente il decreto ingiuntivo revocato nei loro confronti. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
16
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara che la
[...]
e non Parte_5 Parte_3
sono debitori di somma alcuna nei confronti della
[...]
e della sua procuratrice CP_1 Controparte_2
derivante dal rapporto oggetto di causa;
CP_4
revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 676/2023; condanna la convenuta opposta al pagamento della spese processuali del presente giudizio che liquida in euro
4.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
lascia a carico della convenuta opposta le spese attinenti la fase monitoria.
AGRIGENTO 29/05/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
17