Articolo 136 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 119Articolo 137
Versione
22 marzo 1913
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Versione
1 giugno 2007
Art. 136. (( 1. L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l'infrazione commessa con esortazione a non reiterarla.
L'avvertimento si infligge per le trasgressioni piu' lievi di quelle sanzionabili con la censura.

2. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa. Copia del relativo provvedimento e' affissa per quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile distrettuale del collegio al quale e' iscritto il notaio )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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