Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1963, n. 55
Articolo 2
Versione
2 marzo 1963
Art. 1.
Con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica nella Regione stessa sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.
Entrata in vigore il 2 marzo 1963