Art. 1.
Con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica nella Regione stessa sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.
Con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica nella Regione stessa sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.